Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 293/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 293/2023 R. G., vertente tra
, nata a [...], il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Messina del 27 aprile 2023 (su domanda del 12 aprile 2023), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Luciana Caruso (con pec indicata), presso il cui studio, in Ficarra (Me), Via Matini, n.
213, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro
Comune di Capo d'Orlando, in persona del signor Sindaco pro tempore (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonino Muscarà (con pec indicata), presso il cui studio, in Capo d'Orlando, Quartiere Gescal n. 7, è elettivamente domiciliato,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 185/2023 emessa, in data 1 marzo 2023, dal Tribunale di
Patti, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 10 gennaio 2018, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Patti, il Comune di Capo d'Orlando, in persona del Sindaco pro tempore, esponendo: che, in data 14 novembre 2016, verso le ore 11:45 circa, mentre percorreva a piedi, in compagnia del SI , il marciapiede della via Piave, del Comune di Capo Parte_2
d'Orlando, giunta davanti alla struttura del P.T.E., a causa del marciapiede sconnesso, era caduta violentemente a terra;
che, a seguito della caduta, aveva accusato forti dolori, ed era stata immediatamente soccorsa dal medico di turno del P.T.E. di Capo d'Orlando, dott. che le Per_1 aveva diagnosticato “presenza di trauma distorsivo caviglia dx”, con prognosi di 4 giorni s.c.; che, in seguito ad ulteriori visite, esami specialistici e cure, in data 18 gennaio 2017, era stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi da valutare;
che, come accertato dal consulente di parte, Dott.
in seguito al sinistro erano residuati postumi permanenti invalidanti, in misura non Persona_2
1
1.326,70, a cui si erano aggiunti € 248,88, occorrenti per la redazione della consulenza medica di parte.
Tutto ciò premesso, deduceva che la responsabilità del sinistro era ascrivibile, in via esclusiva, al
Comune convenuto, quale ente proprietario e custode del tratto di marciapiede teatro del sinistro, in quanto aveva omesso la dovuta custodia e manutenzione e non aveva segnalato ai pedoni lo stato dei luoghi.
Chiedeva, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Comune di Capo d'Orlando - in persona del pro tempore - che ha omesso CP_1 la custodia, il controllo e la manutenzione del marciapiede teatro del sinistro per cui è causa, nonché di adottare gli opportuni ed idonei accorgimenti che impedissero di creare pericolo agli utenti della strada, violando i principi di custodia e vigilanza previsti dall'art. 2051 c.c. nonché dal Codice della
Strada. 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della SIa al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, e non, così come specificati nella narrativa del presente atto, da quantificarsi in complessivi Euro sedicimila/00, a titolo di danno patrimoniale, sopra specificato, danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, danno morale, e, comunque, danno esistenziale, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. maturati
e maturandi dal dì del dovuto al soddisfo e/o nella maggiore somma che sarà quantificata in corso di causa;
3) Condannare il Comune di Capo d'Orlando, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna attrice, delle somme così come specificate al superiore punto n. 2 delle presenti conclusioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al completo soddisfo;
4) stante la mancata risposta all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita entro 30 giorni dalla sua ricezione, ovvero il rifiuto a stipulare la predetta - condannare l'Ente convenuto al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Capo d'Orlando, che contestava la fondatezza della domanda dell'attrice, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 185/2023, emessa in data 1° marzo 2023, il Tribunale di Patti rigettava la domanda, condannando l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata l'accoglimento delle domande proposte nel corso del primo grado del giudizio. Con vittoria di spese processuali di entrambi i gradi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Comune di Capo d'Orlando, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 20 novembre 2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle eccezioni di carattere preliminare formulate in ordine alla inammissibilità dell'appello, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. ed appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti
2 compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c..
1. L'appellante ha dedotto “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Erronea valutazione della prova orale e delle prove documentali. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. e 190 del d. lgs. n. 285/1992 e s.m.i. omessa e/o errata valutazione dei fatti decisivi ai fini della decisione”. Ha evidenziato, in particolare, che, in esito all'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, era risultato soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attrice relativamente alla dinamica del sinistro, alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo e alla condotta diligente, guardinga ed attenta, della attrice nel percorrere il tratto di marciapiede. Di contro, il Comune di Capo
d'Orlando non aveva fornito la prova del caso fortuito, idonea a vincere la presunzione di responsabilità, ex art. 2051 c.c..
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché è sufficiente per il danneggiato allegare e provare l'esistenza di un rapporto di custodia e, quanto meno in via presuntiva, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito.
Nel caso in esame, come pure affermato dal primo giudice, in esito all'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, risultava soddisfatto l'onere probatorio, gravante sull'attrice, relativamente alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Il teste , sentito all'udienza del 21 luglio 2021, confermava che, in data 14 Testimone_1 novembre 2016, verso le ore 11:45 circa, , mentre percorreva il marciapiede della Parte_1 via Piave, del Comune di Capo d'Orlando, in compagnia dello stesso teste, giunta davanti alla struttura del P.T.E., era caduta a terra, precisando che, proprio quel tratto di marciapiede, in cui passavano le ambulanze, era sconnesso. Confermava che non vi era un divieto di passaggio e ricordava che, sia a destra che a sinistra vi erano macchine parcheggiate, per cui si doveva passare sul marciapiede, malgrado fosse sconnesso. Lo stesso teste ha confermato la circostanza di cui alla lettera b) della memoria di parte convenuta (“che il tratto di marciapiede in cui è caduta non presenta pericoli occulti o imprevedibili”), e che il tratto di marciapiede davanti al PTE in cui si era verificato il sinistro si trovava in un lungo rettilineo ed era “visibile da circa 20/50 m.” di distanza, precisando che la sconnessione era visibile solo da vicino e aggiungendo “io personalmente mi sono accorto della sconnessione”. Precisava che la visibilità “non era in alcun modo compromessa”.
Il teste, inoltre, riconosceva nelle foto mostrategli il luogo del sinistro. Dette foto (allegate al fascicolo di parte attrice) mostrano la presenza, nel tratto di marciapiede in questione, di numerose ed evidenti imperfezioni e sconnessioni nella pavimentazione, concentrate soprattutto sul lato sinistro (esterno)
e nella parte centrale del marciapiede. Nessuna autovettura appare parcheggiata in corrispondenza della porzione di marciapiede in cui si è verificato il sinistro, né avrebbe potuto esserci posto che proprio da quel tratto si accede (come si evince dalle stesse foto) alla struttura del P.T.E..
Tale circostanza, d'altra parte, è stata confermata dal teste , dipendente Testimone_2 comunale, con la mansione di tecnico presso l'ufficio tecnico manutenzioni e patrimonio, che confermava che il marciapiede, largo circa due metri, è lineare ed ha un piano di calpestio conforme e visibile nella sua proiezione, precisando che “nel tratto in cui si è verificato il sinistro il parcheggio
è interdetto, con divieto di sosta per 24 ore, poiché entrano le ambulanze”. Confermava, inoltre, la
3 buona visibilità delle condizioni della pavimentazione stradale, precisando che “Non ci sono alberi o cespugli sul marciapiede, ci sono più avanti”.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, la situazione dei luoghi, se pur dimostra la mancanza dei necessari interventi di manutenzione da parte del Comune, appare perfettamente percepibile dall'utente della strada, trattandosi di un tratto di marciapiede del tutto irregolare a causa della presenza di sconnessioni e dislivelli, sicché deve certamente escludersi la dedotta non visibilità della situazione di pericolo.
Ciò premesso, non può non considerarsi l'efficienza causale del comportamento, estremamente incauto, assunto dall'attrice, tanto incidente nel dinamismo del danno da escludere il nesso eziologico astrattamente individuabile tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
In proposito, costituisce un orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione, avallato dalle Sezioni Unite, quello secondo il quale “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res” (ex plurimis, Cass. Civ. sez.
III, 09/01/2024, n. 822; cfr. Sez. U, 30/06/2022, n. 20943).
L'attrice, infatti, procedeva a piedi lungo un marciapiede con numerose ed evidenti imperfezioni, visibilmente sconnesso. Tenuto anche conto dell'ora in cui il sinistro si è verificato (alle 11.30 circa del mattino), le evidenti condizioni precarie della pavimentazione del marciapiede - a prescindere dalla presenza, o meno, di segnalazioni di pericolo, o di cartelli di divieto - non potevano certo sfuggire all'attenzione della donna, che era in grado di rendersi immediatamente conto del peculiare stato dei luoghi. Con la conseguenza che la situazione di pericolo di danno era ben suscettibile di essere prevista e superata dall'appellante attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete.
La condotta, tutt'altro che guardinga ed attenta, della - che avrebbe potuto evitare le Pt_1 sconnessioni presenti sul suo percorso, procedendo sulla parte meno accidentata del marciapiede e con la dovuta prudenza - può, pertanto, essere ritenuta da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, che non può essere ascritto alla responsabilità dell'ente.
Tali argomentazioni inducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza appellata.
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Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore del Comune appellato delle spese processuali del presente
4 grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00, per la fase di studio, € 921,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00, per la fase di trattazione, ed € 1911,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
In proposito, può essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (ex multis, Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2024, n. 8982; cfr. Cass.
Civ., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 185/2023 emessa, in data 1° marzo 2023, dal Tribunale di Parte_1
Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune di Capo d'Orlando, in persona del
Sindaco pro tempore, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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