Ordinanza cautelare 18 novembre 2020
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Sentenza 12 luglio 2022
Parere interlocutorio 7 maggio 2024
Parere definitivo 14 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03244/2025REG.PROV.COLL.
N. 00816/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2023, proposto dal Comune di Aprilia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento n. 76;
contro
la Regione LA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Latina, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale del LA, l’Azienda Sanitaria locale Latina, non costituite in giudizio;
nei confronti
della società R.I.D.A. Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il LA n. 9542 del 12 luglio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione LA e della società R.I.D.A. Ambiente s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Comune di Aprilia avverso la sentenza del T.a.r. per il LA n. 9542 del 12 luglio 2022 che ha respinto il ricorso proposto dalla medesima amministrazione.
2. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della determinazione dirigenziale della Regione LA n. G07906 del 6 luglio 2020, di approvazione della modifica non sostanziale, in variante urbanistica, dell’A.i.a. sull’impianto di trattamento rifiuti sito in Aprilia, nonché “ nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ”, alcuni dei quali puntualmente individuati.
3. L’opera autorizzata in favore della ditta DA consiste nella realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti ubicata in zona agricola in prossimità, ma all’esterno, dell’impianto di TMB già esistente in Via Valcamonica.
3.1. Lo stoccaggio temporaneo autorizzato rientra tra le attività classificate R13 (messa in riserva dei rifiuti destinati al recupero energetico) e D15 (deposito preliminare dei rifiuti destinati allo smaltimento).
4. Il Comune di Aprilia ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. per il LA avverso il provvedimento che approva il progetto, nella resistenza della Regione e della società controinteressata.
5. Con la sentenza n. 9542/2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato le spese del giudizio.
6. Il Comune di Aprilia ha impugnato la pronuncia di primo grado, formulando sette motivi di appello.
6.1. Si sono costituite in giudizio la Regione LA e la società R.i.d.a. ambiente s.r.l., domandando la reiezione dell’appello.
6.2. Nel corso del giudizio tutte le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
6.3. Con la memoria del 16 dicembre 2024, in particolare, la società controinteressata ha formulato un’eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell’appello.
6.4. All’eccezione ha replicato il Comune di Aprilia, con la memoria di replica depositata il 23 dicembre 2024.
7. All’udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, opposta dalla società controinteressata.
8.1. Quest’ultima eccepisce che: “ Successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata […] è stato approvato un nuovo provvedimento di AIA dell’impianto della scrivente, all’esito di un complesso procedimento di riesame del precedente. Il procedimento che ha condotto all’approvazione della nuova AIA ha avuto ad oggetto anche il piazzale di stoccaggio approvato con il provvedimento impugnato in primo grado .”. Il nuovo provvedimento avrebbe, dunque, “ sostituito integralmente i precedenti provvedimenti autorizzatori, ivi incluso quello oggetto del giudizio di primo grado ” e, conseguentemente, “ anche nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, non potrebbe esservi alcuna conseguenza sulla legittimità del piazzale (originariamente) autorizzato con la delibera n. G07906 del 2020, giacché esso trova oggi la sua fonte autorizzativa nel provvedimento di riesame e rinnovo dell’AIA .”.
8.2. L’eccezione deve essere respinta.
8.3. In diritto, va premesso che costituisce jus receptum l’orientamento di questo Consiglio secondo cui “ Nel processo amministrativo l'inutilità di una pronuncia di merito sulla domanda articolata dalla parte può affermarsi solo all'esito di una indagine condotta con il massimo rigore, al fine di evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un'ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito: in specie, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi all'instaurazione del giudizio, debba escludersi l'utilità dell'atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato .” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 20 settembre 2024, n. 7701).
8.4. Procedendo, pertanto, ad un esame “ rigoroso ” circa l’utilità della pronuncia di merito, il Collegio ritiene che non possa dirsi venuto meno l’interesse alla decisione del presente giudizio né che il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo abbia comportato un “ nuovo assetto di interessi ” relativamente all’ammissibilità, contestata, dell’autorizzato piazzale di stoccaggio.
Il provvedimento da cui scaturirebbe l’eccepita sopravvenuta carenza d’interessi non decide in maniera diretta sulla questione oggetto del presente giudizio (ossia, l’approvazione del progetto di realizzazione e gestione di una nuova area di stoccaggio, mediante la modifica dell’A.i.a. 2009), ma sul rinnovo con valenza di riesame dell’A.i.a. del 2009 dell’intero stabilimento gestito da R.i.d.a..
Relativamente alla “nuova” area di stoccaggio, il provvedimento de quo si limita ad autorizzare le seguenti modifiche/integrazioni all’Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determina dirigenziale B0322 del 9 febbraio 2009 e ss.mm.ii.:
i. “ completamento dell’area rimanente del piazzale B come da planimetria allegata alla presente determinazione tenuto conto della necessità di rispettare il Decreto Ministeriale 26/07/2022 pubblicato in GU 187 del 11/08/2022 e del P.E.E. approvato dalla Prefettura di Latina Ufficio Territoriale di Governo con Decreto del 22/11/2022, e trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1176418 del 22/11/2022 ”;
ii. “ possibilità di considerare l’intera superficie di stoccaggio (entrambi i piazzali A e B) per stoccare (in messa e riserva e deposito preliminare come indicato nell’allegato tecnico) i rifiuti EER autorizzati e/o prodotti dall’impianto secondo i limiti indicati nell’allegato tecnico alla presente determinazione ”.
