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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 662/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 662/2023 promosso da:
(P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Marco Presenti e Edoardo Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Francia n. 25, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante in qualità di procuratrice di (C.F.: Controparte_4 CP_5
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Pasqualini e Monia C.F._1
Mariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Loreto, via Trieste
n. 41, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in Cancelleria il 14.04.2023, nel giudizio avente R.G. 3995/2022 dal Tribunale di Torino, in persona del Dott. Alberto La
Manna per accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1 Rigettare le domande attoree e accertare che nulla Controparte_1
deve alla ricorrente a nessun titolo;
- per l'effetto, condannare la Società alla restituzione delle somme medio Controparte_3
tempore percepite nonché al pagamento delle spese di lite;
IN SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, tenere conto dei rimborsi già effettuati e dichiarare tenuta al pagamento dei costi secondo il criterio proporzionale (c.d. CP_1
curva degli interessi),
IN VIA ISTRUTTORIA
Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
nella denegata ipotesi in cui venisse condannata al rimborso degli oneri up front, il Giudice compensi le CP_1 spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile”.
Parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza del 14.04.2023 del Tribunale di Torino e, per Controparte_1
l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società in qualità di procuratrice del Controparte_3
signor conveniva in giudizio la al fine di ottenere CP_5 Controparte_1
il rimborso della quota parte di oneri e interessi connessi a tre contratti di finanziamento stipulati tra le parti, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludevano o limitavano la rimborsabilità delle voci richieste, e chiedeva il risarcimento della somma di € 5.728,19.
Parte attrice deduceva, in particolare, di aver concluso con la tre diversi contratti di CP_6
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rispettivamente:
2 - Contratto n. 479068, stipulato in data 27.05.2013 ed estinto anticipatamente in data
31.12.2015;
- Contratto n. 558746, stipulato in data 28.09.2015 ed estinto anticipatamente in data
31.03.2019;
- Contratto n. 20006729, stipulato in data 11.03.2016 ed estinto anticipatamente in data 30.11.2018.
Parte attrice contestava formalmente alla il mancato rimborso pro quota degli oneri CP_6 connessi ai suddetti contratti e, stante l'esito negativo della richiesta, promuoveva procedura di risoluzione stragiudiziale presso l'Arbitro Bancario Finanziario;
non vedendo le proprie pretese soddisfatte, ricorreva in giudizio, chiedendo l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza XI della CGUE e il rimborso delle somme dovute secondo il criterio di calcolo del pro rata temporis.
Si costituiva in giudizio contestando le eccezioni di Controparte_1
controparte. Affermava, in particolare, che nel caso di specie non si applicavano i principi della sentenza XI, in quanto l'ambito normativo di riferimento era l'art. 11 octies, comma 2, L. 73/2021, nonché le disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca
d'Italia. L'art. 125 sexies TUB richiamato da parte attrice era stato modificato, invero, dalla
L. 106/2021, entrata in vigore in data 25.07.2021, e non si applicava ai contratti estinti prima di tale data, come quelli oggetto di controversia. A nulla rilevava l'interpretazione della sentenza XI sulla norma comunitaria dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, poiché essendo questa non self executing, non poteva avere efficacia diretta nei rapporti tra privati. Parte convenuta precisava, altresì, che in ogni caso il metodo di calcolo applicabile era quello della curva degli interessi, sulla base del piano di ammortamento alla francese pattuito nei contratti, e non il pro rata temporis richiesto dal cliente.
L'ordinanza di primo grado
Con ordinanza n. 4170/2023, depositata in data 14.04.2023, il Tribunale di Torino accoglieva le domande di parte attrice e condannava al rimborso della Controparte_1 somma pari ad € 5.728,19, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.300,00.
Il Tribunale, preliminarmente, dava atto dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, la quale disponeva il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di tutti i costi relativi al contratto di finanziamento, anche nel caso di estinzione anticipata intervenuta prima della entrata in vigore della L. 106/2021. Riteneva, pertanto, non condivisibile la difesa di controparte, in quanto la sentenza della Corte costituzionale
3 confermava l'applicabilità, anche nel caso di specie, dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza XI in conformità all'art. 16 della Direttiva 48/2008; gli oneri contrattuali dovevano, pertanto, essere rimborsati proporzionalmente alla minore durata del contratto anticipatamente estinto.
Il Giudice dichiarava, poi, l'inconferenza nel caso di specie della sentenza CGUE C-555/21 richiamata da parte convenuta, relativa a crediti scaturenti da mutui ipotecari e non applicabile ai casi di credito al consumo.
Accertava, invece, la fondatezza della richiesta di parte attrice dell'applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis, essendo lo stesso richiamato dai contratti di finanziamento oggetto di causa all'art. 11, nonché al punto 4 dei relativi moduli SECCI. In ogni caso, il criterio della curva degli interessi non era di agevole verifica per il consumatore, poiché implicava l'applicazione, per tutti gli oneri contrattuali, della riduzione progressiva utilizzata per il calcolo degli interessi corrispettivi in riferimento al piano di ammortamento. Era un criterio basato su un calcolo matematico scarsamente intuitivo e che non permetteva al consumatore di conoscere preventivamente i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
Il giudizio di appello
L'appello presentato da Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava l'ordinanza del Tribunale CP_1
di Torino, chiedendone la riforma.
Affermava, innanzitutto, che la distinzione tra costi up front e recurring era ancora valida, nonostante la decisione della Corte costituzionale, in quanto si applicava il disposto dell'art. 6 bis, comma 3, lett. b) del DPR 180/50, il quale non era stato colpito dalla declaratoria di incostituzionalità. Richiamava le proprie difese di primo grado, ribadendo come il diritto dell'Unione Europea non potesse imporre un'interpretazione contraria all'ordinamento dei singoli Stati membri. In ogni caso, l'art. 6 bis, in qualità di norma speciale, prevaleva sia sull'art. 11 octies, sia sull'art. 125 sexies TUB e andava, pertanto, applicato anche nel caso di specie.
Parte appellante contestava la richiesta di rimborso di tutti gli oneri contrattuali, specificando che gli oneri di intermediazione non potevano essere restituiti, in quanto non aveva effettivamente incassato tali somme, ma si era limitata a svolgere il CP_1 ruolo dell'accipines. Era questa, pertanto, un'ipotesi di ripetizione dell'indebito, per cui le somme dovevano essere richieste direttamente all'intermediario.
4 Affermava, poi, l'applicabilità al caso di specie della pronuncia della CGUE C-555/21, la quale aveva superato i principi stabiliti dalla sentenza ed aveva correttamente CP_7
statuito che gli unici costi rimborsabili al cliente erano i cosiddetti costi recurring, che dipendevano dalla durata residua del rapporto. Nel caso di specie, i tre contratti di finanziamento contestati specificavano espressamente quali fossero i costi recurring e quali, invece, quelli up front e, in quanto tali, non rimborsabili.
Parte appellante censurava l'ordinanza impugnata anche nella parte in cui aveva deciso di applicare il metodo di calcolo pro rata temporis e non quello della curva degli interessi, non avendo il Tribunale adeguatamente motivato sul punto. Contestava, poi, la condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto non erano state sufficientemente analizzate le difese della CP_6
Tutto ciò premesso, parte appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite e al pagamento delle spese di lite. In subordine, domandava che la condanna al rimborso di eventuali somme a favore di parte appellata tenesse conto dei rimborsi già effettuati dalla e che il pagamento fosse calcolato CP_6
secondo il criterio della curva degli interessi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi;
nella denegata ipotesi di soccombenza, parte appellante domandava che le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio venissero integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice del signor Controparte_3 CP_5 istando per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte appellata contestava il richiamo di controparte all'art. 6 bis DPR 180/50, poiché del tutto infondato e irrilevante nel caso di specie, così come già statuito dal Giudice di primo grado, anche sulla base della giurisprudenza costante in materia (sentenza XI, Corte costituzionale n. 263/2022 e Corte di Cassazione, ord. 06.09.2023). La citata giurisprudenza era pacifica nell'affermare la rimborsabilità, nel caso di estinzione anticipata, di tutti i costi connessi al finanziamento, senza distinzione tra up front e recurring.
Parte appellata evidenziava, inoltre, che l'art. 125 sexies TUB era stato previsto specificatamente per regolare la materia del rimborso anticipato e si collocava, pertanto, come norma speciale rispetto all'art. 6 bis DPR 180/50, il quale invece disciplinava genericamente la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari
5 finanziari. L'ordinanza impugnata era, pertanto, corretta e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza sul punto.
In merito all'impugnazione di controparte relativa alla non rimborsabilità dei costi di intermediazione, parte appellata ne evidenziava, preliminarmente, la novità e, conseguentemente, l'inammissibilità, in quanto la Banca non aveva mai sollevato tale eccezione durante il giudizio di primo grado. Ad ogni buon conto, l'eccezione era infondata perché anche i costi di intermediario rientravano nel concetto di “costo totale del credito” richiamato dalla Direttiva UE 2008/48, recepita dall'art. 125 sexies TUB. Si trattava di costi necessari alla conclusione del finanziamento e, in ogni caso, le scelte commerciali della non potevano ingiustificatamente limitare il diritto del consumatore. Non rilevava, CP_6 altresì, l'eccezione di ripetizione dell'indebito sollevata da controparte, in quanto tutt'al più tale ipotesi poteva costituire un diritto di rivalsa, in capo alla nei confronti del terzo CP_6
intermediario.
Parte appellata ribadiva l'inconferenza della sentenza CGUE DI AN TR Ag, così come già dichiarato dal Tribunale, in quanto disciplinava le ipotesi di mutuo ipotecario;
nel caso in esame si applicava, invece, la disciplina prevista dalla Direttiva UE
2008/48, così come interpretata dalla sentenza XI e della Corte costituzionale.
In merito al criterio utilizzato per il calcolo del rimborso, parte appellata censurava l'eccezione di controparte, evidenziando come il Tribunale avesse correttamente motivato l'applicazione del criterio pro rata temporis, il quale in ogni caso era quello che “meglio risponde al dato letterale della normativa vigente nonché quello che garantisce il pieno rispetto della proporzionalità”. In ogni caso, tale criterio era quello espressamente indicato nei contratti stipulati tra le parti all'art. 11, nonché nei relativi moduli SECCI al punto 4.
Parte appellata affermava che, anche sulla base della costante giurisprudenza in materia, il criterio del pro rata temporis doveva essere preferito alla curva degli interessi, la quale confliggeva con i principi espressi dalla sentenza CP_7
Confermava, quindi, le motivazioni dell'ordinanza impugnata e ribadiva la rimborsabilità di tutti i costi relativi al contratto, senza distinzione tra up front e recurring, così come accertato anche dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.
Tutto ciò premesso, domandava il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, “il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi, la causa veniva trattenuta a decisione.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
In merito alla materia del rimborso dei costi derivanti dall'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo e al relativo criterio di calcolo che si deve utilizzare si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse in casi analoghi da questa stessa Corte d'Appello (sentenze nn.
137/2023; 1058/2023; 255/2025).
Preliminarmente, è necessario schematizzare l'ambito normativo di riferimento, al fine di individuare la disciplina correttamente applicabile al caso di specie.
L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durate del contratto”. Tale norma è stata fedelmente trasposta nell'ordinamento italiano all'interno dell'art. 125 sexies TUB, per mezzo del D.lgs. 141/2010, il quale ha statuito che:
“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'interpretazione maggioritaria dell'art. 125 sexies TUB, prima della pronuncia della cosiddetta sentenza XI, limitava il diritto al rimborso del cliente che estingueva anticipatamente il finanziamento, garantendo la restituzione dei soli costi recurring ed escludendo il riaddebito dei costi up front. Sulla scorta delle disposizioni della Banca
d'Italia in materia, la giurisprudenza sosteneva che gli oneri e i costi risarcibili al cliente erano dovuti sulla base della prestazione remunerata, sia che fossero funzionali alla conclusione del contratto, sia che riguardassero la sola esecuzione;
in ogni caso, gli oneri rimborsabili dovevano essere connessi all'esecuzione del contratto, e di questi andava restituita solamente la parte di prestazione remunerata, ma che non era stata eseguita a causa dell'anticipata estinzione. Era esclusa, al contrario, la rimborsabilità dei costi connessi ad attività già compiute al momento dell'estinzione.
L'interpretazione fornita dalla sentenza XI - la cui efficacia vincola anche il Giudice nazionale – afferma, contrariamente alla precedente giurisprudenza, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
7 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ciò in quanto l'art. 16 va interpretato alla luce della direttiva in cui è inserito, la quale, secondo la sentenza XI,
“ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» prevista dalla direttiva 87/102, quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi». Quanto detto assume maggiormente significato alla luce della ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva stessa, che, come precisa la CGUE, “mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione;
al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in partica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. La sentenza XI ha, quindi, interpretato l'art. 125 sexies TUB nel senso di riconoscere al consumatore il diritto al rimborso di tutti gli oneri del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Tale interpretazione era stata recepita nell'ordinamento interno con l'introduzione dell'art. 11 octies, commi 1 e 2, L. 106/2021, il quale aveva modificato l'art. 125 sexies TUB e
8 aveva stabilito che questo si applica ai soli contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, prevedendo, invece, l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB ante riforma e delle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia per i contratti stipulati prima del 2021.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, tuttavia, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, precisamente per le parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. La pronuncia sanciva l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza XI, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L.
106/2021.
È pacifico, pertanto, che, anche nel caso di specie, nonostante i contratti controversi siano stati stipulati prima del 2021, si applichi l'art. 125 sexies TUB, il quale ha trasposto nell'ordinamento interno l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla luce delle motivazioni della sentenza XI della CGUE “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
È del tutto inconferente, invece, il richiamo di parte appellante alla sentenza della CGUE del 09.02.2023 emessa nella causa C-555/21, cosiddetta causa DI AN TR, con cui la Corte di Giustizia aveva stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE andava interpretato nel senso che esso non era ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia aveva, tuttavia, precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle due direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza era diversa da quella relativa ai CP_7
contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata dalla sentenza DI AN TR: i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non erano applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permanevano i principi della sentenza XI.
Per completezza, la Corte sottolinea come, in seguito all'ordinanza di primo grado del
14.04.2023 oggetto di impugnazione, sia entrato in vigore il D.L. 104/2023, convertito con
9 L. 169/2023, il quale ha parzialmente modificato l'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021, senza però intaccare il diritto al rimborso del costo totale del credito garantito al consumatore. Tale tutela è stata ulteriormente rafforzata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito l'applicabilità nell'ordinamento interno dei principi della sentenza
XI (Corte di Cassazione, sentenza n. 14836/2024).
Il secondo motivo di appello con cui parte appellante eccepiva l'applicazione, da parte del
Giudice di primo grado, del criterio del pro rata temporis per il calcolo del quantum del rimborso e richiedeva, al contrario, l'utilizzo del criterio della curva degli interessi è infondato e va, pertanto, respinto.
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 125 sexies, comma 2 TUB, il quale dispone che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, opera solamente per i contratti stipulati dopo il 2021 e non è, quindi, applicabile al caso di specie.
Si conferma in materia l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte d'Appello, secondo cui si deve utilizzare il criterio del pro rata temporis, il quale è di immediata comprensione, poiché quantifica il rimborso dovuto mediante un semplice criterio proporzionale, basato sulla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita. Tale criterio è, infatti, maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, la quale richiede un metodo trasparente e comprensibile per il consumatore, obiettivo non garantito, invece, dal criterio del costo ammortizzato, che “non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 137/2023).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli articoli richiamati da parte appellante al fine di affermare l'applicabilità del criterio della curva degli interessi sembrano prevedere, al contrario, il metodo pro rata temporis. L'art. 11 dei contratti oggetto di controversia, invero, sancisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha il diritto “ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ancora, il punto 4 del modulo SECCI allegato ai contratti, richiamato dallo stesso art. 11, nulla prevede circa il metodo della curva degli interessi e statuisce, al contrario, l'applicazione del criterio pro rata temporis, disponendo
10 alla voce “spese di incasso quote” che “queste verranno rimborsate pro rata temporis dividendo l'importo totale per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
È pacifica, pertanto, la quantificazione del rimborso secondo il criterio pro rata temporis, così come già affermato dal Giudice di primo grado.
Tutto ciò premesso, la Corte rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente e determinate in riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 4170/2023 del Controparte_1
Tribunale di Torino, depositata in data 14.04.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle Controparte_1 spese legali del presente grado di giudizio a favore di parte appellata Controparte_3
a socio unico, in qualità di procuratrice di liquidate in complessivi € CP_5
3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1.911,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 11.04.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 662/2023 promosso da:
(P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Marco Presenti e Edoardo Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Francia n. 25, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante in qualità di procuratrice di (C.F.: Controparte_4 CP_5
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Pasqualini e Monia C.F._1
Mariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Loreto, via Trieste
n. 41, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in Cancelleria il 14.04.2023, nel giudizio avente R.G. 3995/2022 dal Tribunale di Torino, in persona del Dott. Alberto La
Manna per accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1 Rigettare le domande attoree e accertare che nulla Controparte_1
deve alla ricorrente a nessun titolo;
- per l'effetto, condannare la Società alla restituzione delle somme medio Controparte_3
tempore percepite nonché al pagamento delle spese di lite;
IN SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, tenere conto dei rimborsi già effettuati e dichiarare tenuta al pagamento dei costi secondo il criterio proporzionale (c.d. CP_1
curva degli interessi),
IN VIA ISTRUTTORIA
Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
nella denegata ipotesi in cui venisse condannata al rimborso degli oneri up front, il Giudice compensi le CP_1 spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile”.
Parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla
[...]
avverso l'ordinanza del 14.04.2023 del Tribunale di Torino e, per Controparte_1
l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società in qualità di procuratrice del Controparte_3
signor conveniva in giudizio la al fine di ottenere CP_5 Controparte_1
il rimborso della quota parte di oneri e interessi connessi a tre contratti di finanziamento stipulati tra le parti, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludevano o limitavano la rimborsabilità delle voci richieste, e chiedeva il risarcimento della somma di € 5.728,19.
Parte attrice deduceva, in particolare, di aver concluso con la tre diversi contratti di CP_6
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rispettivamente:
2 - Contratto n. 479068, stipulato in data 27.05.2013 ed estinto anticipatamente in data
31.12.2015;
- Contratto n. 558746, stipulato in data 28.09.2015 ed estinto anticipatamente in data
31.03.2019;
- Contratto n. 20006729, stipulato in data 11.03.2016 ed estinto anticipatamente in data 30.11.2018.
Parte attrice contestava formalmente alla il mancato rimborso pro quota degli oneri CP_6 connessi ai suddetti contratti e, stante l'esito negativo della richiesta, promuoveva procedura di risoluzione stragiudiziale presso l'Arbitro Bancario Finanziario;
non vedendo le proprie pretese soddisfatte, ricorreva in giudizio, chiedendo l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza XI della CGUE e il rimborso delle somme dovute secondo il criterio di calcolo del pro rata temporis.
Si costituiva in giudizio contestando le eccezioni di Controparte_1
controparte. Affermava, in particolare, che nel caso di specie non si applicavano i principi della sentenza XI, in quanto l'ambito normativo di riferimento era l'art. 11 octies, comma 2, L. 73/2021, nonché le disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca
d'Italia. L'art. 125 sexies TUB richiamato da parte attrice era stato modificato, invero, dalla
L. 106/2021, entrata in vigore in data 25.07.2021, e non si applicava ai contratti estinti prima di tale data, come quelli oggetto di controversia. A nulla rilevava l'interpretazione della sentenza XI sulla norma comunitaria dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, poiché essendo questa non self executing, non poteva avere efficacia diretta nei rapporti tra privati. Parte convenuta precisava, altresì, che in ogni caso il metodo di calcolo applicabile era quello della curva degli interessi, sulla base del piano di ammortamento alla francese pattuito nei contratti, e non il pro rata temporis richiesto dal cliente.
L'ordinanza di primo grado
Con ordinanza n. 4170/2023, depositata in data 14.04.2023, il Tribunale di Torino accoglieva le domande di parte attrice e condannava al rimborso della Controparte_1 somma pari ad € 5.728,19, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.300,00.
Il Tribunale, preliminarmente, dava atto dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, la quale disponeva il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di tutti i costi relativi al contratto di finanziamento, anche nel caso di estinzione anticipata intervenuta prima della entrata in vigore della L. 106/2021. Riteneva, pertanto, non condivisibile la difesa di controparte, in quanto la sentenza della Corte costituzionale
3 confermava l'applicabilità, anche nel caso di specie, dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza XI in conformità all'art. 16 della Direttiva 48/2008; gli oneri contrattuali dovevano, pertanto, essere rimborsati proporzionalmente alla minore durata del contratto anticipatamente estinto.
Il Giudice dichiarava, poi, l'inconferenza nel caso di specie della sentenza CGUE C-555/21 richiamata da parte convenuta, relativa a crediti scaturenti da mutui ipotecari e non applicabile ai casi di credito al consumo.
Accertava, invece, la fondatezza della richiesta di parte attrice dell'applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis, essendo lo stesso richiamato dai contratti di finanziamento oggetto di causa all'art. 11, nonché al punto 4 dei relativi moduli SECCI. In ogni caso, il criterio della curva degli interessi non era di agevole verifica per il consumatore, poiché implicava l'applicazione, per tutti gli oneri contrattuali, della riduzione progressiva utilizzata per il calcolo degli interessi corrispettivi in riferimento al piano di ammortamento. Era un criterio basato su un calcolo matematico scarsamente intuitivo e che non permetteva al consumatore di conoscere preventivamente i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
Il giudizio di appello
L'appello presentato da Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava l'ordinanza del Tribunale CP_1
di Torino, chiedendone la riforma.
Affermava, innanzitutto, che la distinzione tra costi up front e recurring era ancora valida, nonostante la decisione della Corte costituzionale, in quanto si applicava il disposto dell'art. 6 bis, comma 3, lett. b) del DPR 180/50, il quale non era stato colpito dalla declaratoria di incostituzionalità. Richiamava le proprie difese di primo grado, ribadendo come il diritto dell'Unione Europea non potesse imporre un'interpretazione contraria all'ordinamento dei singoli Stati membri. In ogni caso, l'art. 6 bis, in qualità di norma speciale, prevaleva sia sull'art. 11 octies, sia sull'art. 125 sexies TUB e andava, pertanto, applicato anche nel caso di specie.
Parte appellante contestava la richiesta di rimborso di tutti gli oneri contrattuali, specificando che gli oneri di intermediazione non potevano essere restituiti, in quanto non aveva effettivamente incassato tali somme, ma si era limitata a svolgere il CP_1 ruolo dell'accipines. Era questa, pertanto, un'ipotesi di ripetizione dell'indebito, per cui le somme dovevano essere richieste direttamente all'intermediario.
4 Affermava, poi, l'applicabilità al caso di specie della pronuncia della CGUE C-555/21, la quale aveva superato i principi stabiliti dalla sentenza ed aveva correttamente CP_7
statuito che gli unici costi rimborsabili al cliente erano i cosiddetti costi recurring, che dipendevano dalla durata residua del rapporto. Nel caso di specie, i tre contratti di finanziamento contestati specificavano espressamente quali fossero i costi recurring e quali, invece, quelli up front e, in quanto tali, non rimborsabili.
Parte appellante censurava l'ordinanza impugnata anche nella parte in cui aveva deciso di applicare il metodo di calcolo pro rata temporis e non quello della curva degli interessi, non avendo il Tribunale adeguatamente motivato sul punto. Contestava, poi, la condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto non erano state sufficientemente analizzate le difese della CP_6
Tutto ciò premesso, parte appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite e al pagamento delle spese di lite. In subordine, domandava che la condanna al rimborso di eventuali somme a favore di parte appellata tenesse conto dei rimborsi già effettuati dalla e che il pagamento fosse calcolato CP_6
secondo il criterio della curva degli interessi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi;
nella denegata ipotesi di soccombenza, parte appellante domandava che le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio venissero integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice del signor Controparte_3 CP_5 istando per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte appellata contestava il richiamo di controparte all'art. 6 bis DPR 180/50, poiché del tutto infondato e irrilevante nel caso di specie, così come già statuito dal Giudice di primo grado, anche sulla base della giurisprudenza costante in materia (sentenza XI, Corte costituzionale n. 263/2022 e Corte di Cassazione, ord. 06.09.2023). La citata giurisprudenza era pacifica nell'affermare la rimborsabilità, nel caso di estinzione anticipata, di tutti i costi connessi al finanziamento, senza distinzione tra up front e recurring.
Parte appellata evidenziava, inoltre, che l'art. 125 sexies TUB era stato previsto specificatamente per regolare la materia del rimborso anticipato e si collocava, pertanto, come norma speciale rispetto all'art. 6 bis DPR 180/50, il quale invece disciplinava genericamente la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari
5 finanziari. L'ordinanza impugnata era, pertanto, corretta e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza sul punto.
In merito all'impugnazione di controparte relativa alla non rimborsabilità dei costi di intermediazione, parte appellata ne evidenziava, preliminarmente, la novità e, conseguentemente, l'inammissibilità, in quanto la Banca non aveva mai sollevato tale eccezione durante il giudizio di primo grado. Ad ogni buon conto, l'eccezione era infondata perché anche i costi di intermediario rientravano nel concetto di “costo totale del credito” richiamato dalla Direttiva UE 2008/48, recepita dall'art. 125 sexies TUB. Si trattava di costi necessari alla conclusione del finanziamento e, in ogni caso, le scelte commerciali della non potevano ingiustificatamente limitare il diritto del consumatore. Non rilevava, CP_6 altresì, l'eccezione di ripetizione dell'indebito sollevata da controparte, in quanto tutt'al più tale ipotesi poteva costituire un diritto di rivalsa, in capo alla nei confronti del terzo CP_6
intermediario.
Parte appellata ribadiva l'inconferenza della sentenza CGUE DI AN TR Ag, così come già dichiarato dal Tribunale, in quanto disciplinava le ipotesi di mutuo ipotecario;
nel caso in esame si applicava, invece, la disciplina prevista dalla Direttiva UE
2008/48, così come interpretata dalla sentenza XI e della Corte costituzionale.
In merito al criterio utilizzato per il calcolo del rimborso, parte appellata censurava l'eccezione di controparte, evidenziando come il Tribunale avesse correttamente motivato l'applicazione del criterio pro rata temporis, il quale in ogni caso era quello che “meglio risponde al dato letterale della normativa vigente nonché quello che garantisce il pieno rispetto della proporzionalità”. In ogni caso, tale criterio era quello espressamente indicato nei contratti stipulati tra le parti all'art. 11, nonché nei relativi moduli SECCI al punto 4.
Parte appellata affermava che, anche sulla base della costante giurisprudenza in materia, il criterio del pro rata temporis doveva essere preferito alla curva degli interessi, la quale confliggeva con i principi espressi dalla sentenza CP_7
Confermava, quindi, le motivazioni dell'ordinanza impugnata e ribadiva la rimborsabilità di tutti i costi relativi al contratto, senza distinzione tra up front e recurring, così come accertato anche dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.
Tutto ciò premesso, domandava il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, “il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi, la causa veniva trattenuta a decisione.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
In merito alla materia del rimborso dei costi derivanti dall'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo e al relativo criterio di calcolo che si deve utilizzare si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse in casi analoghi da questa stessa Corte d'Appello (sentenze nn.
137/2023; 1058/2023; 255/2025).
Preliminarmente, è necessario schematizzare l'ambito normativo di riferimento, al fine di individuare la disciplina correttamente applicabile al caso di specie.
L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durate del contratto”. Tale norma è stata fedelmente trasposta nell'ordinamento italiano all'interno dell'art. 125 sexies TUB, per mezzo del D.lgs. 141/2010, il quale ha statuito che:
“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'interpretazione maggioritaria dell'art. 125 sexies TUB, prima della pronuncia della cosiddetta sentenza XI, limitava il diritto al rimborso del cliente che estingueva anticipatamente il finanziamento, garantendo la restituzione dei soli costi recurring ed escludendo il riaddebito dei costi up front. Sulla scorta delle disposizioni della Banca
d'Italia in materia, la giurisprudenza sosteneva che gli oneri e i costi risarcibili al cliente erano dovuti sulla base della prestazione remunerata, sia che fossero funzionali alla conclusione del contratto, sia che riguardassero la sola esecuzione;
in ogni caso, gli oneri rimborsabili dovevano essere connessi all'esecuzione del contratto, e di questi andava restituita solamente la parte di prestazione remunerata, ma che non era stata eseguita a causa dell'anticipata estinzione. Era esclusa, al contrario, la rimborsabilità dei costi connessi ad attività già compiute al momento dell'estinzione.
L'interpretazione fornita dalla sentenza XI - la cui efficacia vincola anche il Giudice nazionale – afferma, contrariamente alla precedente giurisprudenza, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
7 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ciò in quanto l'art. 16 va interpretato alla luce della direttiva in cui è inserito, la quale, secondo la sentenza XI,
“ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» prevista dalla direttiva 87/102, quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi». Quanto detto assume maggiormente significato alla luce della ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva stessa, che, come precisa la CGUE, “mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione;
al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in partica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. La sentenza XI ha, quindi, interpretato l'art. 125 sexies TUB nel senso di riconoscere al consumatore il diritto al rimborso di tutti gli oneri del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Tale interpretazione era stata recepita nell'ordinamento interno con l'introduzione dell'art. 11 octies, commi 1 e 2, L. 106/2021, il quale aveva modificato l'art. 125 sexies TUB e
8 aveva stabilito che questo si applica ai soli contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, prevedendo, invece, l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB ante riforma e delle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia per i contratti stipulati prima del 2021.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, tuttavia, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, precisamente per le parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. La pronuncia sanciva l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza XI, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L.
106/2021.
È pacifico, pertanto, che, anche nel caso di specie, nonostante i contratti controversi siano stati stipulati prima del 2021, si applichi l'art. 125 sexies TUB, il quale ha trasposto nell'ordinamento interno l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla luce delle motivazioni della sentenza XI della CGUE “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
È del tutto inconferente, invece, il richiamo di parte appellante alla sentenza della CGUE del 09.02.2023 emessa nella causa C-555/21, cosiddetta causa DI AN TR, con cui la Corte di Giustizia aveva stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE andava interpretato nel senso che esso non era ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia aveva, tuttavia, precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle due direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza era diversa da quella relativa ai CP_7
contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata dalla sentenza DI AN TR: i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non erano applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permanevano i principi della sentenza XI.
Per completezza, la Corte sottolinea come, in seguito all'ordinanza di primo grado del
14.04.2023 oggetto di impugnazione, sia entrato in vigore il D.L. 104/2023, convertito con
9 L. 169/2023, il quale ha parzialmente modificato l'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021, senza però intaccare il diritto al rimborso del costo totale del credito garantito al consumatore. Tale tutela è stata ulteriormente rafforzata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito l'applicabilità nell'ordinamento interno dei principi della sentenza
XI (Corte di Cassazione, sentenza n. 14836/2024).
Il secondo motivo di appello con cui parte appellante eccepiva l'applicazione, da parte del
Giudice di primo grado, del criterio del pro rata temporis per il calcolo del quantum del rimborso e richiedeva, al contrario, l'utilizzo del criterio della curva degli interessi è infondato e va, pertanto, respinto.
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 125 sexies, comma 2 TUB, il quale dispone che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, opera solamente per i contratti stipulati dopo il 2021 e non è, quindi, applicabile al caso di specie.
Si conferma in materia l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte d'Appello, secondo cui si deve utilizzare il criterio del pro rata temporis, il quale è di immediata comprensione, poiché quantifica il rimborso dovuto mediante un semplice criterio proporzionale, basato sulla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita. Tale criterio è, infatti, maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, la quale richiede un metodo trasparente e comprensibile per il consumatore, obiettivo non garantito, invece, dal criterio del costo ammortizzato, che “non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 137/2023).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli articoli richiamati da parte appellante al fine di affermare l'applicabilità del criterio della curva degli interessi sembrano prevedere, al contrario, il metodo pro rata temporis. L'art. 11 dei contratti oggetto di controversia, invero, sancisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha il diritto “ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ancora, il punto 4 del modulo SECCI allegato ai contratti, richiamato dallo stesso art. 11, nulla prevede circa il metodo della curva degli interessi e statuisce, al contrario, l'applicazione del criterio pro rata temporis, disponendo
10 alla voce “spese di incasso quote” che “queste verranno rimborsate pro rata temporis dividendo l'importo totale per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
È pacifica, pertanto, la quantificazione del rimborso secondo il criterio pro rata temporis, così come già affermato dal Giudice di primo grado.
Tutto ciò premesso, la Corte rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente e determinate in riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 4170/2023 del Controparte_1
Tribunale di Torino, depositata in data 14.04.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle Controparte_1 spese legali del presente grado di giudizio a favore di parte appellata Controparte_3
a socio unico, in qualità di procuratrice di liquidate in complessivi € CP_5
3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1.911,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 11.04.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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