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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13048 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, in sostituzione del giudice assegnatario, dott. Ottavio Picozzi, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 7587/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Domenico Naso per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex CP_2 art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: incarico di supplenza e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 3 marzo 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- che con ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 il
[...]
ha indetto le “procedure di aggiornamento delle Controparte_1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- che le predette graduatorie sono distinte in due fasce;
- che nella I fascia sono inseriti i docenti dotati di abilitazione mentre nella II fascia i docenti privi del titolo di abilitazione;
- che per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono a inserire le sedi di preferenza;
- di avere presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Roma per la seconda fascia, per la classe di concorso
“A046” e “ADSS” incrociata di sostegno;
- che in sede di prima pubblicazione delle GPS, in data 5 agosto 2022, ha rilevato di essere collocata, per la classe di concorso A046, in posizione n. 874, con 58 punti;
- che in considerazione del punteggio riconosciutole sulle classi di posto comune è stata inserita anche nella graduatoria incrociata di sostegno ADSS, con il medesimo punteggio di 58;
- che in data 30 agosto 2022 l'ambito territoriale di Roma ha pubblicato le graduatorie GPS definitive, nelle quali il suo nominativo non compariva più nella classe di concorso A046, contrariamente alle risultanze della graduatoria pubblicata in data 5 agosto 2022;
- che malgrado le richieste effettuate non è stato fornito riscontro sui motivi di tale illegittimo provvedimento;
- che per effetto dell'errore commesso dalla resistente amministrazione lei è stata pregiudicata nel diritto a ottenere il conferimento di un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023;
- che, infatti, in considerazione della posizione vantata all'interno della predetta graduatoria, sarebbe risultata assegnataria di incarico già con il bollettino nomine del 3 ottobre 2022, nel quale sono stati nominati dei docenti per la medesima classe di concorso con un punteggio inferiore;
- di non avere stipulato contratti di supplenza per l'intero anno scolastico. Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, ha affermato il diritto, in virtù del maggiore punteggio posseduto, alla stipulazione di un contratto di supplenza per la classe di concorso per la quale aveva presentato la domanda per l'anno scolastico 2022/2023 e ha postulato il risarcimento del danno subito, formulando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria definitiva Gps di seconda fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “A046” e relativa graduatoria incrociata di sostegno ADSS;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del
2 maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “A046” e relativa graduatoria incrociata di sostegno ADSS;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il Controparte_1 diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il resistente al Controparte_1 risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 15.983,81, calcolato per il periodo dal 03/10/2022 al 30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, riguarda l'accertamento del diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2022/2023, con riferimento alle preferenze espresse nella domanda di aggiornamento delle GPS della provincia di Roma, nonché al risarcimento del danno consequenziale, in misura pari alla retribuzione che la docente avrebbe percepito per effetto della stipulazione del predetto contratto di supplenza nella classe di concorso “A046”, oltre all'attribuzione del relativo punteggio ai fini della successiva progressione in carriera e dell'affidamento degli incarichi di supplenza (12 punti).
3 Tuttavia, in via preliminare rispetto all'accertamento in ordine a una pretermissione della ricorrente nella scelta del docente cui assegnare un incarico di supplenza per l'anno scolastico in questione, occorre valutare la legittimità dell'esclusione della ricorrente dalle GPS, che secondo la prospettazione del ricorso sarebbe ingiustificata.
3. Al riguardo, l'amministrazione ha dedotto che il 5 agosto 2020 la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma, in seconda fascia per la classe di concorso A046 (scienze giuridico-economiche). In forza di quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 il dirigente scolastico dell'istituto presso cui è stato stipulato il primo contratto di supplenza ha proceduto alla verifica dei titoli abilitanti, sicché con nota prot. n. 9161 del 25 ottobre 2021 dell'I.I.S. “Paolo Baffi” di Fiumicino è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di verifica e convalida del titolo di accesso alla classe A046, asseritamente posseduto in quanto rivendicato in domanda. Con successiva nota prot. n. 9297 del 27 ottobre 2021 dell'I.I.S. “Paolo Baffi” di Fiumicino è stata proposta l'esclusione della ricorrente dalla seconda fascia delle GPS per la classe di concorso A046 (scienze giuridico- economiche), in virtù della mancanza dei 12 crediti relativi a IUS-01 (diritto privato) e dei 12 crediti relativi a IUS-10 (diritto amministrativo), necessari per il possesso almeno del titolo di accesso all'insegnamento nella suddetta classe di concorso. All'esito della verifica negativa di tali titoli, con decreto prot. n. 34669 del 17 novembre 2021 l'ambito territoriale per la provincia di Roma ha così disposto: “Per le ragioni esposte in premessa, a rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 e dei propri provvedimenti D.D. prot. n. 24982 del 09 agosto 2021 e D.D. prot. n. 25986 del 17 agosto 2021 relativi alla nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per le supplenze (GPS) del personale docente ed educativo valide nella provincia di Roma per l'anno scolastico 2021/22, la candidata Parte_1
(26.09.1991 RM) è esclusa dalla II° fascia delle GPS per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche)”. Il decreto di esclusione, ritualmente notificato, non risulta essere stato mai stato impugnato dalla ricorrente. In data 25 maggio 2022 la ricorrente ha nuovamente presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma, in seconda fascia per la classe di concorso A046, senza tuttavia allegare la certificazione attestante il superamento degli esami universitari mancanti – come detto, necessari per il possesso del titolo di
4 accesso all'insegnamento per la classe di concorso richiesta –, sicché l'esclusione risulta giustificata dalla carenza dei presupposti previsti per l'iscrizione nella graduatoria.