Rimangono, dunque, impregiudicati gli aspetti relativi alla legittimità del provvedimento che ha autorizzato l’opera oggetto del presente giudizio e le modifiche ad essa apportate, nel frattempo, con il provvedimento sopravvenuto, verrebbero meno per caducazione, in caso di accoglimento del ricorso proposto dal Comune, allo stesso modo in cui è caducato il provvedimento di variante in caso di annullamento del provvedimento variato (Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 921; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572; Sez. V, 10 luglio 1981, n. 363.).
9. Respinta l’eccezione, può procedersi all’esame dei motivi di appello proposti dal Comune.
10. Con il primo motivo di appello, l’amministrazione comunale impugna la sentenza perché avrebbe parcellizzato impropriamente l’infrastruttura, sottraendola, in tal modo, al procedimento di V.i.a. o, in alternativa, al procedimento di valutazione di assoggettabilità a V.i.a. (c.d. screening ).
Secondo il Comune appellante, invece, anche in considerazione di quanto previsto nel d.m. 30 marzo 2015, dall’art. 4, par. 3, direttiva 2011/92/UE, dall’Allegato V, parte seconda del Codice dell’ambiente, “ occorre prendere in considerazione il progetto nel suo complesso e, rispetto ad esso, valutare gli effetti della modifica o dell’estensione, tanto più se riguardanti il dimensionamento ”. A tale riguardo, si rimarca come, nella specie, l’autorizzazione riguarda il raddoppio della superficie dell’impianto esistente, effettuato, per giunta, in variante urbanistica.
Si evidenzia, inoltre, che, dovendosi considerare l’impianto unitariamente, le attività globalmente già svolte nell’impianto gestito da DA rientrerebbero nel novero di quelle operazioni di trattamento dei rifiuti che sono ricomprese nei casi in cui è previsto lo svolgimento della V.i.a.
10.1. Il primo motivo di appello è infondato.
10.2. Secondo l’art. 7-bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, applicabile ratione temporis , “ Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto. ”.
10.3. A tale riguardo il T.a.r., con la sentenza di primo grado, ha affermato che il progetto autorizzato non rientrerebbe in nessuna delle due fattispecie in quanto:
“… lo stoccaggio temporaneo autorizzato rientra tra le attività classificate R13 (messa in riserva dei rifiuti destinati al recupero energetico) e D15 (deposito preliminare dei rifiuti destinati allo smaltimento) che:
a) non sono incluse negli allegati III e IV (è il caso dell’attività R13);
b) qualora incluse (D15), diventano rilevanti soltanto in caso di superamento delle soglie (200 ton/giorno, ai fini della VIA; 40 ton/giorno, ai fini dello screening) iperbolicamente superiori a quelle qui in questione (2,4 ton/giorno). ”.
10.4. La statuizione del Giudice di primo grado è corretta.
Per contrastarla, il Comune sostiene che, in realtà, la V.i.a. o, almeno, lo screening andrebbero effettuati in considerazione della circostanza che le attività che sono specificamente oggetto del provvedimento di modifica non sostanziale dell’A.i.a. dell’impianto gestito dalla R.i.d.a. impugnato nel presente giudizio andrebbero necessariamente considerate unitariamente alle altre attività già compiute nell’ambito del medesimo stabilimento e, perciò, “ l’autorizzazione delle quantità di maggior stoccaggio non può prescindere dall’esame del ciclo produttivo nel suo complesso quale fonte della produzione del materiale stoccato ” (pagina 10 appello).
10.5. Tuttavia, il primo motivo muove da un presupposto infondato e cioè che la modifica approvata debba essere considerata, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di valutazione d’impatto ambientale e, segnatamente, ai fini del nuovo svolgimento di tale valutazione (o dello screening ), un “tutt’uno” con l’impianto già esistente. Si sostiene, in altri termini, che le operazioni di trattamento che si svolgeranno nel piazzale autorizzato (“R13” e “D15”) debbano essere considerate in maniera unitaria con quelle attività di gestione dei rifiuti che già si svolgono, da tempo, nella preesistente parte dell’impianto (e che sono ricomprese nel novero di attività sottoposte alla previa valutazione d’impatto ambientale).
Si tratta, tuttavia, di un’affermazione priva di fondamento in fatto e in diritto, considerato che risulta essere stato domandata esclusivamente l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti in prossimità dell’impianto di TMB, già sottoposto a valutazione di impatto ambientale (memoria R.i.d.a. del 16 dicembre 2024, pagina 20), mentre non risulta essere stato domandato il potenziamento delle ulteriori attività di trattamento dei rifiuti in tesi rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina della V.i.a., e che, come evidenziato dalla difesa della R.i.d.a., sono “ operazioni che non verranno compiute nell’area di stoccaggio ” (memoria R.i.d.a. del 16 dicembre 2024, pagina 18).
