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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/07/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1906/2024 di R.G. avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PARISI CIRO, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso ed elettivamente domiciliata in Piazza Giovanni XXIII 5 ; Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte precisava le conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la sig.ra ricorreva al Tribunale di Taranto al fine di: Parte_1
“Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per recesso anticipato di parte conduttrice e, per l'effetto, Dichiarare la cessazione del contratto alla data del 14 Settembre 2023 e, conseguentemente, condannare il SI. all'immediato rilascio dell'immobile de quo;
Controparte_1 CP_1
Condannare, invece, i SIg.ri e in qualità di Controparte_1 Controparte_2
1 conduttori, nonché il garante coobbligato, SI. , a provvedere al pagamento, in solido tra Controparte_2 gli stessi, dell'importo di Euro 2.529,23 per oneri condominiali, nonché ad eventuali ulteriori importi non pagati a titolo di indennità di occupazione sino al rilascio dell'immobile, oltre interessi moratori dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
Condannare, inoltre, i SIg.ri , e , Controparte_1 Controparte_2 in qualità di conduttori, nonché il garante coobbligato SI. , sempre in solido tra di loro, Controparte_2 al pagamento delle spese e compensi del procedimento di mediazione per un importo pari ad Euro 600,00, omnicomprensivo di esborsi e compensi;
Condannare, altresì, i SIg.ri Controparte_1
e , conduttori, nonché il garante coobbligato SI. , sempre in
[...] Controparte_2 Controparte_2 solido tra di loro, al pagamento di esborsi e compensi di lite.
Parte convenuta alla prima udienza non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio a mezzo prova documentale, la causa veniva rinviata per la discussione a trattazione scritta con autorizzazione al deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e, pertanto va accolta, con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, con contratto di locazione, ritualmente registrato, la SI.ra
[...]
concedeva in locazione l'immobile di sua proprietà sito in alla Via Lazio n. 22, piano 2°, ai Parte_1 Pt_1
SIg.ri e Interveniva, inoltre, nel citato contratto Controparte_1 Controparte_2 anche il SI. , in qualità di garante coobbligato per tutte le obbligazioni nello stesso Controparte_2 previste. In data 14 Marzo 2023 i resistenti, ciascuno nella rispettiva qualità, formulavano recesso anticipato dal contratto di locazione, fissando il rilascio dell'immobile al 14/09/2023, alla scadenza del rituale preavviso, come da raccomandata a mani allegata in atti. Successivamente, la ricorrente con nota del 29/08/2023, inviata ai conduttori, fissava l'incontro per il rilascio al 14/09/2023. Alla citata data si incontravano l'Ing. ER
, in qualità di delegato della figlia, , proprietaria e locatrice dell'immobile, ed il SI.
[...] Parte_1
, mentre la SI.ra non interveniva, avendo già Controparte_1 Controparte_2 rilasciato l'immobile, che avrebbe dovuto liberare il compagno (altro conduttore), purtroppo, però, nell'occasione l'immobile risultava ancora occupato sia dal conduttore che dalle cose di proprietà di quest'ultimo, per cui il rilascio veniva rinviato al 15/10/2023, come da dichiarazione sottoscritta in data
14/09/2023 dal SI. , anche alla citata ultima data il SI. Controparte_1 non rilasciava l'immobile, ma provvedeva a pagare le indennità di occupazione dell'immobile CP_1 sino a tutto il mese di Aprile 2024, non versava però, le spese condominiali pari ad € 2.529,23, come
2 certificato dall'amministratore del Condominio. Ad oggi, il conduttore rimasto nell'immobile deve l'importo di €
3.195,84, come richiesto dall'amministratore con nota dell'11/04/2024, per spese condominiali a carico del conduttore. In data 13/03/2024, con rituale raccomandata allegata in atti, tornata al mittente per “compiuta giacenza”, la SI.ra ed il garante contrattuale, SI. , venivano invitati Controparte_2 Controparte_2 al pagamento dei citati importi richiesti dall'amministratore.
Orbene, la accettazione da parte della locatrice della richiesta di risoluzione anticipata formulata dai conduttori ha determinato la risoluzione del contratto di locazione alla data del 14 settembre 2023.
Ne consegue la condanna del sig. al rilascio immediato dell'immobile Controparte_1 sito in alla Via Lazio n. 22, piano 2°, libero e sgombro da persone e da cose. Pt_1
Inoltre, la ricorrente ha dato la piena prova del proprio diritto di ricevere dai sigg.ri Controparte_1
e la somma di 3.195,84, a titolo di oneri
[...] Controparte_2 Controparte_2 condominiali, sino a dicembre 2024, salvo i successivi sino al rilascio dell'immobile nonché ad eventuali ulteriori importi non pagati a titolo di indennità di occupazione sino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Parte convenuta rimanendo contumace non ha opposto alcuna eccezione o contestazione di quanto affermato da parte ricorrente. La valutazione che è chiamato ad eseguire il Tribunale non può prescindere dalla condotta processuale di parte resistente che, restando contumace, ha scientemente omesso di fornire quella prova richiesta dalla normativa vigente, come chiarito anche dalla giurisprudenza per cui “..“l'art. 1591 cod. civ. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione.” (Cass. n. 22592/2013); "l'onere della prova relativo … alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatti estintivi del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo quale sia stata la causa della sua cessazione, e che ha diritto al corrispettivo originariamente convenuto col conduttore in mora fino alla data di restituzione a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno": così Cass. n°9199.2003; conf. Cass.
n°9977.2011; Cass. n°7776.2004; Cass. n°5270.1996; trattasi di principio pacifico- Trib. Roma sent. n.
5618/2016)”.
Posto in ogni caso che “…il canone convenuto costituisce solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno (minimo) da risarcire, sostituendosi l'obbligazione risarcitoria a quella contrattuale originaria e l'importo dovuto dall'occupante deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione, con la conseguenza che, qualora l'immobile sia rilasciato
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
3
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti dei Parte_1 sigg.ri , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 così dispone:
1) Accoglie la domanda, Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto per recesso anticipato di parte conduttrice e, per l'effetto, Dichiara la cessazione del contratto alla data del 14 Settembre 2023;
2) Condanna il SI. , all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1 Pt_1 alla Via Lazio n. 22, piano 2°;
3) Condanna i SIg.ri e in qualità di conduttori, Controparte_1 Controparte_2 nonché il garante coobbligato, SI. , al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € Controparte_2
3.195,84 per oneri condominiali, nonché ad eventuali ulteriori importi non pagati a titolo di indennità di occupazione sino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
2) Condanna i SIg.ri , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 solido, al pagamento al pagamento delle spese e compensi del procedimento di mediazione per un importo pari ad € 600,00, omnicomprensivo di esborsi e compensi;
3) Condanna i SIg.ri , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 1.763,53 di cui €
1.591,00 per compensi ed € 172,53 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 29/07/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1906/2024 di R.G. avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PARISI CIRO, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso ed elettivamente domiciliata in Piazza Giovanni XXIII 5 ; Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte precisava le conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la sig.ra ricorreva al Tribunale di Taranto al fine di: Parte_1
“Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per recesso anticipato di parte conduttrice e, per l'effetto, Dichiarare la cessazione del contratto alla data del 14 Settembre 2023 e, conseguentemente, condannare il SI. all'immediato rilascio dell'immobile de quo;
Controparte_1 CP_1
Condannare, invece, i SIg.ri e in qualità di Controparte_1 Controparte_2
1 conduttori, nonché il garante coobbligato, SI. , a provvedere al pagamento, in solido tra Controparte_2 gli stessi, dell'importo di Euro 2.529,23 per oneri condominiali, nonché ad eventuali ulteriori importi non pagati a titolo di indennità di occupazione sino al rilascio dell'immobile, oltre interessi moratori dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
Condannare, inoltre, i SIg.ri , e , Controparte_1 Controparte_2 in qualità di conduttori, nonché il garante coobbligato SI. , sempre in solido tra di loro, Controparte_2 al pagamento delle spese e compensi del procedimento di mediazione per un importo pari ad Euro 600,00, omnicomprensivo di esborsi e compensi;
Condannare, altresì, i SIg.ri Controparte_1
e , conduttori, nonché il garante coobbligato SI. , sempre in
[...] Controparte_2 Controparte_2 solido tra di loro, al pagamento di esborsi e compensi di lite.
Parte convenuta alla prima udienza non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio a mezzo prova documentale, la causa veniva rinviata per la discussione a trattazione scritta con autorizzazione al deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e, pertanto va accolta, con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, con contratto di locazione, ritualmente registrato, la SI.ra
[...]
concedeva in locazione l'immobile di sua proprietà sito in alla Via Lazio n. 22, piano 2°, ai Parte_1 Pt_1
SIg.ri e Interveniva, inoltre, nel citato contratto Controparte_1 Controparte_2 anche il SI. , in qualità di garante coobbligato per tutte le obbligazioni nello stesso Controparte_2 previste. In data 14 Marzo 2023 i resistenti, ciascuno nella rispettiva qualità, formulavano recesso anticipato dal contratto di locazione, fissando il rilascio dell'immobile al 14/09/2023, alla scadenza del rituale preavviso, come da raccomandata a mani allegata in atti. Successivamente, la ricorrente con nota del 29/08/2023, inviata ai conduttori, fissava l'incontro per il rilascio al 14/09/2023. Alla citata data si incontravano l'Ing. ER
, in qualità di delegato della figlia, , proprietaria e locatrice dell'immobile, ed il SI.
