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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/07/2024, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 758 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Ramona Parte_1 C.F._1 Lucchetti, presso cui elettivamente domicilia, alla Via Giulio Romano n.14, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'avv. Federica Controparte_1 C.F._2
Moietta, presso cui elettivamente domicilia, alla Via Chiassi n. 18, in Mantova (MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2024 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “La ricorrente resterà nella casa familiare per un anno, fino al 30.6.2025 , con pagamento delle utenze e delle spese ordinarie e del 50% della rata del mutuo;
con spese straordinarie divise in base alle quote di proprietà; rinuncia all'assegno per sé, affido condiviso di e collocamento prevalente presso la madre;
visite padre- figlio il martedì e il giovedì dall'uscita Per_1 di scuola sino a dopo cena , e un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
30 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo presso ciascun genitore;
7 giorni durante le vacanze di Natale con alternanza annuale con il giorno di Natale e quello di Capodanno;
3 giorni a
Pasqua con alternanza annuale del giorno di Pasqua;
mantenimento del figlio maggiorenne Per_2 interamente a carico del resistente;
mantenimento di a carico del padre per l'importo mensile Per_1 di euro 350,00 per un anno e di 500,00 per il periodo successivo, con spese straordinarie al 50% come da Protocollo di Mantova del 28.5.24; spese di lite compensate”.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 12.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, premesso che dal matrimonio concordatario Parte_1 con il resistente, sono nati due figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_3 economicamente non autosufficiente, e nato a [...] il [...], e che, essendo Persona_4 divenuta la convivenza difficile e problematica, ha chiesto disporsi la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa familiare e un onere di corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore e in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni della ricorrente in merito alla separazione personale dei coniugi, opponendosi all'assegnazione della casa familiare e al quantum dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli.
All'udienza del 2.7.2024, le parti hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei figli, per quanto concerne il diritto di visita del figlio minorenne e il diritto dei figli non economicamente indeipendenti al mantenimento, tenuto conto delle esigenze degli stessi e delle rispettive capacità economiche dei genitori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per il recepimento di quanto pattuito dalle parti sul punto in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. dà atto che la ricorrente resterà nella casa familiare per un anno, fino al 30.6.2025 , con pagamento delle utenze e delle spese ordinarie e del 50% della rata del mutuo;
le spese straordinarie saranno divise in base alle quote di proprietà;
3. dà atto che la ricorrente rinuncia alla richiesta di un assegno di mantenimento in suo favore;
4. dispone l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
5. dispone che le visite padre-figlio avvengano il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena e un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
30 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo presso ciascun genitore;
7 giorni durante le vacanze di Natale con alternanza annuale con il giorno di Natale e quello di
Capodanno; 3 giorni a Pasqua con alternanza annuale del giorno di Pasqua;
6. dispone che il mantenimento del figlio , maggiorenne e economicamente non Per_2 autosufficiente, sia posto interamente a carico del resistente;
7. dispone in capo al sig. l'onere di corresponsione di un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore del figlio pari ad euro 350,00 mensili per un anno e pari ad Per_1 euro 500,00 mensili per il periodo successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Mantova del 28.5.2024;
8. dà atto che il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 1.9.2024; Controparte_1
9. spese di lite compensate;
10. manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cerignola (FG) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 164, parte II, serie A, anno 2004.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 11.7.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 758 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Ramona Parte_1 C.F._1 Lucchetti, presso cui elettivamente domicilia, alla Via Giulio Romano n.14, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'avv. Federica Controparte_1 C.F._2
Moietta, presso cui elettivamente domicilia, alla Via Chiassi n. 18, in Mantova (MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2024 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “La ricorrente resterà nella casa familiare per un anno, fino al 30.6.2025 , con pagamento delle utenze e delle spese ordinarie e del 50% della rata del mutuo;
con spese straordinarie divise in base alle quote di proprietà; rinuncia all'assegno per sé, affido condiviso di e collocamento prevalente presso la madre;
visite padre- figlio il martedì e il giovedì dall'uscita Per_1 di scuola sino a dopo cena , e un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
30 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo presso ciascun genitore;
7 giorni durante le vacanze di Natale con alternanza annuale con il giorno di Natale e quello di Capodanno;
3 giorni a
Pasqua con alternanza annuale del giorno di Pasqua;
mantenimento del figlio maggiorenne Per_2 interamente a carico del resistente;
mantenimento di a carico del padre per l'importo mensile Per_1 di euro 350,00 per un anno e di 500,00 per il periodo successivo, con spese straordinarie al 50% come da Protocollo di Mantova del 28.5.24; spese di lite compensate”.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 12.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, premesso che dal matrimonio concordatario Parte_1 con il resistente, sono nati due figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_3 economicamente non autosufficiente, e nato a [...] il [...], e che, essendo Persona_4 divenuta la convivenza difficile e problematica, ha chiesto disporsi la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa familiare e un onere di corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore e in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni della ricorrente in merito alla separazione personale dei coniugi, opponendosi all'assegnazione della casa familiare e al quantum dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli.
All'udienza del 2.7.2024, le parti hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei figli, per quanto concerne il diritto di visita del figlio minorenne e il diritto dei figli non economicamente indeipendenti al mantenimento, tenuto conto delle esigenze degli stessi e delle rispettive capacità economiche dei genitori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per il recepimento di quanto pattuito dalle parti sul punto in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. dà atto che la ricorrente resterà nella casa familiare per un anno, fino al 30.6.2025 , con pagamento delle utenze e delle spese ordinarie e del 50% della rata del mutuo;
le spese straordinarie saranno divise in base alle quote di proprietà;
3. dà atto che la ricorrente rinuncia alla richiesta di un assegno di mantenimento in suo favore;
4. dispone l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
5. dispone che le visite padre-figlio avvengano il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena e un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
30 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo presso ciascun genitore;
7 giorni durante le vacanze di Natale con alternanza annuale con il giorno di Natale e quello di
Capodanno; 3 giorni a Pasqua con alternanza annuale del giorno di Pasqua;
6. dispone che il mantenimento del figlio , maggiorenne e economicamente non Per_2 autosufficiente, sia posto interamente a carico del resistente;
7. dispone in capo al sig. l'onere di corresponsione di un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore del figlio pari ad euro 350,00 mensili per un anno e pari ad Per_1 euro 500,00 mensili per il periodo successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Mantova del 28.5.2024;
8. dà atto che il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 1.9.2024; Controparte_1
9. spese di lite compensate;
10. manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cerignola (FG) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 164, parte II, serie A, anno 2004.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 11.7.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola