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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5423/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento matrimonio”, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Salsano ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Ravenna, via della Lirica n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ravenna;
- la Sig.ra vivrà presso la casa familiare di Pt_2 proprietà della madre sita in Ravenna, Via Giuseppe Vitali 48 mentre il Sig. risiederà Parte_1 presso l'immobile di proprietà sito in Via Fiume Montone Abbandonato, 112 , Ravenna in cui si è già Per_ trasferito;
- resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore pagina 1 di 5 con il quale la figlia si troverà di volta in volta al momento della decisione. Le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_ aspirazioni della minore;
ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. - Tempi di permanenza: Per_
risiederà anagraficamente presso la madre in Ravenna, Via Giuseppe Vitali 48, con collocamento Per_ paritario tra entrambi i genitori, nello specifico le parti hanno concordemente deciso che resterà con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì all'uscita da scuola ovvero dalle ore 13 fino al lunedì successivo quando il genitore competente per la settimana in corso provvederà ad accompagnarla a scuola ad ore 8.30 Festività: alternate di anno in anno con ciascun genitore;
il 25 dicembre in alternanza con il 26 dicembre ed il 31 dicembre con l'1 gennaio ed il 6 gennaio, così come Per_ Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti;
Vacanze estive: passerà le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, i relativi periodi di competenza verranno stabiliti dalle parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole: Le parti provvederanno al mantenimento diretto della minore considerati i tempi paritari Per_ di permanenza di con il padre e con la madre;
entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno così come le spese relative all'abbigliamento previamente concordate tra i coniugi con tetto massimo mensile di Euro 200,00; Le ulteriori spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori così come da protocollo del Tribunale di
Ravenna e quindi: “ A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I
GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: -spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); -spese parascolastiche
(prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); -spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico); -spese per una attività sportiva o artistica per ogni figlio (comprensiva dell'attrezzatura e pagina 2 di 5 di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); - spese ludiche e per ulteriori attività sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”. - L'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi, così come le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50%; - I Per_ coniugi, considerata l'età della minore daranno precedenza alle esigenze di sulla eventuale nuova frequentazione dei rispettivi nuovi compagni;
- Il libretto bancario N. 105535429 emesso il Per_ 31/01/2009 acceso presso Unicredit Spa intestato a rimarrà in essere;
i coniugi potranno decidere concordemente di estinguerlo ed aprire un nuovo conto corrente presso altro istituto bancario Per_ Per_ intestato a a firma congiunta degli stessi;
il libretto / conto corrente intestato a verrà alimentato con versamenti annui da parte di entrambi i genitori della somma complessiva di Euro
1.200,00 ovvero 600,00 Euro a testa;
- tutti i rapporti economici intercorrenti fra i coniugi sono già stati regolati e gli stessi non hanno più nulla a pretendere gli uni dagli altri;
- Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti. - Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità e passaporto valido anche per l'espatrio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 198/2025, pubblicata il 15.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto Parte_1 Parte_2 il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la pagina 3 di 5 causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
26.11.2025.
1. Tanto premesso, la domanda scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 198/2025, pubblicata il 15.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi della figlia minore, con norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5423/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in Ravenna il C.F._2
23.05.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, atto n.
104, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
pagina 4 di 5 d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5423/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento matrimonio”, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Salsano ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Ravenna, via della Lirica n. 35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ravenna;
- la Sig.ra vivrà presso la casa familiare di Pt_2 proprietà della madre sita in Ravenna, Via Giuseppe Vitali 48 mentre il Sig. risiederà Parte_1 presso l'immobile di proprietà sito in Via Fiume Montone Abbandonato, 112 , Ravenna in cui si è già Per_ trasferito;
- resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore pagina 1 di 5 con il quale la figlia si troverà di volta in volta al momento della decisione. Le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_ aspirazioni della minore;
ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. - Tempi di permanenza: Per_
risiederà anagraficamente presso la madre in Ravenna, Via Giuseppe Vitali 48, con collocamento Per_ paritario tra entrambi i genitori, nello specifico le parti hanno concordemente deciso che resterà con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì all'uscita da scuola ovvero dalle ore 13 fino al lunedì successivo quando il genitore competente per la settimana in corso provvederà ad accompagnarla a scuola ad ore 8.30 Festività: alternate di anno in anno con ciascun genitore;
il 25 dicembre in alternanza con il 26 dicembre ed il 31 dicembre con l'1 gennaio ed il 6 gennaio, così come Per_ Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti;
Vacanze estive: passerà le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, i relativi periodi di competenza verranno stabiliti dalle parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole: Le parti provvederanno al mantenimento diretto della minore considerati i tempi paritari Per_ di permanenza di con il padre e con la madre;
entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno così come le spese relative all'abbigliamento previamente concordate tra i coniugi con tetto massimo mensile di Euro 200,00; Le ulteriori spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori così come da protocollo del Tribunale di
Ravenna e quindi: “ A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I
GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: -spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); -spese parascolastiche
(prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); -spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico); -spese per una attività sportiva o artistica per ogni figlio (comprensiva dell'attrezzatura e pagina 2 di 5 di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); - spese ludiche e per ulteriori attività sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”. - L'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi, così come le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50%; - I Per_ coniugi, considerata l'età della minore daranno precedenza alle esigenze di sulla eventuale nuova frequentazione dei rispettivi nuovi compagni;
- Il libretto bancario N. 105535429 emesso il Per_ 31/01/2009 acceso presso Unicredit Spa intestato a rimarrà in essere;
i coniugi potranno decidere concordemente di estinguerlo ed aprire un nuovo conto corrente presso altro istituto bancario Per_ Per_ intestato a a firma congiunta degli stessi;
il libretto / conto corrente intestato a verrà alimentato con versamenti annui da parte di entrambi i genitori della somma complessiva di Euro
1.200,00 ovvero 600,00 Euro a testa;
- tutti i rapporti economici intercorrenti fra i coniugi sono già stati regolati e gli stessi non hanno più nulla a pretendere gli uni dagli altri;
- Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti. - Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità e passaporto valido anche per l'espatrio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 198/2025, pubblicata il 15.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, visto Parte_1 Parte_2 il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la pagina 3 di 5 causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
26.11.2025.
1. Tanto premesso, la domanda scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 198/2025, pubblicata il 15.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con gli interessi della figlia minore, con norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5423/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in Ravenna il C.F._2
23.05.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, atto n.
104, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
pagina 4 di 5 d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, GOP addetta all'UPP.
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