Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 20/03/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2889 Cont. dell'anno 2020
TRA
- C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
- C.F. , elettivamente domiciliati in via Tasso n. 54
[...] C.F._2
- LA presso lo studio dell'avv. Domenico CASILLO, dal quale, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Stefano REALI, sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in viale IV Novembre n. 25 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo
CAVALCANTI, giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 13/03/2025): “I sottoscritti avvocati, procuratori e difensori di parte attrice, si riportano alle deduzioni formulate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art.183 VI comma c.p.c. primo termine, depositate in data 25/3/2021, qui da intendersi, per brevità, riproposte.
Concludono, richiamando le conclusioni formulate in atto di citazione, per
l'accoglimento della domanda con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex artt.1226, 2043, 2056 c.c. come quantificati in atto di citazione o secondo diversa quantificazione ritenuta di giustizia e con il reintegro, in favore del sig. delle spese sostenute per noleggio Parte_1
auto nella misura dimostrata in corso di causa. Con condanna del convenuto alle spese e compensi di lite. Chiedono assumersi la causa in decisione”; per parte convenuta (note scritte del 13/03/2025): “Voglia il Tribunale Civile di LA adito, contrariis reiectis: - rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto, nell'an come nel quantum, per le motivazioni di cui in premessa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/06/2020, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio il al fine di
[...] Parte_2 Controparte_1
sentirlo condannare, previo accertamento e declaratoria della responsabilità derivante dalla condotta assunta dai propri funzionari, al risarcimento dei danni subìti nella misura di € 21.800,00, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria pretesa, gli attori hanno dedotto che, in data
24/03/2015, mentre era a bordo dell'autovettura di proprietà del Parte_2
coniuge, è stata fermata da una pattuglia della Polizia Locale di LA (in persona degli agenti Cruciani Franco e Focarile Alessandra), la quale, effettuati i controlli di rito, ha elevato a carico della stessa, quale conducente della vettura, e del coniuge, in qualità di proprietario, il verbale n. 0014011, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 100, comma 12, del C.d.S. (circolazione di veicolo munito di targa non propria), con conseguente applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi del veicolo, affidato in custodia alla stessa Pt_2
;
[...]
che, contestualmente, ritenuta non autorizzata ad operare in Italia la
Compagnia assicurativa è stato elevato verbale n. 12992 per la Persona_1 violazione dell'art. 193, secondo comma, del C.d.s., con applicazione della sanzione pecuniaria di € 848,00 nonché del ritiro della carta di circolazione e del sequestro del veicolo, affidato in custodia alla stessa;
Parte_2
che è stata altresì contestata alla conducente la violazione dell'art. 180 del
C.d.s. per non avere con sé la carta di circolazione del veicolo (verbale n.
); NumeroDiCa_1
che, in tale circostanza, ha evidenziato che si trattava di Parte_2 veicolo munito di targa diplomatica rilasciata dal Ministero dell'interno spagnolo, ciò in virtù del ruolo rivestito dal coniuge, , Tenente Colonnello della Parte_1
Guardia di Finanza, ufficiale di collegamento presso l'Ambasciata italiana a Madrid e che la polizza assicurativa era da ritenersi pienamente valida nel territorio dell'Unione Europea;
che nonostante tali chiarimenti gli agenti della Polizia Locale hanno contestato le violazioni e irrogato le sanzioni sopra richiamate.
Impugnati tali verbali, la cui esecutività è stata sospesa inaudita altera parte con decreto comunicato e notificato alla Polizia Locale di LA, con rimozione dei sigilli in data 15/05/2015 (diciotto giorni dopo l'avvenuta notifica), in data
22/05/2015 è stato notificato un ulteriore verbale (nr. 14012M/2015/V pr.
4407/2015), con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 103 del C.d.s., in assenza di comunicazione al P.R.A., entro i sessanta giorni normativamente previsti, della definitiva esportazione all'estero del veicolo. Violazione non contestata nell'immediatezza in assenza del trasgressore e dell'obbligato in solido.
Dando atto dell'annullamento dei provvedimenti amministrativi indicati
(sentenze n. 745/2015, n. 605/2016 e n. 1075/2016) e dedotta la condotta negligente, imprudente e imperita degli agenti di Polizia Locale di LA, parte attrice ha agito ai fini del risarcimento del danno ingiusto derivante dalla richiamata condotta. In particolare, gli attori hanno lamentato la lesione del diritto alla reputazione e all'immagine nonché dedotto una condizione di sofferenza psico-fisica protrattasi per alcuni mesi e, sul piano patrimoniale, hanno precisato che la privazione del possesso della vettura, sottoposta a fermo amministrativo, avrebbe comportato la necessità di noleggiarne un'altra per il periodo intercorrente tra l'intervenuta sospensione del provvedimento e l'effettiva disponibilità del veicolo, con conseguente danno quantificato in € 1.800,00.
1.1 Con atto depositato in data 23/11/2020 si è costituito in giudizio il il quale ha contestato quanto allegato e sostenuto da parte attrice. Controparte_1
Escluso che l'accertata illegittimità di un provvedimento amministrativo sia di per sé sufficiente ai fini della sussistenza della responsabilità della P.A., essendo a tal fine necessario anche verificare se siano o meno stati rispettati i criteri della buona fede e dell'imparzialità o se ricorre l'ipotesi dell'errore scusabile, e ritenuto che, nel caso concreto, l'operato degli agenti della Polizia Locale di LA non fosse censurabile, stante l'articolato e di non facile lettura scenario normativo, l'ente locale convenuto ha chiesto il rigetto della domanda proposta, anche sotto il profilo del quantum debeatur poiché non provato.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. ed istruita la causa mediante l'espletamento della prova per testi, articolata da parte attrice e ammessa con ordinanza del 14/09/2020, con successiva ordinanza del
10/02/2025 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 20/03/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 21/03/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 21/03/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte attrice ha promosso azione volta al risarcimento dei danni patrimoniali (spese sostenute per il noleggio di una nuova auto in luogo di quella di proprietà oggetto di fermo amministrativo e sequestro) e non patrimoniali (lesione del diritto alla salute, all'immagine e alla reputazione) derivanti dalla condotta assunta dagli agenti della Polizia locale di LA, a cui è seguita l'adozione di atti (verbali in cui risulta contestata la violazione di norme del codice della strada con conseguente irrogazione delle relative sanzioni), annullati in sede giurisdizionale.
L'ente locale convenuto, richiamando i principi informatori della materia della responsabilità extracontrattuale operante nel caso di specie, ha addotto l'assenza di colpa dei funzionari dell'amministrazione per la complessità della normativa e per l'incertezza nell'interpretazione delle norme in tema di circolazione di veicolo munito di targa diplomatica, ancora immatricolato in Italia, nonché ha rilevato la mancanza della prova dell'esistenza di un danno ingiusto risarcibile, in difetto di allegazione e prova dei pregiudizi lamentati.
2.1 Va osservato in generale che, come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto) Cass. civ., sez. lav.,
26/01/2022, ord. n. 2340); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (ex plurimis, Cass. 26/01/2022, n. 2340; Cass. 20/06/2018, n.
16196; Cass. 15/03/2012, n. 4172; Cass. 28/10/2011, n. 22508) (Cass. civ., sez. III,
08/07/2024, ord. n. 18539).
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, come sopra individuati.
L'evento dannoso deve, dunque, essere imputabile a responsabilità della P.A..
Tale responsabilità non può desumersi dal mero dato oggettivo dell'illegittimità del provvedimento, annullato in via di autotutela o anche in sede giurisdizionale, come nel caso di specie, richiedendosi, al contrario, una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo (la colpa o il dolo, che costituiscono requisiti essenziali della responsabilità aquiliana) e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto, nonché una verifica positiva in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno sofferto.
Tale assunto trova integrale conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui “Il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non deriva automaticamente dall'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo. È necessario verificare anche positivamente la presenza di colpa da parte dell'amministrazione e il nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno subito. È importante sottolineare che il sistema di responsabilità dell'amministrazione per atti amministrativi illegittimi (o per
l'omissione di quelli dovuti) si basa sulla responsabilità per fatto illecito, dove
l'elemento centrale da dimostrare in giudizio è l'ingiustizia del danno. Questo significa che il risarcimento potrà essere concesso se l'azione amministrativa illegittima ha leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto il diritto di ottenere o mantenere (Consiglio di Stato sez. II, 28/01/2025, n.659).
L'illegittimità del provvedimento annullato, nel caso con sentenza passata in giudicato, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'amministrazione.
Ai fini della stessa ammissibilità della domanda risarcitoria è altresì necessario che vi sia, come già osservato, l'elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, cui l'esercizio della funzione pubblica deve essere costantemente improntata.
È, dunque, possibile riconoscere la richiamata responsabilità solo qualora la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto, nonché in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare l'evidente negligenza, imprudenza ed imperizia dell'organo nell'adottare il provvedimento poi annullato.
2.2 Posto quanto sopra, con specifico riguardo al caso in esame, occorre accertare se la condotta posta in essere dagli agenti di Polizia Locale di LA, i quali hanno contestato, nell'immediatezza, la violazione degli artt. 100, comma 12, 193, secondo comma, e 180, comma 1 e comma 7, del d. lgs. 285/1992 s.m.i. (Codice della
Strada), e irrogato le relative sanzioni (fermo amministrativo e sanzione pecuniaria), integri o meno gli estremi di un illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Come precisato dall'ente locale convenuto, la contestazione delle violazioni relative al mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida (art. 180 del
C.d.S.) e all'inosservanza dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile (art. 193 del C.d.S.) sono direttamente consequenziali al riconoscimento di circolazione di un veicolo con targa non propria (art. 100, comma 12, del C.d.S.) (“L'attività posta in essere dagli accertatori non ha riguardato la targa diplomatica sic et simpliciter, bensì la diversa fattispecie prevista dall'art. 100, comma 12 C.d.S. Nello specifico, gli Agenti verificavano che il veicolo originariamente era stato immatricolato in
Italia il 30/12/2013 con targa DV966EW e poi re-immatricolato il 05/02/2014 in
Spagna con targa diplomatica. Alla data dell'accertamento delle violazioni il veicolo risultava ancora regolarmente registrato sia al PRA che alla Motorizzazione Civile con targa italiana. I Verbalizzanti hanno accertato che il veicolo circolava con targa
“non propria” e che l'intestatario della targa italiana non aveva provveduto a riconsegnare la stessa e la carta di circolazione entro 60 giorni dall'esportazione in paese UE - così l'art. 131 C.d.S. e Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatica del 18/04/1961 - . Verificando che la predetta procedura amministrativa non era stata eseguita dal proprietario del mezzo, gli Agenti hanno valutato la condotta come integrante la fattispecie di cui all'art. 100, comma 12 C.d.S. - veicolo circolante con targa “non propria” essendo il mezzo legato esclusivamente alla targa DV968EW che permette di identificare l'intestatario dello stesso (in altri termini, il mezzo avrebbe potuto circolare esclusivamente con la targa di appartenenza e distinta con la sigla DV968EW, non potendo il proprietario sostituire liberamente la targa italiana con altra straniera, benché diplomatica, se non dopo aver provveduto alla radiazione della targa rilasciata dagli uffici italiani) -. Da tali premesse derivava altresì che il veicolo con targa italiana era sprovvisto di copertura assicurativa:
l'autoveicolo esponeva l'assicurazione rilasciata da che da Controparte_2 accertamenti effettuati presso l'IVASS non risultava autorizzata ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni. Veniva così fatta applicazione anche della sanzione accessoria, relativa al verbale n.12993, e conseguenziale alla sanzione principale a carico della conducente , poiché sprovvista di carta di Parte_2 circolazione” cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Pare utile osservare come l'art. 100, comma 12, codice della strada, sanzioni la circolazione di un veicolo “munito di targa non propria o contraffatta”.
Pertanto, la violazione sussiste qualora la targa di cui il veicolo è provvisto appartenga ad altro mezzo o risulti oggetto di contraffazione.
Nel caso in esame, dalla ricostruzione dei fatti allegata dagli attori e risultante dalla sentenza del Giudice di Pace (passata in giudicato), che ha annullato i verbali redatti dagli agenti di Polizia Locale (verbale n. 0014011 del 24/03/2015 per violazione dell'art. 100, comma 12, codice della strada;
verbale n. 12992 del
24/03/2015 per la violazione dell'art. 193, comma 2, codice della strada;
verbale n.
12993 del 24/03/2015 per violazione dell'art. 180 codice della strada), il veicolo condotto da era munito di targa regolarmente rilasciata dal Ministero Parte_2 degli Esteri spagnolo al coniuge, in qualità di tecnico amministrativo, collocato presso l'Ambasciata italiana a Madrid e, dunque, targa diplomatica.
La fattispecie descritta non rientra, dunque, nell'alveo applicativo dell'art. 100, comma 12, essendosi al di fuori dell'ipotesi in cui il veicolo circoli con targa non propria, atteso che vi era coincidenza tra la targa presente al momento dell'accertamento con quella assegnata.
Tale corrispondenza avrebbe potuto essere riscontrata effettuando un controllo incrociato tra la targa applicata sul veicolo e la carta di circolazione esibita, recante il timbro del Ministero degli esteri.
L'accertamento sul punto è assistito dalla forza del giudicato, divenuta oramai irrevocabile la sentenza di tal contenuto resa in altro giudizio dal Giudice di pace di
LA, versata in atti (“la targa TA ha pubblica validità ed è collegata all'impiego dell'Ufficiale nella sede estera che nel caso in esame rimane fissato sino al
19/02/2016. Tanto per ritenere del tutto illegittima la violazione dell'art. 100, comma
12, C.d.S. in quanto la circolazione del veicolo era del tutto regolare. La veridicità della “targa propria” poteva essere immediatamente riscontrata attraverso la verifica della corrispondenza dei supporti alfanumerici applicati sul veicolo con il
recante il timbro del Ministero degli Esteri esibito dalla Controparte_3
moglie del ricorrente ai verbalizzanti. La documentazione versata in atti è sufficientemente utile a comprovare quanto dedotto […] cfr. doc. 11 atto di citazione).
A nulla rileva, peraltro, che la targa originaria, precedente alla nuova immatricolazione in Spagna, risultasse ancora iscritta al P.R.A., come sostenuto da parte convenuta, al fine di giustificare la correttezza dell'operato degli agenti di
Polizia Locale di LA.
Invero, l'art. 100, comma 12, codice della strada, sanziona la circolazione di un veicolo “munito di targa non propria o contraffatta”. La formula normativa va intesa nel senso che la violazione sussiste quando la targa di cui il veicolo è provvisto appartiene ad un altro mezzo o risulta comunque oggetto di contraffazione. Né la sussistenza della condotta sanzionata può affermarsi per il solo fatto che nel P.R.A. risultassero ancora registrate le targhe originarie, precedenti alla nuova immatricolazione, atteso che tale circostanza è addebitabile alla mancata attivazione, da parte del proprietario, del procedimento di radiazione delle targhe precedenti, previsto dall'art. 103 codice della strada e la cui omissione ha una sanzione autonoma, ma non trasforma di per sé l'uso delle targhe nuove nella violazione contestata, non porta cioè a ritenere che quelle presenti non fossero quelle “ proprie
“ dell'automezzo (Cass. civ., sez. II, 23/02/2024, n. 4811).
Gli agenti di Polizia Locale di LA, sulla base della documentazione esibita dalla conducente nell'immediatezza dell'accertamento, avrebbero dunque potuto, usando l'ordinaria diligenza, interpretare correttamente la normativa in materia
(atteso che, come si evince dalle difese svolte e dalla relazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta, redatta dall'agente Franco Cruciani, gli agenti erano perfettamente edotti della normativa in materia di circolazione di veicolo con targa diplomatica) e, avuto riguardo al contenuto delle disposizioni applicate nel caso de quo, cogliere la non operatività delle stesse, in quanto, atteso il riscontro possibile nella carta di circolazione della targa rilevata, sarebbe stato possibile rilevare la diversa infrazione effettivamente compiuta (omesso assolvimento degli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore di cui all'art. 103 del codice della strada, successivamente contestata), diversa da quella contestata;
non poteva la targa diplomatica, seppur in assenza di radiazione della precedente targa, considerarsi targa non propria.
Tenuto conto del comportamento complessivo degli agenti, del contesto di circostanze di fatto e del quadro di riferimento normativo e giuridico, non può escludersi la negligenza e l'imperizia degli agenti della Polizia Locale di LA nell'adozione dei verbali impugnati e annullati in sede giurisdizionale.
Può, dunque, ritenersi sussistente l'elemento soggettivo, in tal caso in termini di colpa, dell'ente locale convenuto che ha agito per il tramite dei suoi dipendenti.
2.3 Tuttavia, come già rilevato, ai fini del risarcimento del danno dedotto quale conseguenza del provvedimento illegittimo, è altresì necessaria la positiva verifica della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento
(danno - evento) nonché del nesso causale tra l'atto illegittimo (o il comportamento illecito) e il danno subito (danno - conseguenza).
Gli attori hanno dedotto la lesione del diritto alla salute nonché alla reputazione personale e professionale, chiedendo altresì, sul piano patrimoniale, la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un'altra auto, reso necessario dall'irrogazione delle sanzioni del fermo amministrativo e del sequestro.
Pare opportuno osservare come, anche ai fini del risarcimento del danno, sia necessario allegare e provare non solo il danno-evento ma anche il danno- conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n.33645).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno-conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria- compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno-conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata, “identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/ 2020) (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Ed ancora: “Abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva eradi per sé dimostrativa del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa›› (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso. Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987;
Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1,
14/05/2012, n. 7471) (Cass. civ., sez. III, 10/07/2023, ord. n. 19551).
Non è, dunque, sufficiente la prova del solo danno-evento, essendo necessaria la dimostrazione anche del danno-conseguenza, che va, ancor prima, specificamente allegato.
2.3.1 Nel caso di specie, parte attrice, sotto il profilo del danno patrimoniale, ha dedotto che la privazione del possesso del veicolo, conseguente al fermo amministrativo e al sequestro irrogati, “ha comportato la necessità di noleggiare un'altra vettura per il tempo intercorrente tra l'intervenuta sospensione giudiziale dei provvedimenti cautelari del sequestro e del fermo e la resa disponibilità, con conseguente danno quantificato in euro 1.800,00, come da fatture che si producono”
(cfr. pag. 13 atto di citazione).
Ancorché il teste escusso nel corso del giudizio abbia confermato che le fatture in atti si riferiscono al noleggio di un'autovettura fiat Punto dall'08/04/2025 al
22/05/2015, va rilevato che parte attrice ha dedotto di aver avuto la necessità di noleggiare un'auto per il tempo intercorrente tra l'intervenuta sospensione giudiziale e la rimozione dei sigilli.
La sospensione giudiziale dei provvedimenti di fermo e sequestro, come si evince dalla documentazione in atti, è avvenuta con decreto del 27/04/2015 (cfr. doc.
5 atto di citazione), mentre la prima fattura allegata, la n. 34/A/2015, è dell'08/04/2015 (cfr. doc. 17 atto di citazione), essa, pertanto, si riferisce ad un contesto temporale antecedente alla circostanza di fatto allegata dalla stessa parte attrice.
A ciò si aggiunga che non vi è contezza dagli atti della data di rimozione dei sigilli dell'auto sequestrata (che non è stata in alcun modo indicata da parte attrice); ciò non consente di individuare il tempo in cui il noleggio si è reso necessario, non potendo a tale scopo ritenersi sufficiente la data indicata nell'ulteriore fattura allegata, la n. n. 48/A/2015 del 22/5/2015 (doc. 18 atto di citazione).
Le richiamate fatture non sono corredate peraltro della indicazione del corrispettivo giornaliero per il dedotto noleggio dell'auto e in esse non viene indicato neppure il modello dell'auto noleggiata;
ciò non consente di valutare in alcun modo la congruità dell'esborso effettuato ai fini di un coretto risarcimento. Si è detto che i medesimi documenti in esame non recano il periodo al quale la prestazione si riferisce, ben potendo astrattamente trattarsi di fatture riconducibili ad altre esigenze di trasporto, come potrebbe peraltro desumersi dalla ubicazione della sede della società di noleggio (Sabaudia), diversa sia dalla residenza che dalla domiciliazione degli attori.
Dunque, stante la genericità delle allegazioni e l'omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante sul soggetto che agisce ai fini del risarcimento del danno, la domanda concernente il ristoro del danno patrimoniale asseritamente subito va disattesa.
2.3.2 Difetta altresì qualsiasi specifica allegazione ed elemento di prova in ordine alle conseguenze pregiudizievoli, di carattere non patrimoniale, derivanti dalla condotta tenuta dagli agenti di Polizia Locale di LA.
Parte attrice si è limitata a dedurre la sussistenza di danni psicofisici nonché la lesione del diritto alla reputazione personale e professionale e all'immagine senza, tuttavia, provare il danno asseritamente subito.
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno-conseguenza, infatti, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del
06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del
26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021, n. 8861). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni. Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434) (Cass. civ., sez. III, 10/07/2023, ord. n.
19551).
Nel caso di specie, gli attori non hanno offerto elementi idonei a far ritenere che il danno-conseguenza dedotto si sia concretamente determinato, nemmeno fornendo elementi utilizzabili in via presuntiva, essendosi limitati a dedurre, per quanto concerne , la sua professione di dirigente medico di livello I, e, Parte_2 in merito a , l'imbarazzo derivante dalla situazione verificatasi, Parte_1
che avrebbe avuto diretta incidenza sul profilo e la credibilità dello stesso, in qualità di tenente colonnello della Guardia di Finanza, il quale in plurime occasioni avrebbe dovuto giustificare l'irrogazione delle sanzioni, con offuscamento del prestigio goduto.
Tali circostanze sono state solo genericamente dedotte dagli attori e non hanno avuto alcun riscontro probatorio. Non risulta, ad esempio, provato che il Corpo presso cui prestava servizio l'attore avesse avuto effettiva contezza della situazione verificatasi;
posto che una vicenda, come quella accaduta, caratterizzata dall'applicazione di una non chiarissima ed immediata disciplina normativa, possa di per sé avere una portata lesiva della reputazione e dell'immagine.
Né può ritenersi consentito il ricorso alla liquidazione in via equitativa, che presuppone ad ogni modo che il danno sussista e sia, come tale, provato.
La liquidazione in via equitativa del danno, richiesta da parte attrice, postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne
l'entità” (Cass. civ., sez. III, 12/04/2023, n. 9744).
Considerato, dunque, che parte attrice non ha fornito alcuna specifica indicazione sui pregiudizi effettivamente patiti in rapporto alla lesione del diritto alla salute, nonché della propria immagine e reputazione subita nella concreta vicenda in esame, né indicato eventuali elementi presuntivi idonei a consentire inferenze sulla reputazione sociale della stessa e tenuto conto del fatto che la stessa vicenda lamentata non pare idonea di per sé a determinare alcuno dei pregiudizi genericamente enunciati, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori deve ritenersi infondata e va, pertanto, respinta.
3. L'infondatezza delle difese spiegate dall'amministrazione convenuta sul tema della responsabilità della PA nel caso di specie e, di contro, il rigetto della domanda risarcitoria proposta da parte attrice consentono di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LA, lì 20/03/2025
Il giudice
Luca Venditto