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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1678/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. De Parte_1 C.F._1
SA BE e dall'avv. Forani Francesca, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Buongarzone Controparte_1 C.F._2
Carlo per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza sullo status
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 31.07.2024 parte ricorrente ha istaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge con Controparte_1 cui ha contratto matrimonio concordatario a Recanati in data 7.7.2018 (iscritto nel Registro degli atti si matrimonio del Comune di Potenza Picena - doc. 1 parte ricorrente)
La ricorrente ha in particolare dedotto che:
- Dall'unione coniugale nasceva in data 11.10.2019 il figlio Per_1
- Le parti fissavano la residenza presso l'immobile sito in Potenza Picena, in Via Contrada
Giardino n. SNC PI T (di cui sono comproprietari al 50% - doc. n. 6 parte ricorrente)
- a causa di incompatibilità caratteriali la convivenza matrimoniale si diveniva intollerabile tanto che la ricorrente manifestava al marito la propria volontà di lasciare la casa coniugale e di trasferirsi insieme al figlio presso sita in Potenza Picena (Frazione Porto), Via Ettore Bocci n.
51, di proprietà della madre della Pt_1
- quanto alle condizioni economiche delle parti la è impiegata amministrativa della Pt_1 società Kos Care S.r.l. percependo un reddito mensile di circa € 1.300,00 (doc. n. 4 e 5) mentre il è manutentore presso la società Giampaoli S.r.l e percepisce un reddito mensile di CP_1 circa 1.600,00 euro.
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costituiva parte resistente , il quale, nulla opponendo sulla separazione, chiedeva che la Controparte_1 stessa venisse pronunciata con addebito alla coniuge per aver la ricorrente violato i doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., in particolare il dovere di fedeltà, instaurando una relazione extraconiugale
(cfr. relazione investigativa prodotta in atti da parte resistente – doc. n.3)
Fissata l'udienza del 17.2.2025, comparivano, assistite dai rispettivi legali entrambe le parti, ed entrambe ribadivano la volontà di separarsi;
il Giudice tentava la conciliazione dei coniugi circa le condizioni di separazione prevedendo l'affido condiviso del minore con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre la somma di 300,00 euro posta a carico del padre per il mantenimento del figlio ma l'accordo – seppur inizialmente veniva recepito dalle parti (come emerso alla successiva udienza del 13.5.2025 fissata per verificare l'andamento del regime di frequentazione)- non veniva raggiunto, a fronte della conflittualità tra le pari circa il pernotto infrasettimanale del minore.
Pertanto, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. nell'interesse del minore . Per_1 pagina 2 di 3 Richiesta da entrambe le parti la pronuncia sullo status di separazione (mediante il deposito di note scritte ex. art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025), il Giudice, con ordinanza del
24.10.2025 si riservava di riferire al Collegio in ordine alla pronuncia sullo status.
***
La domanda di pronuncia della separazione ex art. 151, primo comma, c.c. va accolta in quanto fondata, poiché sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Difatti è ampiamente dimostrato dagli scritti difensivi delle parti nonché dalla circostanza che entrambe hanno chiesto pronuncia sullo status e dal fatto che esse vivono in due abitazioni diversi che la prosecuzione della convivenza sia ormai divenuta intollerabile.
Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Potenza Picena in data 07/07/2018 (registro atti di
[...] matrimonio del Comune di Potenza Picena dell'anno 2018, parte II, n. 14, serie A)
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente dott. Paolo Vadalà
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1678/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. De Parte_1 C.F._1
SA BE e dall'avv. Forani Francesca, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Buongarzone Controparte_1 C.F._2
Carlo per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza sullo status
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 31.07.2024 parte ricorrente ha istaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge con Controparte_1 cui ha contratto matrimonio concordatario a Recanati in data 7.7.2018 (iscritto nel Registro degli atti si matrimonio del Comune di Potenza Picena - doc. 1 parte ricorrente)
La ricorrente ha in particolare dedotto che:
- Dall'unione coniugale nasceva in data 11.10.2019 il figlio Per_1
- Le parti fissavano la residenza presso l'immobile sito in Potenza Picena, in Via Contrada
Giardino n. SNC PI T (di cui sono comproprietari al 50% - doc. n. 6 parte ricorrente)
- a causa di incompatibilità caratteriali la convivenza matrimoniale si diveniva intollerabile tanto che la ricorrente manifestava al marito la propria volontà di lasciare la casa coniugale e di trasferirsi insieme al figlio presso sita in Potenza Picena (Frazione Porto), Via Ettore Bocci n.
51, di proprietà della madre della Pt_1
- quanto alle condizioni economiche delle parti la è impiegata amministrativa della Pt_1 società Kos Care S.r.l. percependo un reddito mensile di circa € 1.300,00 (doc. n. 4 e 5) mentre il è manutentore presso la società Giampaoli S.r.l e percepisce un reddito mensile di CP_1 circa 1.600,00 euro.
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costituiva parte resistente , il quale, nulla opponendo sulla separazione, chiedeva che la Controparte_1 stessa venisse pronunciata con addebito alla coniuge per aver la ricorrente violato i doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., in particolare il dovere di fedeltà, instaurando una relazione extraconiugale
(cfr. relazione investigativa prodotta in atti da parte resistente – doc. n.3)
Fissata l'udienza del 17.2.2025, comparivano, assistite dai rispettivi legali entrambe le parti, ed entrambe ribadivano la volontà di separarsi;
il Giudice tentava la conciliazione dei coniugi circa le condizioni di separazione prevedendo l'affido condiviso del minore con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre la somma di 300,00 euro posta a carico del padre per il mantenimento del figlio ma l'accordo – seppur inizialmente veniva recepito dalle parti (come emerso alla successiva udienza del 13.5.2025 fissata per verificare l'andamento del regime di frequentazione)- non veniva raggiunto, a fronte della conflittualità tra le pari circa il pernotto infrasettimanale del minore.
Pertanto, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. nell'interesse del minore . Per_1 pagina 2 di 3 Richiesta da entrambe le parti la pronuncia sullo status di separazione (mediante il deposito di note scritte ex. art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025), il Giudice, con ordinanza del
24.10.2025 si riservava di riferire al Collegio in ordine alla pronuncia sullo status.
***
La domanda di pronuncia della separazione ex art. 151, primo comma, c.c. va accolta in quanto fondata, poiché sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Difatti è ampiamente dimostrato dagli scritti difensivi delle parti nonché dalla circostanza che entrambe hanno chiesto pronuncia sullo status e dal fatto che esse vivono in due abitazioni diversi che la prosecuzione della convivenza sia ormai divenuta intollerabile.
Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Potenza Picena in data 07/07/2018 (registro atti di
[...] matrimonio del Comune di Potenza Picena dell'anno 2018, parte II, n. 14, serie A)
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente dott. Paolo Vadalà
pagina 3 di 3