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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 301 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 301/2024 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale e richiesta di condanna ex art. 1385 cc, pendente
TRA
( ) con l'Avv. SEVERINO Parte_1 C.F._1
FALLUCCHI come da procura in atti ATTORE
E
( ) CONVENUTO CONTUMACE TR C.F._2
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 la Sig.ra , conveniva in giudizio il Sig. Parte_1
chiedendo dichiararsi l'inadempimento contrattuale di quest'ultimo e TR la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 01.03.2011 con condanna del resistente ex art. 1385, 2° comma, c.c. al pagamento di euro 66mila pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre interessi legali dal 16.02.2015 fino all'effettivo saldo. In via subordinata in ragione del decorso del tempo trascorso ed essendo venuto meno l'interesse di parte attrice ad acquistare l'immobile oggetto del contratto preliminare, riconoscere comunque a parte attrice il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria (€ 33.000,00), oltre interessi legali dalla data del 16.02.2015 sino al saldo, e per l'effetto condannare al relativo pagamento parte convenuta.
A fondamento della domanda parte istante deduceva: a) che in data 01.03.2011, aveva concluso con il sig. un contratto preliminare di vendita avente ad Parte_2 oggetto un terreno edificabile di mq 1.602,80 ubicato nel Comune di Nepi, facente parte della Lottizzazione denominata “Monte Bianchello”, approvata dal Consiglio Comunale di Nepi in data 30.11.2010 con delibera n.66 e distinto al foglio 17, particella 66 del Catasto terreni del comune di Nepi, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze (all. n. 1); b) che l'indicato immobile veniva promesso in vendita con impegno della parte promittente venditrice a realizzare, a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria, di frazionamento e di accatastamento entro e non oltre la data del rogito notarile che doveva essere stipulato entro e non oltre il 30.10.2011; c) che in adempimento di quanto previsto nell'art.4 del citato preliminare, aveva versato, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 33.000,00, mediante assegni e contanti, a fronte del maggior prezzo complessivo concordato in euro 83.000,00 (oltre IVA), impegnandosi a pagare la differenza di euro 50.000,00 in sede di rogito notarile (all. 2); c) che nel 2010 il Sig. Parte_2 era deceduto, subentrando nella posizione di quest'ultimo quale unico erede legittimo, il figlio Sig. il quale, per ben due volte, aveva richiesto una proroga TR del termine per la sottoscrizione del rogito notarile, posticipando l'atto dapprima al 30.05.2012 e poi al 30.03.2013 (all. 3), termini, questo, che non venivano rispettati dalla promittente venditrice. d) che in ragione di tanto in data 16.02.2015, aveva inviato all'odierno resistente una lettera-diffida, (all.4), comunicando sia la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9) del contratto preliminare, sia l'invito ad adempiere l'obbligo, da parte del sig. di Parte_2 corrispondere una somma corrispondente al doppio della caparra versata, pari ad euro 66.000,00; e) che sebbene il Sig. avesse inizialmente manifestato la TR propria disponibilità a trovare una soluzione bonaria, lo stesso non aveva dato corso ad alcuno dei suoi obblighi, abbandonando, inoltre, dopo avervi aderito, la instaurata procedura di negoziazione assistita (all 6). Alla luce di tali circostanze, introducendo il presente giudizio, ha avanzato le richoieste contenute nelle proprie conclusioni. Nel corso del processo, contumace parte resistente, considerando la documentazione già depositata, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 13.03.2025
La domanda è fondata.
A tal riguardo, incontestate le circostanze dedotte da parte istante, dalla documentazione depositata è risultato che: 1) che in data 01.03.2011, v'era stata la conclusione da parte dell'odierna ricorrente con il Sig. (nella cui Parte_2 posizione era poi intervenuto, dopo il decesso di quest'ultimo, il figlio odierno resistente) di un contratto preliminare (registrato il 14.11.2011) avente ad oggetto la vendita da parte del ed in favore della odierna ricorrente di un terreno sito in Parte_2
Nepi. Il termine di stipula del rogito era stato inizialmente fissato al 30.10.2011,ì e poi prorogato sino al 30.03.2013 con versamento del prezzo residuo concordato. Tale atto, inoltre, prevedeva l'impegno, gravante sulla promittente venditrice, di realizzare, a propria spese, tutte le opere di urbanizzazione;
b) che in relazione al citato contratto preliminare parte ricorrente aveva versato nelle mani del venditore la somma di 30.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria;
in particolare risultano n. 4 assegni di conto corrente, uno di 5.000,00 euro, uno di 11.000 euro, uno di 9.000,00 euro con la dicitura di ricezione del ed un altro di 5.000 euro del MPS corrisposto all'atto Parte_2 della proposta irrevocabile;
così complessivamente euro 30.000, non risultando altre ricevute al riguardo (cfr all. 2); c) che a fronte delle obbligazioni assunte da parte promittente venditrice, quest'ultima, nonostante una manifestata iniziale disponibilità, non aveva adempito ai propri obblighi contrattuali, rendendo, quindi, legittima la comunicazione di risoluzione del contratto prevista in contratto (art.9 e all. 4) e la richiesta di consegna di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria versata. Tale richiesta, seppur preceduta dal recesso manifestato dalla parte, appare legittima, essendosi al riguardo, stabilito che: “in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: in tal caso, la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento…” (Cass. n. 28204/2013). Nel caso in esame, può, pertanto, ritenersi che, a fronte di un evidente inadempimento della promissaria venditrice, sussista il diritto dell'odierna istante a recedere dal contratto, per come inequivocabilmente stabilito nel preliminare in atti, oltre che a ottenere il doppio della caparra corrisposta. Tale è, infatti, l'effetto restitutorio voluto espressamente dalle parti le quali, avendo manifestato in maniera inequivoca la volontà di dare attuazione alla disciplina prevista dall'art. 1385 cc, assegnando alla caparra confirmatoria la funzione preventiva e convenzionale di liquidazione del danno per inadempimento, avevano, in tal modo, derogato alla generale disciplina prevista in materia di inadempimento contrattuale. Alla luce di tali considerazioni la domanda può essere accolta e condannato l'odierno resistente a corrispondere ex art. 1385, co.2 c.c. la somma di € 60.000,00 - oltre interessi legali – a far data dalla messa in mora. L'accoglimento della domanda comporta, inoltre, la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (calcolo delle spese: parametro da 52mila a 260 mila, tre fasi di legge valori medi)
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, così dispone: 1. Accoglie la domanda di nei confronti dell'odierno resistente e, Parte_1 per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di TR in qualità di erede legittimo del de cuius e la conseguente Parte_2 risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 01.03.2011, condanna a corrispondere a la somma di € TR Parte_1
60.000,00, oltre interessi legali dal 16.02.2015 all'effettivo saldo;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di TR
, spese che si liquidano in euro 8.000,00 oltre IVA, CPA e 15% Parte_1 spese processuali
Viterbo, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 301/2024 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale e richiesta di condanna ex art. 1385 cc, pendente
TRA
( ) con l'Avv. SEVERINO Parte_1 C.F._1
FALLUCCHI come da procura in atti ATTORE
E
( ) CONVENUTO CONTUMACE TR C.F._2
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 la Sig.ra , conveniva in giudizio il Sig. Parte_1
chiedendo dichiararsi l'inadempimento contrattuale di quest'ultimo e TR la risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 01.03.2011 con condanna del resistente ex art. 1385, 2° comma, c.c. al pagamento di euro 66mila pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre interessi legali dal 16.02.2015 fino all'effettivo saldo. In via subordinata in ragione del decorso del tempo trascorso ed essendo venuto meno l'interesse di parte attrice ad acquistare l'immobile oggetto del contratto preliminare, riconoscere comunque a parte attrice il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria (€ 33.000,00), oltre interessi legali dalla data del 16.02.2015 sino al saldo, e per l'effetto condannare al relativo pagamento parte convenuta.
A fondamento della domanda parte istante deduceva: a) che in data 01.03.2011, aveva concluso con il sig. un contratto preliminare di vendita avente ad Parte_2 oggetto un terreno edificabile di mq 1.602,80 ubicato nel Comune di Nepi, facente parte della Lottizzazione denominata “Monte Bianchello”, approvata dal Consiglio Comunale di Nepi in data 30.11.2010 con delibera n.66 e distinto al foglio 17, particella 66 del Catasto terreni del comune di Nepi, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze (all. n. 1); b) che l'indicato immobile veniva promesso in vendita con impegno della parte promittente venditrice a realizzare, a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria, di frazionamento e di accatastamento entro e non oltre la data del rogito notarile che doveva essere stipulato entro e non oltre il 30.10.2011; c) che in adempimento di quanto previsto nell'art.4 del citato preliminare, aveva versato, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 33.000,00, mediante assegni e contanti, a fronte del maggior prezzo complessivo concordato in euro 83.000,00 (oltre IVA), impegnandosi a pagare la differenza di euro 50.000,00 in sede di rogito notarile (all. 2); c) che nel 2010 il Sig. Parte_2 era deceduto, subentrando nella posizione di quest'ultimo quale unico erede legittimo, il figlio Sig. il quale, per ben due volte, aveva richiesto una proroga TR del termine per la sottoscrizione del rogito notarile, posticipando l'atto dapprima al 30.05.2012 e poi al 30.03.2013 (all. 3), termini, questo, che non venivano rispettati dalla promittente venditrice. d) che in ragione di tanto in data 16.02.2015, aveva inviato all'odierno resistente una lettera-diffida, (all.4), comunicando sia la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9) del contratto preliminare, sia l'invito ad adempiere l'obbligo, da parte del sig. di Parte_2 corrispondere una somma corrispondente al doppio della caparra versata, pari ad euro 66.000,00; e) che sebbene il Sig. avesse inizialmente manifestato la TR propria disponibilità a trovare una soluzione bonaria, lo stesso non aveva dato corso ad alcuno dei suoi obblighi, abbandonando, inoltre, dopo avervi aderito, la instaurata procedura di negoziazione assistita (all 6). Alla luce di tali circostanze, introducendo il presente giudizio, ha avanzato le richoieste contenute nelle proprie conclusioni. Nel corso del processo, contumace parte resistente, considerando la documentazione già depositata, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 13.03.2025
La domanda è fondata.
A tal riguardo, incontestate le circostanze dedotte da parte istante, dalla documentazione depositata è risultato che: 1) che in data 01.03.2011, v'era stata la conclusione da parte dell'odierna ricorrente con il Sig. (nella cui Parte_2 posizione era poi intervenuto, dopo il decesso di quest'ultimo, il figlio odierno resistente) di un contratto preliminare (registrato il 14.11.2011) avente ad oggetto la vendita da parte del ed in favore della odierna ricorrente di un terreno sito in Parte_2
Nepi. Il termine di stipula del rogito era stato inizialmente fissato al 30.10.2011,ì e poi prorogato sino al 30.03.2013 con versamento del prezzo residuo concordato. Tale atto, inoltre, prevedeva l'impegno, gravante sulla promittente venditrice, di realizzare, a propria spese, tutte le opere di urbanizzazione;
b) che in relazione al citato contratto preliminare parte ricorrente aveva versato nelle mani del venditore la somma di 30.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria;
in particolare risultano n. 4 assegni di conto corrente, uno di 5.000,00 euro, uno di 11.000 euro, uno di 9.000,00 euro con la dicitura di ricezione del ed un altro di 5.000 euro del MPS corrisposto all'atto Parte_2 della proposta irrevocabile;
così complessivamente euro 30.000, non risultando altre ricevute al riguardo (cfr all. 2); c) che a fronte delle obbligazioni assunte da parte promittente venditrice, quest'ultima, nonostante una manifestata iniziale disponibilità, non aveva adempito ai propri obblighi contrattuali, rendendo, quindi, legittima la comunicazione di risoluzione del contratto prevista in contratto (art.9 e all. 4) e la richiesta di consegna di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria versata. Tale richiesta, seppur preceduta dal recesso manifestato dalla parte, appare legittima, essendosi al riguardo, stabilito che: “in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: in tal caso, la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento…” (Cass. n. 28204/2013). Nel caso in esame, può, pertanto, ritenersi che, a fronte di un evidente inadempimento della promissaria venditrice, sussista il diritto dell'odierna istante a recedere dal contratto, per come inequivocabilmente stabilito nel preliminare in atti, oltre che a ottenere il doppio della caparra corrisposta. Tale è, infatti, l'effetto restitutorio voluto espressamente dalle parti le quali, avendo manifestato in maniera inequivoca la volontà di dare attuazione alla disciplina prevista dall'art. 1385 cc, assegnando alla caparra confirmatoria la funzione preventiva e convenzionale di liquidazione del danno per inadempimento, avevano, in tal modo, derogato alla generale disciplina prevista in materia di inadempimento contrattuale. Alla luce di tali considerazioni la domanda può essere accolta e condannato l'odierno resistente a corrispondere ex art. 1385, co.2 c.c. la somma di € 60.000,00 - oltre interessi legali – a far data dalla messa in mora. L'accoglimento della domanda comporta, inoltre, la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (calcolo delle spese: parametro da 52mila a 260 mila, tre fasi di legge valori medi)
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, così dispone: 1. Accoglie la domanda di nei confronti dell'odierno resistente e, Parte_1 per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di TR in qualità di erede legittimo del de cuius e la conseguente Parte_2 risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare del 01.03.2011, condanna a corrispondere a la somma di € TR Parte_1
60.000,00, oltre interessi legali dal 16.02.2015 all'effettivo saldo;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di TR
, spese che si liquidano in euro 8.000,00 oltre IVA, CPA e 15% Parte_1 spese processuali
Viterbo, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco