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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3395/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Oggi in data 30.05.2025 il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice preso atto dei preverbali depositati dalle parti : per Parte_1
Avv. NISINI DANIELE;
per Controparte_1
Avv.MAGGINI KATIUSCIA. tenuto conto dell'accordo raggiunto e delle conclusioni rassegnate in conformità, pronuncia contestualmente sentenza, senza concessione di termini per memorie.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Martelli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: nato il [...] a [...] , con il patrocinio dell'Avv. NISINI Parte_1
DANIELE ;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] e nata il Controparte_1 CP_2
24.07.2001 a Viareggio con il patrocinio dell'Avv. MAGGINI KATIUSCIA;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate come da preverbali per l'udienza del 30.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che all'udienza del 16.05.2025 il Collegio ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia ex art. 473bis.21 c.p.c. e le parti si sono conciliate, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto che
le condizioni concordemente assunte dalle parti rispondano ad un obiettivo interesse della prole;
preso atto dell'accordo anche in punto di spese di lite
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca l'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza dall'introduzione della CP_2
domanda;
Condanna la resistente a rifondere al ricorrente €1000 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lucca, così deciso nella Camera di consiglio del 30/05/2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Oggi in data 30.05.2025 il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice preso atto dei preverbali depositati dalle parti : per Parte_1
Avv. NISINI DANIELE;
per Controparte_1
Avv.MAGGINI KATIUSCIA. tenuto conto dell'accordo raggiunto e delle conclusioni rassegnate in conformità, pronuncia contestualmente sentenza, senza concessione di termini per memorie.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Martelli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: nato il [...] a [...] , con il patrocinio dell'Avv. NISINI Parte_1
DANIELE ;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] e nata il Controparte_1 CP_2
24.07.2001 a Viareggio con il patrocinio dell'Avv. MAGGINI KATIUSCIA;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate come da preverbali per l'udienza del 30.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che all'udienza del 16.05.2025 il Collegio ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia ex art. 473bis.21 c.p.c. e le parti si sono conciliate, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto che
le condizioni concordemente assunte dalle parti rispondano ad un obiettivo interesse della prole;
preso atto dell'accordo anche in punto di spese di lite
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca l'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza dall'introduzione della CP_2
domanda;
Condanna la resistente a rifondere al ricorrente €1000 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lucca, così deciso nella Camera di consiglio del 30/05/2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
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