3.1 Parimenti, alla stregua delle deduzioni del resistente risulta CP_1 giustificata l'esclusione dalle GPS per la classe di concorso per il sostegno della scuola secondaria di II° grado (ADSS), in carenza il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado. Invero, l'art. 3, comma 10, dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 stabilisce che “Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione
o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione
o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”. Orbene, sulla base di queste evidenze di riscontro documentale, il cui risvolto fattuale non è stato nemmeno oggetto di contestazione da parte della ricorrente, né alla prima udienza, né nelle note autorizzate, in carenza sia del titolo di abilitazione, che del titolo di specializzazione – il possesso dei cui presupposti non è stato nemmeno allegato – l'esclusione dalla graduatoria, tanto riguardo alla classe A046, che con riferimento ai posti di sostegno, risulta pienamente giustificata, con consequenziale rigetto di tutte le domande attoree.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e ridotte del 20% ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., senza riconoscimento di spese forfettarie ex art. 2 tariffa prof. forense, testualmente riservate agli “avvocati”, nonché senza oneri accessori – i.v.a. e c.p.a. - anch'essi connessi fiscalmente e previdenzialmente alla specifica qualifica professionale, tenuto conto che parte resistente si è costituita in giudizio per il tramite di funzionari amministrativi.
5 Peraltro, non va liquidata la fase istruttoria, giacché secondo l'insegnamento del Supremo Collegio in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando – come nella specie – non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.372,80. Roma, 17 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
6
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, in sostituzione del giudice assegnatario, dott. Ottavio Picozzi, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 7587/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Domenico Naso per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex CP_2 art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: incarico di supplenza e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 3 marzo 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- che con ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 il
[...]
ha indetto le “procedure di aggiornamento delle Controparte_1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- che le predette graduatorie sono distinte in due fasce;
- che nella I fascia sono inseriti i docenti dotati di abilitazione mentre nella II fascia i docenti privi del titolo di abilitazione;
- che per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono a inserire le sedi di preferenza;
- di avere presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Roma per la seconda fascia, per la classe di concorso
“A046” e “ADSS” incrociata di sostegno;
- che in sede di prima pubblicazione delle GPS, in data 5 agosto 2022, ha rilevato di essere collocata, per la classe di concorso A046, in posizione n. 874, con 58 punti;
- che in considerazione del punteggio riconosciutole sulle classi di posto comune è stata inserita anche nella graduatoria incrociata di sostegno ADSS, con il medesimo punteggio di 58;
- che in data 30 agosto 2022 l'ambito territoriale di Roma ha pubblicato le graduatorie GPS definitive, nelle quali il suo nominativo non compariva più nella classe di concorso A046, contrariamente alle risultanze della graduatoria pubblicata in data 5 agosto 2022;
- che malgrado le richieste effettuate non è stato fornito riscontro sui motivi di tale illegittimo provvedimento;
- che per effetto dell'errore commesso dalla resistente amministrazione lei è stata pregiudicata nel diritto a ottenere il conferimento di un incarico di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023;
- che, infatti, in considerazione della posizione vantata all'interno della predetta graduatoria, sarebbe risultata assegnataria di incarico già con il bollettino nomine del 3 ottobre 2022, nel quale sono stati nominati dei docenti per la medesima classe di concorso con un punteggio inferiore;
- di non avere stipulato contratti di supplenza per l'intero anno scolastico. Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, ha affermato il diritto, in virtù del maggiore punteggio posseduto, alla stipulazione di un contratto di supplenza per la classe di concorso per la quale aveva presentato la domanda per l'anno scolastico 2022/2023 e ha postulato il risarcimento del danno subito, formulando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria definitiva Gps di seconda fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “A046” e relativa graduatoria incrociata di sostegno ADSS;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del
2 maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “A046” e relativa graduatoria incrociata di sostegno ADSS;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il Controparte_1 diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il resistente al Controparte_1 risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 15.983,81, calcolato per il periodo dal 03/10/2022 al 30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, riguarda l'accertamento del diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2022/2023, con riferimento alle preferenze espresse nella domanda di aggiornamento delle GPS della provincia di Roma, nonché al risarcimento del danno consequenziale, in misura pari alla retribuzione che la docente avrebbe percepito per effetto della stipulazione del predetto contratto di supplenza nella classe di concorso “A046”, oltre all'attribuzione del relativo punteggio ai fini della successiva progressione in carriera e dell'affidamento degli incarichi di supplenza (12 punti).
