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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
elettivamente domiciliata in Milano, via Tortona 37/3b, presso lo studio dell'avv.to Dario Parte_1
Italo Treves, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
in persona del socio accomandatario sig.. Controparte_1 CP_1
elettivamente domiciliata in Novara, via Canobio 16, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe
[...]
Melone, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n.1338/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, nel procedimento rg 25688/2021, pubblicata in data 5.2.2024
OGGETTO: Agenzia
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti, in vista dell'udienza del 27.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Pt_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza n. 1338/2024 del Tribunale di Milano – Giudice
Dott. Vincenzo Nicolini - pubblicata il 05.02.2024, resa nel giudizio rubricato al R.G. n. 25688/2021 e, per l'effetto, così provvedere: Nel merito:
- in via principale: per tutti i motivi esposti in atti, ogni contraria domanda ed eccezione rispinta poiché infondata in fatto ed in diritto, dichiarare prescritto il diritto al pagamento delle provvigioni azionate da con decreto ingiuntivo n. 7006/2021 del Tribunale di Milano e per l'effetto revocare CP_1 il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata: per tutti i motivi esposti in atti, accertare l'intervenuto pagamento totale e/o parziale e/o la Par compensazione del credito ingiunto con i bonifici eseguiti da e con la nota di credito emessa da e per l'effetto revocare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che CP_1 nulla è dovuto in tutto o in parte per le fatture azionate in via monitoria.
- in via ulteriormente subordinata: disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma, Sezione IV, avente R.G. 7000/2020.
- in ogni caso: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle CP_1 spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio comprese le spese di CTU, con distrazione delle spese in favore del difensore.
Con osservanza.
Milano, 26 marzo 2025 Avv. Dario Treves
PARTE APPELLATA
Nell'interesse di: con l'avv. Giuseppe Melone Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
Nel merito: rigettare l'appello principale e confermare integralmente la sentenza impugnata;
rigettare per l'effetto ed in ogni caso in ogni sua parte l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta, perché inammissibile, improponibile, comunque infondata in fatto e diritto e non provata, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento del capitale ivi liquidato, degli interessi anche moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto e successivi, nonché delle spese di monitorio ivi liquidate;
pagina 2 di 16 in subordine, condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento della somma di € 89.047,01 (IVA compresa) ovvero della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, per provvigioni maturate da nei confronti di CP_1 Parte_1
(già rimaste insolute, oltre agli interessi anche moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal Parte_2
dovuto e successivi.
Con vittoria di spese, anche di consulenza, e competenze del doppio grado di giudizio.
Milano, 26 marzo 2025
Avv. Giuseppe Melone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso di (di seguito, per brevità, , il Controparte_1 CP_1
Tribunale di Milano, in data 13.3.2021, emetteva decreto ingiuntivo n. 7006/21 nei confronti di per il pagamento della somma di € 89.047,01, oltre interessi di mora e Parte_2
spese, a titolo di provvigioni maturate da gennaio 2011 in avanti, in forza del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 2.4.2006.
(divenuta poi proponeva opposizione lamentando, in via Parte_2 Pt_1
preliminare, la parcellizzazione del credito da parte di in violazione dei canoni di CP_1
correttezza e buona fede, avendo quest'ultima chiesto il pagamento di parte delle fatture oggetto della domanda monitoria anche in altro giudizio allora pendente avanti al Tribunale di
Roma, IX Sez. Civ., rg 8992/201. precisava che nel giudizio romano aveva Pt_2 CP_1
eccepito in compensazione dette fatture –parzialmente coincidenti con quelle oggetto del presente procedimento- a fronte della sua domanda di concessione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cpc per la somma di euro 102.675,00. Sul punto l'opponente evidenziava che non è consentito al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria.
Sempre in via preliminare instava per la sospensione del giudizio in attesa della Pt_2
definizione del procedimento romano sopra citato, nel frattempo definito in primo grado e pendente avanti alla Corte di Appello di Roma, al fine di evitare possibili conflitti di giudicato.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito azionato da CP_1
tenuto conto dell'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cc, al
[...]
diritto dell'agente alle provvigioni e della cessazione del rapporto di agenzia nel marzo 2011. pagina 3 di 16 In ogni caso sosteneva l'intervenuto pagamento e, comunque, eccepiva la Pt_2
compensazione con propri controcrediti rispetto alle fatture azionate da In particolare, CP_1
assumeva di aver operato la compensazione sino a concorrenza dell'importo di euro 36.000,00, in forza di atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 3.11.2010, e invocava due ulteriori compensazioni, rispettivamente per l'importo di euro 12.789,57 e di euro 11.023,87, come da missive prodotte con l'opposizione sub docc. 8, 9 e 10. Infine, a saldo delle fatture ex adverso azionate, allegava due pagamenti, l'uno di euro 13.858,87 e l'altro di euro 22.540,40, nonché
l'emissione di una nota di credito a proprio favore da parte di per euro 6.727,60. CP_1
L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con accoglimento dell'opposizione e il favore delle spese.
Si costituiva deducendo l'infondatezza dell'avversa contestazione relativa alla CP_1
parcellizzazione del credito, richiamando l'insegnamento della Suprema Corte che lo consente nel caso in cui il creditore agisca in via monitoria per la parte del credito certa, liquida ed esigibile.
Proseguiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'avversaria richiesta di sospensione/riunione del giudizio a quello romano, evidenziando la diversità di petitum e causa petendi tra i due procedimenti;
in particolare assumeva che la causa avviata da avanti al Tribunale di CP_1
Roma aveva ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso operato dalla stessa, nel marzo 2011, dal rapporto di agenzia e che in detto giudizio aveva eccepito in Pt_2
compensazione un proprio asserito controcredito di euro 102.675,00, derivante dalla transazione del 3.11.2010; rispetto a tale credito , avanti al Tribunale di Roma, aveva Pt_2
avanzato istanza ex art. 186ter cpc e, al fine di paralizzare tale richiesta, aveva allora CP_1
eccepito in compensazione le fatture poste a base del ricorso monitorio opposto nel giudizio milanese;
esaurita la fase incidentale relativa alla richiesta di ordinanza ex art. 186ter cpc, alcuna residua domanda di pagamento di tali fatture di era residuata nel giudizio CP_1
romano, tant'è che non vi era traccia in tal senso né nelle conclusioni precisate da né CP_1
nella sentenza del Tribunale di Roma. sul punto concludeva, dunque, evidenziando che CP_1
nessun conflitto di giudicati avrebbe potuto esserci con la sentenza romana, per cui la richiesta di sospensione o riunione dei giudizi era priva di fondamento.
pagina 4 di 16 Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, evidenziava che quest'ultima era CP_1
stata più volte interrotta sia nel momento in cui le fatture qui azionate erano state eccepite in compensazione nel giudizio romano rispetto al controcredito là fatto valere da , sia con Pt_2
la notifica in data 26.4.2017 di un decreto ingiuntivo emesso, sulla base delle stesse fatture oggi azionate, dal Tribunale di Roma, poi dichiaratosi incompetente.
Infine, in ordine all'eccezione di compensazione e pagamento ex adverso sollevata, parte opposta evidenziava che delle somme di euro 36.000,00, 12.798,57 e 11.023,87, per un totale di euro 59.813,44 si era già tenuto conto in sede monitoria, posto che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto per l'importo di euro 89.047,01, a fronte del maggior credito di euro
148.869,45, portato dalle fatture azionate. Quanto all'importo di euro 36.000 si CP_1 riservava, in ogni caso, di agire in separato giudizio ritenendo l'invalidità della transazione conclusa tra le parti. In ordine ai pagamenti di euro 13.858,87 e di euro 22.540,40, invocati dall'opponente, ammetteva di averli ricevuti, ma sosteneva di averli imputati ai fatture CP_1
precedenti, scadute ed impagate, ossia la fatt. n. 10/2010 e n. 1/2011. Infine contestava la nota di credito di euro 6.727,60 invocata da controparte assumendo di non averla mai emessa e producendo a tal fine come prova i propri registri IVA del 2012.
concludeva, pertanto, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del CP_1
decreto ingiuntivo opposto e quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto sino a concorrenza dell'importo di euro
82.319,41, defalcando dallo stesso la nota di credito di euro 6.727,60 di apparente provenienza da , il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc e, con ordinanza del CP_1
31.3.2022, rigettate le istanze istruttorie di prova orale delle parti, in quanto relative a fatti da provarsi documentalmente, ammetteva invece ctu contabile sul saldo dovuto all'agente, al netto di quanto già pagato, avuto riguardo alle compensazione e all'imputazione dei pagamenti dedotti in giudizio.
All'esito del giudizio il Tribunale di Milano, in data 2.2.2024, pronunciava sentenza Part con cui rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannava al pagamento delle spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti le spese di ctu nella misura di metà per ciascuna.
pagina 5 di 16 In sintesi, il Tribunale riteneva che la prescrizione era stata interrotta da CP_1
azionando la medesima pretesa avanti al Tribunale di Roma, sia pure a fini compensativi, e poi ottenendo dallo stesso Tribunale un decreto ingiuntivo, sia pure successivamente annullato per incompetenza del giudice adito. Pacifiche, sulla scorta della ctu espletata, le compensazioni già operate da in sede monitoria, quanto invece ai due pagamenti di euro 13.585,87 e di CP_1
Part euro 22.540,41, invocati da , il primo giudice evidenziava che, nell'incertezza della relativa imputazione, spettava all'opponente dare compiuta prova del fatto estintivo del credito di e che tale prova non era stata fornita. Parimenti, quanto alla nota di credito di euro CP_1
Part 6.727,60 del 22.2.2012, contestata da il Tribunale stabiliva che gravava su CP_1
dimostrare che tale nota era stata effettivamente emessa dall'opposta e anche in questo caso la prova non era stata raggiunta. Per tali ragioni respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello per i motivi ivi dedotti. Pt_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone il rigetto, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 21.1.2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 27.5.2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal
Collegio, così come composto per l'udienza del 27.5.2024, e decisa nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Col primo motivo di appello deduce che il Tribunale di Milano ha errato nel Pt_1
ritenere che avesse azionato il credito ingiunto nel presente procedimento nel giudizio CP_1
pendente avanti al Tribunale di Roma, rg n. 89/2012, interrompendo così la prescrizione quinquennale.
Par
evidenzia che controparte, nella terza memoria ex art. 183 cpc depositata nel giudizio romano in data 25.1.2013, si era limitata ad un mero elenco delle fatture contestate,
pagina 6 di 16 senza alcuna richiesta di pagamento delle stesse, e che in nessun altro atto di detto giudizio aveva svolto domanda giudiziale -di pagamento e/o di compensazione- in ordine alle CP_1
fatture ingiunte nel presente giudizio, né aveva mai costituito in mora . Pt_2
Sotto tale profilo l'appellante rammenta che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato;
solo in presenza di tali requisiti si determina l'effetto sostanziale di costituzione in mora del debitore.
Conclude, pertanto, affermando che il credito di risulta prescritto ex art. 2948, n CP_1
4, c.c., essendo decorsi cinque anni dal recesso dal contratto di agenzia, intervenuto in data
30.3.2011.
Sul punto l'appellante aggiunge, in via subordinata, che, qualora invece si ritenesse che abbia azionato, effettivamente, lo stesso credito avanti al Tribunale di Roma, allora CP_1
dovrebbe sospendersi il presente giudizio ex art. 295 cpc, in attesa della definizione di quello romano, ora pendente in fase di appello, non potendosi far valere il medesimo credito in due Part distinti procedimenti. Tuttavia, prosegue , controparte, in sede di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale di Roma, non aveva fatto alcun riferimento al credito relativo alle fatture qui azionate, né come domanda di pagamento, né come richiesta di compensazione.
Il motivo non è fondato.
Il giudizio romano risulta promosso da onde accertare la legittimità del proprio CP_1
recesso per giusta causa dal contratto di agenzia con ed ottenere le indennità connesse Pt_2
alla cessazione del rapporto, anche ex art. 1751 c.c..
In tale procedimento aveva avanzato domanda riconvenzionale relativamente Pt_2
ad un proprio controcredito di euro 102.675,00, nascente da una transazione intervenuta tra le parti;
per detto controcredito aveva pure chiesto l'emissione di ordinanza ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186ter cpc.
al fine di paralizzare il controcredito azionato da , risulta aver, quindi, CP_1 Pt_2
eccepito in compensazione, avanti al Tribunale di Roma, il credito relativo alle provvigioni ancora dovute da controparte.
pagina 7 di 16 In particolare, l'attuale appellata risulta avere eccepito il mancato pagamento delle proprie provvigioni maturate da gennaio 2011 in avanti in plurimi atti difensivi del giudizio rg
89/2012, pendente a Roma:
-in memoria ex art. 183, n 1, cpc, depositata il 10.12.2012, contestava il CP_1
controcredito di euro 102.675,00 azionato da in via riconvenzionale e l'istanza ex art. Pt_2
183ter cpc avanzata dalla stessa in udienza;
invitava controparte a precisare l'ammontare degli importi provvigionali non pagati da gennaio 2011 in avanti e soprattutto la invitava espressamente a pagarli per evitare altro contenzioso (doc. 14, comp. cost. opposta primo grado);
-nella successiva memoria ex art. 183, n 2, cpc, depositata l' 8.1.2013, l'odierna appellata eccepiva che nulla era stato pagato dal 2011 all'estinzione del rapporto e che Pt_2
non aveva comunicato gli estratti provvigionali relativi a detto anno per il calcolo delle residue provvigioni dovute e produceva sub docc. da 29 a 35 le fatture del 2011 nn. 31260/1002,
31260/1003, 31260/1004, 31260/1005, 31260/1006, 31260/1007, 31260/1008, e accanto ad ognuna di esse annotava “non pagata” (doc. 15 comp. cost. opposta primo grado);
-nella terza memoria ex art. 183 cpc, depositata il 28.1.2013, ribadiva il CP_1
mancato pagamento delle fatture relative alle provvigioni dovute all'agente da gennaio 2011 in avanti ed evidenziava che la circostanza era rilevante per paralizzare le infondate domande riconvenzionali, anche di carattere cautelare, svolte da;
contestando le istanze ex artt. Pt_2
186bis e 186ter cpc di quest'ultima, stigmatizzava la condotta di che, da un CP_1 Pt_2
lato, non comunicava gli estratti conto provvigionali e ometteva di pagare le provvigioni dovute all'agente da gennaio 2011 in avanti, dall'altro avanzava pretese in via riconvenzionale, con un comportamento contrario a buona fede;
evidenziava che il mancato pagamento CP_1
delle provvigioni da parte di era documentale e ben poteva paralizzare le infondate Pt_2 domande riconvenzionali svolte da quest'ultima, con anche istanze cautelari (doc. 16 comp. cost. opposta primo grado);
-in memoria autorizzata depositata il 30.9.2013 –sulle istanze ex artt. 186bis- 186ter cpc di eccepiva che non le aveva pagato le provvigioni maturate per CP_2 Pt_2
i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 e anche successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, intervenuta nel marzo 2011; deduceva che la pretesa creditoria di CP_1 Pt_2
pagina 8 di 16 era oggetto di compensazione con il suo maggior credito e ribadiva l'elenco delle fatture non pagate: nn. 31260/1002, 31260/1003, 31260/1004, 31260/1005, 31260/1006, 31260/1007,
31260/1008 (doc. 12 comp. cost. opposta primo grado).
Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “affinchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”
(Cass. 7188/2025). D'altra parte “l'atto interruttivo della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n 24913 del 18.8.2022; Cass. 1166 del 17.1.2018; Cass. n.
15766 del 12.7.2006).
Ora, è evidente che, nel momento in cui la parte eccepisce in compensazione in giudizio il proprio credito, al fine dichiarato di paralizzare il controcredito della controparte, sta chiaramente esercitando il proprio diritto, con l'effetto quindi di interromperne la prescrizione.
Pertanto, nel momento in cui nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma, al fine CP_1 di paralizzare l'istanza ex artt. 186bis-186ter cpc di , ha eccepito in compensazione il Pt_2
proprio controcredito discendente dalle provvigioni non pagate da gennaio 2011 in avanti, ha evidentemente esercitato il proprio diritto al pagamento, interrompendo la prescrizione.
Successivamente, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma decreto CP_1
ingiuntivo avente ad oggetto le seguenti fatture: n. 4/2011, n. 5/2011, 31260/1002, 31260/1003,
31260/1004, 31260/1005, 31260/1006, 31260/1007, 31260/1008 del 2011 (doc. 17 CP_1
primo grado). Detto decreto è stato notificato a in data 26.4.2017 e allo stesso deve Pt_2
riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, sebbene il Tribunale di Roma si sia poi dichiarato incompetente.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato avvio al presente giudizio avanti al
Tribunale di Milano ha indicato anche le fatture n. 6/2011 di euro 345,46, n. 7/2011 di CP_1
euro 642,53 e n. 8/2011 di euro 440,66.
pagina 9 di 16 Dalla ricostruzione che precede, pertanto, emerge che le fatture nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del
2011 non erano state menzionate espressamente nel giudizio promosso da avanti al CP_1
Tribunale di Roma rg 89/2012, in cui erano state prodotte invece solo le fatture 31260/1002,
31260/1003, 31260/1004, 31260/1005, 31260/1006, 31260/1007, 31260/1008 del 2011. Part Tuttavia, in tale sede aveva espressamente richiesto a il pagamento di tutte le CP_1
provvigioni dovute e non ancora pagate da gennaio 2011 in avanti e aveva anche chiesto l'invio dell'estratto conto provvigionale per il relativo calcolo. aveva, pertanto, eccepito in CP_1
compensazione, in tale sede, il credito spettante alla stessa per tutte le provvigioni dovute da gennaio 2011 in avanti.
Tra l'altro, dall'esame della narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo chiesto al
Tribunale di Milano, che ha dato avvio al presente procedimento, si evince che l'indicazione delle fatture nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del 2011 è stata effettuata sostanzialmente per completezza, al
Part fine di dare atto dei pagamenti, mediante compensazione, effettuati nel frattempo da su dette fatture. Nel ricorso monitorio, infatti, ha dato atto e documentato -producendo le CP_1
comunicazioni di che quest'ultima -per sua espressa dichiarazione in data 4.4.2011- Pt_1 aveva imputato alle fatture 4 e 5 del 2011 di l'importo di euro 36.000, relativo alla CP_1
transazione conclusa tra le parti (doc. 3 fasc. monitorio Milano); con successiva comunicazione Part del 28.4.11, aveva dichiarato di compensare il proprio credito di euro 11.023,87 sempre con la fattura n. 5/2011 di (doc. 4 fasc. monitorio Milano). Infine, con comunicazione CP_1
Part del 28.7.2011, dichiarava di compensare propri crediti per euro 12.798,57 con le fatture di
6, 7 e 8/11 (doc. 5 fasc. monit. Milano). Tali pagamenti sono stati scomputati da CP_1 CP_1
in sede di richiesta del decreto monitorio.
Concludendo sul punto, deve ritenersi che ha, senz'altro, interrotto la CP_1
Par prescrizione quinquennale, eccepita da , rispetto al pagamento delle provvigioni dovute da gennaio 2011 in avanti, dapprima azionando il relativo credito nel procedimento avanti al Part Tribunale di Roma rg 89/2012, per paralizzare l'istanza ex artt. 186bis e 186ter cpc di , da ultimo nella memoria depositata in tale giudizio il 30.9.2013, e poi con la richiesta di decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, che, pur incompetente, ha emesso il decreto notificato a TIM il 26.4.2017, mentre le fatture n. 6/2011 di euro 345,46, n. 7/2011 di euro 642,53 e n. 8/2011 di pagina 10 di 16 euro 440,66, non menzionate nel decreto ingiuntivo di Roma, sono già state pagate per Part imputazione espressa di .
Nel momento in cui ha, quindi, notificato in data 21.4.2021 il decreto ingiuntivo CP_1
emesso dal Tribunale di Milano, opposto nel presente giudizio, nessuna prescrizione quinquennale era maturata.
Par L'eccezione di prescrizione sollevata da è, pertanto, infondata.
Parimenti priva di fondamento è la richiesta dell'appellante di sospensione ex art. 295 cpc del presente procedimento in attesa della definizione di quello romano, ove, in ipotesi, avrebbe svolto la medesima domanda relativa alle stesse fatture, sia pure eventualmente CP_1
a meri fini compensativi.
Dalla disamina degli atti del procedimento svolto avanti al Tribunale di Roma emerge, infatti, che le fatture oggetto del presente procedimento erano state opposte in compensazione nell'ambito del subprocedimento aperto a seguito dell'istanza ex art. 186ter cpc proposta da per il proprio controcredito di euro 102.675,00, mentre, esauritasi tale fase, Parte_2 CP_1
in sede di precisazione delle conclusioni, non aveva fatto menzione delle fatture in esame e infatti la stessa sentenza del Tribunale di Roma non ne fa cenno. Ad oggi, dunque, non risulta pendente avanti al giudice romano alcuna domanda di pagamento delle fatture oggetto del presente giudizio, per cui nessun conflitto di giudicati è prospettabile.
Col secondo motivo di appello l'appellante si duole che il primo giudice non abbia ritenute fondate le eccezioni di intervenuto pagamento e di compensazione delle fatture di
In particolare richiama i due bonifici di euro 22.540,00 e di euro 13.858,87, di cui il CP_1
Tribunale di Milano non ha tenuto conto, ritenendo che non avesse dato adeguata Pt_2
prova del fatto estintivo invocato.
L'appellante afferma in proposito di aver offerto prova presuntiva ex art. 2729 c.c. dei pagamenti in questione, avendo fornito indizi gravi, precisi e concordanti, consistenti, per il primo bonifico, nella esatta corrispondenza dell'importo del bonifico alla fattura n. 31260/1002 di e, per il secondo, nel fatto che, rispetto alle fatture 4 e 5 del 2011 dell'opposta, CP_1
operate le compensazioni autorizzate da controparte per euro 36.000,00 e per euro 11.023,87, rimarrebbe una differenza da saldare di soli 688,78 euro. Sarebbe, dunque, chiara, a detta di pagina 11 di 16 Part
, la sostanziale corrispondenza degli importi tra quanto pagato e quanto dovuto, vista l'esigua cifra di 688,78 che residuerebbe come differenza.
Diversamente le fatture n. 18 del 2010 e n. 1 del 2011, a cui ha dichiarato di aver CP_1
imputato i due pagamenti in questione, osserva l'appellante, recano importi del tutto diversi da quelli dei bonifici in discussione.
Part
, quanto al contegno di controparte –a suo giudizio rilevante come indizio grave, preciso e concordante- lamenta inoltre che, disposta CTU da parte del Tribunale, CP_1
tenendo un comportamento contrario a buona fede, aveva rifiutato la proposta del consulente d'ufficio di produzione delle schede contabili da parte di entrambe le parti in causa, per il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, ai fini di una ricostruzione oggettiva dei relativi rapporti.
L'appellante, poi, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha tenuto
Part conto della nota di credito n. 31260/2001 del 22.2.2012 di euro 6.727,70, che ha chiesto di portare in detrazione dal credito vantato da Secondo l'appellante il mero CP_1
disconoscimento operato da controparte non sarebbe stato sufficiente, agli effetti degli artt.
2719 e 2729 c.c., a togliere efficacia alla nota di credito in questione. infatti, si sarebbe CP_1
unicamente limitata a dichiarare di non avere mai emesso il documento, mentre, secondo la
Suprema Corte, il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo, invece, sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni. In particolare, il disconoscimento dovrebbe contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto o, in alternativa, le parti aggiunte;
infine la parte che disconosce dovrebbe anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
Ne conseguirebbe che il mero disconoscimento della nota di credito, così come operato da non sarebbe idoneo ad integrare quei requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza CP_1
di legittimità, in applicazione dell'art. 2719 c.c..
Anche tale motivo non può essere accolto.
pagina 12 di 16 E' noto che, a mente dell'art. 1193, comma primo, cc, il debitore quando adempie può dichiarare quale debito intende soddisfare. Tale dichiarazione va, tuttavia, operata all'atto del pagamento, a pena di inefficacia, rimanendo priva di effetti se effettuata successivamente, salvo consenso del creditore (Cass. n 3644 del 12.2.2021). Par I due bonifici invocati da non recano come causale il riferimento ad alcuna fattura di né risulta alcuna dichiarazione di imputazione del pagamento, da parte della CP_1
debitrice, contestuale al pagamento.
L'appellata ha imputato i pagamenti in oggetto a fatture precedenti e impagate, ossia la fatt. n. 18 del 2010 di euro 25.217,14 del 21.10.2010 e la fattura n. 1 del 2011 di euro
18.947,23.
Come noto, nonostante le obbligazioni di pagamento siano riconducibili all'unico rapporto contrattuale di agenzia, la pluralità di prestazioni relative ai singoli pagamenti delle provvigioni consente l'applicazione dell'art. 1193 c.c. (Trib. Salerno sent. n 4132 del
24.11.2022).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere della prova torna a gravare sul creditore per l'imputazione di detto pagamento a un credito diverso (Cass. n 19039 del 16.7.2019, n 27247 del 25.9.2023). Part Nel caso di specie i due pagamenti invocati da di euro 22.540,00 e di euro
13.858,87 non sono stati eseguiti con puntuale riferimento alle fatture a cui l'appellante le vorrebbe imputare, mancando qualsiasi riferimento alle stesse nei bonifici effettuati o in comunicazione contestuali agli stessi. La mera coincidenza di importo tra uno dei bonifici e la fattura 31260/1002 di in difetto di ulteriori elementi, non appare decisivo in tal senso. CP_1
In ogni caso, anche volendo ritenere che l'onere della prova sia tornato in capo a CP_1
quantomeno per il pagamento di euro 22.540,00, deve rilevarsi che anche i crediti portati dalle Par precedenti fatture di 18/2010 e la 1/2011- non sono contestati da , la quale non CP_3
ha né tempestivamente dedotto, né tantomeno dimostrato di aver estinto tali più risalenti crediti di controparte.
Part
, infatti, in primo grado, senza aver mai allegato in precedenza di avere estinto tali precedenti crediti di controparte, solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc ha formulato dei pagina 13 di 16 capitoli di prova orale, peraltro generici, volti a dimostrare l'estinzione dei crediti portati da dette più risalenti fatture di Le relative allegazioni appaiono tardive, in quanto non CP_1
formulate entro il limite temporale per le preclusioni assertive, e comunque i capitoli di prova sono inammissibili sia perché generici, sia perché non è ammessa la prova testimoniale del pagamento ai sensi dell'art. 2726 c.c..
Peraltro, a mente dell'art. 2729, u.c., c.c., neppure le presunzioni semplici sono ammesse laddove è esclusa la prova testimoniale, per cui ogni valutazione sul comportamento processuale dell'opposta appare irrilevante. Inoltre, il debitore è tenuto a provare i fatti estintivi allegati, senza che la ctu disposta dal giudice possa supplire in tal senso.
Par Pertanto, i diversi e precedenti crediti invocati da non sono contestati da CP_1 quanto ad esistenza e misura e quest'ultima non ne ha dimostrato il pagamento.
Trattandosi di crediti più risalenti, correttamente ha operato l'imputazione ex art. CP_1
Par 1193 cpc dei bonifici di agli stessi, non avendo quest'ultima dato prova di aver estinto tali crediti dell'appellata di epoca precedente a quelli oggetto del presente procedimento. Par Par Infine, quanto alla nota di credito di euro 6.727,60, invocata da (doc. 13 primo grado), deve rilevarsi che sin dalla comparsa di costituzione depositata avanti al CP_1
Tribunale di Milano, ha contestato di aver mai emesso detta nota e ha prodotto i propri registri iva del 2012 a dimostrazione di quanto asserito (doc. 21 primo grado). ha, CP_1 CP_1
peraltro, rilevato come curiosamente detta nota faccia riferimento al periodo 1.1.2012 -
31.1.2012, quando il rapporto di agenzia cessò oltre sei mesi prima. Par Sarebbe stato, dunque, onere di dimostrare la riferibilità a di detta nota, al CP_1
fine di dimostrare il fatto estintivo invocato, ad esempio producendo i documenti di trasmissione di detta nota dall'opposta all'opponente. Detta prova non è stata fornita, né è stato allegato e dimostrato il fatto che avrebbe giustificato l'emissione della predetta nota di credito.
Quanto poi alla mancata indicazione, da parte di delle parti in cui detto CP_1
documento sarebbe non conforme all'originale, deve rilevarsi che quest'ultima ha negato in radice l'esistenza di detto documento e non ha affatto dedotto una mancata corrispondenza Part dello stesso ad un ipotetico originale, per cui tale doglianza di appare priva di fondamento.
pagina 14 di 16 Inoltre, deve rilevarsi che la nota di credito in discussione è un documento privo di sottoscrizione, al quale pertanto non trovano applicazioni le norme in tema di disconoscimento delle scritture e delle relative copie. Par Pertanto anche le eccezioni di pagamento e compensazione sollevate da non possono essere accolte.
L'appello va, pertanto, rigettato integralmente, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14, come aggiornati dal DM 147/22, del valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria, le spese sopportate da per il presente grado CP_1
di giudizio si liquidano nella somma di euro 9.991,00, di cui 2.977,00 per studio, euro 1.911 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre il 15% rimborso spese forfettario iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano definitivamente pronunciando, sull'appello proposto contro la sentenza n.1338/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
5.2.2024, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Pt_1
impugnata;
3) condanna al pagamento in favore di a titolo Pt_1 Controparte_1
di rimborso delle spese di lite del presente grado di appello, della somma di euro 9.991,00, di cui 2.977,00 per studio, euro 1.911 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre il 15% rimborso spese forfettario iva e cpa come per legge;
pagina 15 di 16 4) dà atto che sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 4.6.2025
Il Consigliere Istruttore
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
elettivamente domiciliata in Milano, via Tortona 37/3b, presso lo studio dell'avv.to Dario Parte_1
Italo Treves, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
in persona del socio accomandatario sig.. Controparte_1 CP_1
elettivamente domiciliata in Novara, via Canobio 16, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe
[...]
Melone, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n.1338/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, nel procedimento rg 25688/2021, pubblicata in data 5.2.2024
OGGETTO: Agenzia
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti, in vista dell'udienza del 27.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Pt_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza n. 1338/2024 del Tribunale di Milano – Giudice
Dott. Vincenzo Nicolini - pubblicata il 05.02.2024, resa nel giudizio rubricato al R.G. n. 25688/2021 e, per l'effetto, così provvedere: Nel merito:
- in via principale: per tutti i motivi esposti in atti, ogni contraria domanda ed eccezione rispinta poiché infondata in fatto ed in diritto, dichiarare prescritto il diritto al pagamento delle provvigioni azionate da con decreto ingiuntivo n. 7006/2021 del Tribunale di Milano e per l'effetto revocare CP_1 il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata: per tutti i motivi esposti in atti, accertare l'intervenuto pagamento totale e/o parziale e/o la Par compensazione del credito ingiunto con i bonifici eseguiti da e con la nota di credito emessa da e per l'effetto revocare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che CP_1 nulla è dovuto in tutto o in parte per le fatture azionate in via monitoria.
- in via ulteriormente subordinata: disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma, Sezione IV, avente R.G. 7000/2020.
- in ogni caso: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle CP_1 spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio comprese le spese di CTU, con distrazione delle spese in favore del difensore.
Con osservanza.
Milano, 26 marzo 2025 Avv. Dario Treves
PARTE APPELLATA
Nell'interesse di: con l'avv. Giuseppe Melone Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
Nel merito: rigettare l'appello principale e confermare integralmente la sentenza impugnata;
rigettare per l'effetto ed in ogni caso in ogni sua parte l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta, perché inammissibile, improponibile, comunque infondata in fatto e diritto e non provata, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento del capitale ivi liquidato, degli interessi anche moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto e successivi, nonché delle spese di monitorio ivi liquidate;
pagina 2 di 16 in subordine, condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento della somma di € 89.047,01 (IVA compresa) ovvero della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, per provvigioni maturate da nei confronti di CP_1 Parte_1
(già rimaste insolute, oltre agli interessi anche moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal Parte_2
dovuto e successivi.
Con vittoria di spese, anche di consulenza, e competenze del doppio grado di giudizio.
Milano, 26 marzo 2025
Avv. Giuseppe Melone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso di (di seguito, per brevità, , il Controparte_1 CP_1
Tribunale di Milano, in data 13.3.2021, emetteva decreto ingiuntivo n. 7006/21 nei confronti di per il pagamento della somma di € 89.047,01, oltre interessi di mora e Parte_2
spese, a titolo di provvigioni maturate da gennaio 2011 in avanti, in forza del contratto di agenzia stipulato dalle parti in data 2.4.2006.
(divenuta poi proponeva opposizione lamentando, in via Parte_2 Pt_1
preliminare, la parcellizzazione del credito da parte di in violazione dei canoni di CP_1
correttezza e buona fede, avendo quest'ultima chiesto il pagamento di parte delle fatture oggetto della domanda monitoria anche in altro giudizio allora pendente avanti al Tribunale di
Roma, IX Sez. Civ., rg 8992/201. precisava che nel giudizio romano aveva Pt_2 CP_1
eccepito in compensazione dette fatture –parzialmente coincidenti con quelle oggetto del presente procedimento- a fronte della sua domanda di concessione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cpc per la somma di euro 102.675,00. Sul punto l'opponente evidenziava che non è consentito al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria.
Sempre in via preliminare instava per la sospensione del giudizio in attesa della Pt_2
definizione del procedimento romano sopra citato, nel frattempo definito in primo grado e pendente avanti alla Corte di Appello di Roma, al fine di evitare possibili conflitti di giudicato.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito azionato da CP_1
tenuto conto dell'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cc, al
[...]
diritto dell'agente alle provvigioni e della cessazione del rapporto di agenzia nel marzo 2011. pagina 3 di 16 In ogni caso sosteneva l'intervenuto pagamento e, comunque, eccepiva la Pt_2
compensazione con propri controcrediti rispetto alle fatture azionate da In particolare, CP_1
assumeva di aver operato la compensazione sino a concorrenza dell'importo di euro 36.000,00, in forza di atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 3.11.2010, e invocava due ulteriori compensazioni, rispettivamente per l'importo di euro 12.789,57 e di euro 11.023,87, come da missive prodotte con l'opposizione sub docc. 8, 9 e 10. Infine, a saldo delle fatture ex adverso azionate, allegava due pagamenti, l'uno di euro 13.858,87 e l'altro di euro 22.540,40, nonché
l'emissione di una nota di credito a proprio favore da parte di per euro 6.727,60. CP_1
L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con accoglimento dell'opposizione e il favore delle spese.
Si costituiva deducendo l'infondatezza dell'avversa contestazione relativa alla CP_1
parcellizzazione del credito, richiamando l'insegnamento della Suprema Corte che lo consente nel caso in cui il creditore agisca in via monitoria per la parte del credito certa, liquida ed esigibile.
Proseguiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'avversaria richiesta di sospensione/riunione del giudizio a quello romano, evidenziando la diversità di petitum e causa petendi tra i due procedimenti;
in particolare assumeva che la causa avviata da avanti al Tribunale di CP_1
Roma aveva ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso operato dalla stessa, nel marzo 2011, dal rapporto di agenzia e che in detto giudizio aveva eccepito in Pt_2
compensazione un proprio asserito controcredito di euro 102.675,00, derivante dalla transazione del 3.11.2010; rispetto a tale credito , avanti al Tribunale di Roma, aveva Pt_2
avanzato istanza ex art. 186ter cpc e, al fine di paralizzare tale richiesta, aveva allora CP_1
eccepito in compensazione le fatture poste a base del ricorso monitorio opposto nel giudizio milanese;
esaurita la fase incidentale relativa alla richiesta di ordinanza ex art. 186ter cpc, alcuna residua domanda di pagamento di tali fatture di era residuata nel giudizio CP_1
romano, tant'è che non vi era traccia in tal senso né nelle conclusioni precisate da né CP_1
nella sentenza del Tribunale di Roma. sul punto concludeva, dunque, evidenziando che CP_1
nessun conflitto di giudicati avrebbe potuto esserci con la sentenza romana, per cui la richiesta di sospensione o riunione dei giudizi era priva di fondamento.
pagina 4 di 16 Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, evidenziava che quest'ultima era CP_1
stata più volte interrotta sia nel momento in cui le fatture qui azionate erano state eccepite in compensazione nel giudizio romano rispetto al controcredito là fatto valere da , sia con Pt_2
la notifica in data 26.4.2017 di un decreto ingiuntivo emesso, sulla base delle stesse fatture oggi azionate, dal Tribunale di Roma, poi dichiaratosi incompetente.
Infine, in ordine all'eccezione di compensazione e pagamento ex adverso sollevata, parte opposta evidenziava che delle somme di euro 36.000,00, 12.798,57 e 11.023,87, per un totale di euro 59.813,44 si era già tenuto conto in sede monitoria, posto che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto per l'importo di euro 89.047,01, a fronte del maggior credito di euro
148.869,45, portato dalle fatture azionate. Quanto all'importo di euro 36.000 si CP_1 riservava, in ogni caso, di agire in separato giudizio ritenendo l'invalidità della transazione conclusa tra le parti. In ordine ai pagamenti di euro 13.858,87 e di euro 22.540,40, invocati dall'opponente, ammetteva di averli ricevuti, ma sosteneva di averli imputati ai fatture CP_1
precedenti, scadute ed impagate, ossia la fatt. n. 10/2010 e n. 1/2011. Infine contestava la nota di credito di euro 6.727,60 invocata da controparte assumendo di non averla mai emessa e producendo a tal fine come prova i propri registri IVA del 2012.
concludeva, pertanto, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del CP_1
decreto ingiuntivo opposto e quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto sino a concorrenza dell'importo di euro
82.319,41, defalcando dallo stesso la nota di credito di euro 6.727,60 di apparente provenienza da , il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc e, con ordinanza del CP_1
31.3.2022, rigettate le istanze istruttorie di prova orale delle parti, in quanto relative a fatti da provarsi documentalmente, ammetteva invece ctu contabile sul saldo dovuto all'agente, al netto di quanto già pagato, avuto riguardo alle compensazione e all'imputazione dei pagamenti dedotti in giudizio.
All'esito del giudizio il Tribunale di Milano, in data 2.2.2024, pronunciava sentenza Part con cui rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannava al pagamento delle spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti le spese di ctu nella misura di metà per ciascuna.
pagina 5 di 16 In sintesi, il Tribunale riteneva che la prescrizione era stata interrotta da CP_1
azionando la medesima pretesa avanti al Tribunale di Roma, sia pure a fini compensativi, e poi ottenendo dallo stesso Tribunale un decreto ingiuntivo, sia pure successivamente annullato per incompetenza del giudice adito. Pacifiche, sulla scorta della ctu espletata, le compensazioni già operate da in sede monitoria, quanto invece ai due pagamenti di euro 13.585,87 e di CP_1
Part euro 22.540,41, invocati da , il primo giudice evidenziava che, nell'incertezza della relativa imputazione, spettava all'opponente dare compiuta prova del fatto estintivo del credito di e che tale prova non era stata fornita. Parimenti, quanto alla nota di credito di euro CP_1
Part 6.727,60 del 22.2.2012, contestata da il Tribunale stabiliva che gravava su CP_1
dimostrare che tale nota era stata effettivamente emessa dall'opposta e anche in questo caso la prova non era stata raggiunta. Per tali ragioni respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello per i motivi ivi dedotti. Pt_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone il rigetto, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 21.1.2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 27.5.2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal
Collegio, così come composto per l'udienza del 27.5.2024, e decisa nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Col primo motivo di appello deduce che il Tribunale di Milano ha errato nel Pt_1
ritenere che avesse azionato il credito ingiunto nel presente procedimento nel giudizio CP_1
pendente avanti al Tribunale di Roma, rg n. 89/2012, interrompendo così la prescrizione quinquennale.
Par
evidenzia che controparte, nella terza memoria ex art. 183 cpc depositata nel giudizio romano in data 25.1.2013, si era limitata ad un mero elenco delle fatture contestate,
pagina 6 di 16 senza alcuna richiesta di pagamento delle stesse, e che in nessun altro atto di detto giudizio aveva svolto domanda giudiziale -di pagamento e/o di compensazione- in ordine alle CP_1
fatture ingiunte nel presente giudizio, né aveva mai costituito in mora . Pt_2
Sotto tale profilo l'appellante rammenta che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato;
solo in presenza di tali requisiti si determina l'effetto sostanziale di costituzione in mora del debitore.
Conclude, pertanto, affermando che il credito di risulta prescritto ex art. 2948, n CP_1
4, c.c., essendo decorsi cinque anni dal recesso dal contratto di agenzia, intervenuto in data
30.3.2011.
Sul punto l'appellante aggiunge, in via subordinata, che, qualora invece si ritenesse che abbia azionato, effettivamente, lo stesso credito avanti al Tribunale di Roma, allora CP_1
dovrebbe sospendersi il presente giudizio ex art. 295 cpc, in attesa della definizione di quello romano, ora pendente in fase di appello, non potendosi far valere il medesimo credito in due Part distinti procedimenti. Tuttavia, prosegue , controparte, in sede di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale di Roma, non aveva fatto alcun riferimento al credito relativo alle fatture qui azionate, né come domanda di pagamento, né come richiesta di compensazione.
Il motivo non è fondato.
Il giudizio romano risulta promosso da onde accertare la legittimità del proprio CP_1
recesso per giusta causa dal contratto di agenzia con ed ottenere le indennità connesse Pt_2
alla cessazione del rapporto, anche ex art. 1751 c.c..
In tale procedimento aveva avanzato domanda riconvenzionale relativamente Pt_2
ad un proprio controcredito di euro 102.675,00, nascente da una transazione intervenuta tra le parti;
per detto controcredito aveva pure chiesto l'emissione di ordinanza ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186ter cpc.
al fine di paralizzare il controcredito azionato da , risulta aver, quindi, CP_1 Pt_2
eccepito in compensazione, avanti al Tribunale di Roma, il credito relativo alle provvigioni ancora dovute da controparte.
pagina 7 di 16 In particolare, l'attuale appellata risulta avere eccepito il mancato pagamento delle proprie provvigioni maturate da gennaio 2011 in avanti in plurimi atti difensivi del giudizio rg
89/2012, pendente a Roma:
-in memoria ex art. 183, n 1, cpc, depositata il 10.12.2012, contestava il CP_1
controcredito di euro 102.675,00 azionato da in via riconvenzionale e l'istanza ex art. Pt_2
183ter cpc avanzata dalla stessa in udienza;
invitava controparte a precisare l'ammontare degli importi provvigionali non pagati da gennaio 2011 in avanti e soprattutto la invitava espressamente a pagarli per evitare altro contenzioso (doc. 14, comp. cost. opposta primo grado);
-nella successiva memoria ex art. 183, n 2, cpc, depositata l' 8.1.2013, l'odierna appellata eccepiva che nulla era stato pagato dal 2011 all'estinzione del rapporto e che Pt_2
non aveva comunicato gli estratti provvigionali relativi a detto anno per il calcolo delle residue provvigioni dovute e produceva sub docc. da 29 a 35 le fatture del 2011 nn. 31260/1002,
31260/1003, 31260/1004, 31260/1005, 31260/1006, 31260/1007, 31260/1008, e accanto ad ognuna di esse annotava “non pagata” (doc. 15 comp. cost. opposta primo grado);
-nella terza memoria ex art. 183 cpc, depositata il 28.1.2013, ribadiva il CP_1
mancato pagamento delle fatture relative alle provvigioni dovute all'agente da gennaio 2011 in avanti ed evidenziava che la circostanza era rilevante per paralizzare le infondate domande riconvenzionali, anche di carattere cautelare, svolte da;
contestando le istanze ex artt. Pt_2
186bis e 186ter cpc di quest'ultima, stigmatizzava la condotta di che, da un CP_1 Pt_2
lato, non comunicava gli estratti conto provvigionali e ometteva di pagare le provvigioni dovute all'agente da gennaio 2011 in avanti, dall'altro avanzava pretese in via riconvenzionale, con un comportamento contrario a buona fede;
evidenziava che il mancato pagamento CP_1
delle provvigioni da parte di era documentale e ben poteva paralizzare le infondate Pt_2 domande riconvenzionali svolte da quest'ultima, con anche istanze cautelari (doc. 16 comp. cost. opposta primo grado);
-in memoria autorizzata depositata il 30.9.2013 –sulle istanze ex artt. 186bis- 186ter cpc di eccepiva che non le aveva pagato le provvigioni maturate per CP_2 Pt_2
i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 e anche successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, intervenuta nel marzo 2011; deduceva che la pretesa creditoria di CP_1 Pt_2
pagina 8 di 16 era oggetto di compensazione con il suo maggior credito e ribadiva l'elenco delle fatture non pagate: nn. 31260/1002, 31260/1003, 31260/1004, 31260/1005, 31260/1006, 31260/1007,
31260/1008 (doc. 12 comp. cost. opposta primo grado).
Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “affinchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”
(Cass. 7188/2025). D'altra parte “l'atto interruttivo della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n 24913 del 18.8.2022; Cass. 1166 del 17.1.2018; Cass. n.
15766 del 12.7.2006).
Ora, è evidente che, nel momento in cui la parte eccepisce in compensazione in giudizio il proprio credito, al fine dichiarato di paralizzare il controcredito della controparte, sta chiaramente esercitando il proprio diritto, con l'effetto quindi di interromperne la prescrizione.
Pertanto, nel momento in cui nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma, al fine CP_1 di paralizzare l'istanza ex artt. 186bis-186ter cpc di , ha eccepito in compensazione il Pt_2
proprio controcredito discendente dalle provvigioni non pagate da gennaio 2011 in avanti, ha evidentemente esercitato il proprio diritto al pagamento, interrompendo la prescrizione.
Successivamente, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma decreto CP_1
ingiuntivo avente ad oggetto le seguenti fatture: n. 4/2011, n. 5/2011, 31260/1002, 31260/1003,
31260/1004, 31260/1005, 31260/1006, 31260/1007, 31260/1008 del 2011 (doc. 17 CP_1
primo grado). Detto decreto è stato notificato a in data 26.4.2017 e allo stesso deve Pt_2
riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, sebbene il Tribunale di Roma si sia poi dichiarato incompetente.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato avvio al presente giudizio avanti al
Tribunale di Milano ha indicato anche le fatture n. 6/2011 di euro 345,46, n. 7/2011 di CP_1
euro 642,53 e n. 8/2011 di euro 440,66.
pagina 9 di 16 Dalla ricostruzione che precede, pertanto, emerge che le fatture nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del
2011 non erano state menzionate espressamente nel giudizio promosso da avanti al CP_1
Tribunale di Roma rg 89/2012, in cui erano state prodotte invece solo le fatture 31260/1002,
31260/1003, 31260/1004, 31260/1005, 31260/1006, 31260/1007, 31260/1008 del 2011. Part Tuttavia, in tale sede aveva espressamente richiesto a il pagamento di tutte le CP_1
provvigioni dovute e non ancora pagate da gennaio 2011 in avanti e aveva anche chiesto l'invio dell'estratto conto provvigionale per il relativo calcolo. aveva, pertanto, eccepito in CP_1
compensazione, in tale sede, il credito spettante alla stessa per tutte le provvigioni dovute da gennaio 2011 in avanti.
Tra l'altro, dall'esame della narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo chiesto al
Tribunale di Milano, che ha dato avvio al presente procedimento, si evince che l'indicazione delle fatture nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del 2011 è stata effettuata sostanzialmente per completezza, al
Part fine di dare atto dei pagamenti, mediante compensazione, effettuati nel frattempo da su dette fatture. Nel ricorso monitorio, infatti, ha dato atto e documentato -producendo le CP_1
comunicazioni di che quest'ultima -per sua espressa dichiarazione in data 4.4.2011- Pt_1 aveva imputato alle fatture 4 e 5 del 2011 di l'importo di euro 36.000, relativo alla CP_1
transazione conclusa tra le parti (doc. 3 fasc. monitorio Milano); con successiva comunicazione Part del 28.4.11, aveva dichiarato di compensare il proprio credito di euro 11.023,87 sempre con la fattura n. 5/2011 di (doc. 4 fasc. monitorio Milano). Infine, con comunicazione CP_1
Part del 28.7.2011, dichiarava di compensare propri crediti per euro 12.798,57 con le fatture di
6, 7 e 8/11 (doc. 5 fasc. monit. Milano). Tali pagamenti sono stati scomputati da CP_1 CP_1
in sede di richiesta del decreto monitorio.
Concludendo sul punto, deve ritenersi che ha, senz'altro, interrotto la CP_1
Par prescrizione quinquennale, eccepita da , rispetto al pagamento delle provvigioni dovute da gennaio 2011 in avanti, dapprima azionando il relativo credito nel procedimento avanti al Part Tribunale di Roma rg 89/2012, per paralizzare l'istanza ex artt. 186bis e 186ter cpc di , da ultimo nella memoria depositata in tale giudizio il 30.9.2013, e poi con la richiesta di decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, che, pur incompetente, ha emesso il decreto notificato a TIM il 26.4.2017, mentre le fatture n. 6/2011 di euro 345,46, n. 7/2011 di euro 642,53 e n. 8/2011 di pagina 10 di 16 euro 440,66, non menzionate nel decreto ingiuntivo di Roma, sono già state pagate per Part imputazione espressa di .
Nel momento in cui ha, quindi, notificato in data 21.4.2021 il decreto ingiuntivo CP_1
emesso dal Tribunale di Milano, opposto nel presente giudizio, nessuna prescrizione quinquennale era maturata.
Par L'eccezione di prescrizione sollevata da è, pertanto, infondata.
Parimenti priva di fondamento è la richiesta dell'appellante di sospensione ex art. 295 cpc del presente procedimento in attesa della definizione di quello romano, ove, in ipotesi, avrebbe svolto la medesima domanda relativa alle stesse fatture, sia pure eventualmente CP_1
a meri fini compensativi.
Dalla disamina degli atti del procedimento svolto avanti al Tribunale di Roma emerge, infatti, che le fatture oggetto del presente procedimento erano state opposte in compensazione nell'ambito del subprocedimento aperto a seguito dell'istanza ex art. 186ter cpc proposta da per il proprio controcredito di euro 102.675,00, mentre, esauritasi tale fase, Parte_2 CP_1
in sede di precisazione delle conclusioni, non aveva fatto menzione delle fatture in esame e infatti la stessa sentenza del Tribunale di Roma non ne fa cenno. Ad oggi, dunque, non risulta pendente avanti al giudice romano alcuna domanda di pagamento delle fatture oggetto del presente giudizio, per cui nessun conflitto di giudicati è prospettabile.
Col secondo motivo di appello l'appellante si duole che il primo giudice non abbia ritenute fondate le eccezioni di intervenuto pagamento e di compensazione delle fatture di
In particolare richiama i due bonifici di euro 22.540,00 e di euro 13.858,87, di cui il CP_1
Tribunale di Milano non ha tenuto conto, ritenendo che non avesse dato adeguata Pt_2
prova del fatto estintivo invocato.
L'appellante afferma in proposito di aver offerto prova presuntiva ex art. 2729 c.c. dei pagamenti in questione, avendo fornito indizi gravi, precisi e concordanti, consistenti, per il primo bonifico, nella esatta corrispondenza dell'importo del bonifico alla fattura n. 31260/1002 di e, per il secondo, nel fatto che, rispetto alle fatture 4 e 5 del 2011 dell'opposta, CP_1
operate le compensazioni autorizzate da controparte per euro 36.000,00 e per euro 11.023,87, rimarrebbe una differenza da saldare di soli 688,78 euro. Sarebbe, dunque, chiara, a detta di pagina 11 di 16 Part
, la sostanziale corrispondenza degli importi tra quanto pagato e quanto dovuto, vista l'esigua cifra di 688,78 che residuerebbe come differenza.
Diversamente le fatture n. 18 del 2010 e n. 1 del 2011, a cui ha dichiarato di aver CP_1
imputato i due pagamenti in questione, osserva l'appellante, recano importi del tutto diversi da quelli dei bonifici in discussione.
Part
, quanto al contegno di controparte –a suo giudizio rilevante come indizio grave, preciso e concordante- lamenta inoltre che, disposta CTU da parte del Tribunale, CP_1
tenendo un comportamento contrario a buona fede, aveva rifiutato la proposta del consulente d'ufficio di produzione delle schede contabili da parte di entrambe le parti in causa, per il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, ai fini di una ricostruzione oggettiva dei relativi rapporti.
L'appellante, poi, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha tenuto
Part conto della nota di credito n. 31260/2001 del 22.2.2012 di euro 6.727,70, che ha chiesto di portare in detrazione dal credito vantato da Secondo l'appellante il mero CP_1
disconoscimento operato da controparte non sarebbe stato sufficiente, agli effetti degli artt.
2719 e 2729 c.c., a togliere efficacia alla nota di credito in questione. infatti, si sarebbe CP_1
unicamente limitata a dichiarare di non avere mai emesso il documento, mentre, secondo la
Suprema Corte, il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo, invece, sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni. In particolare, il disconoscimento dovrebbe contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto o, in alternativa, le parti aggiunte;
infine la parte che disconosce dovrebbe anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
Ne conseguirebbe che il mero disconoscimento della nota di credito, così come operato da non sarebbe idoneo ad integrare quei requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza CP_1
di legittimità, in applicazione dell'art. 2719 c.c..
Anche tale motivo non può essere accolto.
pagina 12 di 16 E' noto che, a mente dell'art. 1193, comma primo, cc, il debitore quando adempie può dichiarare quale debito intende soddisfare. Tale dichiarazione va, tuttavia, operata all'atto del pagamento, a pena di inefficacia, rimanendo priva di effetti se effettuata successivamente, salvo consenso del creditore (Cass. n 3644 del 12.2.2021). Par I due bonifici invocati da non recano come causale il riferimento ad alcuna fattura di né risulta alcuna dichiarazione di imputazione del pagamento, da parte della CP_1
debitrice, contestuale al pagamento.
L'appellata ha imputato i pagamenti in oggetto a fatture precedenti e impagate, ossia la fatt. n. 18 del 2010 di euro 25.217,14 del 21.10.2010 e la fattura n. 1 del 2011 di euro
18.947,23.
Come noto, nonostante le obbligazioni di pagamento siano riconducibili all'unico rapporto contrattuale di agenzia, la pluralità di prestazioni relative ai singoli pagamenti delle provvigioni consente l'applicazione dell'art. 1193 c.c. (Trib. Salerno sent. n 4132 del
24.11.2022).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, l'onere della prova torna a gravare sul creditore per l'imputazione di detto pagamento a un credito diverso (Cass. n 19039 del 16.7.2019, n 27247 del 25.9.2023). Part Nel caso di specie i due pagamenti invocati da di euro 22.540,00 e di euro
13.858,87 non sono stati eseguiti con puntuale riferimento alle fatture a cui l'appellante le vorrebbe imputare, mancando qualsiasi riferimento alle stesse nei bonifici effettuati o in comunicazione contestuali agli stessi. La mera coincidenza di importo tra uno dei bonifici e la fattura 31260/1002 di in difetto di ulteriori elementi, non appare decisivo in tal senso. CP_1
In ogni caso, anche volendo ritenere che l'onere della prova sia tornato in capo a CP_1
quantomeno per il pagamento di euro 22.540,00, deve rilevarsi che anche i crediti portati dalle Par precedenti fatture di 18/2010 e la 1/2011- non sono contestati da , la quale non CP_3
ha né tempestivamente dedotto, né tantomeno dimostrato di aver estinto tali più risalenti crediti di controparte.
Part
, infatti, in primo grado, senza aver mai allegato in precedenza di avere estinto tali precedenti crediti di controparte, solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc ha formulato dei pagina 13 di 16 capitoli di prova orale, peraltro generici, volti a dimostrare l'estinzione dei crediti portati da dette più risalenti fatture di Le relative allegazioni appaiono tardive, in quanto non CP_1
formulate entro il limite temporale per le preclusioni assertive, e comunque i capitoli di prova sono inammissibili sia perché generici, sia perché non è ammessa la prova testimoniale del pagamento ai sensi dell'art. 2726 c.c..
Peraltro, a mente dell'art. 2729, u.c., c.c., neppure le presunzioni semplici sono ammesse laddove è esclusa la prova testimoniale, per cui ogni valutazione sul comportamento processuale dell'opposta appare irrilevante. Inoltre, il debitore è tenuto a provare i fatti estintivi allegati, senza che la ctu disposta dal giudice possa supplire in tal senso.
Par Pertanto, i diversi e precedenti crediti invocati da non sono contestati da CP_1 quanto ad esistenza e misura e quest'ultima non ne ha dimostrato il pagamento.
Trattandosi di crediti più risalenti, correttamente ha operato l'imputazione ex art. CP_1
Par 1193 cpc dei bonifici di agli stessi, non avendo quest'ultima dato prova di aver estinto tali crediti dell'appellata di epoca precedente a quelli oggetto del presente procedimento. Par Par Infine, quanto alla nota di credito di euro 6.727,60, invocata da (doc. 13 primo grado), deve rilevarsi che sin dalla comparsa di costituzione depositata avanti al CP_1
Tribunale di Milano, ha contestato di aver mai emesso detta nota e ha prodotto i propri registri iva del 2012 a dimostrazione di quanto asserito (doc. 21 primo grado). ha, CP_1 CP_1
peraltro, rilevato come curiosamente detta nota faccia riferimento al periodo 1.1.2012 -
31.1.2012, quando il rapporto di agenzia cessò oltre sei mesi prima. Par Sarebbe stato, dunque, onere di dimostrare la riferibilità a di detta nota, al CP_1
fine di dimostrare il fatto estintivo invocato, ad esempio producendo i documenti di trasmissione di detta nota dall'opposta all'opponente. Detta prova non è stata fornita, né è stato allegato e dimostrato il fatto che avrebbe giustificato l'emissione della predetta nota di credito.
Quanto poi alla mancata indicazione, da parte di delle parti in cui detto CP_1
documento sarebbe non conforme all'originale, deve rilevarsi che quest'ultima ha negato in radice l'esistenza di detto documento e non ha affatto dedotto una mancata corrispondenza Part dello stesso ad un ipotetico originale, per cui tale doglianza di appare priva di fondamento.
pagina 14 di 16 Inoltre, deve rilevarsi che la nota di credito in discussione è un documento privo di sottoscrizione, al quale pertanto non trovano applicazioni le norme in tema di disconoscimento delle scritture e delle relative copie. Par Pertanto anche le eccezioni di pagamento e compensazione sollevate da non possono essere accolte.
L'appello va, pertanto, rigettato integralmente, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14, come aggiornati dal DM 147/22, del valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria, le spese sopportate da per il presente grado CP_1
di giudizio si liquidano nella somma di euro 9.991,00, di cui 2.977,00 per studio, euro 1.911 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre il 15% rimborso spese forfettario iva e cpa come per legge.
Si dà atto che sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano definitivamente pronunciando, sull'appello proposto contro la sentenza n.1338/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
5.2.2024, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Pt_1
impugnata;
3) condanna al pagamento in favore di a titolo Pt_1 Controparte_1
di rimborso delle spese di lite del presente grado di appello, della somma di euro 9.991,00, di cui 2.977,00 per studio, euro 1.911 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre il 15% rimborso spese forfettario iva e cpa come per legge;
pagina 15 di 16 4) dà atto che sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 4.6.2025
Il Consigliere Istruttore
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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