Articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 maggio 2004
>
Versione
12 maggio 2006
>
Versione
24 aprile 2008
>
Versione
10 ottobre 2023
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso , (( anche da parte delle persone diversamente abili, )) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. (( In riferimento al paesaggio, )) la valorizzazione comprende altresila riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente