Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 819 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ); CP_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Barcellona per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
nato a [...] il [...] ; Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso da se stesso in qualità di avvocato;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2960/2024, pubblicata il 05/06/2024 (revocatoria ordinaria).
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “in via preliminare ammettere i mezzi di prova così come articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.2, ritenuti non ammissibili dal giudice di prime cure con l'ordinanza di non ammissione dei mezzi istruttori resa il 5 aprile 2023 e per l'effetto espletare la fase istruttoria;
Nel merito - accogliere l'appello e per l'effetto, annullare e/o riformare in relazione ai capi indicati e nelle parti indirettamente coinvolte dai motivi di appello la sentenza n°
1
Faracchio il 5 giugno 2024 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio avente n. R.G. 4531/2022 notificata ad istanza dell'avv. il 14 Controparte_2
giugno 2024 a mezzo pec, nella parte in cui accoglie la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 19.5.2017 a rogito Notaio Rep. N.18044 Per_1
Racc. n. 5121 (registro generale 20176 reg. particolare 15727), trascritto in data
26.5.2017 ai nn. Reg. Part. 15727- Reg. Gen. 20176 con il quale,
[...]
ha ceduto a i beni identificati al Catasto Terreni del Pt_1 CP_1
Comune di Capaccio al foglio 4 p.lle 62-405-406-407-408-413-414-415-417-1257 e
i fondi siti nel Comune di Albanella censiti al catasto del predetto Comune al fg 13
p.lle 36-42-53-943 per i motivi tutti indicati nel presente atto di appello nonché negli scritti di primo grado quivi devoluti e richiamati da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
- con vittoria di spese di lite e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “dichiarare inammissibile il proposto appello ovvero rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n.
2960/2024 del Tribunale di Salerno, con vittoria di spese e competenze di lite del grado”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'avv. del contratto di Controparte_2
compravendita stipulato con atto pubblico del 19.5.2017, con il quale
[...]
ha venduto alla moglie fondi siti nei Comuni di Capaccio e Pt_1 CP_1
Albanella.
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che il diritto di credito tutelato in revocatoria è rappresentato dal compenso relativo all'assistenza legale prestata dall'avv. in favore del convenuto in una Controparte_2 Parte_1
pluralità procedimenti giudiziali;
che, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile, il credito è sorto al momento del conferimento degli incarichi, avvenuto in epoca precedente alla stipula dell'atto del 19.5.2017; che il pregiudizio per le ragioni del creditore, consistente nella vendita degli unici beni immobili di proprietà del debitore, non è escluso dal fatto che l'attore ha proposto anche un ricorso ex art. 669 bis e 671 c.p.c. per il sequestro della somma accantonata in favore
[...]
[...
[...] [
nell'ambito di una procedura esecutiva, attesa la diversità della funzione CP_3
e dei presupposti necessari per la concessione di tale rimedio rispetto all'azione revocatoria, nonché l'incertezza, anche in termini di quantum, dell'effettiva attribuzione delle somme in favore del debitore;
che eventuali redditi da stipendio del convenuto non sarebbero idonei a garantire una immediata fruttuosità di un'eventuale azione esecutiva del creditore, vista la limitatezza e i limiti di pignorabilità degli stessi;
che la posteriorità dell'atto oggetto di revocatoria al sorgere del credito, la presunzione in ordine all'onerosità del mandato e l'indipendenza delle statuizioni giudiziali sulle spese rispetto ai compensi, comunque dovuti dall'assistito al proprio difensore ove richiesti, dimostrano che il debitore era consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore;
che il presupposto soggettivo della revocatoria dell'atto posteriore al sorgere del credito è solo la consapevolezza del pregiudizio (scientia damni), non occorrendo la preordinazione dolosa dell'atto; che sussiste la scientia damni anche in capo al terzo beneficiario, desumibile dal rapporto di coniugio con CP_1
il venditore e dalla mancanza di una valida giustificazione dell'operazione economica;
che sono ininfluenti e non provate le ragioni fornite, relative a precarie condizioni di salute che avrebbero spinto il marito a cedere i fondi agricoli (tra l'altro, il certificato medico relativo alle dimissioni ospedaliere è stato rilasciato il
2.7.2019, due anni dopo la vendita) e all'esercizio di fatto dell'azienda agricola da parte della moglie, in uno ad altra azienda già di sua proprietà operante nello stesso settore;
che, inoltre, l'acquirente ha ammesso la conoscenza della pendenza dei giudizi in cui il marito era assistito dall'avv. , tra cui figura anche un CP_2
procedimento penale per il reato di cui all'art. 570 c.p.
L'appello e propongono appello avverso la sentenza, Parte_1 CP_1
contrastando le argomentazioni del giudice di primo grado in merito alla sussistenza e anteriorità del credito dell'avv. (primo motivo), all'eventus Controparte_2
damni (secondo motivo), alla scientia damni (terzo motivo) e al rigetto delle richieste istruttorie.
