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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 09/06/2025, avanti al Giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 407/2024 del Registro Generale, vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2
eredi di (c.f.: ), rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi dalle avv.te Laura E. Pellicanò e Veronica Radici, appellanti
E
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto
Abenavoli, appellato
Sono presenti l'avv. Laura E. Pellicanò, anche per delega dell'avv.
Veronica Radici, per gli appellanti e l'avv. Alberto Abenavoli per l'appellato.
L'avv. Pellicanò così precisa le conclusioni: “si riporta alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio, nonché alle successive note ed alle memorie autorizzate del 29 maggio 2025, insistendo per il totale accoglimento dell'appello”.
L'avv. Abenavoli precisa le conclusioni nei seguenti termini: “si riporta al contenuto della comparsa di costituzione ed insiste nelle conclusioni ivi formulate”.
Il Giudice
1 Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.30, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa all'udienza del 9 giugno 2025, vertente tra
2 (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2
eredi di (c.f.: ), rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dalle avv.te Laura E. Pellicanò e
Veronica Radici, appellante
E
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del sindaco, avv. legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Abenavoli, appellato
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1316/2023, pubblicata in data 10.07.2023, non notificata, il Giudice di Pace di ha dichiarato legittime le Controparte_1
somme richieste dal e, per l'effetto, ha Controparte_1
rigettato le domande relative agli avvisi di accertamento esecutivo n.
5080063210002569 di €2.395,20 (R.G. 1047/2022), n. 5080063210024252 di €2.317,50 (R.G. 1048/2022) e n. 5080063210010371 di €643,60 (R.G.
1049/2022), con compensazione delle spese di lite.
§2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
affidandosi ad otto motivi e chiedendo, in via Parte_2
preliminare, “la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.”, in via principale, di “riformare la sentenza impugnata mai notificata e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertare e dichiarare l'estinzione della richiesta fatta per le somme a titolo di servizio idrico integrato sottese agli avvisi di accertamento
3 esecutivo n. 5080063210002569, n. 5080063210010371 e n.
5080063210024252 per intervenuta prescrizione computata sia prima che dopo l'asserita notifica della presunta notifica della fattura sottesa. Per
l'effetto annullare i tre avvisi di accertamento dichiarando non dovute le somme pretese e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di pace…”; di condannare, infine, il al pagamento delle spese Controparte_1
dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori.
§3. Si è costituito il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, resistendo all'appello e chiedendo di rigettarlo,
“perché integralmente infondato, sia in fatto che in diritto e non provato, e, per l'effetto: 1) Confermare le statuizioni della sentenza impugnata;
2)
Condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio…”.
§4. Acquisito il fascicolo di primo grado e disattesa l'istanza di inibitoria, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale dell'odierna udienza, viene decisa secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
§5. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di prima grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice di pace ha dichiarato “legittime le somme richieste dal per le causali di cui in parte motiva”, in Controparte_1
assenza di domanda in tal senso.
§6. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti assumono la violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'omessa pronuncia “sul motivo di ricorso di mancato rispetto dell'ordine procedurale con omissione della notifica dell'atto presupposto”.
4 §7. Con il terzo motivo di appello i si dolgono che sia stata Pt_1
ritenuta provata l'interruzione della prescrizione sulla base di un pagamento parziale, sul presupposto che tale pagamento costituirebbe prova dell'invio delle fatture, erroneamente attribuendo “una presunzione di notifica, seppur errata, anche ai crediti oggetto degli altri due avvisi di accertamento opposti con i giudizi riuniti”.
