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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Reggio Calabria
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 19 marzo 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, viene chiamata la causa iscritta al n. 2585/2019, promossa da
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Ravagnese Superiore I Scagliola, n. 42, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , (C.F. ) nata a [...] Persona_1 C.F._3
Calabria il 10.07.2008 ed ivi residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Natale Polimeni (C.F. presso lo C.F._4 studio del quale in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi n. 4, sono elettivamente domiciliati
- Attore –
CONTRO
(P.I: ), con NT P.IVA_1 sede in Verona, Lungadige Cangrande n.16, iscritta al n. REA VR-9962, in persona del procuratore Dott. delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto Persona_2 del 09 aprile 2019, rep. n. 15593, racc. n. 8798, Notaio Dott. , Persona_3 rappresentata e difesa, dall'Avv. Valentina RA presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via G. Spagnolìo n°36 è elettivamente domiciliato
- Convenuto –
Oggetto: Contratti di assicurazione.
E' comparso, per la parte attrice, l'Avv. Elisabetta Caridi per delega dell'avv. Polimeni
1 Per la parte convenuta è presente l'avv. Mariangela Crucitti per delega Controparte_2 dell'avv. RA E' presente ai fini della pratica, la dr.ssa CP_3
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale. I procuratori costituiti discutono oralmente la causa, riportandosi alle note conclusionali e a tutti gli scritti difensivi.
Il Giudice
Dopo la camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sig.ri e Parte_1 [...]
nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Pt_2 Per_1
, citavano in giudizio innanzi a codesto Tribunale, la
[...] NT
, la la e
[...] CP_4 Controparte_5
l' , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_6
Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il risarcimento dei danni Persona_1 occorsi a seguito e per effetto del sinistro meglio indicato in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale di
[...]
e, per l'effetto, condannare la stessa, nonché la , CP_1 NT
e la e l'associazione in CP_4 Controparte_5 CP_6 solido tra loro al pagamento, in favore dei Sig.ri e Parte_1 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Pt_2 minore , dell'importo di € 22.800,60 (di cui € 22.197,00 per indennità Persona_1 da invalidità permanente;
€ 603,60 per rimborso spese mediche sostenute – all. 16)
o altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
Con sentenza parziale n. 1442/23 dell'8.11.2023, questo Tribunale così statuiva:
“Dichiara estinto il rapporto processuale tra parte attrice e 2) Dichiara CP_4 il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7
. 3)Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali
[...] sostenute da , che Controparte_7
3 liquida per ciascuno in euro 1778,00 oltre spese generali, cpa ed iva, con distrazione, a favore dell'avv. Filomena Muratore per ”. CP_7
Il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto di conseguenza alle domande svolte da parte attrice nei confronti della Controparte_2
1.1. In primo luogo gli attori chiedono il pagamento dell'indennizzo assicurativo a seguito del sinistro subito dalla figlia durante gli allenamenti.
Risulta fatto pacifico e non contestato che in data 06.06.2016, alle ore 18,00 circa, nei locali della palestra ASD ARS GYMNICA di Reggio Calabria, la minore
, tesserata della “ ” dal 07.01.2016 Persona_1 Controparte_5 durante un esercizio a trave alta, in presenza del tecnico della palestra e di alcune compagne , accidentalmente cadeva, riportando lesioni.
Parte convenuta eccepisce la non debenza della somma alla luce della
"Convenzione assicurativa per assicurazione infortuni , responsabilità civile generale a favore della , dei suoi organi centrali e Controparte_5 periferici, delle Società affiliate e dei suoi tesserati" sottoscritta tra la
[...]
(F.G.I.) e la , alla Sezione Controparte_5 NT
Infortuni, che, all'articolo 39 – Invalidità permanente - franchigia assoluta della polizza- stabilisce che " Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'art. 36 non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5% ed inferiore al 15%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità..."
Deduce invero che l'IP valutata dal suo CTP ( 5%) resti assorbita dalla franchigia contrattuale.
Occorre in primo luogo esaminare la questione concernente l'eccezione di vessatorietà della clausola di franchigia assoluta presente nella polizza assicurativa.
Secondo Questo Giudice tale clausola non può ritenersi vessatoria ai sensi dell'articolo 1341, comma secondo c.c., e, pertanto, non necessita della specifica approvazione per iscritto.
Invero, l'articolo 1341, comma secondo c.c. specifica che: “… non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità…”.