10.6. A tale riguardo, il Collegio è pienamente consapevole dell’orientamento espresso in più occasioni dal Consiglio di Stato, secondo cui “ la valutazione d'impatto ambientale di un progetto deve essere effettuata tenendo conto dell'effetto di cumulo del progetto proposto con altri relativi alla medesima area territoriale, anche se questi ultimi siano stati solo autorizzati e non siano ancora materialmente esistenti ” (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2018 n. 4484).
Questo principio è stato affermato con riferimento, però, a quei progetti che riguardano opere che, se prese singolarmente, per le loro dimensioni o per la loro “portata”, non risultano sussumibili in alcuna delle ipotesi ascritte a V.i.a. o a screening , ma che se “addizionate” ad altre opere o impianti o infrastrutture, in ragione del cumulo degli effetti, stimato “a monte” dal legislatore, comportano l’applicazione della V.i.a. oppure quantomeno il necessario esperimento della verifica di assoggettabilità.
Non a caso l’ambito elettivo di applicazione di tale principio è costituito dalla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, trattandosi di opere che conservano una loro autonomia funzionale e una loro compiutezza anche se realizzate singolarmente e, perciò, si prestano ad un artificioso frazionamento finalizzato ad evitare che quanto realizzato, se considerato e valutato unitariamente, rientri nelle soglie di rilevanza prese in considerazione dal legislatore ai fini delle verifiche in esame (cfr., ad es., Cons. Stato, sez. IV, n. 282 del 2023 [fattispecie relativa a istanze presentate dai ricorrenti per i 55 impianti eolici, collocati tra il territorio dei due comuni interessati, integrano l’artato frazionamento di progetti unitari di impianti eolici]; Cons. Stato, sez. IV, n. 5465 del 2022; sez. IV, n. 499 del 2018; sez. IV, n. 36 del 2014).
Nel caso di specie, tuttavia, non si rientra in un’ipotesi di questo tipo, in quanto ciò che viene realizzato consiste in un nuovo piazzale che consentirà l’ampliamento delle operazioni di stoccaggio in misura non rilevante per gli Allegati alla Parte Seconda, Allegati III e IV, del d.lgs. n. 152/2006 e non risulta dimostrato che quest’opera possa comportare quell’“ effetto di cumulo ” che rende rilevante, ai fini dell’applicazione della normativa, quelle attività che altrimenti non lo sarebbero.
Non risulta dimostrato, pertanto, l’artificioso frazionamento dell’opera finalizzato a sottrarre il progetto sub iudice alla V.i.a., come allegato dal Comune appellante, in quanto non risulta essere stato allegato e provato alcun elemento o circostanza idonei a dimostrare tale asserzione, che peraltro riguarderebbe, nel caso di specie, anche opere (l’impianto DA già esistente ed in attività e il progettato piazzale di stoccaggio) realizzate in momenti tra loro considerevolmente distanti.
Dal precedente di questo Consiglio di Stato n. 2190/2022, relativo ad una vicenda nella quale si controverteva dell’artificioso frazionamento, è possibile ricavare talune circostanze che possono essere presi in considerazione nel presente processo quali indici dell’assenza del frazionamento.
In particolare:
- l’intervento approvato (cioè la modifica non sostanziale dell’A.i.a., che consente la realizzazione dell’area di stoccaggio contestata), a differenza di quanto sostenuto dal Comune, non consiste in un’opera comprensiva di tutte le fasi del processo produttivo necessarie a garantire il rispetto dei valori limite sanciti dal d.lgs. n. 152/2006, riguardando soltanto alcuni aspetti di esso (cfr. su questo indice il §. 9.1., lett. b della sentenza Cons. Stato, n. 2190/2022);
- non risulta dimostrato che l’intervento approvato determina un aumento di quelle capacità in relazione alle quali si rende necessario l’espletamento dello screening o della V.i.a. (cfr. su questo indice il §. 9.1., lett. c della sentenza Cons. Stato, n. 2190/2022);
- il progetto si riferisce ad un mero ampliamento (di una porzione definita, id est l’area di stoccaggio) del progetto già esistente (e non all’ampliamento dell’intero progetto, id est l’impianto di trattamento), che a suo tempo era stato assoggettato a V.i.a. (cfr. su questo indice il §. 9.1., lett. d della sentenza Cons. Stato, n. 2190/2022).
Per le considerazioni che precedono non può dunque neppure configurarsi una “ modifica o estensione di progetti di cui all’allegato III o allegato IV già autorizzati ”, rilevante ai sensi del paragrafo 8 “ Altri progetti ”, lett. t, Allegato IV (che dispone che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità: le “ modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III) ”), in quanto i progetti rilevanti ai fini dei due allegati, individuati, in materia di impianti di trattamento dei rifiuti, in ragione del tipo di trattamento effettuato, non vengono minimante “incisi” o incrementati dal tipo di opera che si è inteso realizzare. Non si realizza, pertanto, alcuna estensione o modifica di fattispecie prese in considerazione dalla normativa ambientale che giustificherebbe la necessità di valutare eventuali “ notevoli ripercussioni negative sull’ambiente ”.