Il primo motivo di impugnazione censura la sentenza per aver supposto la sussistenza e l'anteriorità del credito dedotto dall'avv. al quale Controparte_2
invece, come è stato dimostrato, è stato versato tutto quanto dovuto, nonostante i gravi motivi di responsabilità nello svolgimento degli incarichi. Deducono gli appellanti che, solo dopo aver introdotto il ricorso per sequestro preventivo e la
3 presente azione, l'appellato ha depositato un ricorso ex art. 14 D.L.vo n. 150 /2011
(iscritto al n. R.G. 713/2023) per il pagamento dei compensi;
che Parte_1
ha contestato ogni pretesa, già estinta con i pagamenti effettuati, proponendo domanda riconvenzionale per gravi profili di responsabilità professionale dell'avv.
nell'esplicazione dei mandati conferiti;
che, pertanto, la pretesa creditoria, CP_2
contestata con copiosa documentazione, è ancora indimostrata;
che il giudice di prime cure erra anche nel ritenere il credito preesistente alla vendita del 2017, avvenuta, invece, ben due anni prima della prima richiesta di pagamento dei compensi professionali nel febbraio 2019; che, prima di allora, non vi era mai stata alcuna altra richiesta di pagamento da parte dell'avv. , il quale è stato pagato CP_2
per le sue competenze mediante l'emissione di assegni bancari, anche rilasciati privi di intestazione, ma soprattutto in contanti presso il suo studio;
che solo dalla prima missiva del 14.2.2019 il ha avuto conoscenza della pretesa creditoria che, Pt_1
come previsto anche dalle norme in tema di prescrizione, sorge solo a conclusione dell'incarico (Cass n. 4595/2020), che nel caso di specie coincide con la rinuncia al mandato effettuata solo nell'anno 2019.
Il secondo motivo critica il presupposto dell'eventus damni, avendo dimostrato che l'atto di disposizione non ha determinato alcun pericolo o un'incertezza sulla realizzazione del credito stesso. Sostengono gli appellanti che non CP_4
è affatto impossidente, poiché gode da anni di redditi da lavoro subordinato (come può evincersi dai CUD allegati), è titolare di azioni presso la Banca popolare di
Bari, è proprietario di numerosi macchinari agricoli di rilevante valore commerciale ubicati presso la sua abitazione, ha incassato il prezzo della vendita (pagato con assegni circolari) ed è titolare di crediti verso terzi, di cui l'avv. era ben CP_2
consapevole avendo proposto sequestro conservativo su un importo (pari ad €
62.491,54) che da solo avrebbero soddisfatto il presunto credito del professionista;
che l'azione di accertamento del credito introdotta a distanza di cinque anni dalla prima richiesta di pagamento e dopo ben sei anni dall'atto di disposizione, non può paralizzare il dal compiere atti di normale disposizione, nella specie tra Pt_1
familiari per problemi di salute del venditore.
Con il terzo motivo si dissente dalla valutazione di sussistenza dei presupposti soggettivi dell'azione revocatoria. Anzitutto per l'atteggiamento psichico richiesto, poiché, trattandosi di un presunto credito sorto dopo l'atto di compravendita impugnato, non è sufficiente la scientia damni ma occorre la dolosa preordinazione nell'atto da parte del debitore e la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole
4 programma. In secondo luogo, anche se si ritiene che si tratti di un credito anteriore alla vendita, non vi è alcun indizio circa la conoscenza da parte di CP_1
della situazione debitoria sussistente in capo a al momento del Parte_1
trasferimento degli immobili. Aggiungono gli appellati che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, è stato dimostrato che l'operazione economica posta in essere tra i coniugi aveva una valida giustificazione, trattandosi dell'acquisto di terreni per l'attività economica che la svolgeva da anni, anche in ragione CP_1
delle documentate condizioni di salute del che gli impedivano di condurre Pt_1
con regolarità l'azienda; che i coniugi hanno una diversa residenza e, pertanto, la moglie non poteva conoscere tutto quanto accadesse al marito;
che, dato il rapporto di amicizia che legava il professionista alla coppia, il pagamento delle sue competenze è avvento in maniera tranquilla ad ogni semplice richiesta;
che il era consapevole di aver conferito incarico all'avv. , ma era Pt_1 CP_2
altrettanto consapevole di averlo pagato con assegni e in contanti al suo studio e che pertanto nulla era più dovuto al professionista.
Il quarto ed ultimo motivo lamenta il rigetto in primo grado della prova per testi, che gli appellanti ripropongono, ritenendola necessaria “ai fini della prova della finalità per cui è stato compiuto l'atto di compravendita, ma anche tese a descrivere il rapporto tra le parti in causa e quindi la mancata consapevolezza da parte del debitore (o presunto tale) e della terza acquirente che l'atto di compravendita impugnato potesse ledere le ragioni di credito dell'avv. ”. CP_2
costituitosi, eccepisce l'inammissibilità dell'appello, ai sensi Controparte_2
del riformato art. 324 c.p.c., e resiste nel merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In tema di legittimazione del creditore ad agire, ai sensi dell'art. 2901 c.c., valgono i principi affermati da Cass., Sez. Unite n. 9440 del 2004, secondo cui la legittimazione va riconosciuta sulla base dell'allegazione di uno specifico credito, anche se non ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato;
in caso di contestazione sull'esistenza di una ragione di credito, non vi è, da parte del giudice dell'azione revocatoria un accertamento, sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
Pertanto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Né si
5 richiede che l'attore in revocatoria abbia preventivamente introdotto il giudizio di accertamento del credito. Ed infatti la costante giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria sia rilevante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori. Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., ord., 19.2.2020, n. 4212).
Nel caso di specie, la sussistenza del credito per il rimborso delle spese ed il pagamento degli onorari relativi alle prestazioni giudiziali elencate nell'atto di citazione di primo grado (giudizi di cognizione ed esecuzione, difesa in un procedimento penale e costituzione di parte civile altro processo penale) non può essere esclusa prima facie per manifesta pretestuosità sulla base delle sole difese
(l'eccezione di estinzione e la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, restituzione dell'acconto versato e risarcimento del danno) proposte da nella controversia ex art. 14 Parte_1
del D.L.vo n. 150 del 2011, introdotta dall'avv. in corso di causa Controparte_2
(con ricorso spedito per la notificazione in data 26.4.2023). Il giudizio di manifesta pretestuosità deve risolversi, infatti, in un'attività di constatazione immediata di consistenza delle difese del presunto debitore, più che in un processo di accertamento della loro fondatezza. In tal senso, l'eccezione di estinzione e la domanda riconvenzionale non può prescindere dall'esame e dalla valutazione degli elementi istruttori acquisiti nell'altro giudizio, attività che non competono al giudice dell'azione revocatoria, per il quale rileva solo che la pretestuosità del credito litigioso risalti in maniera immediata dalla prospettazione delle ragioni del debitore.
Di qui l'infondatezza del primo motivo di appello, nella parte in cui intende escludere la sussistenza (ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria) dei crediti dedotti dall'appellato.
La componente oggettiva dell'azione pauliana (il pregiudizio arrecato al creditore, c.d. eventus damni), su sui si articola il secondo motivo di impugnazione, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
6 maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., ord.,
18.6.2019, n. 16221; Cass., ord., 19.7.2018, n. 19207). Quando il creditore provi la modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale del suo debitore, incombe su quest'ultimo, al fine di evitare che gli atti di disposizione compiuti vengano dichiarati inefficaci, l'onere di provare che il proprio patrimonio
è ancora capiente, cioè costituito da altri beni sufficienti a soddisfare le pretese creditorie.
Secondo gli appellanti, pur in mancanza di titolarità di altri beni immobili in capo a , la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. è, comunque, Parte_1
adeguatamente assicurata al creditore dalle sue consistenze mobiliari. Va osservato, però, che i redditi di lavoro (lavoro subordinato in agricoltura a tempo determinato con qualifica di bracciante agricolo e assegno di disoccupazione agricola) sono di importo modesto e insicuri;
le azioni presso la Banca popolare di Bari, acquistate nel 2017, avevano un controvalore nominale di € 2.295,00; non risulta la proprietà di “numerosi macchinari agricoli”, ma solo di una macchina agricola immatricolata il 24.1.2006. Pertanto, alla data di compimento dell'atto dispositivo (19.5.2017) non vi erano beni residui in grado di offrire un'adeguata garanzia patrimoniale dei crediti litigiosi, idonea ad assicurarne agevolmente il loro soddisfacimento.
Solo dopo la vendita, a settembre del 2019 il giudice dell'esecuzione immobiliare promossa nei confronti di ha accantonato, nel Controparte_5
progetto di riparto, la somma di € 62.491,64 in favore del credito di
[...]
in pendenza del giudizio di appello. La somma accantonata è stata, in Pt_1
seguito, sottoposta dall'avv. a sequestro conservativo a tutela del Controparte_2
proprio credito. Risulta, inoltre, che la sentenza di appello del 14.7.2022, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato al pagamento Controparte_5
della somma complessiva somma di € 236.000,00 in favore di , in Parte_1
solido con (per l'importo di €. 200.1000,00) e di Parte_2 Pt_3
(per l'importo di €. 36.000,00). Pertanto, attualmente, il credito vantato
[...] dall'avv. (€ 60.928,65 per onorari, oltre cassa ed iva, ed € 1.116,50 Controparte_2
per spese vive) è garantito dal sequestro conservativo sulla somma di € 62.491,64
7 accantonata nella procedura esecutiva immobiliare in favore del proprio debitore
. Parte_1
La sopravvenienza di una consistenza mobiliare in grado di garantire le pretese creditorie dell'avv. non fa venir meno la sussistenza del Controparte_2 presupposto dell'eventus damni che, per giurisprudenza della Suprema Corte, deve essere valutato in base al patrimonio residuo del debitore al momento del compimento dell'atto dispositivo dedotto in giudizio, restando, invece, irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass., 6.2.2019, n. 3538). Il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito, deve derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta. Pertanto, deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore e, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all'atto di disposizione, non hanno rilevanza (Cass., 14.11.2021, n. 23743). In base a tale principio, il sequestro conservativo della somma accantonata dal giudice dell'esecuzione immobiliare non può essere preso in considerazione al fine di valutare la capienza del patrimonio residuo di Di qui l'infondatezza anche del Parte_1
secondo motivo di appello.
Il presupposto soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c. è avversato dagli appellanti nel primo (nella parte in cui si contesta l'anteriorità dei crediti all'atto dispositivo, ai fini della consistenza del presupposto) e nel terzo motivo (che dissente dalla prova presuntiva della scientia damni in capo all'acquirente CP_1
.
[...]
E' stato già precisato che per l'esperibilità dell'azione revocatoria basta la legittima ragione o aspettativa di credito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che la vendita compiuta durante l'esecuzione del mandato professionale è revocabile, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, e n. 2, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del venditore-debitore e del terzo acquirente di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), non occorrendo, come ritengono gli appellanti, la loro dolosa preordinazione.
Va, comunque, osservato, anche ai fini della prova presuntiva della scientia damni, che una parte delle pretese creditorie per le prestazioni giudiziali era
8 divenuta esigibile già in epoca anteriore all'atto dispositivo del 19.5.2017. In particolare, l'onorario per le prestazioni svolte nel giudizio di primo grado contro ed altri è divenuto esigibile al momento della decisione (sentenza n. 2568 CP_5
del 26.1.2015); per il procedimento monitorio nei confronti di è Parte_4
divenuto esigibile al momento del deposito del decreto ingiuntivo (n. 1552/08), mentre per il conseguente pignoramento infruttuoso è esigibile dal verbale del
23.3.2010 e per la costituzione di parte civile nel processo penale contro il
è esigibile dalla sentenza penale n. 1767 del 7.10.2013; per il Parte_4
procedimento monitorio nei confronti di è divenuto esigibile al Controparte_6
momento del deposito del decreto ingiuntivo (n. 913/2016). Per le altre prestazioni giudiziali il credito è divenuto esigibile in epoca successiva (da ultimo, con la rinuncia al mandato in data 14.2.2019).
La prova dell'elemento soggettivo può dirsi presunta rispetto al debitore, per la circostanza che l'atto dispositivo è successivo al conferimento dei vari mandati elencati nell'atto di citazione di primo grado e anche, per quelli appena indicati, al momento in cui il credito è divenuto esigibile.
La prova presuntiva della consapevolezza dell'acquirente (la moglie CP_1
del pregiudizio che arrecava alle ragioni del creditore si ricava dagli indizi,
[...]
dotati del carattere della gravità, precisione e concordanza, valorizzati dal giudice di primo grado. Vale a dire, il rapporto di coniugio con il debitore-venditore, la mancanza di una valida giustificazione dell'operazione economica (non essendo provate le precarie condizioni di salute che avrebbero spinto il marito a cedere i fondi agricoli, dato che il certificato medico relativo alle dimissioni ospedaliere è stato rilasciato il 2.7.2019, due anni dopo la vendita), la conoscenza della pendenza dei giudizi in cui il marito era assistito dall'avv. , tra cui figura anche un CP_2
procedimento penale iscritto nel 2014 per il reato di cui all'art. 570 c.p. per violazione degli obblighi genitoriali, rispetto al quale a era stato Parte_1
notificato, in data 23.2.2018 un avviso di conclusione delle indagini. Di qui l'infondatezza, non solo del terzo, ma anche del quarto motivo, che ripropone una richiesta di prova per testi (sulle condizioni di salute di sulla Parte_1 gestione di fatto dell'azienda agricola da parte della moglie e sui rapporti con l'avv.
) irrilevante ai fini della prova della incientia damni. CP_2
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della decisione impugnata anche sul regolamento delle spese di primo grado. Per il principio di soccombenza, gli appellanti sono tenuti a rimborsare anche gli onorari
9 di secondo grado in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 819/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 CP_1
spese processuali del grado di appello in favore di che liquida Controparte_2 in € 5.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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