4 Tuttavia, la pacifica giurisprudenza di merito ormai, supportata da numerose pronunce della Suprema Corte, ritiene che la clausola di franchigia, benché
“assoluta” così come nel caso di cui all'odierno procedimento, non possa ritenersi limitativa della responsabilità.
Ebbene, quando il comma secondo dell'articolo 1341 c.c. prevede l'inefficacia delle clausole che “limitano” la responsabilità di colui che le ha predisposte qualora non siano specificamente approvate per iscritto, intende fare riferimento a quelle clausole che prevedono una limitazione di responsabilità in caso di inadempimento.
La Suprema Corte di Cassazione già con la risalente pronuncia 05/02/1971, n.
280 specificava, infatti, che: “…una clausola è esclusiva o limitativa della responsabilità contrattuale qualora stabilisca che il contraente, se non adempirà puntualmente la prestazione promessa, non incorrerà o incorrerà solo limitatamente nelle sanzioni conseguenti alla sua inadempienza”.
La clausola di franchigia, assoluta o relativa che sia, invece, non va a limitare la responsabilità in caso di inadempimento ma, piuttosto, serve a delimitare l'oggetto stesso del contratto, specificando che, qualora l'invalidità permanente sia uguale o inferiore ad una certa percentuale allora nulla è dovuto dalla compagnia assicurativa che ha stipulato il contratto.
Una simile clausola, come è intuibile, circoscrive semplicemente ex ante l'oggetto del rischio assicurato.( Sul punto, si veda Corte di Cassazione n. 5390/1997, secondo cui non costituiscono clausole vessatorie, la cui efficacia è subordinata a specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma secondo c.c., quelle tendenti a determinare l'estensione delle reciproche obbligazioni.)
Tali principi sono ribaditi dalla più recente giurisprudenza di merito, ( cfr.
Tribunale di Messina, n. 424/2024, che in relazione alla clausola di franchigia ha specificato quanto segue: “Va peraltro rilevato che il contratto ben può prevedere clausole che operano una delimitazione dell'oggetto contrattuale anche nel suo quantum, mediante l'applicazione di massimali, scoperti e franchigie, senza che tuttavia tali aspetti ricadano nell'esclusione di responsabilità dell'assicuratore, limitandosi a specificare il rischio garantito (Cass. Civ. n. 10619/2012; Cass. Civ.,
07.04.2010, n. 8235; Corte appello Palermo sez. I, 16/04/2018, n.799).
L'esclusione di un rischio dalla copertura assicurativa non può, infatti, essere
5 ritenuta una clausola limitativa della responsabilità, soggetta come tale ad approvazione specifica ex art. 1341 c.c., dal momento che non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento né fissa un limite al risarcimento, ma circoscrive ex ante la sfera delle obbligazioni, delimitando l'oggetto del contratto”).
Tali pronunce di merito (si veda Trib. Milano n. 5147/2019; Trib. Frosinone n.
341/2020; C. App. di Roma n. 451/2023), sono perfettamente in linea col principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23741/2009: “…nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'1341 c.c., (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito”.
Per le ragioni sin qui illustrate, anche se non è stata oggetto di specifica approvazione per iscritto, la clausola di franchigia del 5% prevista nella polizza stipulata tra la e la Compagnia Assicurativa non può ritenersi CP_5 inefficace.
In ordine alla percentuale di invalidità permanente, si osserva quanto segue.
E' pacifico, nell'odierno procedimento, che la piccola sia caduta proprio Per_1 mentre effettuava un esercizio ginnico nella Palestra affiliata presso la
Federazione italiana procurandosi la frattura scomposta dell'avambraccio sinistro, specificamente di radio e ulna.
La stessa è stata poi sottoposta a consulenza tecnica di parte attrice, datata
30/09/2016, all'esito della quale il Dott. ha riscontrato un'invalidità Pt_3 permanente del 6-7%.
A differenza della consulenza della parte attrice, la Compagnia Assicurativa, come si evince peraltro in via molto generica dalla mail di cui all'allegato 13 depositato dai difensori dei genitori della ragazzina, accertava una invalidità permanente del
5%, e pertanto riteneva di non dover corrispondere alcun indennizzo in quanto operante proprio la clausola di franchigia di cui si è già detto.
6 Il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata il 2 maggio 2024, a seguito dello studio di tutta la documentazione riversata nell'odierno procedimento, ed a seguito di specifica visita medica sulla piccola , ha Per_1 accertato che la stessa risulta affetta da esiti di frattura angolata al terzo medio- distale diafisario di ulna e radio di sinistra ed ha quantificato l' invalidità permanente nella misura del 4%.
