(Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche).
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
L'articolo 977 del Codice Civile, di cui al Libro III – della proprietà, Titolo IV – Dell'enfiteusi, è rubricato "Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche". Il testo aggiornato dell'art. 977 c.c. dispone: “Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali”. […]
Leggi di più…[…] La disciplina contenuta negli artt. 957-977 c.c. attribuisce all'enfiteuta poteri molto estesi, accompagnati però da obblighi altrettanto significativi, primi fra tutti il pagamento del canone e il miglioramento del fondo. […] Che cos'è il diritto di enfiteusi? È un diritto reale di godimento disciplinato dagli artt. 957-977 del Codice civile. […]
Leggi di più…Il diritto di enfiteusi è uno dei diritti reali di godimento su cosa altrui descritti dal nostro ordinamento (artt. 957 – 977 c.c.) L'enfiteusi riconosce al titolare del diritto (enfiteuta) il potere di utilizzare il fondo altrui e di percepirne anche i frutti, a patto di migliorarne le condizioni e di corrispondere periodicamente un canone. […]
Leggi di più…[…] Enfiteusi L'enfiteusi[10], istituto ormai in disuso, disciplinato dall'articolo 957 all'articolo 977 del codice civile, consiste nel cedere ad altri il godimento di un immobile con l'obbligo di pagare un canone e di migliorare il fondo. […]
Leggi di più…[…] Questo istituto, disciplinato dagli articoli 957-977 del Codice Civile italiano, ha origini antiche e trova applicazione soprattutto in ambito agricolo. […]
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