11. Con il secondo motivo di appello, il Comune impugna il capo della sentenza che ha ritenuto legittima la mancata effettuazione della V.a.s. o della relativa valutazione di assoggettabilità, relativamente alla modifica del piano urbanistico implicata dal progetto di ampliamento dell’impianto, risultando violate, a detta dell’appellante, gli artt. 5 e 6, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.
Si censura la sentenza per non aver colto che “ il vizio denunciato risiede anzitutto nell’avere la regione omesso qualsivoglia verifica di assoggettabilità, rimettendola a una valutazione (sostitutiva) del privato ”, effettuata in base ad una delibera della giunta della Regione LA (del 5 marzo 2010, n. 169, art. 1.3, punto 5, lett. g) illegittima e peraltro applicata al di fuori del suo ambito di applicazione.
Il Comune deduce che la sentenza sarebbe comunque da riformare, anche qualora si volesse individuare quale norma di riferimento l’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006, a cui, comunque, la Regione non avrebbe fatto riferimento.
Si evidenzia criticamente al riguardo che la norma in questione non esclude l’assoggettamento a screening e comunque varrebbe per quelle modifiche a carattere “ esclusivamente localizzativo ” che non implicano una modifica delle destinazioni di piano.
Non sarebbe corretta, dunque, l’esegesi della norma fornita dal T.a.r. che escluderebbe la modifica del piano a quo dalla V.a.s. o dalla valutazione di assoggettabilità a V.a.s., sol perché tale modifica discende dall’autorizzazione data ad un progetto che prevede (anche) la variante urbanistica (pag. 18 appello).
Nell’eventualità che il Consiglio di Stato ritenga di interpretare l’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006 conformemente a quanto affermato dal T.a.r., il Comune domanda, in alternativa, di disapplicare l’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 oppure di rimettere alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, comma 2, TFUE, sul seguente quesito: “ se l’art. 3, paragrafi 5 e 6, in combinato disposto con l’allegato II della Direttiva 2001/42/CE osta a che una normativa di uno stato membro, come quella contenuta nel comma 12 dell’art. 6 d.lgs. 152 del 2006, escluda a priori e in modo automatico dalla valutazione strategica ovvero dalla verifica di assoggettabilità progetti di singole opere pubbliche autorizzate in variante urbanistica ”.
11.1. Il secondo motivo di appello è infondato.
11.2. Preliminarmente, va puntualizzato che il Collegio ritiene che al caso di specie non vada applicato l’art. 6, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 vigenti al tempo dell’approvazione della modifica dell’A.i.a. impugnata.
Infatti queste norme disciplinano i procedimenti che hanno ad oggetto “ i piani e i programmi di cui al comma 2 ” quando “ determinano l'uso di piccole aree a livello locale e […] le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 ” (comma 3) e “ i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti ” (comma 3-bis).
Nel caso di specie, l’oggetto dell’eventuale valutazione strategica non sarebbe costituito da un piano o da un programma, rientrante in una delle due norme citate, bensì dal progetto presentato dalla società per poter conseguire l’autorizzazione alla realizzazione dell’area di stoccaggio in modifica dell’A.i.a. rilasciata per la gestione dell’impianto.
11.3. Il caso di specie è sussumibile, pertanto, nell’ambito dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006 che dispone che: “ Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere .” e a tal proposito va considerata irrilevante l’errata indicazione normativa da parte dell’amministrazione, rilevando la legittimità o meno della decisione regionale di non sottoporre a V.a.s. o a screening il provvedimento di approvazione del progetto comportante la variante urbanistica dello strumento urbanistico limitatamente alla contenuta e “lenticolare” porzione di territorio in cui l’opera verrà ubicata.
11.4. Non ignora il Collegio che in alcuni precedenti giurisprudenziali risalenti nel tempo, si è sostenuto che l’esenzione dalla V.a.s. prevista dall’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, sia legittima soltanto quando l’autorizzazione del singolo progetto comporti la mera modifica della localizzazione dell’opera e non implichi, invece, l’effetto di variante.
In particolare, secondo quanto evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2015 n. 263: “… questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2569) ha chiarito che modifiche alla pianificazione attraverso scelte progettuali non prefigurate dalla prima possono essere legittimate dalla valutazione di impatto ambientale, senza la necessità di rinnovare quella ambientale strategica, se dette modifiche abbiano carattere <<esclusivamente localizzativo>> (ex art. 6, comma 12, t.u. ambientale, il quale recita: <<Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere>>).
Al fine di evitare inutili duplicazioni e dunque di aggravare il procedimento amministrativo autorizzatorio, non è necessaria la valutazione ambientale strategica laddove il singolo progetto importi varianti relative alla sola ubicazione dell’impianto potenzialmente pregiudizievole per l’ambiente nell’ambito territoriale considerato dallo strumento pianificatorio di settore.
Non è per contro consentito apportare alla pianificazione settoriale alcuna modifica della destinazione di un sito in esso compreso, attraverso il rilascio di sede di esame di singoli progetti di autorizzazioni concernenti attività antropiche estranee al novero di quelle considerate nella prodromica attività di pianificazione.
Pur rispondendo alla medesima logica, la valutazione ambientale strategica e quella di impatto ambientale si collocano in snodi differenti dell’esame delle possibili ricadute sull’ecosistema di attività potenzialmente nocive: la prima attiene alla verifica dei possibili impatti derivanti dall’attuazione di piani, mentre la seconda è circoscritta al singolo progetto.
Conseguentemente, la prima sarebbe vanificata laddove possano essere apportate variazioni connesse ad attività non considerate .”.
11.5. Tuttavia, in argomento, vanno richiamate, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, alcune sentenze della Sezione che, più di recente, hanno escluso l’applicazione della V.a.s. in casi analoghi o simili a quello in esame, modificando l’interpretazione fornita all’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006 dalla Sezione.
Segnatamente, si è affermato che:
a) “ …non assume alcun rilevanza, ai fini della produzione dei citati effetti di legge, l’indicazione o meno che il provvedimento autorizzatorio costituisca “variante urbanistica”.
Nei sensi descritti è la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale l’autorizzazione a realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724; sez. V, 15 gennaio 2020, n. 377; sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5249; sez. V, 13 marzo 2014, n. 1180).
Dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l’esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante .” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2022 n. 2368, relativa alla “ Determinazione Motivata Conclusiva ” ed il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ” per la realizzazione e l’esercizio di un “impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) - con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque ”);
b) “ 5.6. Con un ulteriore motivo viene dedotta la violazione dell'art. 6, comma 12 e dell'art. 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006 nonché la violazione del diritto dell'Unione europea per contrasto con la direttiva n. 2001/42/CE.
Con tale doglianza, viene censurato il fatto che il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS o, almeno, alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 152 del 2006 in quanto il P.R.G. del comune non è mai stato sottoposto a VAS.
Il motivo è infondato poiché parte da un presupposto che è già stato confutato nel precedente motivo di gravame ossia che l'AIA non costituisca variante automatica al PRG.
Del resto, l'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che " Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere ".
Va inoltre osservato che ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità riguarda solo i piani e i programmi individuati dalla disposizione per i quali la procedura di VAS è discrezionale.
Pertanto, mentre la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto un progetto o un'attività puntuale, le attività pianificatorie o programmatorie devono essere sottoposte a valutazione ambientale strategica: nel caso in esame, dunque, poiché oggetto di autorizzazione è un progetto per l'ampliamento di un impianto di recupero, lo stesso non è da sottoporsi a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS .” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2022 n. 4351, relativa all’A.i.a. avente ad oggetto il “ Progetto per l'ampliamento dell'impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito nel Comune di Tarquinia, loc. Olivastro (VT), già autorizzato con autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) del Comune di Tarquinia n. 3847, del 06/12/2015 e ss.mm.ii., con implementazione di una sezione dedicata alla digestione anaerobica dei rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano, e compost di qualità ” e altri atti connessi).
I principi affermati dai precedenti di questo Consiglio sono pienamente condivisi dal Collegio decidente e devono essere riaffermati con riferimento al caso di specie.
11.6. Il Comune domanda a tale riguardo che, qualora venga così interpretata la disposizione dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006, si proceda o alla sua disapplicazione oppure al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sul presupposto che tale interpretazione non risulta conforme alle norme della Direttiva n. 42 del 2001.
Il Collegio ritiene tuttavia, da un lato, che la norma non violi alcuna norma euro-unitaria e che tale violazione non sia adeguatamente dimostrata dall’appellante Comune e, dunque, non debba essere disapplicata e, dall’altro, che non sussista, nel caso di specie, l’obbligo di rinvio pregiudiziale potendosi fare applicazione, nel caso di specie, della teoria dell’ acte éclairé.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, caso Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi s.p.a., §. 36), l’obbligo di rinvio pregiudiziale è escluso quando “ la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione [ … ] o qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, [ … ] anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (v, in tal senso, sentenze del 27 marzo 1963, Da Coste e a., da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6, pag. 73; del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punti 13 e 14; dle 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, EU:C:1997:517, punto 29, e del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C-260/07, EU:C:2009:215, punto 36). ”.
Nel caso in esame, soccorre nell’interpretazione dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006, la pronuncia della Corte di Giustizia (Sez. III, 21 dicembre 2016 C-444/15) resa sull’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42 che dispone che: “ Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente .”.
La pronuncia reca affermazioni di carattere ermeneutico che, sia pure espresse con riferimento alla fattispecie disciplina dall’ordinamento nazionale dall’art. 6, commi 3, d.lgs. n. 152/2006, il Collegio ritiene, per le motivazioni che si vanno ad esporre, pienamente confacenti e, quindi, applicabili al caso in esame.
Segnatamente la Corte di Giustizia ha affermato che la necessaria applicazione della V.a.s. (e dunque alcuna esenzione) non va disposta dagli Stati membri quando:
- §. 68: “… un piano o un programma [soddisfi] due condizioni cumulative. Da un lato, tale piano o tale programma deve determinare l’uso di una «piccola area» e, dall’altro, tale area deve trovarsi a «livello locale». ”;
§. 71: “ Di conseguenza, per poter qualificare un piano o un programma come un provvedimento che determina l’uso di una piccola area «a livello locale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, tale piano o tale programma deve essere elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale .”;
- §. 72: “ Per quanto riguarda la nozione di «piccola area», la qualità di «piccola», secondo il significato consueto di quest’ultima nel linguaggio corrente, fa riferimento all’estensione dell’area. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, tale criterio dell’estensione dell’area può essere interpretato esclusivamente come costituito da un elemento meramente quantitativo, segnatamente dalla superficie dell’area interessata dal piano o dal programma di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, a prescindere dagli effetti sull’ambiente .”;
- §. 73 “… il criterio dell’uso di «piccole aree» deve essere soddisfatto in aggiunta a quello della determinazione a livello locale, l’area interessata deve costituire, proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima. ”.
Dunque in presenza di queste caratteristiche la necessità di una V.a.s. s’imporrebbe, in base alle norme euro-unitarie, soltanto se lo Stato membro decida che tale modifica possa comportare effetti significativi sull’ambiente.
11.6.1. Applicando tali principi al caso di specie e, in particolare, rispetto all’interpretazione dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006, deve ritenersi che l’affermazione secondo cui “ la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere ” debba interpretarsi, in base ad un ragionamento “ a fortiori ”, nel senso che la modifica a carattere “lenticolare” di un piano locale, derivante dall’approvazione di una singola opera pubblica, si iscriva nel concetto di “modifica minore” e debba essere giudicata come fattispecie che non comporta la necessaria sottoposizione a V.a.s..
In particolare, se la disciplina unionale consente per la “diretta” modifica di “piani e programmi” – atti amministrativi costituenti naturaliter l’oggetto del procedimento di valutazione ambientale strategica - in presenza delle su richiamate condizioni, l’esclusione dalla sottoposizione a V.a.s., la medesima conclusione s’impone, a maggior ragione, quando la modificazione del piano o del programma discende dall’approvazione di un progetto che comporta il medesimo effetto giuridico, dovendosi scorgere un’identica ratio giuridica fra le due fattispecie.
Il piano modificato nella vicenda in esame risulta essere un piano sostanzialmente predisposto da un’autorità locale “ dovendosi attribuire all’ente locale di primo livello [cioè, il Comune] nella regolazione degli interessi urbanistici comunali una posizione preponderante ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2015 n. 2985; sulla pianificazione urbanistica quale funzione fondamentale del Comune, Corte Cost., 16 luglio 2019 n. 179; sui limiti delle Regioni in punto di modifiche allo strumento di pianificazione adottato dal Comune, Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2024 n. 7372; Sez. IV, 4 novembre 2022 n. 9663; Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1346; Sez. IV, 1 aprile 2008 n. 1870) e l’area interessata può definirsi “ piccola area ” in quanto coincidente con quella di una singola opera, che, nel caso di specie, è agevole accertare con cognizioni di comune esperienza, risulta neppure particolarmente estesa in rapporto all’estensione del territorio comunale, trattandosi dello 0,03% del territorio comunale secondo quanto dedotto da DA (memoria del 16 dicembre 2024, pag. 22; la superficie totale dell’opera è pari a 54.436 mq, quella direttamente adibita allo stoccaggio è pari a 27.116 mq, a fronte dell’estensione del territorio comunale – che da fonti di comune esperienza e, in particolare, da fonti reperibili su internet - risulta pari a 178.110.000 mq). Neppure risulta dimostrato nel presente giudizio che la modificazione dovuta alla variante produca impatti significativi sull’ambiente, in senso contrario a quanto dichiarato dalla società e apprezzato dall’amministrazione competente nel relativo procedimento.
12. Con il terzo motivo di appello, il Comune impugna la sentenza del T.a.r. nel capo in cui si afferma che in sede di conferenza di servizi si sarebbe « vagliato anche la relazione geologica presentata da DA e depositata in atti ».
Segnatamente, nel terzo motivo, il Comune allega che “ il comune aveva denunciato (motivo VII di ricorso) espressamente l’omesso rilascio del parere geologico ex art. 89 TUED, mancando una esplicita pronuncia al riguardo in sede di conferenza di servizi e non potendosi condividere la tesi della regione e della contro-interessata in primo grado secondo cui detto parere sarebbe obbligatorio soltanto per le costruzioni, atteso il chiaro disposto di cui all’art. 89 riferito espressamente agli strumenti urbanistici, in disparte poi la normativa sulle costruzioni (cfr. art. 83). Ma se anche fosse stato richiesto il parere, il silenzio avrebbe avuto valore di rigetto (art. 89, comma 3 TUED). ”.
