TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2284/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Capone, come da Parte_1 mandato in atti
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Cosimo Maci, come da mandato CP_1 in atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 3.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024, chiedeva che il rapporto Parte_1 genitoriale con il figlio , nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio Per_1 alle condizioni articolate in ricorso.
Con comparsa depositata in data 4.10.2024 si costituiva , il quale CP_1 chiedeva l'affido condiviso del minore e insisteva per la riduzione dell'assegno di mantenimento da emettere in favore del figlio. All'udienza del 3.2.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- Affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
- Esercizio del diritto di visita paterno come delineato nel ricorso introduttivo – ovvero
diritto di visita paterno del piccolo per tre giorni alla settimana dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e, a decorrere dal compimento dal terzo anno di età (per evitare che, per giorni, il bimbo richieda la presenza della madre) con diritto del padre di tenerlo nel primo e nel terzo fine settimana dalle ore 18,00 del sabato fino alle ore 19,00 della domenica.
Sempre a decorrere dal compimento del terzo anno di età si il diritto paterno, ad anni alterni, di tenere il figlio con sé durante le festività indicate con il colore rosso nel calendario e per 15 giorni continuativamente nel periodo estivo, da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
- Obbligo del padre di corrispondere mensilmente entro il 10 di ogni mese l'importo di Euro 260,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
- Assegno Unico percepito integralmente dalla SI.ra ; Parte_1
- Spese straordinarie al 50%, come da Ptotocollo;
- Spese di lite compensate.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- spese di lite compensate.
Lecce, 11.3.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)