Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione della Persona e della Famiglia composta dai sigg. Magistrati:
d.ssa Sofia Rotunno Presidente
d.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50862 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto la dichiarazione di esecutività della sentenza emessa dal Tribunale civile della Repubblica di Malta, sezioni famiglia, il 9/6/2020 e pendente
T R A
(Avvti Romolo Donzelli e Parte_1
Violetta Dosi)
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso ex artt 30 bis dlgs 150/2011 e 28, Regolamento CE n
2201/2003, depositato il 3/5/2023, la ha chiesto a questa Parte_1
Corte di dichiarare l'esecutività della sentenza con la quale, il
A sostegno della domanda, la ha dedotto che Parte_1
. con accordo sulla cura e l'affidamento del minore, iscritto nel Registro Pubblico il 13 marzo del 2015, presso il notaio Persona_2
i genitori hanno, tra l'altro, convenuto che cura ed
[...] affidamento del minore fossero attribuiti alla madre in via esclusiva, spettando al padre di visitare regolarmente il minore e versare un contributo al suo mantenimento di euro 300 mensili,
. nonostante tale accordo, il padre non ha provveduto al versamento del contributo e ha mancato di frequentare il figlio,
. tenuto conto del disinteresse manifestato dal padre nei confronti del minore e delle gravi difficoltà riscontrate nell'esercitare con modalità condivise la responsabilità genitoriale, la deducente ha adito il tribunale della Repubblica di Malta -del luogo cioè di residenza del minore- affinché venisse dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale,
. il costituendosi con il patrocinio degli avv.ti Adrew CP_1
Grima e Daniel Aquilina, ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di decadenza, sicchè, con la sentenza del 9 giugno 2020, il
Tribunale civile della Repubblica di Malta, sezioni famiglia, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1 nei confronti del figlio ,
[...] ER
. essendo stata la sentenza pubblicata il 9 giugno 2020, deve applicarsi il Regolamento n. 2201 del 27 novembre 2023 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, regolamento che, all'art. 21, dispone che «le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento»,
. sebbene non si sottraggano al principio dell'automatico riconoscimento, le decisioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale non possono, solo perché riconosciute, essere poste in esecuzione, occorrendo un'apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell'interessato, come previsto dall'art 28 Regolamento citato,
. risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 37 del medesimo regolamento -secondo il quale la parte istante deve produrre una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte e il certificato di cui all'articolo 39- risultando, in ossequio al citato art. 37, che il padre, parte convenuta, ha avuto conoscenza del procedimento e non si è opposto all'accoglimento della domanda di decadenza, né ha impugnato in grado di appello la sentenza,
. avendo a mente l'art. 23, lett. b), del reg. 2201/2003, secondo cui è ragione ostativa al riconoscimento il mancato ascolto del minore «in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto», l'art. 336 bis del codice civile italiano, norma a carattere generale in materia di ascolto (ed ora l'omologo art. 473 bis.4 c.p.c.), dispone che il minore debba essere ascoltato se maggiore di anni 12 o se capace di discernimento, ma la Corte di Cassazione, nell'interpretare la suddetta disposizione, afferma che l'ascolto del minore infradodicenne non è obbligatoria, bensì discrezionale in assenza di istanza specifica da parte dei genitori.
Con decreto del 6/9/2023, è stato assegnato termine per l'istaurazione del contraddittorio, ciò cui la ha Parte_1 provveduto notificando ricorso e decreto, dapprima, presso la residenza anagrafica (cfr certificato di residenza del 21/4/2023) e, poi, stante l'esito negativo -il CI risultava trasferito- nello stesso Comune di Ladispoli ma presso il diverso indirizzo di Via Molfetta 22, ove l'interessato non ha potuto prendere il plico perché temporaneamente assente, ciò cui sono seguiti l'invio di CAD con avviso immesso in cassetta e il mancato ritiro del plico in agenzia.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica, il non si è CP_1 costituito. L'udienza del 24/4/2025 è stata sostituita con la trattazione scritta e la ha depositato le note ex art 127 ter cpc, insistendo nella Parte_1 decisione. Il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
La domanda, formulata dalla onde poter provvedere fra Parte_1
l'altro al rinnovo dei documenti del bambino (cfr istanza di anticipazione), è fondata, sussistendo tutte le condizioni di riconoscibilità delle pronunce straniere giacchè
. l'autorità giudiziaria maltese era competente a decidere sulla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul minore,
. non sussistono questioni di rispetto del contraddittorio poiché il
è stato posto nella condizione di contraddire, CP_1
. la decisione, avverso la quale non è stato proposto appello, è stata assunta, in conformità alla normativa dello Stato che prevede la rimozione dalla potestà genitoriale, fra l'altro, se il genitore non adempie agli obblighi di assistenza e mantenimento di cui è gravato nei confronti del figlio,
. non risulta pendente alcun processo davanti al Giudice italiano per il medesimo oggetto,
. le statuizioni contenute nel provvedimento non contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico, essendo la procedura di decadenza prevista nell'ordinamento italiano quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio,
. non si è proceduto all'ascolto del bambino, all'epoca infradodicenne e non avendone le parti fatto richiesta.
La natura della causa, il tenore della decisione e la mancata costituzione in giudizio del resistente giustificano la pronuncia di non ripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
PQ
. dichiara l'esecutività in Italia della sentenza passata in giudicato e resa fra e , con la quale, Parte_2 Controparte_1 il 9/6/2020, il Tribunale civile della Repubblica di Malta, sezioni famiglia, ha dichiarato decaduto il dalla responsabilità CP_1 genitoriale sul minore nato a [...], il [...], ER
. dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Si comunichi
Roma il 29/4/2025
Il Consigliere estensore
Dssa Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Dssa Sofia Rotunno