3 Tuttavia, in via preliminare rispetto all'accertamento in ordine a una pretermissione della ricorrente nella scelta del docente cui assegnare un incarico di supplenza per l'anno scolastico in questione, occorre valutare la legittimità dell'esclusione della ricorrente dalle GPS, che secondo la prospettazione del ricorso sarebbe ingiustificata.
3. Al riguardo, l'amministrazione ha dedotto che il 5 agosto 2020 la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma, in seconda fascia per la classe di concorso A046 (scienze giuridico-economiche). In forza di quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 il dirigente scolastico dell'istituto presso cui è stato stipulato il primo contratto di supplenza ha proceduto alla verifica dei titoli abilitanti, sicché con nota prot. n. 9161 del 25 ottobre 2021 dell'I.I.S. “Paolo Baffi” di Fiumicino è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di verifica e convalida del titolo di accesso alla classe A046, asseritamente posseduto in quanto rivendicato in domanda. Con successiva nota prot. n. 9297 del 27 ottobre 2021 dell'I.I.S. “Paolo Baffi” di Fiumicino è stata proposta l'esclusione della ricorrente dalla seconda fascia delle GPS per la classe di concorso A046 (scienze giuridico- economiche), in virtù della mancanza dei 12 crediti relativi a IUS-01 (diritto privato) e dei 12 crediti relativi a IUS-10 (diritto amministrativo), necessari per il possesso almeno del titolo di accesso all'insegnamento nella suddetta classe di concorso. All'esito della verifica negativa di tali titoli, con decreto prot. n. 34669 del 17 novembre 2021 l'ambito territoriale per la provincia di Roma ha così disposto: “Per le ragioni esposte in premessa, a rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 e dei propri provvedimenti D.D. prot. n. 24982 del 09 agosto 2021 e D.D. prot. n. 25986 del 17 agosto 2021 relativi alla nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per le supplenze (GPS) del personale docente ed educativo valide nella provincia di Roma per l'anno scolastico 2021/22, la candidata Parte_1
(26.09.1991 RM) è esclusa dalla II° fascia delle GPS per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche)”. Il decreto di esclusione, ritualmente notificato, non risulta essere stato mai stato impugnato dalla ricorrente. In data 25 maggio 2022 la ricorrente ha nuovamente presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma, in seconda fascia per la classe di concorso A046, senza tuttavia allegare la certificazione attestante il superamento degli esami universitari mancanti – come detto, necessari per il possesso del titolo di
4 accesso all'insegnamento per la classe di concorso richiesta –, sicché l'esclusione risulta giustificata dalla carenza dei presupposti previsti per l'iscrizione nella graduatoria.
3.1 Parimenti, alla stregua delle deduzioni del resistente risulta CP_1 giustificata l'esclusione dalle GPS per la classe di concorso per il sostegno della scuola secondaria di II° grado (ADSS), in carenza il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado. Invero, l'art. 3, comma 10, dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 stabilisce che “Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione
o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione
o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”. Orbene, sulla base di queste evidenze di riscontro documentale, il cui risvolto fattuale non è stato nemmeno oggetto di contestazione da parte della ricorrente, né alla prima udienza, né nelle note autorizzate, in carenza sia del titolo di abilitazione, che del titolo di specializzazione – il possesso dei cui presupposti non è stato nemmeno allegato – l'esclusione dalla graduatoria, tanto riguardo alla classe A046, che con riferimento ai posti di sostegno, risulta pienamente giustificata, con consequenziale rigetto di tutte le domande attoree.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e ridotte del 20% ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., senza riconoscimento di spese forfettarie ex art. 2 tariffa prof. forense, testualmente riservate agli “avvocati”, nonché senza oneri accessori – i.v.a. e c.p.a. - anch'essi connessi fiscalmente e previdenzialmente alla specifica qualifica professionale, tenuto conto che parte resistente si è costituita in giudizio per il tramite di funzionari amministrativi.
5 Peraltro, non va liquidata la fase istruttoria, giacché secondo l'insegnamento del Supremo Collegio in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando – come nella specie – non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.372,80. Roma, 17 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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