Articolo 4 della Legge 5 maggio 1976, n. 257
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 giugno 1976
Art. 4.
Il comitato direttivo elegge, nel suo seno, il presidente dell'Istituto e due vice presidenti dell'istituto. Il presidente dell'Istituto presiede le riunioni del comitato direttivo.
Il comitato direttivo ha compiti di direzione didattico-scientifica, conformemente ai fini di cui all'articolo 1, viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.
Entrata in vigore il 2 giugno 1976