Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1049/2024
VERBALE DI UDIENZA del 15/04/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. MAMONE DOMENICO che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate, con vittoria delle spese da distrarsi.
Per l'avv. Eleonora Fonte per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 1049 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Mamone, giusta procura Parte_1
in atti;
ricorrente;
E
1
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di CodiceFiscale_1
procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
resistente
All'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 15,30, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del
raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8° del d.lgs. 30.12.1992,
n. 503.
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato all' , in data a 17.11.2023, domanda volta a ottenere il riconoscimento del CP_1 diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 503/92, possedendone i requisiti di CP_ legge e che l' con provvedimento datato 05.02.2024, respingeva la domanda, poiché la ricorrente non è stata riconosciuta invalida nella misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
Avverso la reiezione della domanda il ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 24 febbraio 2024, non esitato.
Ritenendo illegittimo il diniego conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio CP_1
diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico al dott. che, in data 18 Persona_2 marzo 2025 provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
All'udienza odierna la causa è decisa.
Nel merito, il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Va premesso che in materia di pensione di vecchiaia per effetto dell'art.1 d.l. n.78\2010 conv. nella l.n.122\2010 “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
2 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata”; è, tuttavia, previsto al co.8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”. Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che la deroga ivi prevista ha effetto esclusivamente sulla misura dell'età pensionabile in ragione della condizione di invalidità nella misura rilevante” ex lege” non rimanendo preclusa l'applicazione del sistema delle cc.dd. finestre disciplinato dall'art. 1 l.n.247\2007 che al co.5 prevede:” In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al co.4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue …”. La norma richiamata nel distinguere il momento della maturazione dei requisiti per la configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia dal momento della maturazione del diritto alla decorrenza fissato in base al sistema delle finestre opera specifico riferimento “al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti” in tal modo generalizzando la posticipazione della decorrenza del trattamento alle diverse tipologie di pensione di vecchiaia, compresa la vecchiaia agevolata per effetto della condizione di invalidità. Tale interpretazione è conforme al seguente principio sancito dalla Suprema Corte: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.” (Cass. sez. Lav. Ord.n.1931\2021).
Ciò posto, il C.T.U., dott. ha accertato che, per l'insieme delle patologie Persona_2
dettagliatamente descritte nella relazione, la ricorrente risulta invalida nella misura pari all'84%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi
3 all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, sussistendone tutti i requisiti (anzianità contributiva non inferiore ai 20 anni come risulta dall'allegato estratto contributivo e età anagrafica avendo la ricorrente già compiuto i 65 anni all'epoca della domanda amministrativa che, comunque in questa sede non sono stati contestati, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo con decorrenza del diritto “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) dl. 78/2010, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia quale Parte_1
“invalido in misura pari o superiore all'80 %” , nella specie 84%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/11/23, data di perfezionamento del requisito e “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) d.l. 78/10 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991; condanna l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_2 liquidate in € 2.697,00, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato CP_1
decreto.
Palmi, lì 15 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
4