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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/11/2024, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6096/2023 tra:
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Ciuffreda Parte_1 C.F._1
Alberto;
- ATTORE
E
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f.: );
[...] C.F._3
- CONVENUTI CONTUMACI
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: l'attore ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni versate nel ricorso introduttivo con condanna del pagamento delle spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 1. L'attore ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio vigenti, di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1343/2014 depositata il
10/06/2014 e al successivo decreto di modifica n. 3356/2017 emesso dal Tribunale di Foggia il
16/09/2017, mediante la revoca dell'obbligazione di pagamento del mantenimento in favore del figlio posta a suo carico, essendo il figlio oramai maggiorenne ed Controparte_2
economicamente autosufficiente.
2. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
E' documentalmente provato che , nelle more tra il decreto di modifica delle Controparte_2
condizioni di divorzio del 16/09/2017 e il presente giudizio, abbia conseguito l'autonomia economica, lavorando oggi come operaio, con la qualifica di magazziniere, presso la società
Multi Team Logistica Soc. Coop. a r.l. con contratto a tempo pieno e indeterminato, con retribuzione pari ad euro 1.200,00 mensili.
Pertanto, va revoca l'obbligo di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio con decorrenza dalla domanda (12/12/2023). CP_2
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., poiché i convenuti, rimanendo contumaci, hanno favorito una celere e semplice definizione del procedimento, mediante accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di divorzio vigenti, così dispone:
1) revoca ogni obbligo di mantenimento a carico del padre ed in Parte_1
favore del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con Controparte_2
decorrenza dalla domanda (12/12/2023);
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 22/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6096/2023 tra:
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Ciuffreda Parte_1 C.F._1
Alberto;
- ATTORE
E
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f.: );
[...] C.F._3
- CONVENUTI CONTUMACI
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: l'attore ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni versate nel ricorso introduttivo con condanna del pagamento delle spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 1. L'attore ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio vigenti, di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1343/2014 depositata il
10/06/2014 e al successivo decreto di modifica n. 3356/2017 emesso dal Tribunale di Foggia il
16/09/2017, mediante la revoca dell'obbligazione di pagamento del mantenimento in favore del figlio posta a suo carico, essendo il figlio oramai maggiorenne ed Controparte_2
economicamente autosufficiente.
2. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
E' documentalmente provato che , nelle more tra il decreto di modifica delle Controparte_2
condizioni di divorzio del 16/09/2017 e il presente giudizio, abbia conseguito l'autonomia economica, lavorando oggi come operaio, con la qualifica di magazziniere, presso la società
Multi Team Logistica Soc. Coop. a r.l. con contratto a tempo pieno e indeterminato, con retribuzione pari ad euro 1.200,00 mensili.
Pertanto, va revoca l'obbligo di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio con decorrenza dalla domanda (12/12/2023). CP_2
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., poiché i convenuti, rimanendo contumaci, hanno favorito una celere e semplice definizione del procedimento, mediante accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di divorzio vigenti, così dispone:
1) revoca ogni obbligo di mantenimento a carico del padre ed in Parte_1
favore del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con Controparte_2
decorrenza dalla domanda (12/12/2023);
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 22/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 2 di 2