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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI OM PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: TA EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2249/2024 , vertente TRA OM (RM), 17/06/1978) e (OM, 27/09/1974), Parte_1 Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MARINA SACCHET;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta Parte_1 Parte_2 ricorso cumulativo di separazione e divorzio;
in data 7.1.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“2. La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_1 domicilio prevalente presso la residenza materna 3. In ragione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, questi eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative alla minore (scelte sanitarie, scolastiche, religiose, sportive e patrimoniali) impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata in considerazione del tempo di convivenza della minore con il singolo genitore.
4. Compatibilmente e nel rispetto delle esigenze della minore, il Sig potrà vedere e tenere con Parte_2 se la figlia, occupandosene per tutto il periodo, almeno un pomeriggio a settimana, senza pernottamento, nonché a week end alternati dal venerdì pomeriggio e sino alla domenica sera, riportandola presso la madre per il pernotto.
5. Durante le vacanze scolastiche Natalizie e Pasquali, le parti manterranno la turnazione anzidetta, e comunque il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre, oppure i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Durante le Festività Pasquali, il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6. Previo accordo tra le parti anno per anno, la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti ulteriori festività, ed i relativi eventuali “ponti” scolastici collegati: Epifania, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre;
7. il sig. e la signora trascorreranno insieme il compleanno della figlia e la minore Parte_2 Pt_1 trascorrerà con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni di questi ultimi;
inoltre, la minore trascorrerà con la signora il giorno della festa della mamma e con il sig. il giorno della festa del Pt_1 Parte_2 papà
8. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la minore per un periodo almeno di quindici (15) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi si obbligano sin d'ora a comunicare il luogo di villeggiatura ed a fornire un numero telefonico al quale poter fare riferimento e contattare i minori;
9. Il sig. verserà alla Sigra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Parte_2 Pt_1 somma di € 300,00 (trecento/00) mensilmente, entro il 15 di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, (prima rivalutazione gennaio 2025). 10. Le parti stabiliscono sin d'ora che l'Assegno Unico, o ogni altra forma di assistenza statale per la figlia minore, venga versata integralmente in favore della Sigra Pt_1
11. Il Sig. parteciperà altresì alle spese straordinarie preventivamente concordate nella misura Parte_2 al 50%, dichiarando le parti di accettare il protocollo d'intesa intervenuto in data 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma ed gli avvocati del Foro di Roma.
12. I coniugi si danno vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, fermo restando che, nel caso in cui uno dei due genitori desideri recarsi all'estero con i minori (per ragioni di turismo), dovrà ottenere il preventivo assenso dell'altro coniuge”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2249/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 11/07/2009 tra (OM, 17/06/1978) e (OM, 27/09/1974) Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 605 parte II, serie A04 anno 2009, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc Roma, 05/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
TA EN
così composto: TA EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2249/2024 , vertente TRA OM (RM), 17/06/1978) e (OM, 27/09/1974), Parte_1 Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MARINA SACCHET;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta Parte_1 Parte_2 ricorso cumulativo di separazione e divorzio;
in data 7.1.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“2. La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_1 domicilio prevalente presso la residenza materna 3. In ragione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, questi eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative alla minore (scelte sanitarie, scolastiche, religiose, sportive e patrimoniali) impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata in considerazione del tempo di convivenza della minore con il singolo genitore.
4. Compatibilmente e nel rispetto delle esigenze della minore, il Sig potrà vedere e tenere con Parte_2 se la figlia, occupandosene per tutto il periodo, almeno un pomeriggio a settimana, senza pernottamento, nonché a week end alternati dal venerdì pomeriggio e sino alla domenica sera, riportandola presso la madre per il pernotto.
5. Durante le vacanze scolastiche Natalizie e Pasquali, le parti manterranno la turnazione anzidetta, e comunque il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre, oppure i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Durante le Festività Pasquali, il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6. Previo accordo tra le parti anno per anno, la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti ulteriori festività, ed i relativi eventuali “ponti” scolastici collegati: Epifania, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre;
7. il sig. e la signora trascorreranno insieme il compleanno della figlia e la minore Parte_2 Pt_1 trascorrerà con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni di questi ultimi;
inoltre, la minore trascorrerà con la signora il giorno della festa della mamma e con il sig. il giorno della festa del Pt_1 Parte_2 papà
8. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la minore per un periodo almeno di quindici (15) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi si obbligano sin d'ora a comunicare il luogo di villeggiatura ed a fornire un numero telefonico al quale poter fare riferimento e contattare i minori;
9. Il sig. verserà alla Sigra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Parte_2 Pt_1 somma di € 300,00 (trecento/00) mensilmente, entro il 15 di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, (prima rivalutazione gennaio 2025). 10. Le parti stabiliscono sin d'ora che l'Assegno Unico, o ogni altra forma di assistenza statale per la figlia minore, venga versata integralmente in favore della Sigra Pt_1
11. Il Sig. parteciperà altresì alle spese straordinarie preventivamente concordate nella misura Parte_2 al 50%, dichiarando le parti di accettare il protocollo d'intesa intervenuto in data 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma ed gli avvocati del Foro di Roma.
12. I coniugi si danno vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, fermo restando che, nel caso in cui uno dei due genitori desideri recarsi all'estero con i minori (per ragioni di turismo), dovrà ottenere il preventivo assenso dell'altro coniuge”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2249/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 11/07/2009 tra (OM, 17/06/1978) e (OM, 27/09/1974) Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 605 parte II, serie A04 anno 2009, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc Roma, 05/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
TA EN