Sentenza 5 ottobre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/10/2011, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00775/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2011, proposto da:
Impresa Rossi Luigi S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Tropea e Vittorio Argentieri, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sezione di Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Fiuggi, in persona del Sindaco p. t., non costituito;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 4063 del 2009, emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti del Comune di Fiuggi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto il ricorso notificato il 20 maggio 2011 e depositato il successivo giorno 27, con cui il l’Impresa Rossi Luigi s.r.l. ha adito questo Tribunale chiedendo l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4063 del 25 maggio 2009, emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti del Comune di Fiuggi per il pagamento della somma di € 87.384,00, oltre interessi come richiesti, oltre spese del procedimento liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA;
Visti gli articoli 112 e ss. del D.L.vo n. 104/2010;
Considerato, che prima di intraprendere il giudizio, il creditore deve attendere 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31-12-1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-2-1997, n. 30 secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
Considerato che l’odierno ricorso possiede i requisiti di legge ed è pertanto meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune di Fiuggi non ha provveduto al pagamento del proprio debito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R. G. 544/11, lo accoglie e per l’effetto così dispone:
a) assegna al Comune di Fiuggi, in persona del Sindaco pro-tempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone che sarà nominato dal Prefetto di Frosinone su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Fiuggi il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi € 600,00 (seicento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Fiuggi al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/10/2011
IL SEGRETARIO