12.1. Il terzo motivo è inammissibile e infondato.
12.2. Il motivo di appello è inammissibile ai sensi dell’art. 101 c.p.a., perché non articola alcuna critica al capo della motivazione in cui il Giudice di primo grado dà conto della circostanza che: “ Ogni valutazione al riguardo, inoltre, risulta svolta in seno alla conferenza di servizi, la quale, tra l’altro, ha vagliato anche la Relazione geologica presentata da DA e depositata in atti .”.
12.3. Il motivo è, altresì, infondato in quanto, come rilevato da R.i.d.a., l’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 dispone che l’approvazione alla realizzazione e la gestione dell’impianto sostituisce ad ogni effetto i pareri necessari.
Nel caso in esame, a quanto risulta incontestamente dagli atti processuali delle parti, nel corso della conferenza di servizi è stato acquisito l’apporto istruttorio della ditta consistente nella relazione geologica presentata da R.i.d.a. e alla conferenza ha ovviamente partecipato la Regione, in qualità di autorità competente al rilascio del provvedimento.
13. Con il quarto motivo di appello, la società censura “ l’omessa verifica delle maggiori dimensioni eventualmente necessarie all’impianto ”.
Secondo l’appellante, “ il procedimento avrebbe dovuto preoccuparsi, anche ai fini AIA, di verificare l’effettiva necessità di maggiore stoccaggio ”.
Questo non sarebbe avvenuto e al privato sarebbe stata impartita una “ generica prescrizione in bianco di riduzione poi puntualmente disattesa ”.
A sostegno della censura si evidenzia che la competente direzione regionale, con il parere negativo del 24 giugno 2020 n. 551705, ha evidenziato alla ditta di non aver chiarito, come già precedentemente richiesto con la nota del 12 maggio 2020 n. 415963, i “ criteri adottati per la quantificazione delle aree interessate dalla variante proposta in funzione della verifica delle esigenze di ampliamento della potenzialità di stoccaggio, ovvero dei quantitativi implementati in virtù della richiesta emergenziale ”.
13.1. Il quarto motivo di appello è infondato.
13.2. Il provvedimento di approvazione reca infatti un’adeguata motivazione quanto al profilo censurato, richiamando la nota e la relazione di ARPA (nota prot. Regione LA n. 0590618 del 6 luglio 2020) che attestano la saturazione dell’area di stoccaggio, che non risulta adeguatamente contestata dal Comune.
13.3. Sul punto, risulta condivisibile quanto affermato dalla società e cioè che “ non soltanto il Comune ha omesso di contestare nelle forme e sedi dovute (querela di falso) gli accertamenti di fatto sulla intervenuta saturazione degli stoccaggi versati nei suddetti verbali di ispezione, e in particolare nel pur formalmente gravato verbale conclusivo di ARPA LA, ma non ha neppure fornito elementi probatori di segno contrario ” (pag. 36 memoria).
13.4. Non può essere accolta la deduzione del Comune secondo cui sarebbe stata sufficiente a soddisfare l’interesse pubblico il rilascio di un’autorizzazione temporanea. Trattasi, infatti, di una censura che prova troppo, non potendosi preventivare, quando l’istanza di approvazione è stata presentata, quanto sarebbe durata la fase emergenziale e non venendo ad ogni modo dimostrata l’irragionevolezza della scelta Comunale.
14. Con il quinto motivo di appello, il Comune appellante deduce che la sentenza non avrebbe colto il palese travisamento di fatto che inficerebbe il provvedimento autorizzatorio, perché quanto autorizzato non costituirebbe l’ampliamento di un piazzale preesistente già autorizzato, bensì la costruzione di un nuovo piazzale di circa 55.000 mq di cui circa 27.000 mq di stoccaggio, che dista circa 200 metri dall’impianto esistente.
Sarebbe dunque errata, oltre che viziata per difetto di giurisdizione, la motivazione della sentenza che esclude la sottoposizione a V.a.s. e V.i.a. prendendo come base del ragionamento questo presupposto.
14.1. Il quinto motivo di appello è infondato.
14.2. In primo luogo, il motivo va respinto perché non è dedotto (ne è dato comprendere dalla formulazione del motivo in esame) quale sviamento avrebbe comportato il dedotto travisamento rispetto alla decisione finale, venendo genericamente allegato soltanto che il travisamento “ ridonda, evidentemente, su tutta la restante motivazione della sentenza, anche nella parte in cui si spinge a fare una valutazione (tra l’altro discrezionale con evidente straripamento dalla funzione giurisdizionale) di ridotto impatto sull’ambiente in ragione di preesistenti valutazioni di impatto ambientale. ”
14.3. Il motivo è poi infondato, in quanto la sentenza non si basa sull’erroneo presupposto indicato dal Comune appellante.
La sentenza, infatti, non ha affermato che l’intervento consiste nell’ampliamento del piazzale già esistente, ma ha invece espressamente affermato che trattasi della “ realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti in zona agricola …”.
15. Con il sesto motivo di appello, il Comune censura il mancato accoglimento dell’istanza di disporre la verificazione su alcune circostanza che comproverebbero l’insussistenza dei presupposti di necessità di prevedere un ampliamento dell’area di stoccaggio.
Viene dedotto che “ in casi simili, la stessa giurisprudenza di primo grado ha sempre disposto verificazioni ”.