Orbene, questo Giudice ritiene condivisibili le conclusioni del CTU, in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici e di ragionamento.
Inoltre, appare evidente che la consulenza tecnica di parte effettuata a brevissima distanza temporale da un infortunio comunque di rilevanza apprezzabile - seppur recuperabile, soprattutto da un individuo giovanissimo come la piccola – Per_1 abbia messo in evidenza dei sintomi che, invece, nel lungo periodo tendono se non del tutto a sparire, comunque ad affievolirsi notevolmente.
Per le ragioni dinanzi esposte, si ritiene condivisibile la relazione peritale del CTU,
Dott. , dalla quale si evince che la percentuale di invalidità Persona_4 permanente ammonta al 4%.
Tale percentuale rientra, tuttavia, all'interno della clausola di franchigia prevista dall'articolo 39, comma 2 della polizza assicurativa, secondo cui se il danno biologico permanente è uguale o inferiore al 5% allora la Compagnia Assicurativa non è tenuta all'indennizzo, fatte però salve le spese mediche comprovate.
Per via di tutto quanto sinora espresso, non può essere accolta la domanda attorea nella parte relativa al risarcimento del danno biologico permanente sofferto dalla piccola . Per_1
Ciò che, invece, è tenuta ad indennizzare la Compagnia Assicurativa è la somma di € 603,60, ossia la somma spesa dai Sig.ri e per le visite mediche Per_1 Pt_2
e le sedute di fisioterapia effettuate dalla minore.
Infatti, appare pienamente dimostrato, così come risulta dall'allegato 16 dell'atto di citazione, che i genitori della piccola abbiano affrontato tali spese Per_1 mediche, e pertanto queste ultime vanno indennizzate dalla Compagnia
Assicurativa.
Va precisato che nella seconda memoria di cui all'articolo 183, comma 6 c.p.c., la
Compagnia Assicurativa ha eccepito di aver, comunque, già corrisposto le spese
7 mediche al netto della franchigia prevista del 10% (“Per altro, sono state già a suo tempo corrisposte le spese mediche al netto della franchigia prevista del 10%”).
Ebbene, con riferimento a tale eccezione v'è da dire che la Compagnia
Assicurativa non ha dimostrato in modo alcuno la circostanza per cui avrebbe restituito già a suo tempo la somma di € 603,60 riguardante le spese mediche sostenute dalla famiglia della minore.
Non risulta, infatti, alcuna quietanza di pagamento in favore dei Sig.ri e Per_1
Piuttosto, ciò che risulta dagli atti è soltanto la missiva (allegato 13), Pt_2 datata 15/02/2017, con cui la Compagnia Assicurativa affermava che l'unica somma indennizzabile sarebbe stata quella inerente alle spese mediche, corrispondenti in € 603, 60.
Nessun ulteriore documento in cui si prova l'avvenuto pagamento è stato prodotto dalla parte convenuta.
Per le ragioni poc'anzi esposte, la Compagnia Assicurativa è a tutt'oggi tenuta all'adempimento dell'obbligazione con riferimento al pagamento delle spese mediche sostenute dai genitori della piccola . Per_1
Peraltro, va precisato che va rigettata l'eccezione di parte convenuta secondo cui non sarebbe possibile procedere al cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
Ebbene, nella comparsa di risposta viene fatto un richiamo alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, ma la richiesta di parte attrice presente nelle sue conclusioni è in linea con detta pronuncia.
Infatti, la parte attrice chiede il rimborso della somma già indicata: “…maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata”.
In sostanza si chiede di riconoscere, altresì, la rivalutazione economica della somma - ab origine - indicata dal momento del fatto a quello del soddisfo e, in più, il riconoscimento degli interessi questi ultimi calcolati sì dal momento del fatto sino al soddisfo, ma non prendendo come base la somma già rivalutata all'attualità, quanto piuttosto la somma, che non può essere che quella originariamente indicata prima del calcolo concernente la rivalutazione, di anno in anno rivalutata.
8 Ora, le Sezioni Unite richiamate esprimono proprio la possibilità di effettuare questo calcolo: “…se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto inoltre il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore…
… Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Pertanto, va accolta la richiesta di parte attrice in merito alla rivalutazione e agli interessi e rigettata l'eccezione della Compagnia Assicurativa.
2.Parte attrice ha poi chiesto il danno da mala gestio.
Anche tale domanda attorea va rigettata.
Infatti, la parte attrice sostiene la violazione degli articoli 1175 c.c. e 183, comma
1, D.Lgs. 209/2005.
Nello specifico, l'articolo 183, comma 1, D.Lgs. 209/2005 ratione temporis applicabile prevede che: “nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati”.
In sostanza, secondo l'attore la Compagnia Assicurativa sarebbe venuta meno a quegli obblighi “integrativi” del contratto, relativi alla diligenza, correttezza e trasparenza che le parti devono tenere nell'adempiere l'obbligazione contrattuale, corollari tutti del principio di buona fede.
L'obbligo di buona fede contrattuale (previsto già in generale dall'articolo 1175
c.c. e in modo specifico dall'articolo 183, D.Lgs. 209/2005 in relazione ai contratti
9 di assicurazione) sarebbe stato violato dalla Compagnia Assicurativa in quanto quest'ultima avrebbe: “…non solo manifestamente violato l'obbligo contrattuale della liquidazione del danno subito dall'assicurato, ma anche omesso di fornire qualsivoglia idonea motivazione in ordine a tale inadempimento. Pertanto, risulta con ogni evidenza come la società di assicurazioni sia venuta meno ai doveri di correttezza che la legge impone alle parti nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, non solo rimanendo inadempiente rispetto all'obbligo di liquidazione del danno all'odierno attore, ma omettendo persino di rispondere ai suoi solleciti mediante una adeguata illustrazione delle ragioni per cui ha ritenuto (del tutto erroneamente) di non dover corrispondere tali somme”.
V'è da osservare, però, che, in disparte l'esistenza o meno della violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale, l'attore non fa riferimento ad alcuna conseguenza dannosa dal punto di vista patrimoniale.
Infatti, non è dato capire quale siano le conseguenze dannose subìte dalla parte attrice.
L'articolo 1223 c.c. stabilisce che: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subìta dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
In sostanza, il Legislatore non ammette un risarcimento in ré ipsa, essendo onere del creditore dimostrare quali siano le conseguenze pregiudizievoli che derivano, in maniera immediata e diretta, dall'inadempimento.
Infatti, quando l'articolo 1223 c.c. fa riferimento al risarcimento del “danno” intende riferirsi a tutte le conseguenze dannose che siano derivate, in maniera immediata e diretta, dall'inadempimento, ricomprendendo tanto il danno emergente quanto il lucro cessante.
Ovviamente, l'onere di provare che dall'inadempimento siano derivate delle conseguenze dannose incombe in capo all'attore-creditore.
Da un lato, infatti, è vero che il creditore ha il mero obbligo di allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto, o che l'impossibilità è derivata da causa a lui non imputabile, così come previsto dall'articolo 1218 c.c. (Sezioni Unite n.
16533/2001); da un altro lato, però, è anche vero che resta in capo all'attore-
10 creditore l'obbligo di dimostrare quali siano le conseguenze dannose dell'inadempimento del debitore.
Sul punto, in maniera conforme a tali principi si è espresso con sentenza il
Tribunale Perugia, 30/01/2024, n. 133, secondo cui: “In materia di responsabilità civile, ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere, oltre al danno-evento, anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone
l'art. 1223 c.c. Per il danno-conseguenza, a differenza del danno-evento, non sarà sufficiente la mera allegazione, con prova contraria a carico del debitore, ma occorrerà la prova positiva, da parte del creditore, dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento” (in senso conforme anche Corte
d'Appello Catania, Sez. I, Sent., 26/01/2018, n. 184: “Il creditore, in base all'art.
1223 c.c., al fine di ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno patito, deve dimostrare l'esistenza di un concreto danno consistito in un'effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dall'inadempimento del debitore”).
Nel caso di specie, la parte attrice asserisce di aver subìto un comportamento contrario agli obblighi che derivano, in via integrativa del contratto, dal principio di buona fede espresso dagli articoli 1175 c.c. e 183, comma 1, D.Lgs 209/2005.
Tuttavia, come si diceva anche più sopra, non è stata data dimostrazione di alcuna conseguenza dannosa di cui all'articolo 1223 c.c. La parte attrice, sia nell'atto di citazione, sia nelle memorie di cui all'articolo 183, comma 6 c.p.c., fa soltanto riferimento (peraltro in via molto generica) ad una violazione dei doveri di correttezza e trasparenza da parte della senza però Parte_4 specificare quale conseguenza dannosa sia da ciò scaturita. In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la convenuta ha spiegato le ragioni per cui non poteva essere pagato l'indennizzo per invalidità permanente ( cfr. missiva del 15 febbraio 2017) e le stesse sono risultate fondate in questo giudizio.
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
3.In merito alla richiesta di condanna ai sensi dell'articolo 96, comma 3 c.p.c.
Questo Giudice ritiene che non possa essere accolta.
11 La parte attrice, infatti, chiede che la Compagnia Assicurativa venga condannata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in quanto non avrebbe risposto, nel termine di 30 giorni, all'invito di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.
Orbene, l'articolo 4 della L. 162/2014 prevede che qualora non vi sia risposta, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, all'invito a stipulare la convenzione, il giudice “può” valutare questo rifiuto ai fini di quanto previsto dall'articolo 96
c.p.c.
L'articolo 96, comma 3 c.p.c., poi, specifica altresì che il potere del giudice di stabilire la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata è un potere discrezionale (“… può altresì condannare…”).
Le norme in questione, dunque, non pongono un obbligo in capo al giudice.
D'altronde, l'articolo 96 c.p.c., soprattutto al suo comma 3, prevede un meccanismo utile a porre un freno agli abusi nel ricorso alla giustizia, sì da scoraggiare la parte soccombente ad un uso strumentale del processo.
Si vuole evitare, insomma, che il soccombente agisca o resista in giudizio in maniera pretestuosa.
Proprio per questa ragione, la L. 162/2014 al suo comma 4 stabilisce che il giudice può valutare la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione ai fini dell'articolo 96 c.p.c. Ma il giudice può condannare la parte soccombente nel giudizio, che previamente non aveva risposto all'invito a stipulare la convenzione, solo quando quella mancata risposta sia ingiustificata, costringendo dunque la parte interessata ad agire in un giudizio in cui il convenuto non fa altro che utilizzare le difese processuali in modo “abusivo”.
Del resto, proprio la pronuncia – impropriamente - richiamata dalla stessa parte attrice, ossia Tribunale di Torino, sez. III, 18.01.2017, n. 214, afferma che: “ Si tenga ulteriormente presente che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ad es. Cass., 29 settembre 2016, n. 19285), l'ipotesi prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del
12 sistema giustizia. In tale ottica, tale meccanismo è sottratto, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ha natura sanzionatoria (volta a scoraggiare condotte di abuso del processo) ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte.
Ed invero, nel momento in cui le migliori forze del Paese stanno compiendo ogni sforzo (vano, ad oggi) volto a dotare l'Italia di un sistema processuale efficiente e razionale, nel pieno rispetto del canone del délai raisonnable previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, appare fondamentale che una cultura ed una prassi di sano case management si instaurino nei vari Uffici Giudiziari.
La prima di tali prassi virtuose consiste nel definitivo superamento di antiche mentalità corrive verso i veri e propri abusi della funzione giurisdizionale che - mercé l'introduzione in giudizio di pretese infondate o, per converso, di difese del tutto temerarie - a detrimento dei legittimi interessi dei cittadini veramente lesi nei propri diritti, rischiano di soffocare i nostri sempre più (spesso inutilmente) oberati Tribunali. Inutile dire che il medesimo risultato è raggiunto allorquando, pur a fronte di un'evidente situazione debitoria, il soggetto obbligato non aderisce alla domanda di mediazione o di negoziazione assistita, costringendo il creditore ad adire le vie giurisdizionali”.
Nel caso di specie, non può certo ritenersi che la condotta tenuta dalla
Compagnia Assicurativa sia talmente stigmatizzabile da giustificarne una condanna ai sensi dell'articolo 96, comma 3 c.p.c., in quanto, come è emerso dall'odierno procedimento, le proprie difese non erano pretestuose. Di contro,
Questo Giudice ha quasi totalmente rigettato le pretese attoree, riconoscendo
“solo” il diritto alla restituzione della esigua somma di € 603, 60 per le spese mediche sostenute, e non ancora corrisposte dalla Compagnia Assicurativa.
13 Per le ragioni sin qui considerate, non appare possibile una pronuncia ai sensi dell'articolo 96, comma 3 c.p.c.
4.Per quanto concerne le spese di lite, queste vanno, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 c.p.c., compensate atteso che la domanda attorea è stata accolta solo in parte.
Per quanto concerne le spese della C.T.U., queste vengono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea nei confronti della
[...]
e, per l'effetto, Controparte_8 condanna quest'ultima al pagamento, nei confronti di parte attrice, dell'importo di € 603,60 a titolo di spese mediche documentate, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla domanda al giorno della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo;
2. Rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3.Compensa le spese di lite.
4.Pone definitivamente le spese della C.T.U. a carico dell'attore.
Reggio Calabria, 19.03.2025 Il
Giudice
(Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott. Alberto Flavio Laganà
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