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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2024, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2758/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tavernese ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Viale Gorizia n. 52;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
di Roma presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è per legge domiciliato;
APPELLATO
NONCHÉ
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Simonetta Zannini Quirini e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria
29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell'Istituto;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 4514/23, pubblicata il 3 maggio 2023, non notificata. CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'adita Corte – ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per tutti i motivi esposti in ricorso – accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di percepire (per il lavoro carcerario dedotto in ricorso) quanto allo stesso spettante per tutti i periodi di lavoro carcerario svolti, condannando il a corrispondere i relativi importi nella misura quantificata in sede di Controparte_1
conteggi compiegati al ricorso di primo grado le cui conclusioni vengono, di seguito, testualmente ritrascritte (o in altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti): (a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 9.178,46 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 1.879,73 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 11.058,19
(undicimilacinquantotto/19), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%), di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
CONLUSIONI APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte d 'appello adita: Nel merito con CP_2 riguardo alla posizione dell' , nell'ipotesi di accertato e dichiarato rapporto di Controparte_3
lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio al ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' , nei limiti della prescrizione ex lege. Ogni domanda nei CP_2
CP_ confronti dell' disattesa, non essendo stato lo stesso ente parte dei rapporti instaurati fra il ricorrente e gli odierni resistenti che gestivano il rapporto di lavoro;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
2 CONCLUSIONI APPELLATO : come in atti. Controparte_1
Fatto e diritto
1. ricorreva, in data 8 dicembre 2022, al giudice del lavoro del Tribunale di Roma Parte_1
contro il per sentire riconosciuto il diritto alle differenze retributive sorte Controparte_1
dal mancato adeguamento delle mercedi spettanti ai detenuti-lavoratori in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa. Per l'effetto, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di € 9.178,46 CP_1
come da conteggi analitici allegati, per differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di euro 1.879,73 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori, in relazione al periodo lavorativo 2002-2016.
Il premetteva di aver prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa presso vari Pt_1 istituti penitenziari con mansioni di “scopino”; “addetto pulizie”; “spesino”; “addetto distribuzione pasti”. Concludeva specificando che le differenze economiche, così come da conteggi allegati, erano state calcolate secondo la corretta quantificazione della retribuzione ordinaria facendo riferimento ai contratti collettivi vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione lavorativa in carcere.
2. Si costituiva il , tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che eccepiva Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 15 febbraio 2023.
CP_ 3. Si costituiva, altresì, l eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, atteso che il ricorrente era detenuto presso la Casa Circondariale di Terni, e rimettendosi, per il resto, alle determinazioni del Tribunale per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro e/o delle maggiori spettanze economiche e la conseguente condanna al pagamento dei contributi dovuti nei limiti della prescrizione di cui alla legge 335/1995.
4. All'esito dell'udienza del 3 maggio 2023 il Tribunale di Roma pronunciava la sentenza in oggetto con cui respingeva il ricorso del ritenendo maturato il termine quinquennale di Pt_1
prescrizione decorrente dalla cessazione di ciascun periodo lavorativo e, per l'effetto, condannava il
3 ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.400,00, oltre interessi, da
CP_ corrispondersi in misura di 2/3 in favore del e in misura di 1/3 in favore dell' CP_1
5. Avverso tale decisione proponeva l'odierno appello il sulla base di un unico motivo di Pt_1
impugnazione, con cui lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. per avere il giudice di prime cure erroneamente dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto rivendicato.
Nello specifico, evidenziava che ogni singolo periodo lavorativo non potesse considerarsi autonomo, come ritenuto dal giudice di prime cure con conseguente inizio della decorrenza del termine di prescrizione dalla fine di ciascuno dei predetti periodi lavorativi, dovendo invece, al contrario, essere considerato il rapporto di lavoro come unico e continuativo. Per l'effetto, nel caso di specie, avendo il detenuto lavorato fino al mese di novembre 2021, ed avendo notificato lettera di diffida in data 9 agosto 2021, il credito dello stesso non poteva ritenersi prescritto. CP_ 5.1. Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva dell'11 novembre 2024, domandando la condanna del Ministero della Giustizia, in qualità di datore di lavoro, al versamento in suo favore della contribuzione previdenziale, ove dovuta, nei limiti della prescrizione.
5.2. Si costituiva anche il , tramite l'Avvocatura dello Stato, con memoria Controparte_1
difensiva del 21 novembre 2024, ribadendo l'intervenuta decorrenza della prescrizione quinquennale e ad ogni modo, preso atto del mutamento giurisprudenziale della Suprema Corte riguardo all'unicità del rapporto di lavoro dei detenuti, domandando la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento del gravame.
6. L'appello è fondato.
6.1. In tema di prescrizione nel lavoro carcerario è ormai oggetto di costante affermazione giurisprudenziale, anche di legittimità, che “il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero” (ex multis Cass. n. 27340/2019). Allo stesso tempo, è stato anche affermato che “la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione” (ex multis Cass. n. 2696/2015).