15.1. Il sesto motivo di appello è infondato.
15.2. Per costante giurisprudenza, l’ammissione dei mezzi istruttori costituisce potere ampiamente discrezionale del giudice amministrativo il cui mancato esercizio non inficia la decisione emessa. L’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio e, in particolare, l’eventuale esperimento di consulenze e verificazione (le quali, a rigore, costituiscono, di regola, strumenti di ausilio nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti) non è doveroso, ma rimesso al prudente apprezzamento del giudice che deve valutare, caso per caso, se le parti abbiano o meno la disponibilità delle prove (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4749; Sez. V, 19 maggio 2022, n. 3975).
15.3. Tale statuizione di principio va integrata con quella, parimenti consolidata, secondo cui la discrezionalità tecnica può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’ iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (così, in ambiti diversi, ma rimanendo immutato il principio di carattere generale estensibile alla presente vicenda, Cons. Stato, Sez. VII, 08 ottobre 2024, n. 8099; Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686; sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836).
15.4. Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, il Collegio rileva che la doglianza del Comune mira a sovvertire la valutazione dell’ARPA circa l’insufficienza dell’attuale capienza dell’area di stoccaggio, senza però indicare quali errori tale valutazione/accertamento conterrebbe, mediante la ripetizione degli accertamenti compiuti nel corso del procedimento amministrativo.
15.5. Inoltre, in maniera del tutto inammissibile, l’appellante non riproduce né nell’ambito del motivo di appello né nelle conclusioni del gravame i quesiti che andrebbero formulati al verificatore, quand’anche la censura trovasse accoglimento.
16. Con il settimo motivo di appello, il Comune lamenta l’omessa pronuncia su due motivi di ricorso di primo grado:
i. il primo avente ad oggetto la mancanza di “ approfondimenti istruttori sulla viabilità, non avendo RIDA fornito i chiarimenti richiesti dalla Direzione pianificazione territoriale della regione con nota 12 maggio 2020, n. 415963 ”. Si evidenzia che la motivazione della sentenza sarebbe errata sul punto, in quanto “ l’ampliamento dell’impianto finisce per “inglobare” una strada pubblica e per di più l’aumento dello stoccaggio determina un potenziale maggior carico veicolare, ove si consideri, ad esempio, alla possibilità di movimentazione simultanea di quantitativi ben maggiori ”;
ii. il secondo riguardante “ l’illegittima contrazione dei tempi procedimentali, non sussistendo ragioni per tale riduzione dei tempi, che ha impedito alla conferenza di servizi di approfondire la valutazione (si pensi a VIA, VAS, proporzionalità della modifica ecc…). Con conseguente violazione dell’art. 29 sexies, comma 9 septies e 208, comma 11, d.lgs. 152 del 2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e violazione della DGR 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., compresa la del. n. 5 del 17 gennaio 2017 ”.
16.1. Il settimo motivo di appello è inammissibile.
16.2. Il Collegio rileva che sia la prima che la seconda censura risultano genericamente formulate e dunque violano il canone di specificità imposto dall’art. 101 c.p.a..
16.3. Questo Consiglio ha più volte affermato come questa norma disponga che le ragioni della decisione, esposte nella motivazione della sentenza, siano sottoposte ad un puntuale vaglio critico, volto a metterne in risalto, al Giudice del grado successivo, l’erroneità in punto di fatto o in punto di diritto (Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208; sez. V, 26 marzo 2020, n. 2126; sez. IV, 24 febbraio 2020, n. 1355).
L’atto di appello, a pena di inammissibilità, deve sempre contenere, dunque, accanto alla parte volitiva, una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, trattandosi non di un novum iudicium bensì di una revisio prioris instantiae : a tal fine, pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, si esige comunque che l'appellante soddisfi l'onere specifico, che la norma pone a suo carico, di contestare l’iter argomentativo della sentenza gravata, che ponga il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere diversamente (Cons. giust. amm., 21 febbraio 2024, n. 116).
16.4. Relativamente alla prima censura, il Collegio rileva che quella articolata dalla parte è una contestazione apodittica e sfornita di prova, che non chiarisce le ragioni per cui la motivazione del provvedimento gravato, nella parte in cui afferma che non si verificheranno aggravi della viabilità, non sarebbe corretta.
In particolare, il provvedimento, per quanto riguarda la “ parte degli accessi , […] fa presente che come segnalato, anche nelle controdeduzioni della società, l’accesso all’area di stoccaggio avverrà da Via Valcamonica ed il bilancio totale degli scarti è invariato. Non vi è maggiore produzione rispetto a quella già autorizzata. Vi è solo una diversa gestione temporale delle uscite degli scarti derivanti dal trattamento che vengono stoccate per creare una riserva anche in caso di minori sbocchi. ”.
16.5. Relativamente alla seconda censura, il Collegio ritiene anche questa censura generica in quanto non chiarisce quali termini sarebbero stati contratti, né quale lesione il Comune avrebbe subito in conseguenza della pretesa contrazione.
17. In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l’appello va respinto.
18. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO