Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Consigliere dr. Marco Genna
all'udienza del 03/04/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6285 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte 1
( P.IVA 1 in persona del Procuratore generale e speciale, Sig. Parte 2 "
domiciliata in VIALE TRIESTE 71 00019 TIVOLI, presso lo studio dell'Avv. GIARE'
EMANUELE C.F. 1 ), che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
Controparte 1 P.IVA 2 ) in persona del
[...]CP 2 p.t., domiciliata in PIAZZA MATTEOTTI 20 00012 CP 1 presso l'Avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall'Avv.
AUCIELLO ANTONELLA ( C.F. 2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 437/2021 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 21.05.2021.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso in opposizione avverso avviso di mora, la Parte 1
[...] rappresentava: che in data 12.03.2019 le veniva notificato a mezzo P.EC. l'avviso di mora prot.
-
N. 002827 del 12.03.2019 di € 7.402,73 emesso dalla Città
[...]
Controparte_3 contenente l'intimazione "al pagamento del
,
conguaglio del contributo ambientale definitivo anno 2016", con riferimento alla Cava Parte 3 aut. N. 53-Ampl. 2 Pro/AC del 22.11.2017; di avere proposto formale ricorso avverso detto avviso di mora innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di
Roma; che la Commissione Tributaria di Roma, Sezione 20, con sentenza pubblicata in data 25.11.2019, recepiva detta eccezione e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Pertanto, riassunto il ricorso innanzi all'intestato Tribunale, proponeva quali motivi di opposizione: - l'omessa notificazione degli atti presupposti in quanto l'avviso di mora, contenente l'intimazione ad adempiere, non era stato preceduto da nessun atto presupposto;
- la mancata indicazione del termine e dell'organo giurisdizionale per la proposizione del ricorso;
- l'infondatezza nel merito della richiesta».
All'esito del giudizio il tribunale ha rigettato l'opposizione e compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. in relazione alla dedotta omessa notificazione di atti presupposti, ha osservato che il provvedimento impugnato è stato in realtà preceduto dalla nota comunale prot. N.
90448 dell'11.10.2018;
2. quanto alla dedotta mancata indicazione del termine e dell'organo giurisdizionale per la proposizione del ricorso, ha osservato che la stessa non determina l'invalidità
dell'atto;
3. infine, relativamente alla dedotta insussistenza dei presupposti normativi per l'irrogazione della sanzione, ha rilevato la mancanza di una specifica contestazione sul fatto che il materiale dichiarato “di scarto” non fosse presente all'interno delle particelle per le quali era stata concessa l'autorizzazione ad essere utilizzata quale area di cava. Sul punto, il giudice di prime cure ha ritenuto che, sebbene il materiale si trovasse su altre particelle di proprietà della odierna appellante esso, tuttavia, era collocato all'esterno del perimetro di cava e, pertanto, doveva considerarsi "commercializzato" con la conseguenza di essere assoggettato alla quota di contributo ambientale.
Ha proposto appello C.M. Parte 1 Parte 1
Parte 1
Il Controparte_1 ha resistito al gravame.
L'appello è stato deciso, dopo la discussione della causa, all'udienza del
03/04/2025.
Con il motivo di appello si contesta la ricostruzione della fattispecie operata dal giudicante in prime cure;
nello specifico, parte appellante sostiene che non vi sarebbe alcuna normativa che prescrive l'accantonamento obbligatorio del materiale di "scarto" nella medesima area di cava soggetta ad autorizzazione. Al contrario, i riferimenti normativi menzionati dall'appellante (nello specifico, Legge Regionale 17/04, art. 5, lettera f); Determinazione Regionale Regione Lazio n. A05259 del 21.06.2013, avente forza di legge;
Determinazione Regionale n. G08796 del 28 giugno 2019, avente forza di legge;
Determinazione dirigenziale n. 27 del 2 febbraio 2021 del medesimo CP 1
[...] convergerebbero nell'univoca interpretazione di consentire l'allocazione di materiale destinato al recupero ambientale, in aree esterne al perimetro di cava, pur di proprietà e/o comunque nella disponibilità dell'esercente. Ne conseguirebbe la non assoggettabilità del già menzionato materiale al contributo ambientale. Il Controparte_1 ha ribadito che il materiale sul quale era stato calcolato il contributo ambientale si trovava al di fuori dell'area di cava oggetto di concessione e per tale motivo ritenuto "commercializzato” e non di scarto, reputando irrilevante che esso fosse depositato in area limitrofa di proprietà dell'appellante ma non oggetto di concessione.
L'appello principale è fondato. Va premesso che in base all'art. 15, primo comma, della legge della Regione Lazio
17/2004 il n.
ambientale è dovuto Contributo per il recupero in rapporto alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.
In base al secondo comma dello stesso articolo, l'importo del contributo si determina con riferimento al valore di mercato del materiale estratto sul presupposto che esso sia destinato alla commercializzazione.
L'appellante invoca l'art. 5 lett. f) della legge della Regione Lazio n. 17/2004 che definisce il "piano di coltivazione e di recupero ambientale” come il piano di sfruttamento estrattivo di un'area che prevede, in particolare, oltre a quanto indicato alla lettera e):
1) gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro della cava o torbiera o esterni allo stesso, purché di proprietà del titolare dell'autorizzazione e asserviti, quali pertinenze minerarie, solo alle esigenze della cava o torbiera stessa.
Se l'area considerata nel piano estrattivo comprende anche i fondi non oggetto di concessione purché di proprietà del suo titolare, il temporaneo deposito di materiali destinati ad essere nuovamente interrati in area limitrofa a quella oggetto della concessione e di proprietà del concessionario non consente di ravvisare che essi siano stati "commercializzati", come invece ipotizzato dal Controparte_1 e quindi assoggettati al contributo.
L'appello è pertanto accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione avverso l'avviso di mora prot. N. 002827 del 12.03.2019 di € 7.402,73 emesso dalla Controparte_4 che annulla;
Controparte 1condanna il al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado che si liquidano in euro 386,00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 03/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino