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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di NT, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5706/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Alessandra Malvani
ricorrente
E
Controparte_1 resistente rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De Vincentis
Pubblico Ministero presso il Tribunale di NT interveniente ex lege
All'udienza dell'11-12-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO premesso che: con ricorso del 20-11-2023 , a modifica di quanto statuito con sentenza di questo Parte_1
Tribunale n. 1328/2016 del 22-4-2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1
ha richiesto ex art.473bis.29 c.p.c. la revoca dell'assegno di divorzio in favore di
[...] quest'ultima, già stabilito in euro 200 oltre rivalutazione istat, e la riduzione ad € 450 dell'assegno di concorso al mantenimento dei figli , e già stabilito Persona_1 Persona_2 Persona_3 in € 900 oltre rivalutazione Istat, di cui € 300 per ciascun beneficiario.
-il ricorrente ha allegato a sostegno: che vi era stato miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge avendo la stessa ereditato insieme alla sorella, per effetto del decesso della madre numerosi immobili certamente tali da offrirle un importante reddito da Persona_4 locazione;
che comunque la sosteneva attualmente gli oneri di tali immobili pur CP_1 dichiarandosi inoccupata ed avendo dato le dimissioni dal precedente impiego di cassiera presso
Auchan; che inoltre la resistente si occupava della gestione di una associazione denominata Nala's
Home per la cura di animali, pur dovendo sostenere i relativi costi e dichiarandosi inoccupata;
che certamente ella fruiva di risorse economiche tali da privare di giustificazione la perdurante erogazione dell'assegno di divorzio;
per contro vi era stato peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, dovendo egli fare fronte al pagamento mediante rateizzazione di debiti con Equitalia, Agenzia delle
Entrate ed Inarcassa con un fabbisogno mensile di € 2184,97,e godendo di un reddito mensile al lordo dei costi contributivi di circa € 3000;
ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite;
ha contestato CP_2
i presupposti per la revoca dell'assegno di divorzio, evidenziando di aver dato le dimissioni dall'impiego di cassiera di ipermercato per attendere alla cura dei figli uno dei quali, il primogenito
, affetto da sordità profonda bilaterale;
pertanto la sua condizione economica era peggiorata Per_1 dal tempo del divorzio avendo cessato di lavorare;
ha aggiunto che: degli immobili ereditati dai propri genitori solo due offrivano reddito, di entità limitata ad € 5400; il si era sempre disinteressato Pt_1 della cura della prole, come anche rilevato dal giudice del divorzio e con provvedimento di ammonimento ex art.709 ter c.p.c. ; sovente aveva tardato a corrispondere quanto dovuto tanto che ella aveva dovuto anticipare il necessario con l'aiuto dei propri genitori;
l'attività dell' associazione
Nala's Home che svolgeva opera di assistenza nei confronti di animali domestici non comportava guadagni, essendo quel sodalizio privo di scopo di lucro;
che quell'attività era iniziata per assecondare i desideri della figlia che si era faticosamente diplomata ed aveva dichiarato di non volere Per_2 proseguire gli studi;
inoltre il presunto peggioramento delle condizioni economiche del Pt_1 doveva essere bilanciato dall'aumento delle esigenze dei figli ormai adulti;
solo a seguito di minaccia di esecuzione forzata ella aveva recuperato ingenti somme anticipate per il mantenimento della prole a causa del ritardato adempimento del ricorrente;
i debiti erariali accumulati dal non erano Pt_1 ascrivibili a riduzione di guadagni essendo egli sempre in viaggio per lavoro e sovente per svago, ed avendo anche preso in locazione una casa abitata con l'attuale compagna;
che di fatto la gestione dei figli era a carico di essa resistente e ciò era valso anche per le esigenze di studio, perché i figli Per_2 ed erano in difficoltà nel rendimento scolastico sicchè ella aveva provveduto ad iscriverli Per_3 presso una scuola privata ,i cui oneri il padre non aveva inteso assumere, iscrizione che aveva consentito a di diplomarsi e ad di proseguire gli studi che voleva abbandonare;
Per_2 Per_3
-la causa è stata istruita documentalmente, mediante informative di polizia tributaria in persona di entrambe le parti e prova per testi ed è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe;
in sede di precisazione delle conclusioni(nota del 8-10-2025) il ha affermato che il figlio Pt_1 svolgerebbe dal 23-9-2025 il servizio civile presso il SIAS Caf MCL con un compenso di € Per_3
519,47; considerato che:
-l'art.473bis.29 c.p.c. ,al pari del previgente art.9 della legge 898-1970 e con analoga formulazione, subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017
n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-2007 n. 10133);inoltre
è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n. 1119);
-nella specie il giudice del divorzio ritenne dovuto l'assegno divorzile osservando che in sede istruttoria si era accertato che la svolgeva attività di cassiera presso il centro commerciale CP_1
Auchan s.p.a. percependo un reddito complessivo di € 12757 nel 2010, e che per contro il Pt_1 svolgeva libera professione di ingegnere, da cui aveva ritratto un reddito complessivo di € 41986 nel
2009, di € 21963 per il 2011, di € 20565 per il 2012 e di € 31677 nel 2013,oltre ad essere proprietario di piccole percentuali di proprietà in comunione dell'abitazione dei genitori e di un immobile in agro di Martina Franca utilizzato per soggiorni estivi;
su tali presupposti, ed in considerazione della ritenuta inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge economicamente più debole a conservare un tenore di vita analogo a quello - definito florido - conseguito dalla coppia in costanza di matrimonio, e tenendo altresì conto che la aveva spesso dovuto sopportare in via esclusiva CP_1 le spese e gli oneri connessi al mantenimento della prole in ragione dell'inziale affido esclusivo e dei ritardi nell'adempimento del padre , il Tribunale liquidò l'assegno in questione nella misura di € 200 oltre rivalutazione di legge;
-nel corso di questo giudizio si è accertato mediante le assunte informative che il continuando Pt_1
a svolgere l'attività di ingegnere libero professionista ha conseguito un reddito imponibile lordo nel
2021 di € 60080 e netto di € 40.446 pari ad € 3370,50 al netto di oneri fiscali e rapportati a 12 mesi;
un reddito lordo di € 64.675 nel 2022 e di € 65517 nel 2023,ossia in media un reddito medio mensile di poco più di tremila euro al netto di oneri fiscali;
è proprietario per un nono di un immobile di categoria A/7 ed altro di categoria A11 in Martina Franca;
di un nono di un immobile non abitativo(categoria C/6) in NT alla via San Roberto Bellarmino, della quota di 1/9 di due appartamenti alla via Lucania, e di 1/9 di un terreno in Martina Franca;
è stato documentato con produzione dei relativi piani di rateazione, che il ricorrente è gravato da esposizioni debitorie nei confronti di Equitalia(per € 41209,07),Agenzia delle Entrate(con rata mensile di rimborso di €
767,74) ed Inarcassa con rata di rimborso di € 412,58 (con scadenza finale al 31-1-2026 del piano rateale) con un fabbisogno finanziario di € 2184,97 mensili sino al gennaio 2026 compreso, e di €
1772,39 dal febbraio 2026; nelle note conclusionali della è stato allegato il recente decesso CP_1 della madre del quale causa di incremento patrimoniale ,senza tuttavia che sia possibile Pt_1 valutare l'effettiva incidenza della successione ereditaria,in carenza di dimostrazione in ordine all'intervenuta accettazione o comunque in ordine alla composizione del patrimonio ereditario in attività ed eventuali passività;
