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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 615 del 2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pirina ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via Verrocchio 3/C,
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Pileci, ed Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio Pausania, piazza Don Minzoni 8,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'udienza del 15.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.4.2022 , premesso che il 18.9.1994 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Luogosanto con , che dall'unione erano nati, nel 1997, nel 2000 e nel Controparte_1 2004, i figli ed che l'intesa tra i coniugi si era deteriorata nel tempo sino a Per_1 Per_2 Per_3 compromettere in maniera irrimediabile il loro rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di adottare i necessari provvedimenti per l'affidamento condiviso ed il mantenimento della figlia minore Per_3
Si costituiva in giudizio la , che non si opponeva all'accoglimento della domanda relativa alla CP_1 separazione, ma contestava per il resto le affermazioni del ricorrente.
Sosteneva in particolare che la responsabilità della separazione era da imputarsi alla condotta vessatoria e lesiva della sua dignità tenuta dal coniuge e chiedeva, oltre alla pronuncia sull'addebito della separazione, che questi fosse condannato al pagamento di un contributo non solo per il suo mantenimento e per quello della figlia minore, ma anche per il figlio , maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente indipendente.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, concordemente espressa nel corso della presente procedura.
Tanto premesso, occorre dichiarare l'inammissibilità della domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente, atteso che essa è stata avanzata per la prima volta con la memoria integrativa depositata il 15.2.2023 e, dunque, ben oltre il termine di quaranta giorni anteriori alla data dell'udienza, fissata per il 18.4.2023, fissato dal provvedimento presidenziale del 22.11.2022.
Deve poi osservarsi che non è stata richiamata dalla , in sede di precisazione delle conclusioni, CP_1 la domanda relativa all'addebito della separazione al ricorrente, che deve dunque intendersi rinunciata.
Va poi disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa del relativa al difetto di legittimazione Pt_1 della a richiedere le somme dovute per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma CP_1 Per_2 non ancora economicamente indipendente, fondata sul presupposto del difetto di prova del rapporto di convivenza di quest'ultimo con la madre.
Ritiene infatti il Collegio che il certificato prodotto dalla con le memorie depositate Pt_2 CP_1 il 27.6.2024, da cui risulta che , nel mese di aprile del 2024, era domiciliato in Persona_4
Luogosanto, via Vittorio Emanuele II n. 53, non sia sufficiente a dimostrare il definitivo allontanamento del figlio dalla casa familiare, essendo del tutto compatibile anche con un trasferimento temporaneo, dettato da esigenze lavorative.
Quanto alle pretese economiche avanzate dalle parti, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è assunto a tempo indeterminato quale custode, con uno stipendio netto mensile pari a circa €. 1.600,00, mentre la svolge attività lavorativa stagionale, da maggio ad ottobre, e CP_1 percepisce per il relativo periodo la somma di €. 1.300,00 mensili circa.
2 Non è poi contestato che il figlio nona abbia raggiunto l'indipendenza economica, e che egli Per_2 debba anche provvedere al mantenimento della compagna e del figlio in tenera età.
Deve inoltre osservarsi che la figlia sebbene abbia intrapreso un percorso di qualificazione Per_3 come estetista, ed abbia svolto il relativo tirocinio, svolga lavori precari e non sia attualmente indipendente dal punto di vista economico.
Tenuto conto, pertanto, della complessiva capacità economica delle parti, e delle esigenze della resistente e dei figli, appare opportuno confermare il provvedimento presidenziale ed imporre al l'obbligo di corrispondere alla , per il mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00 Pt_1 CP_1 per ciascuno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Deve poi imporsi al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla , per il suo mantenimento, la CP_1 somma di €. 200,00, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, esclusivamente nei mesi in cui la resistente non percepirà alcun reddito derivante da attività lavorativa, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Nessuna pronuncia deve essere resa, infine, con riferimento alle domande proposte dalle parti al fine di ottenere l'affidamento congiunto della figlia in considerazione del raggiungimento della Per_3 maggiore età da parte di quest' ultima.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della reciproca soccombenza, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dispone che corrisponda alla ricorrente, per il suo mantenimento, la somma di €. Parte_1
200,00, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, esclusivamente nei mesi in cui la resistente non percepirà alcun reddito derivante da attività lavorativa, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che corrisponda alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, la somma Parte_1 di €. 300,00 per ciascuno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e provveda al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
respinge le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 615 del 2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pirina ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via Verrocchio 3/C,
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Pileci, ed Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio Pausania, piazza Don Minzoni 8,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'udienza del 15.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.4.2022 , premesso che il 18.9.1994 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Luogosanto con , che dall'unione erano nati, nel 1997, nel 2000 e nel Controparte_1 2004, i figli ed che l'intesa tra i coniugi si era deteriorata nel tempo sino a Per_1 Per_2 Per_3 compromettere in maniera irrimediabile il loro rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di adottare i necessari provvedimenti per l'affidamento condiviso ed il mantenimento della figlia minore Per_3
Si costituiva in giudizio la , che non si opponeva all'accoglimento della domanda relativa alla CP_1 separazione, ma contestava per il resto le affermazioni del ricorrente.
Sosteneva in particolare che la responsabilità della separazione era da imputarsi alla condotta vessatoria e lesiva della sua dignità tenuta dal coniuge e chiedeva, oltre alla pronuncia sull'addebito della separazione, che questi fosse condannato al pagamento di un contributo non solo per il suo mantenimento e per quello della figlia minore, ma anche per il figlio , maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente indipendente.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, concordemente espressa nel corso della presente procedura.
Tanto premesso, occorre dichiarare l'inammissibilità della domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente, atteso che essa è stata avanzata per la prima volta con la memoria integrativa depositata il 15.2.2023 e, dunque, ben oltre il termine di quaranta giorni anteriori alla data dell'udienza, fissata per il 18.4.2023, fissato dal provvedimento presidenziale del 22.11.2022.
Deve poi osservarsi che non è stata richiamata dalla , in sede di precisazione delle conclusioni, CP_1 la domanda relativa all'addebito della separazione al ricorrente, che deve dunque intendersi rinunciata.
Va poi disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa del relativa al difetto di legittimazione Pt_1 della a richiedere le somme dovute per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma CP_1 Per_2 non ancora economicamente indipendente, fondata sul presupposto del difetto di prova del rapporto di convivenza di quest'ultimo con la madre.
Ritiene infatti il Collegio che il certificato prodotto dalla con le memorie depositate Pt_2 CP_1 il 27.6.2024, da cui risulta che , nel mese di aprile del 2024, era domiciliato in Persona_4
Luogosanto, via Vittorio Emanuele II n. 53, non sia sufficiente a dimostrare il definitivo allontanamento del figlio dalla casa familiare, essendo del tutto compatibile anche con un trasferimento temporaneo, dettato da esigenze lavorative.
Quanto alle pretese economiche avanzate dalle parti, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è assunto a tempo indeterminato quale custode, con uno stipendio netto mensile pari a circa €. 1.600,00, mentre la svolge attività lavorativa stagionale, da maggio ad ottobre, e CP_1 percepisce per il relativo periodo la somma di €. 1.300,00 mensili circa.
2 Non è poi contestato che il figlio nona abbia raggiunto l'indipendenza economica, e che egli Per_2 debba anche provvedere al mantenimento della compagna e del figlio in tenera età.
Deve inoltre osservarsi che la figlia sebbene abbia intrapreso un percorso di qualificazione Per_3 come estetista, ed abbia svolto il relativo tirocinio, svolga lavori precari e non sia attualmente indipendente dal punto di vista economico.
Tenuto conto, pertanto, della complessiva capacità economica delle parti, e delle esigenze della resistente e dei figli, appare opportuno confermare il provvedimento presidenziale ed imporre al l'obbligo di corrispondere alla , per il mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00 Pt_1 CP_1 per ciascuno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Deve poi imporsi al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla , per il suo mantenimento, la CP_1 somma di €. 200,00, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, esclusivamente nei mesi in cui la resistente non percepirà alcun reddito derivante da attività lavorativa, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Nessuna pronuncia deve essere resa, infine, con riferimento alle domande proposte dalle parti al fine di ottenere l'affidamento congiunto della figlia in considerazione del raggiungimento della Per_3 maggiore età da parte di quest' ultima.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della reciproca soccombenza, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dispone che corrisponda alla ricorrente, per il suo mantenimento, la somma di €. Parte_1
200,00, da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, esclusivamente nei mesi in cui la resistente non percepirà alcun reddito derivante da attività lavorativa, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che corrisponda alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, la somma Parte_1 di €. 300,00 per ciascuno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e provveda al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
respinge le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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