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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/09/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 11.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5078/ 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. RICCIO CIRO, elett.te dom.to in VIA L. Parte_1
MURIALDO, 38 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Appellante
E rappr.ta e difesa dall'Avv. VITIELLO PAOLO, elett.te dom.ta in Controparte_1
VIA RIVIERA DI CHIAIA 53 NAPOLI
Appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n. 07/2018, con la quale Parte_1 il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G. 2922/13, ha rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro verificatosi il 13.03.2013, alle ore 18:15 circa, allorquando rovinava sulla rampa d'ingresso
1 dell'Ufficio Postale di Piazza Elena D'Aosta di San Giuseppe Vesuviano, riportando le lesioni personali in atti descritte.
Del rigetto della domanda si duole l'appellante, che, sostanzialmente con un unico motivo di appello, contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice a quo, nella parte in cui questi avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile la teste attorea e comunque escluso la raggiunta prova della sussistenza di una situazione di pericolo “occulto”, costituente la c.d.
“insidia- trabocchetto”.
Si è regolarmente costituito in giudizio l'appellata la quale ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c, quindi la procedibilità del gravame, nonché l'ammissibilità dello stesso, sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c.
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005,
n. 11781), che attengono sostanzialmente all' errata valutazione delle risultanze probatorie.
Nel merito, l'appello, ancorato alla contestazione delle valutazioni del materiale istruttorio da parte del giudice a quo, è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante ha complessivamente inteso suggerire una valutabilità diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione (cfr. la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ( per il principio, Cass. Sez. Un. 20867 del 30 settembre 2020).
Tanto premesso, e tornando al caso di specie, sostanzialmente l'appellante deduce che la domanda sia stata erroneamente ritenuta non provata, alla stregua della pretesa inattendibilità del teste attoreo, in quanto nuora del . Pt_1
È appena il caso di rimarcare che il Tribunale non ignora l'insegnamento della suprema Corte richiamato dall'appellante a fondamento di questa propria tesi, essendo incontestato ed
2 incontestabile che la Cassazione abbia escluso che il rapporto di parentela tra teste e parte possa costituire di per sé solo motivo di inattendibilità del testimone, ove ai vincoli parentali o coniugali non si accompagnino ulteriori elementi da cui il Giudice desuma la perdita di credibilità del teste.
Cionondimeno, il rapporto parentale de quo, nel tessuto argomentativo sviluppato dal giudice di prime cure, viene in rilievo non già nella sua ontologia, ma solo al fine di sottolineare quanto anomalo apparisse il fatto che, in un luogo "verosimilmente frequentato da persone all'esterno dell'ufficio postale... l'unico teste indotto dall'attore è , legata da vincolo familiare Testimone_1 in quanto nuora dell'istante".
Tanto premesso, ai fini della corretta valutazione dell'assetto probatorio, il Tribunale ritiene di dover preliminarmente procedersi all'inquadramento giuridico della fattispecie concreta, evidenziandosi quanto segue.
Ebbene, il Giudice ritiene che la presente domanda debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio di primo grado, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame e , sicché la domanda deve essere necessariamente CP_1 qualificata come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria. Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto
e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del 3.08.2012).
Ebbene, nell'odierna vicenda, la chiara riconduzione, come detto, della causa del sinistro alla condizione dei gradini, assunti “in marmo bagnati e privi di nastro antiscivolo”, esclude la sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
3 Tanto premesso, deve rilevarsi che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, debba essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
Ciò posto, secondo la regola della ripartizione dell'onere probatorio, spetta all'attore provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, per cui questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo,
e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Dunque, nel caso concreto, dovendo operare l'art. 2043 c.c., sarebbe stato onere dell'odierno attore dimostrare: 1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Una volta raggiunta questa prova, sarebbe stato onere del convenuto dimostrare l'eventuale riconducibilità dell'evento ad un diverso fattore causale o alla condotta imprudente del danneggiato, o comunque l'adeguata adozione di tutte le misure del caso (ex pluribus Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n.
156 del 1999).
Tanto chiarito, va rilevato come, nel caso di specie, dalle dichiarazioni testimoniali non emerga un'adeguata descrizione dello stato dei luoghi e delle condizioni dei gradini per cui è causa, essendosi la teste limitata a riferire di trovarsi in auto, con la parte anteriore del veicolo Tes_2 rivolta verso la scala de qua, e di aver visto il suocero a terra (cfr. "in effetti mio suocero scivolò").
Non è emerso, dunque, se la scivolata sui gradini fosse stata causata da un'anomalia dello scalino o da altre cause (ad esempio, una distrazione dell'attore, un malore, ecc…).
4 Anzi. La dopo aver ricordato che, nell'occasione, pioveva, ha dichiarato: "i gradini di Tes_3 accesso all'ufficio sono esposti all'acqua in quanto non esiste alcuna copertura". A tal proposito,
a prescindere dalle contestazioni dell'appellata società in ordine all'esistenza della suddetta copertura, non può rilevarsi come, per l'appunto l'assenza di copertura sui gradini rendeva, ex sé, del tutto prevedibile il pericolo di ipotetiche cadute, con la conseguenza di doversi ritenere che l'evento fosse perfettamente evitabile con una condotta più accorta da parte dello . A Pt_1 tal proposito, deve, in particolare, evidenziarsi come il comportamento poco accorto e imprudente del danneggiato possa essere idoneo ad integrare il caso fortuito, escludendo o quantomeno graduando la responsabilità del danneggiante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1227 c.c., nell'ottica della valorizzazione del principio di autoresponsabilità, che trova fondamento nel generale dovere di solidarietà sancito nell'articolo 2 della Costituzione (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez. VI, Ord., 3 aprile 2019, n. 9315).
Pertanto, attese le caratteristiche dei luoghi per cui è causa, l'attore aveva modo di prevedere e dunque evitare uno stato di pericolo che non rappresenta, per le ragioni innanzi evidenziate, un'insidia giuridicamente rilevante.
Per tutto quanto dianzi esposto, la sentenza resa dal giudice di prime cure deve essere integralmente confermata, con rigetto del presente appello.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in euro 852,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Nola, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 11.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5078/ 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. RICCIO CIRO, elett.te dom.to in VIA L. Parte_1
MURIALDO, 38 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Appellante
E rappr.ta e difesa dall'Avv. VITIELLO PAOLO, elett.te dom.ta in Controparte_1
VIA RIVIERA DI CHIAIA 53 NAPOLI
Appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n. 07/2018, con la quale Parte_1 il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G. 2922/13, ha rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro verificatosi il 13.03.2013, alle ore 18:15 circa, allorquando rovinava sulla rampa d'ingresso
1 dell'Ufficio Postale di Piazza Elena D'Aosta di San Giuseppe Vesuviano, riportando le lesioni personali in atti descritte.
Del rigetto della domanda si duole l'appellante, che, sostanzialmente con un unico motivo di appello, contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice a quo, nella parte in cui questi avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile la teste attorea e comunque escluso la raggiunta prova della sussistenza di una situazione di pericolo “occulto”, costituente la c.d.
“insidia- trabocchetto”.
Si è regolarmente costituito in giudizio l'appellata la quale ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c, quindi la procedibilità del gravame, nonché l'ammissibilità dello stesso, sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c.
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005,
n. 11781), che attengono sostanzialmente all' errata valutazione delle risultanze probatorie.
Nel merito, l'appello, ancorato alla contestazione delle valutazioni del materiale istruttorio da parte del giudice a quo, è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante ha complessivamente inteso suggerire una valutabilità diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione (cfr. la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ( per il principio, Cass. Sez. Un. 20867 del 30 settembre 2020).
Tanto premesso, e tornando al caso di specie, sostanzialmente l'appellante deduce che la domanda sia stata erroneamente ritenuta non provata, alla stregua della pretesa inattendibilità del teste attoreo, in quanto nuora del . Pt_1
È appena il caso di rimarcare che il Tribunale non ignora l'insegnamento della suprema Corte richiamato dall'appellante a fondamento di questa propria tesi, essendo incontestato ed
2 incontestabile che la Cassazione abbia escluso che il rapporto di parentela tra teste e parte possa costituire di per sé solo motivo di inattendibilità del testimone, ove ai vincoli parentali o coniugali non si accompagnino ulteriori elementi da cui il Giudice desuma la perdita di credibilità del teste.
Cionondimeno, il rapporto parentale de quo, nel tessuto argomentativo sviluppato dal giudice di prime cure, viene in rilievo non già nella sua ontologia, ma solo al fine di sottolineare quanto anomalo apparisse il fatto che, in un luogo "verosimilmente frequentato da persone all'esterno dell'ufficio postale... l'unico teste indotto dall'attore è , legata da vincolo familiare Testimone_1 in quanto nuora dell'istante".
Tanto premesso, ai fini della corretta valutazione dell'assetto probatorio, il Tribunale ritiene di dover preliminarmente procedersi all'inquadramento giuridico della fattispecie concreta, evidenziandosi quanto segue.
Ebbene, il Giudice ritiene che la presente domanda debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio di primo grado, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame e , sicché la domanda deve essere necessariamente CP_1 qualificata come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria. Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto
e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del 3.08.2012).
Ebbene, nell'odierna vicenda, la chiara riconduzione, come detto, della causa del sinistro alla condizione dei gradini, assunti “in marmo bagnati e privi di nastro antiscivolo”, esclude la sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
3 Tanto premesso, deve rilevarsi che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, debba essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
Ciò posto, secondo la regola della ripartizione dell'onere probatorio, spetta all'attore provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, per cui questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo,
e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Dunque, nel caso concreto, dovendo operare l'art. 2043 c.c., sarebbe stato onere dell'odierno attore dimostrare: 1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Una volta raggiunta questa prova, sarebbe stato onere del convenuto dimostrare l'eventuale riconducibilità dell'evento ad un diverso fattore causale o alla condotta imprudente del danneggiato, o comunque l'adeguata adozione di tutte le misure del caso (ex pluribus Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n.
156 del 1999).
Tanto chiarito, va rilevato come, nel caso di specie, dalle dichiarazioni testimoniali non emerga un'adeguata descrizione dello stato dei luoghi e delle condizioni dei gradini per cui è causa, essendosi la teste limitata a riferire di trovarsi in auto, con la parte anteriore del veicolo Tes_2 rivolta verso la scala de qua, e di aver visto il suocero a terra (cfr. "in effetti mio suocero scivolò").
Non è emerso, dunque, se la scivolata sui gradini fosse stata causata da un'anomalia dello scalino o da altre cause (ad esempio, una distrazione dell'attore, un malore, ecc…).
4 Anzi. La dopo aver ricordato che, nell'occasione, pioveva, ha dichiarato: "i gradini di Tes_3 accesso all'ufficio sono esposti all'acqua in quanto non esiste alcuna copertura". A tal proposito,
a prescindere dalle contestazioni dell'appellata società in ordine all'esistenza della suddetta copertura, non può rilevarsi come, per l'appunto l'assenza di copertura sui gradini rendeva, ex sé, del tutto prevedibile il pericolo di ipotetiche cadute, con la conseguenza di doversi ritenere che l'evento fosse perfettamente evitabile con una condotta più accorta da parte dello . A Pt_1 tal proposito, deve, in particolare, evidenziarsi come il comportamento poco accorto e imprudente del danneggiato possa essere idoneo ad integrare il caso fortuito, escludendo o quantomeno graduando la responsabilità del danneggiante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1227 c.c., nell'ottica della valorizzazione del principio di autoresponsabilità, che trova fondamento nel generale dovere di solidarietà sancito nell'articolo 2 della Costituzione (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez. VI, Ord., 3 aprile 2019, n. 9315).
Pertanto, attese le caratteristiche dei luoghi per cui è causa, l'attore aveva modo di prevedere e dunque evitare uno stato di pericolo che non rappresenta, per le ragioni innanzi evidenziate, un'insidia giuridicamente rilevante.
Per tutto quanto dianzi esposto, la sentenza resa dal giudice di prime cure deve essere integralmente confermata, con rigetto del presente appello.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in euro 852,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Nola, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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