4 6.2. A venire in rilievo nel presente giudizio, tuttavia, è il più controverso tema dell'estensione e delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro in carcere. Sul punto, si sono riscontrati nel tempo due diversi orientamenti giurisprudenziali: per un primo orientamento, ad ogni singola cessazione del periodo lavorativo conseguirebbe anche la cessazione del rapporto di lavoro;
per un secondo orientamento, le singole interruzioni dell'attività lavorativa non sarebbero idonee a comportare la cessazione del rapporto di lavoro, che dunque sarebbe da ritenersi unitario e continuativo. Le conseguenze in punto di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale sono evidenti, in quanto per il primo orientamento la prescrizione dovrebbe decorrere da ogni singola cessazione dell'attività lavorativa, mentre per il secondo la prescrizione rimarrebbe sospesa fino alla cessazione dell'unitario rapporto di lavoro.
6.3. La questione è stata recentemente affrontata e definitivamente risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17484/2024, che ha sottolineato le peculiarità del lavoro dei detenuti in carcere, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione e di turnazione alle attività lavorative, rispetto alle quali i lavoratori non hanno alcun potere di controllo e di scelta, con conseguente configurabilità della condizione di “metus”. Per tale ragione, la sentenza ha statuito che “non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro” e che pertanto
”le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione”
(Cass. Sez. Lavoro, n. 17484/2024).
6.4. In sostanza, la Suprema Corte ha dato valore sia alle modalità di assegnazione al lavoro, che avviene mediante elenchi che tengono conto di turni di rotazione ed avvicendamento, predisposti unilateralmente dall'amministrazione penitenziaria senza alcuna possibilità di contrattazione da parte del detenuto, sia alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale assegnata al lavoro carcerario, per escludere che i singoli periodi di lavoro costituiscano altrettanti rapporti autonomi, essendo in ogni caso onere dell'amministrazione provare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso.
Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene.
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7. Nel caso di specie, dunque, va evidenziato che l'amministrazione appellata non ha dato prova del momento in cui sarebbe intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro unico intrattenuto con l'appellante, non essendo utili a tal fine i periodi di stasi nell'attività lavorativa, da valutare quali sospensioni nell'ambito dell'unitario rapporto di lavoro, né i trasferimenti del detenuto nei diversi istituti, anche in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro dei carcerati si instaura con il e non con il singolo istituto di pena (Cass. n. 18309/2009). Controparte_1
8. Nello specifico, quindi, il rapporto di lavoro intercorso fra il ed il Pt_1 Controparte_1
deve ritenersi unitario e continuativo, a nulla rilevando la diversità di mansioni svolte,
[...]
riconducibile sempre alle rotazioni ed avvicendamenti unilateralmente disposti dall'amministrazione penitenziaria, ovvero il trasferimento in altre case circondariali.
Stante l'unicità del rapporto lavorativo, e tenuto conto che il ha lavorato per Pt_1
l'amministrazione penitenziaria anche in alcuni mesi degli anni 2020 e 2021 (l'ultimo cedolino paga è del mese di novembre 2021), come comprovato in atti dalla difesa dell'appellante, risulta evidente che l'eccepita prescrizione è sicuramente insussistente.
Vanno, quindi, riconosciute tutte le voci retributive richieste di cui agli allegati conteggi, sulle quali il non ha avanzato alcuna contestazione né sull'an, né sul quantum, con l'unica CP_1
esclusione del t.f.r. perché, per il già riferito principio di unicità del rapporto di lavoro, alla data della domanda quest'ultimo era tuttora in essere, né è stato allegato e provato che lo stesso sia cessato in corso di giudizio, anche mediante la conclusione dello stato detentivo.
9. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi parzialmente accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della somma complessiva di euro 9.178,46, quali differenze retributive spettanti - a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute – per il periodo lavorativo da agosto 2002 a gennaio 2016, oltre interessi come per legge.
CP_ Il appellato va altresì condannato al pagamento dei contributi in favore dell' nei CP_1
limiti delle somme riconosciute in favore del e della prescrizione quinquennale. Pt_1
10. Il parziale accoglimento dell'impugnazione impone a questa Corte di procedere ad una nuova valutazione dell'onere delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi del giudizio.
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Considerato che
la decisione oggi assunta è fondata sul recente orientamento della Suprema Corte in merito alla decorrenza del termine di prescrizione in relazione all'unitarietà del rapporto di lavoro del detenuto, questione che aveva in precedenza originato divergenti decisioni nella giurisprudenza di merito e che era stata oggetto di un diverso orientamento, rispetto a quello da ultimo assunto, nella giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. – come valutati alla luce della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – per procedere all'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.q.m.
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_1
a pagare ad l'importo complessivo di € 9.178,46 a titolo di differenze
[...] Parte_1
CP_ retributive, oltre interessi come per legge, nonché al conseguente pagamento in favore dell' dei relativi contributi previdenziali nei limiti dell'intervenuta prescrizione.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso all'udienza del 4 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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