-per contro è stato accertato che la dettasi disoccupata al momento della costituzione in CP_1 giudizio, ha incrementato il suo patrimonio rispetto alla data del divorzio conseguendo la proprietà esclusiva di alcuni immobili e quella indivisa di altri, risultando in particolare (v. indagini gdf): nuda proprietaria per metà di un immobile abitativo in via Cesare Battisti 238 in NT;
nuda proprietaria per metà di tre immobili di categoria C/6 (autorimesse) alla via Plateja in NT , proprietaria esclusiva di un immobile di categoria C/6 in via Plateja in NT ,proprietaria di 3/96 di un locale
C/2 alla via Marco Pacuvio in NT , proprietaria per metà di un immobile di categoria C/6 in
NT alla via Sciabelle e di un immobile abitativo alla via Sciabelle 46, proprietaria esclusiva di un immobile abitativo alla via Terni 28 in NT , proprietaria per un mezzo dell'immobile abitativo in via Marco Pacuvio 31, nuda proprietaria per un mezzo di un immobile abitativo alla via Generale
Messina,nonché per 5/100 della casa di abitazione alla via Solito 27 da lei acquistata per il prezzo di
€ 90.000 versato in contanti con rogito del 10-3-2021 e poi intestato al figlio per i 95/100, Per_1 nuda proprietaria per metà di un terreno in Pulsano;
non è stato peraltro contestato in forma specifica che la nuda proprietà degli immobili riportati in sede di informative sia divenuta proprietà piena a seguito del decesso della genitrice della che ne era usufruttuaria, avvenuto nel giugno del CP_1
2022(v. verbale del 19-9-2024; la circostanza affermata dalla difesa attrice sembra non contestata).
E' stato inoltre accertato sempre per il tramite delle disposte informative che la dal 17-10- CP_1
2023 ha ripreso attività di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato alle dipendenze di
; dal 22-4-2024 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato nel settore Controparte_3 addetti all'assistenza personale con lavoro a tempo parziale per 30 ore settimanali e con salario di circa € 1300 mensili(come da accredito bancario di € 1324 intervenuto nel giugno di quello stesso mese sul conto corrente postale a lei intestato, i cui estratti sono stati trasmessi dalla polizia tributaria);infine è da presumere che la resistente avesse disponibilità di denaro liquido di entità non trascurabile anche prima dell'inizio dell'attività di lavoro, avendo provveduto all'acquisto di un immobile alla via Solito 27 in NT per il prezzo di € 90.000, versato con assegno circolare alla stipula del rogito del 10-3-2021; quella disponibilità appare anche confermata dalle movimentazioni del conto corrente postale n.64698541 di cui è intestataria (da queste ad esempio si ricava: che il 10-
2-2021 la ottenne un rimborso polizza vita per € 115.209; che il 27-4-2021 ricevette un CP_1 bonifico di € 16239,16 per quota spettante su successione”; che ricevette una rimessa di € 15.000 per
“regalo”;che il 14-12-2021 effettuò un versamento in contanti di € 7000; che nel 2022 effettuò versamenti di contanti per € 800 nel mese di marzo ed assegni bancari di € 5000 nel mese di giugno
2022;che il 24-5-2022 effettuò un versamento contanti di € 1500; che il 15-7-2022 ricevette un bonifico di € 12964 per “ quota ereditaria vendita casa Roma”; che il 2-8-2022 ricevette un postagiro di € 11.000 per ”regalo mamma”; che il 31-10-2022 ricevette la somma di € 10.000 per “restituzione caparra con riferimento contratto di appalto”; che il 14-3-2023 effettuò un versamento di denaro contante di € 10.000 ed un versamento vaglia di € 2000; che altro versamento vaglia di € 6000 venne effettuato il 20-4-2023; che il 16-5-2023 ricevette € 67.500 da per saldo acquisto Parte_2 immobile alla via Solito 2; che il 16-5-2023 effettuò altro versamento contante di € 15000; che altro versamento contante di € 10.000 fu compiuto il 2-9-2023;che il 15-11-2023 ricevette € 600 per stipendio da ed € 915 nel mese di dicembre;
che nel gennaio 2024 ricevette stipendio di € CP_3
983; che a marzo 2024 effettuò versamento di contante per € 3000; che ricevette poi € 922 +1149 per retribuzione aprile 2024; ricevette € 1324 per stipendio del mese di maggio il 12-6-2024); ritenuto pertanto che:
- rispetto alla situazione considerata nella sentenza di divorzio (solo reddito per lavoro dipendente), la può fruire attualmente non solo della retribuzione di lavoro subordinato,ma anche di CP_1 risorse finanziarie di entità apprezzabile, e del reddito potenzialmente derivante dalla titolarità di numerosi immobili, peraltro uno dei quali alla via Plateja in NT volontariamente utilizzato per attività onerosa ,ma asseritamente senza scopo di lucro, di assistenza di animali domestici(una eventuale insufficienza del reddito della resistente ,ove effettiva, ne avrebbe invece presumibilmente consigliato la cessione in godimento a titolo oneroso) ; per contro il , è proprietario di Pt_1 immobili ma in quota indivisa e pur fruendo di un flusso reddituale maggiore rispetto a quello dell'ex coniuge, ha tuttavia esposizioni debitorie tali da ridurne sensibilmente l'ammontare; tali circostanze di fatto globalmente considerate e sopravvenute rispetto alla pronuncia del 2016, inducono a ritenere attualmente significativamente ridotto il divario economico considerato dal giudice del divorzio a giustificazione della prestazione;
ciò spiega in accoglimento della domanda sul punto, la statuizione di revoca dell'assegno divorzile in essere in favore della CP_1 ritenuto inoltre che:
-l'attuale situazione economica del caratterizzata da elevata esposizione debitoria tale da Pt_1 incidere in misura sensibile sulle risorse economiche a sua disposizione , giustifica inoltre la riduzione dell'assegno già riconosciuto a suo carico in favore di ciascuno dei figli, dei quali ultimi non è in contestazione la non raggiunta indipendenza economica (a questo riguardo non incide il riconoscimento di assegno per servizio civile in favore del figlio per sua natura temporaneo Per_3
e di ridotto importo); detta riduzione non può tuttavia operarsi nella misura richiesta dal ricorrente dovendo considerarsi, in rapporto a quanto previsto dall'art.337ter comma 4 c.civ. in punto di determinazione del mantenimento che è incontestato che gli stessi figli convivano con la madre, la quale quindi si fa carico in maniera prevalente delle esigenze ordinarie degli stessi;
per altro verso, deve anche considerarsi, dato il tempo trascorso dalla pronuncia di divorzio allorquando i figli erano appena adolescenti, un presumibile aumento delle loro esigenze di maggiorenni che vale in parte a bilanciare la riduzione dovuta al minor reddito disponibile per il padre;
infine deve considerarsi l'aumento delle disponibilità economiche per la madre (di cui innanzi s'è detto) tale da consentirle di poter contribuire in misura maggiore rispetto al tempo del divorzio al mantenimento della prole;
- in definitiva tali risultanze globalmente considerate fanno ritenere equa con decorrenza dal mese di novembre 2023,data di deposito della domanda, la riduzione ad € 220 per ciascun figlio dell'assegno di concorso paterno al loro mantenimento, fermo restando per il l'obbligo di provvedere per Pt_1 la quota del 50% al rimborso delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
-il complessivo esito della controversia giustifica la previsione di compensazione delle spese di lite;
PTM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede, a modifica delle condizioni di divorzio tra le parti: Controparte_1
1)revoca l'assegno di divorzio a carico di ed in favore di Parte_1 Controparte_1
2)riduce con decorrenza dal mese di novembre 2023 ad € 660 ,di cui € 220 per ciascun beneficiario,
l'assegno mensile che deve in favore di per concorso al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli , e ,oltre al 50% delle spese Persona_1 Persona_2 Persona_3 straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-
2022;
3)compensa le spese di lite.
NT, 12.12.2025 Il Presidente dott.Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di NT, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5706/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Alessandra Malvani
ricorrente
E
Controparte_1 resistente rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De Vincentis
Pubblico Ministero presso il Tribunale di NT interveniente ex lege
All'udienza dell'11-12-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO premesso che: con ricorso del 20-11-2023 , a modifica di quanto statuito con sentenza di questo Parte_1
Tribunale n. 1328/2016 del 22-4-2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1
ha richiesto ex art.473bis.29 c.p.c. la revoca dell'assegno di divorzio in favore di
[...] quest'ultima, già stabilito in euro 200 oltre rivalutazione istat, e la riduzione ad € 450 dell'assegno di concorso al mantenimento dei figli , e già stabilito Persona_1 Persona_2 Persona_3 in € 900 oltre rivalutazione Istat, di cui € 300 per ciascun beneficiario.
-il ricorrente ha allegato a sostegno: che vi era stato miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge avendo la stessa ereditato insieme alla sorella, per effetto del decesso della madre numerosi immobili certamente tali da offrirle un importante reddito da Persona_4 locazione;
che comunque la sosteneva attualmente gli oneri di tali immobili pur CP_1 dichiarandosi inoccupata ed avendo dato le dimissioni dal precedente impiego di cassiera presso
Auchan; che inoltre la resistente si occupava della gestione di una associazione denominata Nala's
Home per la cura di animali, pur dovendo sostenere i relativi costi e dichiarandosi inoccupata;
che certamente ella fruiva di risorse economiche tali da privare di giustificazione la perdurante erogazione dell'assegno di divorzio;
per contro vi era stato peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, dovendo egli fare fronte al pagamento mediante rateizzazione di debiti con Equitalia, Agenzia delle
Entrate ed Inarcassa con un fabbisogno mensile di € 2184,97,e godendo di un reddito mensile al lordo dei costi contributivi di circa € 3000;
ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite;
ha contestato CP_2
i presupposti per la revoca dell'assegno di divorzio, evidenziando di aver dato le dimissioni dall'impiego di cassiera di ipermercato per attendere alla cura dei figli uno dei quali, il primogenito
, affetto da sordità profonda bilaterale;
pertanto la sua condizione economica era peggiorata Per_1 dal tempo del divorzio avendo cessato di lavorare;
ha aggiunto che: degli immobili ereditati dai propri genitori solo due offrivano reddito, di entità limitata ad € 5400; il si era sempre disinteressato Pt_1 della cura della prole, come anche rilevato dal giudice del divorzio e con provvedimento di ammonimento ex art.709 ter c.p.c. ; sovente aveva tardato a corrispondere quanto dovuto tanto che ella aveva dovuto anticipare il necessario con l'aiuto dei propri genitori;
l'attività dell' associazione
Nala's Home che svolgeva opera di assistenza nei confronti di animali domestici non comportava guadagni, essendo quel sodalizio privo di scopo di lucro;
che quell'attività era iniziata per assecondare i desideri della figlia che si era faticosamente diplomata ed aveva dichiarato di non volere Per_2 proseguire gli studi;
inoltre il presunto peggioramento delle condizioni economiche del Pt_1 doveva essere bilanciato dall'aumento delle esigenze dei figli ormai adulti;
solo a seguito di minaccia di esecuzione forzata ella aveva recuperato ingenti somme anticipate per il mantenimento della prole a causa del ritardato adempimento del ricorrente;
i debiti erariali accumulati dal non erano Pt_1 ascrivibili a riduzione di guadagni essendo egli sempre in viaggio per lavoro e sovente per svago, ed avendo anche preso in locazione una casa abitata con l'attuale compagna;
che di fatto la gestione dei figli era a carico di essa resistente e ciò era valso anche per le esigenze di studio, perché i figli Per_2 ed erano in difficoltà nel rendimento scolastico sicchè ella aveva provveduto ad iscriverli Per_3 presso una scuola privata ,i cui oneri il padre non aveva inteso assumere, iscrizione che aveva consentito a di diplomarsi e ad di proseguire gli studi che voleva abbandonare;
Per_2 Per_3
-la causa è stata istruita documentalmente, mediante informative di polizia tributaria in persona di entrambe le parti e prova per testi ed è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe;
in sede di precisazione delle conclusioni(nota del 8-10-2025) il ha affermato che il figlio Pt_1 svolgerebbe dal 23-9-2025 il servizio civile presso il SIAS Caf MCL con un compenso di € Per_3
519,47; considerato che:
-l'art.473bis.29 c.p.c. ,al pari del previgente art.9 della legge 898-1970 e con analoga formulazione, subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017
n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-2007 n. 10133);inoltre
è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n. 1119);
-nella specie il giudice del divorzio ritenne dovuto l'assegno divorzile osservando che in sede istruttoria si era accertato che la svolgeva attività di cassiera presso il centro commerciale CP_1
Auchan s.p.a. percependo un reddito complessivo di € 12757 nel 2010, e che per contro il Pt_1 svolgeva libera professione di ingegnere, da cui aveva ritratto un reddito complessivo di € 41986 nel
2009, di € 21963 per il 2011, di € 20565 per il 2012 e di € 31677 nel 2013,oltre ad essere proprietario di piccole percentuali di proprietà in comunione dell'abitazione dei genitori e di un immobile in agro di Martina Franca utilizzato per soggiorni estivi;
su tali presupposti, ed in considerazione della ritenuta inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge economicamente più debole a conservare un tenore di vita analogo a quello - definito florido - conseguito dalla coppia in costanza di matrimonio, e tenendo altresì conto che la aveva spesso dovuto sopportare in via esclusiva CP_1 le spese e gli oneri connessi al mantenimento della prole in ragione dell'inziale affido esclusivo e dei ritardi nell'adempimento del padre , il Tribunale liquidò l'assegno in questione nella misura di € 200 oltre rivalutazione di legge;
-nel corso di questo giudizio si è accertato mediante le assunte informative che il continuando Pt_1
a svolgere l'attività di ingegnere libero professionista ha conseguito un reddito imponibile lordo nel
2021 di € 60080 e netto di € 40.446 pari ad € 3370,50 al netto di oneri fiscali e rapportati a 12 mesi;
un reddito lordo di € 64.675 nel 2022 e di € 65517 nel 2023,ossia in media un reddito medio mensile di poco più di tremila euro al netto di oneri fiscali;
è proprietario per un nono di un immobile di categoria A/7 ed altro di categoria A11 in Martina Franca;
di un nono di un immobile non abitativo(categoria C/6) in NT alla via San Roberto Bellarmino, della quota di 1/9 di due appartamenti alla via Lucania, e di 1/9 di un terreno in Martina Franca;
è stato documentato con produzione dei relativi piani di rateazione, che il ricorrente è gravato da esposizioni debitorie nei confronti di Equitalia(per € 41209,07),Agenzia delle Entrate(con rata mensile di rimborso di €
767,74) ed Inarcassa con rata di rimborso di € 412,58 (con scadenza finale al 31-1-2026 del piano rateale) con un fabbisogno finanziario di € 2184,97 mensili sino al gennaio 2026 compreso, e di €
1772,39 dal febbraio 2026; nelle note conclusionali della è stato allegato il recente decesso CP_1 della madre del quale causa di incremento patrimoniale ,senza tuttavia che sia possibile Pt_1 valutare l'effettiva incidenza della successione ereditaria,in carenza di dimostrazione in ordine all'intervenuta accettazione o comunque in ordine alla composizione del patrimonio ereditario in attività ed eventuali passività;
-per contro è stato accertato che la dettasi disoccupata al momento della costituzione in CP_1 giudizio, ha incrementato il suo patrimonio rispetto alla data del divorzio conseguendo la proprietà esclusiva di alcuni immobili e quella indivisa di altri, risultando in particolare (v. indagini gdf): nuda proprietaria per metà di un immobile abitativo in via Cesare Battisti 238 in NT;
nuda proprietaria per metà di tre immobili di categoria C/6 (autorimesse) alla via Plateja in NT , proprietaria esclusiva di un immobile di categoria C/6 in via Plateja in NT ,proprietaria di 3/96 di un locale
C/2 alla via Marco Pacuvio in NT , proprietaria per metà di un immobile di categoria C/6 in
NT alla via Sciabelle e di un immobile abitativo alla via Sciabelle 46, proprietaria esclusiva di un immobile abitativo alla via Terni 28 in NT , proprietaria per un mezzo dell'immobile abitativo in via Marco Pacuvio 31, nuda proprietaria per un mezzo di un immobile abitativo alla via Generale
Messina,nonché per 5/100 della casa di abitazione alla via Solito 27 da lei acquistata per il prezzo di
€ 90.000 versato in contanti con rogito del 10-3-2021 e poi intestato al figlio per i 95/100, Per_1 nuda proprietaria per metà di un terreno in Pulsano;
non è stato peraltro contestato in forma specifica che la nuda proprietà degli immobili riportati in sede di informative sia divenuta proprietà piena a seguito del decesso della genitrice della che ne era usufruttuaria, avvenuto nel giugno del CP_1
2022(v. verbale del 19-9-2024; la circostanza affermata dalla difesa attrice sembra non contestata).
E' stato inoltre accertato sempre per il tramite delle disposte informative che la dal 17-10- CP_1
2023 ha ripreso attività di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato alle dipendenze di
; dal 22-4-2024 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato nel settore Controparte_3 addetti all'assistenza personale con lavoro a tempo parziale per 30 ore settimanali e con salario di circa € 1300 mensili(come da accredito bancario di € 1324 intervenuto nel giugno di quello stesso mese sul conto corrente postale a lei intestato, i cui estratti sono stati trasmessi dalla polizia tributaria);infine è da presumere che la resistente avesse disponibilità di denaro liquido di entità non trascurabile anche prima dell'inizio dell'attività di lavoro, avendo provveduto all'acquisto di un immobile alla via Solito 27 in NT per il prezzo di € 90.000, versato con assegno circolare alla stipula del rogito del 10-3-2021; quella disponibilità appare anche confermata dalle movimentazioni del conto corrente postale n.64698541 di cui è intestataria (da queste ad esempio si ricava: che il 10-
2-2021 la ottenne un rimborso polizza vita per € 115.209; che il 27-4-2021 ricevette un CP_1 bonifico di € 16239,16 per quota spettante su successione”; che ricevette una rimessa di € 15.000 per
“regalo”;che il 14-12-2021 effettuò un versamento in contanti di € 7000; che nel 2022 effettuò versamenti di contanti per € 800 nel mese di marzo ed assegni bancari di € 5000 nel mese di giugno
2022;che il 24-5-2022 effettuò un versamento contanti di € 1500; che il 15-7-2022 ricevette un bonifico di € 12964 per “ quota ereditaria vendita casa Roma”; che il 2-8-2022 ricevette un postagiro di € 11.000 per ”regalo mamma”; che il 31-10-2022 ricevette la somma di € 10.000 per “restituzione caparra con riferimento contratto di appalto”; che il 14-3-2023 effettuò un versamento di denaro contante di € 10.000 ed un versamento vaglia di € 2000; che altro versamento vaglia di € 6000 venne effettuato il 20-4-2023; che il 16-5-2023 ricevette € 67.500 da per saldo acquisto Parte_2 immobile alla via Solito 2; che il 16-5-2023 effettuò altro versamento contante di € 15000; che altro versamento contante di € 10.000 fu compiuto il 2-9-2023;che il 15-11-2023 ricevette € 600 per stipendio da ed € 915 nel mese di dicembre;
che nel gennaio 2024 ricevette stipendio di € CP_3
983; che a marzo 2024 effettuò versamento di contante per € 3000; che ricevette poi € 922 +1149 per retribuzione aprile 2024; ricevette € 1324 per stipendio del mese di maggio il 12-6-2024); ritenuto pertanto che:
- rispetto alla situazione considerata nella sentenza di divorzio (solo reddito per lavoro dipendente), la può fruire attualmente non solo della retribuzione di lavoro subordinato,ma anche di CP_1 risorse finanziarie di entità apprezzabile, e del reddito potenzialmente derivante dalla titolarità di numerosi immobili, peraltro uno dei quali alla via Plateja in NT volontariamente utilizzato per attività onerosa ,ma asseritamente senza scopo di lucro, di assistenza di animali domestici(una eventuale insufficienza del reddito della resistente ,ove effettiva, ne avrebbe invece presumibilmente consigliato la cessione in godimento a titolo oneroso) ; per contro il , è proprietario di Pt_1 immobili ma in quota indivisa e pur fruendo di un flusso reddituale maggiore rispetto a quello dell'ex coniuge, ha tuttavia esposizioni debitorie tali da ridurne sensibilmente l'ammontare; tali circostanze di fatto globalmente considerate e sopravvenute rispetto alla pronuncia del 2016, inducono a ritenere attualmente significativamente ridotto il divario economico considerato dal giudice del divorzio a giustificazione della prestazione;
ciò spiega in accoglimento della domanda sul punto, la statuizione di revoca dell'assegno divorzile in essere in favore della CP_1 ritenuto inoltre che:
-l'attuale situazione economica del caratterizzata da elevata esposizione debitoria tale da Pt_1 incidere in misura sensibile sulle risorse economiche a sua disposizione , giustifica inoltre la riduzione dell'assegno già riconosciuto a suo carico in favore di ciascuno dei figli, dei quali ultimi non è in contestazione la non raggiunta indipendenza economica (a questo riguardo non incide il riconoscimento di assegno per servizio civile in favore del figlio per sua natura temporaneo Per_3
e di ridotto importo); detta riduzione non può tuttavia operarsi nella misura richiesta dal ricorrente dovendo considerarsi, in rapporto a quanto previsto dall'art.337ter comma 4 c.civ. in punto di determinazione del mantenimento che è incontestato che gli stessi figli convivano con la madre, la quale quindi si fa carico in maniera prevalente delle esigenze ordinarie degli stessi;
per altro verso, deve anche considerarsi, dato il tempo trascorso dalla pronuncia di divorzio allorquando i figli erano appena adolescenti, un presumibile aumento delle loro esigenze di maggiorenni che vale in parte a bilanciare la riduzione dovuta al minor reddito disponibile per il padre;
infine deve considerarsi l'aumento delle disponibilità economiche per la madre (di cui innanzi s'è detto) tale da consentirle di poter contribuire in misura maggiore rispetto al tempo del divorzio al mantenimento della prole;
- in definitiva tali risultanze globalmente considerate fanno ritenere equa con decorrenza dal mese di novembre 2023,data di deposito della domanda, la riduzione ad € 220 per ciascun figlio dell'assegno di concorso paterno al loro mantenimento, fermo restando per il l'obbligo di provvedere per Pt_1 la quota del 50% al rimborso delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
-il complessivo esito della controversia giustifica la previsione di compensazione delle spese di lite;
PTM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede, a modifica delle condizioni di divorzio tra le parti: Controparte_1
1)revoca l'assegno di divorzio a carico di ed in favore di Parte_1 Controparte_1
2)riduce con decorrenza dal mese di novembre 2023 ad € 660 ,di cui € 220 per ciascun beneficiario,
l'assegno mensile che deve in favore di per concorso al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli , e ,oltre al 50% delle spese Persona_1 Persona_2 Persona_3 straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-
2022;
3)compensa le spese di lite.
NT, 12.12.2025 Il Presidente dott.Marcello Maggi