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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/10/2024, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Protezione Internazionale
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: Angela Baraldi presidente Sabrina Bosi giudice Rada V. Scifo giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6883 /2023 r.g. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 resso Peluso, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente- Contro
, difesi dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1 quest'ultima, siti a OG, via Testoni n. 6; - resistente-
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 16.9.2024; il ha Controparte_1 concluso come da memoria di costituzione.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Rada V. Scifo;
udita la lettura delle conclusioni prese dalle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
MOTIVI della DECISIONE Con atto depositato in data 17.5.2023 il ricorrente, cittadino del Bangladesh il 30/10/1999, ha impugnato il provvedimento emesso e notificatogli il 19.4.2023 con il quale la Questura di Parma ha rigettato la domanda da lui proposta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con il ricorso l'istante ha chiesto: di dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge in ordine al rilascio del permesso di soggiorno.
Il si è costituito, chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata. Controparte_1
Con note depositate il 16.9.2024 il difensore ha rappresentato che il proprio assistito ha ottenuto nelle more del procedimento il permesso per protezione speciale all'esito del giudizio iscritto al n. RG 1900/2023 e ha chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., fissato in sostituzione dell'udienza collegiale ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c., il giudice designato si è riservato di riferire la causa al collegio.
*** Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente (cfr., tra le numerose altre, Cass. civ. Sez. I, 07/05/2009, n. 10553 (rv. 607814); Cass. civ. Sez. I Sent., 13/09/2007, n. 19160 (rv. 599004)) tale pronuncia rappresenta una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione della causa. Rilasciato il permesso di soggiorno al ricorrente non v'è più alcun interesse alla definizione del presente giudizio. Quanto alle spese del procedimento, queste dovrebbero essere liquidate secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. III, 29/09/2006, n. 21244 (rv. 593979) Trib. Lecce Sez. I, 03-03-2017). Tuttavia nella fattispecie non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione della parte ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione. Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, difatti, «nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n.30876/2018; Cass. 19299/2021)».
P.Q.M.
Visti gli art. 281 decies-undecies c.p.c, dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese OG , così è deciso all'esito della camera di consiglio del 27.9.2024.
Il Giudice rel. Dott.ssa Rada V. Scifo
Il Presidente
Dott. Angela Baraldi
Il TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Protezione Internazionale
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: Angela Baraldi presidente Sabrina Bosi giudice Rada V. Scifo giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6883 /2023 r.g. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 resso Peluso, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente- Contro
, difesi dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1 quest'ultima, siti a OG, via Testoni n. 6; - resistente-
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 16.9.2024; il ha Controparte_1 concluso come da memoria di costituzione.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Rada V. Scifo;
udita la lettura delle conclusioni prese dalle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
MOTIVI della DECISIONE Con atto depositato in data 17.5.2023 il ricorrente, cittadino del Bangladesh il 30/10/1999, ha impugnato il provvedimento emesso e notificatogli il 19.4.2023 con il quale la Questura di Parma ha rigettato la domanda da lui proposta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con il ricorso l'istante ha chiesto: di dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge in ordine al rilascio del permesso di soggiorno.
Il si è costituito, chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata. Controparte_1
Con note depositate il 16.9.2024 il difensore ha rappresentato che il proprio assistito ha ottenuto nelle more del procedimento il permesso per protezione speciale all'esito del giudizio iscritto al n. RG 1900/2023 e ha chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., fissato in sostituzione dell'udienza collegiale ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c., il giudice designato si è riservato di riferire la causa al collegio.
*** Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente (cfr., tra le numerose altre, Cass. civ. Sez. I, 07/05/2009, n. 10553 (rv. 607814); Cass. civ. Sez. I Sent., 13/09/2007, n. 19160 (rv. 599004)) tale pronuncia rappresenta una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione della causa. Rilasciato il permesso di soggiorno al ricorrente non v'è più alcun interesse alla definizione del presente giudizio. Quanto alle spese del procedimento, queste dovrebbero essere liquidate secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. III, 29/09/2006, n. 21244 (rv. 593979) Trib. Lecce Sez. I, 03-03-2017). Tuttavia nella fattispecie non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione della parte ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione. Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, difatti, «nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n.30876/2018; Cass. 19299/2021)».
P.Q.M.
Visti gli art. 281 decies-undecies c.p.c, dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese OG , così è deciso all'esito della camera di consiglio del 27.9.2024.
Il Giudice rel. Dott.ssa Rada V. Scifo
Il Presidente
Dott. Angela Baraldi