Nella sostanza, ad avviso degli appellanti:
-la sentenza “si riferisce alla nota interna dell'Hermes in cui risulta annotato l'estratto contributivo dell'utente che per Parte_1
l'utenza n. 10011215 (in contestazione) aveva versato il dovuto relativamente all'annualità 2018 e 2007” (cfr. pag. 4 della citazione in appello);
-la mancata contestazione dei pagamenti non consente di ritenere provata la notifica degli avvisi di accertamento oggetto di opposizione, che afferiscono ad annualità diverse;
-inoltre, “la sentenza considera quale circostanza risolutiva per pronunciare il rigetto operato quella emersa nel solo giudizio di opposizione all'avviso di accertamento oggetto del giudizio RGN 1049 poi riunito, unitamente al 1048, al 1047, utile alla prova dell'interruzione della prescrizione per i crediti sottesi a tutti gli avvisi di accertamento (ben 3) anche se non vi è identità soggettiva dei contribuenti o oggettiva in quanto, come detto, trattasi di avvisi di accertamento differenti e di diverse utenze.
Estende cioè l'erronea presunzione anche agli altri due avvisi di accertamento”.
§8. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano che la sentenza “è errata laddove ritiene che sia stata provata la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di accertamento n. 5080063210010371 relativa a
5 canone 2015 e 2016 utenza n. 10011215 di (provenienti Parte_1
dal giudizio RG 1049)”.
Sotto tale profilo deducono:
-che l'errato convincimento del giudice si fonda su un estratto conto anagrafico del contribuente su cui si rinvengono annotati pagamenti non riferibili ai crediti contestati (2015 e 2016) e relativi ad altre annualità estranee al giudizio (2018);
-che il pagamento su cui si basa il giudice di pace attiene al canone idrico del 2018, “credito ed annualità estranei al presente giudizio”;
-il giudice di prime cure è incorso in un “lapalissiano errore tra la data dell'asserita notifica dell'atto interruttivo mai notificato e il pagamento di altri crediti per altra annualità (il 2018)”.
§9. Con il quinto motivo di impugnazione i si dolgono che il Pt_1
giudice di pace abbia ritenuto “interrotta la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione 5080063210024252 relativo al canone idrico per il 2014
2015 e 2016 delle utenze 635785, 10019883, 10000820, 10000821 di
(provenienti dal giudizio RG 1048)”, senza Parte_2
considerare:
-che in ordine agli avvisi relativi al canone idrico per le utenze n. 635785
e n. 10019883 il non ha prodotto alcuna prova della notifica, CP_1
limitandosi a depositare una stampa del data base interno;
-che con riguardo agli avvisi inerenti al canone idrico per le utenze n.
10000820 e n. 10000821 è stata depositata copia di due avvisi di ricevimento (che contengono la firma di tale sig. puntualmente Per_2
e tempestivamente contestati perché privi di riferimenti all'atto presuntivamente notificato, perché notificati ad altra persona e non al Parte_ destinatario e perché privi della;
6 -che tali notifiche sono, dunque, inesistenti giuridicamente e privi di effetto interruttivo, talché i crediti sottesi alla predetta intimazione sono da dichiararsi prescritti.
§10. Con il sesto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza laddove si “ritiene interrotta la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione 5080063210002569 relativo al canone idrico per il
2014 2015 2016 delle utenze 636900, 637000, 637100, 637300, 637500,
637700, 637900, 638200 e 638500 intestate a Controparte_3
(provenienti dal giudizio RG 1047)”, assumendo:
-che il ha sostenuto che la prescrizione dei Controparte_1
crediti inerenti al 2014 e 2015 sarebbe stata interrotta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 13.01.2022, tuttavia ha indicato “come data di scadenza del pagamento a saldo dei due anni la data del
30.12.2016 senza allegare la prova di questa scadenza” e null'altro ha prodotto in merito a notifiche precedenti, né per il 2016.
§11. Con il settimo motivo di gravame gli originari opponenti si dolgono del rigetto dell'eccezione di “violazione del diritto di difesa”, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto che:
-le fatture, sottese ai tre avvisi di accertamento opposti, non sono mai stati consegnate ai contribuenti, né il ha allegato alcuna prova a CP_1
conferma;
-gli unici atti notificati ai contribuenti sono gli avvisi di accertamento opposti, dai quali “non emerge nulla di quanto si legge in sentenza, non si rinvengono infatti i dettagli degli importi richiesti e le modalità di calcolo eseguite sulla base dei consumi effettivi”.
