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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4708/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio dall'Avv. Saverio Pittelli, presso il cui studio, sito in Soverato, Corso Umberto I n. 264,
è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- OPPONENTE -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e, per essa, (c.f. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria, rappresentata e P.IVA_2 difesa in giudizio dall'Avv. Marco Pesenti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di questi, giusta procura in calce alla comparsa di Email_1
costituzione di nuovo difensore
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
697/2019, emesso in data 14.05.2019 e notificato in data 10.07.2019 con il quale il Tribunale di
1 Catanzaro gli ha ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria di Findomestic Controparte_1
Banca S.p.a., della somma di € 6.878,11, oltre interessi legali e spese di giudizio.
L'opponente ha eccepito, innanzitutto, l'insussistenza delle “condizioni di proponibilità e di ammissibilità del decreto ingiuntivo”, poiché parte opposta, a fondamento della propria pretesa, avrebbe prodotto esclusivamente il cd. saldaconto, insufficiente a provare pienamente l'esigibilità del credito e la cui efficacia, in ogni caso, sarebbe circoscritta alla sola fase monitoria. Parte opposta, poi, ha eccepito anche l'infondatezza della pretesa, avendo il medesimo provveduto ad estinguere la propria posizione debitoria mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
Pertanto, nelle conclusioni, l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e, in ogni caso, di accertare l'insussistenza di alcuna pretesa creditoria dell'opposta.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e, per essa, in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t., in qualità di mandataria, evidenziando, al contrario, la fondatezza, in fatto e in diritto, della propria pretesa.
Ha dedotto, innanzitutto, l'idoneità probatoria del corredo documentale offerto relativamente alla prova del credito azionato in sede monitoria e, poi, l'infondatezza dell'eccezione di intervenuto pagamento sollevata da parte opponente, in quanto i titoli cambiari asseritamente idonei ad estinguere la pretesa creditoria, in realtà, sarebbero già stati contabilizzati e, dunque, già tenuti da conto nell'indicare il quantum ingiunto.
Dunque, la società opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 8.4.2021 si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 15.3.2022 e così di rinvio in rinvio sino al 15.4.2025, sostituite da note di trattazione scritta, laddove le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con i termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, va ricordato come attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il procedimento sommario (cd. monitorio) è ora un processo ordinario (id est, il giudizio di opposizione), avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo.
Oggetto del giudizio di opposizione, quindi, non è la valutazione della legittimità e della
2 validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria, con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
In tal senso, il giudizio di opposizione si caratterizza, in via precipua, per la cd. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte quella tutela sia dovuta e per la consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo. Tale inversione ha carattere formale e non incide, pertanto, sulla posizione sostanziale delle parti, per ciò che concerne l'oggetto del processo, l'allegazione dei fatti, il riparto dell'onere probatorio e le eventuali domande riconvenzionali.
È quanto affermato dalla costante giurisprudenza, la quale rileva che, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, grava sul creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto, mentre al debitore-opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi oneri secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
3. Ciò premesso, le doglianze che integrano motivi di opposizione al decreto ingiuntivo sono infondate, per le ragioni di seguito esposte.
La documentazione prodotta in fase monitoria dall'opposta dà piena prova della sussistenza del rapporto contrattuale posto a base del credito azionato e maturato.
In particolare, la società opposta ha prodotto: la copia del contratto di finanziamento n.
20156667948512 concluso da con FINDOMESTIC BANCA S.p.A.; la Parte_1
copia del contratto di finanziamento n. 20156667948513 concluso da con Parte_1
FINDOMESTIC BANCA S.p.A.; la copia del contratto di finanziamento n. 20156667948511 concluso da con FINDOMESTIC BANCA S.p.A.; la copia dell'atto di Parte_1
cessione dei crediti da FINDOMESTIC BANCA S.p.A. a la raccomandata A/R Controparte_2
del 23.06.2017, recante notifica cessione e intimazione di pagamento e relativa cartolina di ricevimento;
saldaconto e lista completa dei movimenti afferenti ai contratti ceduti;
infine, l'estratto del verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018 n. 80866 Rep. e n.15510 Racc.
Dunque, appare fuor d'opera il richiamo di parte opposta agli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, essendo in realtà una lista completa, e non un estratto, di tutti i movimenti afferenti ai contratti ceduti contestati dall'opponente; il titolo posto a base della pretesa azionata è prova scritta rimasta incontestata da parte opponente, così richiamandosi, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che
3 sancisce : “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Pertanto, deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'opponente, di genericità del credito opposto, che al contrario è provato, sia nella sua esistenza che nel suo ammontare, dalla documentazione versata in atti nel fascicolo monitorio: specificamente, l'insoluto ammonta ad €
6.878,11, oltre interessi legali dal giorno della domanda e fino al saldo.
È principio ormai consolidato quello secondo cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., SS. UU., n. 13533/2001; conf. Cass., n. 8901/2013).
Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la stipula e la sottoscrizione dei contratti di finanziamento sopra specificati, né l'avvenuta erogazione delle somme o la consegna dei beni oggetto delle richieste di credito, limitandosi ad eccepire l'intervenuto pagamento della pretesa mediante titoli cambiari che, in verità, ad un'attenta lettura risulta totalmente priva di pregio.
Innanzitutto, è di facile evincibilità, alla luce delle produzioni documentali delle parti, che, a fronte di un piano di rientro di € 1.920,00 in ventiquattro rate di € 80,00 ciascuna, l'opponente abbia provveduto al pagamento della minore somma di € 1.440,00, ossia diciotto rate. In ogni caso, le predette cambiali sono state correttamente contabilizzate nell'estratto conto della linea di credito n.
20156667948511 (cfr. all. 5 di parte opposta), e dunque sono già state scomputate dal residuo dovuto.
Inoltre, il tenore letterale del piano di rientro sottoscritto dall'opponente non lascia adito a dubbi, né ad incertezze interpretative: questo, difatti, recita che: “il mancato pagamento anche di una sola scadenza (legittima) a procedere per l'intera somma dovuta, anche se conviene un pagamento dilazionato” (cfr. all. 7 del fascicolo di parte opposta).
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve, conseguentemente, essere confermato e dichiarato esecutivo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tra le parti come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in base
4 ai valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
e per essa della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_3 lite, liquidate in € 2.540,00 oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 11.6.2025
Il Giudice
dott. Adele Ferraro
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