Articolo 977 del Codice civile
Articolo 942Articolo 978
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19 aprile 1942
Art. 977.

(Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche).

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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