Sentenza 11 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2003, n. 9367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9367 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Селабоне SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 11103/99 esidente Dott. Vitto .m Dott. Roberto PREDEN d ere - 20531 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE 2513 Rep. Rel. Consigliere Ud. 09/01/03 Dott. LU Francesco DI NANNI Consigliere- Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: わ 6° CONTINENTE DI LD GI & C SNC, con sede in Ischia, in persona del Liquidatore e legale elettivamenterappresentante sig. LU TA, domiciliata in ROMA PZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CAPPELLO, difesa dall'avvocato ARMANDO CAPPELLO con studio in 80077 ISCHIA VIA DELLE GINESTRE 1, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2003 DE MAIO TERESA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa 16 dall'avvocato ALDO WASCHIMPS con 1 studio in 80121 NAPOLI VIA MARTUCCI 56, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2492/98 del Tribunale di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 04/03/98 e depositata il 23/03/98 (R.G. 6367/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Aldo WASCHIMPS;
il m udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Alla scadenza dodicennale di un contratto di loca- 1984 zione per uso commerciale stipulato il 1° marzo ' la locatrice De AI SA intimava alla conduttrice, la s.n.c. Sesto Continente di TA LU & C., li- cenza per finita locazione, convenendola innanzi al pretore di Ischia, che, con ordinanza del 15 novembre 1995, in assenza della conduttrice, la convalidava. Il 23 settembre 1996 la società intimata, assumendo di non aver ricevuto la notifica dell'intimazione, pro- tardiva alla convalida, ai sensi poneva opposizione dell'art. 668 C.p.c. 2 L'opposta si costituiva, deducendo l'inammissibili- tà e l'infondatezza dell'opposizione. Il pretore di Ischia, con un provvedimento deposi- tato il 23 aprile 1997, rigettava l'opposizione e nello stesso tempo disponeva, ai sensi dell'art.447 'bis' C.p.c., il mutamento del rito, fissando per la discus- sione l'udienza del 3 ottobre 1997. Durante l'ulteriore corso del giudizio, con senten- za del 19 gennaio 1998, dichiarava inammissibile l'op- posizione. Avverso il provvedimento del 23 aprile 1997 inter- poneva appello l'intimata, ma il Tribunale di Napoli, M con la sentenza del 23 marzo 1998 oggi impugnata, lo dichiarava inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento di natura ordinatoria e non decisoria. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la So- cietà Sesto Continente, formulando un'unica censura. Resiste con controricorso la De AI. MOTIVI DELLA DECISIONE Eccepisce "in limine" la resistente che, essendo notificato il ricorso, dopo il compimento del- stato l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, al suo procuratore costituito in appello, ai sensi del- l'ar. 330 1° comma C.p.c., e non invece alla resisten- te personalmente, ai sensi dell'art. 330 u.c., la costi- 3 tuzione di essa De AI avrebbe efficacia sanante "Tex nunc", con l'effetto di rendere il ricorso stesso "im- procedibile". L'eccezione è priva di pregio. La notifica del ricorso (29 aprile 1999) è avvenuta entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza (23 marzo 1998) prolungato del periodo feriale e quindi be- ne è stata eseguita presso il procuratore della De AI costituito nel giudizio "a quo", ai sensi dell'art.330 1 comma C.P.C. Invero, dopo l'intervento di Cass. S.U. 20 dicembre 1993 n.12593, è stato più volte riaffermato, ormai in maniera uniforme, il principio secondo cui l'impugna- zione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno di pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 C.p.c. durante il perio- do feriale, va notificata non alla parte personalmente bensì, a scelta del notificante, o presso il procurato- re della medesima costituito nel giudizio "a quo" o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio (Cass. 3 febbraio 1998 n.1043; conf., tra le più recenti, Cass. 24 aprile 2001 n. 6023). Il ricor- SO quindi bene è stato notificato presso l'avvocato LU Telese e non alla De AI personalmente. Né la causa presente si sottrae alla sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, disposta dalla legge 7 otto- bre 1969 n.742. L'opposizione tardiva alla convalida, prevista dal- l'art. 668 C.p.c., per un verso infatti non ricade nel- l'elencazione tassativa dell'art.92 dell'ordinamento giudiziario, cui rinvia l'art.3 della stessa legge, non appartenendo al novero delle "cause di sfratto" (nelle quali peraltro, come è noto, la sospensione feriale non れ opera solo limitatamente alla fase sommaria e urgente); per altro verso, pur dovendo essere trattata, in quanto "controversia in materia di locazione", col rito del lavoro, ai sensi dell'art.447 "bis" C.p.c., ciò non va- le ad attrarla nel regime derogatorio, di esclusione della sospensione, preveduto dallo stesso art.3 per le cause di lavoro, concernendo l'assimilazione soli modi di svolgimento del processo e non essendo le ecce- zioni alla sospensione estensibili per analogia. Nulla si oppone quindi all'ammissibilità del ricor- SO. Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 279 C.p.c., sostiene che il provve- dimento impugnato con l'appello ha un'indubbia sostanza di sentenza, dal momento che contiene un espresso di- 5 spositivo di rigetto dell'opposizione, giustificato da una corrispondente motivazione, e, per l'esattezza, in- tegra un esempio di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art.279 n.4 C.p.c. Gli argomenti coi quali il Tribunale ha voluto qualificare il provvedimento come ordinanza non reggono al vaglio della critica. Infatti non avverte il Tribunale che il pretore, prendendo in esame la questione dell'ammissibilità del- l'opposizione tardiva, ha deciso, in sostanza, una del- le questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art.279 C.p.c.; né che, per aversi sentenza, non occorre "deci- dere in via definitiva la controversia", potendo confi- gurarsi anche il caso della sentenza non definitiva, ai sensi del già ricordato art. 279 n.4 C.p.c. $3 Ancora più erroneo è ravvisare il carattere inter- locutorio del provvedimento nella mancata decisione in ordine alle spese di lite, giacché una sentenza che non statuisca sulle spese è semplicemente una sentenza im- pugnabile, che non degrada, per ciò solo, a ordinanza;
mentre, per contro, l'assenza di ogni statuizione sulle spese è caratteristica peculiare della sentenza non de- finitiva. Del pari insignificante è l'ultimo argomento, rica- vato dalla sentenza, emessa da un diverso pretore nel 6 prosieguo del giudizio, di inammissibilità dell'opposi- zione e di condanna della società già conduttrice alla spese di lite, trattandosi all'evidenza di una nuova, inammissibile decisione su una materia già decisa con una sentenza non più modificabile se non dal giudice dell'impugnazione. Queste censure sono destituite di fondamento. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte Su- M prema, per stabilire se un provvedimento abbia, o meno, carattere di sentenza o ordinanza e quindi sia, o meno, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sen- tenze, occorre aver riguardo non già alla forma este- riore e alla denominazione data dal giudice che l'ha pronunciato, ma al contenuto sostanziale del provvedi- mento stesso e perciò all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, talché si ha sentenza solo quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizio- nale, pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o su presupposti e condizioni processuali. Naturalmente, quando si deduca in cassazione, come nel caso presente, che il giudice di appello abbia di- chiarato inammissibile il gravame sulla base di un'er- ronea interpretazione del provvedimento impugnato (in- teso come ordinanza piuttosto che come sentenza), la 7 natura di "error in procedendo" del vizio denunciato comporta che l'interpretazione di tale provvedimento competa, in via autonoma, alla Corte di cassazione, la quale pertanto non deve limitarsi a verificare la con- gruenza logica e giuridica dell'interpretazione resa dal giudice di merito, ma deve direttamente accertare, attraverso una sua propria lettura dell'oggetto del- l'impugnazione e l'individuazione del suo preciso con- tenuto sostanziale, se l'impugnazione stessa sia stata proposta avverso una sentenza o un'ordinanza. M Orbene, ritiene il Collegio di poter pervenire al medesimo risultato del Tribunale sulla base dei tre elementi già messi in luce nella sentenza oggi impugna- ta, e cioè: 1) l'avvenuta, contestuale trasformazione del. rito e la fissazione dell'udienza di discussione, che prelude, pur in presenza di un formale "rigetto dell'opposizione", alla decisione della causa nel con- traddittorio delle parti;
2) la mancata statuizione sulle spese del giudizio;
3) la circostanza, decisiva anche ad avviso del giudice "a quo", che, nelle more del giudizio di appello, è stata emessa, in data 19 op-gennaio 1998, una sentenza di inammissibilità dell' posizione, con la condanna della società soccombente al pagamento delle spese di lite. Ciò dimostra all'evidenza che 10 stesso pretore, 8 inteso naturalmente come "ufficio", pur in presenza della precedente delibazione di ritualità della notifi- ca dell'intimazione di licenza per finita locazione (le cui finalità restano, per vero, inesplicabili), era ben consapevole di non aver esaurito, col provvedimento del 23 aprile 1997, il suo potere giurisdizionale. Resta così confermata l'inammissibilità dell'appel- lo, in quanto proposto avverso un provvedimento avente natura ordinatoria, di mero impulso processuale, e non decisoria. Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 9 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Luute kan Vitin's Duve www. THE 01 ITATE IN CANCELLERIA DEPOSITA 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN AT མེད་ཅི། 9