[...] Parte_1
, mentre la SI.ra non interveniva, avendo già Controparte_1 Controparte_2 rilasciato l'immobile, che avrebbe dovuto liberare il compagno (altro conduttore), purtroppo, però, nell'occasione l'immobile risultava ancora occupato sia dal conduttore che dalle cose di proprietà di quest'ultimo, per cui il rilascio veniva rinviato al 15/10/2023, come da dichiarazione sottoscritta in data
14/09/2023 dal SI. , anche alla citata ultima data il SI. Controparte_1 non rilasciava l'immobile, ma provvedeva a pagare le indennità di occupazione dell'immobile CP_1 sino a tutto il mese di Aprile 2024, non versava però, le spese condominiali pari ad € 2.529,23, come
2 certificato dall'amministratore del Condominio. Ad oggi, il conduttore rimasto nell'immobile deve l'importo di €
3.195,84, come richiesto dall'amministratore con nota dell'11/04/2024, per spese condominiali a carico del conduttore. In data 13/03/2024, con rituale raccomandata allegata in atti, tornata al mittente per “compiuta giacenza”, la SI.ra ed il garante contrattuale, SI. , venivano invitati Controparte_2 Controparte_2 al pagamento dei citati importi richiesti dall'amministratore.
Orbene, la accettazione da parte della locatrice della richiesta di risoluzione anticipata formulata dai conduttori ha determinato la risoluzione del contratto di locazione alla data del 14 settembre 2023.
Ne consegue la condanna del sig. al rilascio immediato dell'immobile Controparte_1 sito in alla Via Lazio n. 22, piano 2°, libero e sgombro da persone e da cose. Pt_1
Inoltre, la ricorrente ha dato la piena prova del proprio diritto di ricevere dai sigg.ri Controparte_1
e la somma di 3.195,84, a titolo di oneri
[...] Controparte_2 Controparte_2 condominiali, sino a dicembre 2024, salvo i successivi sino al rilascio dell'immobile nonché ad eventuali ulteriori importi non pagati a titolo di indennità di occupazione sino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Parte convenuta rimanendo contumace non ha opposto alcuna eccezione o contestazione di quanto affermato da parte ricorrente. La valutazione che è chiamato ad eseguire il Tribunale non può prescindere dalla condotta processuale di parte resistente che, restando contumace, ha scientemente omesso di fornire quella prova richiesta dalla normativa vigente, come chiarito anche dalla giurisprudenza per cui “..“l'art. 1591 cod. civ. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione.” (Cass. n. 22592/2013); "l'onere della prova relativo … alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatti estintivi del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo quale sia stata la causa della sua cessazione, e che ha diritto al corrispettivo originariamente convenuto col conduttore in mora fino alla data di restituzione a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno": così Cass. n°9199.2003; conf. Cass.
n°9977.2011; Cass. n°7776.2004; Cass. n°5270.1996; trattasi di principio pacifico- Trib. Roma sent. n.
5618/2016)”.
Posto in ogni caso che “…il canone convenuto costituisce solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno (minimo) da risarcire, sostituendosi l'obbligazione risarcitoria a quella contrattuale originaria e l'importo dovuto dall'occupante deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione, con la conseguenza che, qualora l'immobile sia rilasciato
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
3
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti dei Parte_1 sigg.ri , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 così dispone:
1) Accoglie la domanda, Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto per recesso anticipato di parte conduttrice e, per l'effetto, Dichiara la cessazione del contratto alla data del 14 Settembre 2023;
2) Condanna il SI. , all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1 Pt_1 alla Via Lazio n. 22, piano 2°;
3) Condanna i SIg.ri e in qualità di conduttori, Controparte_1 Controparte_2 nonché il garante coobbligato, SI. , al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € Controparte_2
3.195,84 per oneri condominiali, nonché ad eventuali ulteriori importi non pagati a titolo di indennità di occupazione sino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
2) Condanna i SIg.ri , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 solido, al pagamento al pagamento delle spese e compensi del procedimento di mediazione per un importo pari ad € 600,00, omnicomprensivo di esborsi e compensi;
3) Condanna i SIg.ri , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 1.763,53 di cui €
1.591,00 per compensi ed € 172,53 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 29/07/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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