Ad avviso degli appellanti è, inoltre, “erronea e contraddittoria anche la motivazione circa la regolare quantificazione degli acconti pretesi secondo
7 i consumi effettivi posto che, come dichiarato dal Controparte_1
nelle sue comparse (pag. 10 della comparsa) non sono stati
[...]
quantificati i consumi effettivi, così confermando di non aver mai proceduto alla lettura dei consumi effettivi e quindi alla quantificazione degli acconti secondo quanto stabilito dall'ARERA con delibera 218/2016, al contrario di quanto erroneamente assunto in sentenza”.
§12. Con l'ottavo motivo di appello i assumono, infine, che la Pt_1
sentenza impugnata è affetta da “vizio di illogica e contraddittoria motivazione” laddove, in rapporto all'eccezione di prescrizione, si afferma:
“l'importo diviene esigibile solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili al pagamento, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione (Cass. sez. III n.18184\2014); nel caso di specie, non prima del 29.04.2016. Il credito dell'Ente non risulta pertanto prescritto state la notifica degli avvisi opposti notificati in data 11 gennaio 2022”.
Sottolineano sul punto gli appellanti che “il contribuente non ha chiesto di poter dilazionare il pagamento men che meno ha, si ribadisce ancora una volta, eseguito dei pagamenti parziali delle utenze oggetto di causa.
Pertanto l'aver computato il termine dalla scadenza dell'ultimo pagamento rateale in mancanza della richiesta della dilazione del pagamento rateale da parte del contribuente è erroneo, illegittimo e contraddice lo stato del rapporto giuridico tra le parti che prevedeva una obbligazione a scadenza unica e non rateale”. Il credito, quindi, sarebbe prescritto.
§13. L'appello è solo in parte fondato per le motivazioni di seguito esposte.
8 §14. Non sono anzitutto meritevoli di accoglimento le censure afferenti alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. che si possono esaminare congiuntamente.
In proposito, è agevole rammentare che in giurisprudenza è stato più volte affermato che il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 18868 del
2015; Cass. n. 455 del 2011; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n. 11455 del
2004).
Si è, inoltre, precisato che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al petitum ed alla causa petendi (Cass. ord. n. 7322 del 2019; conf. Cass. n. 19630 del 2011; Cass. n. 3012 del 2010; Cass. n.
22595 del 2009; Cass. n. 5278 del 2007).
E' stato, altresì, chiarito che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di
9 corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. ord. n. 28308 del 27/11/2017; in senso conforme anche Cass. n. 7653 del 2012). Ed ancora: “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre
2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n.
20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass.29 gennaio 2021, n. 2151)”
(Cass. n. 11319 del 2022). Viceversa, l'omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già sul versante dell'osservanza dell'art. 112 c.p.c., bensì su quello del rispetto dell'obbligo motivazionale, riguardo al quale trova applicazione il principio secondo cui al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice non
è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni
10 logicamente incompatibili con esse (così Cass. n. 25178 del 2024, in motivazione).
Tanto chiarito, nella specie non si riscontra alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ed invero, in primo luogo, il giudice di pace, nella parte in cui ha dichiarato “legittime le somme richieste dal Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva”, non è andato al di là del thema decidendum, atteso che gli originari opponenti hanno proposto una azione di accertamento negativo dei crediti di cui agli avvisi di accertamento esecutivo. In particolare, nell'atto introduttivo del procedimento n.
1048/2022 R.G. ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“[…] 2) Nel merito, disattesa ogni eventuale istanza e difesa avversaria, per i motivi sopra esposti, ovvero quelli ritenuti assorbenti: -Accertare e dichiarare l'estinzione della richiesta fatta per le somme a titolo di servizio idrico integrato sottese all'avviso di accertamento opposto (n.
5080063210024252) e dello stesso, per intervenuta prescrizione computata sia prima che dopo l'asserita notifica della presunta notifica della fattura sottesa. – Per l'effetto annullare l'avviso di accertamento dichiarando non dovute le somme pretese […]”. Nell'atto introduttivo del procedimento n.
1049/2022 R.G. ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“[…] 2) Nel merito, disattesa ogni eventuale istanza e difesa avversaria, per i motivi sopra esposti, ovvero quelli ritenuti assorbenti: -Accertare e dichiarare l'estinzione della richiesta fatta per le somme a titolo di servizio idrico integrato sottese all'avviso di accertamento opposto (n.
5080063210010371) e dello stesso, per intervenuta prescrizione computata sia prima che dopo l'asserita notifica della presunta notifica della fattura sottesa. – Per l'effetto annullare l'avviso di accertamento dichiarando non
11 dovute le somme pretese […]”. Nell'atto introduttivo del giudizio n.
1047/2022 R.G. e in qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di , hanno chiesto, nel merito, “disattesa ogni Persona_1
eventuale istanza e difesa avversaria, per i motivi sopra esposti, ovvero quelli ritenuti assorbenti”, di “Accertare e dichiarare l'estinzione della richiesta fatta per le somme a titolo di servizio idrico integrato sottese all'avviso di accertamento opposto (n. 5080063210002569) e dello stesso, per intervenuta prescrizione computata sia prima che dopo l'asserita notifica della presunta notifica della fattura sottesa. – Per l'effetto annullare l'avviso di accertamento dichiarando non dovute le somme pretese […]”.
Ne discende che la questione attinente alla legittimità o meno degli avvisi di accertamento esecutivo era insita nelle domande spiegate dagli opponenti, con conseguente non configurabilità della dedotta violazione di cui all'art. 112 c.p.c.
Quanto poi al secondo profilo di censura, è da osservare che non è riscontrabile la denunciata omessa pronuncia, essendo la decisione sul motivo di ricorso afferente al “mancato rispetto dell'ordine procedurale con omissione della notifica dell'atto presupposto” implicita nelle seguenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata: <La Corte di
Cassazione SSUU 4.3.2008 n. 5791 ha stabilito che: la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
12 l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. Passando alla fattispecie in esame si rileva che l'opponente ha inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale (l'intimazione di pagamento), impugnando cumulativamente anche le fatture richiamate e a suo dire mai notificata, per contestare radicalmente la quantificazione del consumo. Al riguardo si rileva, dunque, che risulta preclusa l'impugnativa secondo il fermo principio “della non impugnabilità, se non per vizi propri”, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo “solo quando quest'ultimo è rimasto incontestato, perché regolarmente notificato e non impugnato”. Il pagamento parziale, per come risulta dalla nota della Hermes, non espressamente contestata da parte attrice, costituisce prova dell'invio delle fatture>>.
Non essendo pertanto configurabile un'omessa pronuncia in senso tecnico, neanche tale censura merita accoglimento.
13 §15. I motivi di appello afferenti, sotto vari profili, al rigetto dell'eccezione di prescrizione, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati limitatamente alle fatture n.
2015/91055 dell'importo di €159,70 e n. 2016/258632 dell'importo di
€4,60 indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 5080063210002569
(proc. R.G. n. 1047/2022).
In proposito giova premettere che nell'ipotesi che ci occupa trova applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., poiché l'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 2018), ai sensi del quale «[…] Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni», si applica alle fatture per il settore idrico la cui scadenza è successiva «[…] al 1° gennaio
2020» (comma 10), sicché per quelle precedenti resta per l'appunto in vigore il termine di prescrizione di cinque anni.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili” (Cass. n.
23789 del 2008; cfr., altresì, Cass. n. 18184 del 2014 e Cass. n. 6966 del
2018, in cui la S.C. ha chiarito che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del
14 credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione).
Ciò posto, nel caso di specie è bene considerare separatamente gli avvisi di accertamento esecutivo oggetto dell'originaria opposizione, prendendo le mosse dall'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792,
Legge n. 160/2019 n. 5080063210002569 (proc. n. 1047/2022), che è stato spedito per la notifica in data 21.12.20211 e ricevuto in data 13.01.2022 e concerne le fatture che seguono:
Ebbene, sono state prodotte dal tutte le Controparte_1
fatture indicate nell'avviso suddetto, ad eccezione di quelle 2015/91055 e
2016/258632.
15 Dalle fatture depositate dall'ente territoriale, afferenti rispettivamente all'acconto 2016, al Fondo eventi sismici 2013-2014 ed al saldo 2015, si evince che sono state emesse dal in data CP_1 Controparte_1
19.11.2016, con scadenza fissata per la data del 30.12.2016 e con la possibilità per l'utente di effettuare il pagamento, alternativamente, in un'unica soluzione (con scadenza 30.01.2016) o ratealmente (sei rate: prima rata scadenza 30.01.2016; seconda rata scadenza 23.01.2017; terza rata scadenza 16.02.2017; quarta rata scadenza 13.03.2017; quinta rata scadenza 06.04.2017; sesta rata scadenza 29.04.2017).
Ne consegue pertanto che, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale dianzi citato, non è intervenuta la prescrizione dei relativi crediti, in quanto l'avviso di che trattasi è stati notificato in data 13 gennaio
2022, ossia prima dello scadere del termine quinquennale di prescrizione, che decorre dal 29 aprile 2017.
Viceversa, in ordine alle fatture n. 91055/2015 dell'importo di €159,70 e n. 258632/2016 dell'importo di €4,60, non allegate, l'eccezione di prescrizione va accolta, desumendosi dall'avviso di accertamento soltanto la scadenza del 30 dicembre 2016, rispetto alla quale la notifica dell'avviso
è intervenuta dopo il decorso del quinquennio.
Quanto poi all'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792,
Legge n. 160/2019, n. 5080063210024252 del 18.11.2021 (proc. n.
1048/2022 R.G.), è da rilevare che lo stesso è stato notificato in data
11.01.2022 e che gli avvisi di liquidazione per morosità n. 252326 e n.
251338 relativi al canone idrico di cui al codice contribuente n. 10000820 e n. 10000821 sono stati notificati ritualmente in data 22 gennaio 2018, contrariamente a quanto assunto nell'interesse di Parte_2
16 La notifica è, difatti, avvenuta all'indirizzo della (“Via G. Pt_1
MELACRINO 5 89125 REGGIO DI CALABRIA RC”) a mezzo del servizio postale ed il plico è stato ricevuto da tale “S. Mallamace” quale portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate e nell'avviso di ricevimento si dà atto che è stata data notizia alla destinataria mediante lettera raccomandata (v. produzione del Controparte_1
).
[...]
Ne discende che la notifica è valida, irrilevante restando la circostanza che il non faccia parte del nucleo familiare della destinataria. Per_2
Ed invero, la S.C. ha precisato che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. n. 946 del 2020; conf. Cass. n. 23511 del
2016; Cass. n. 11708 del 2011).
A ciò deve aggiungersi, sotto altro profilo, che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la produzione in giudizio di una lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (in
17 termini Cass. ord. n. 511 del 2019 e Cass. n. 17204 del 2016). Vale a dire che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (Cass. n. 20766 del 2021).
Chiarito, dunque, che è valida la notificazione in data 22 gennaio 2018 degli avvisi di liquidazione per morosità n. 252326 e n. 251338 relativi al canone idrico di cui al codice contribuente n. 10000820 e n. 10000821, sottesi all'opposto avviso di accertamento, va sottolineato che il successivo avviso di accertamento esecutivo concerne le seguenti fatture:
Ora, tali fatture, inerenti all'acconto 2016, al Fondo eventi sismici 2013-
2014-2015 ed al saldo 2015, emesse dal nei Controparte_1
confronti di in data 19.11.2016, recano la scadenza del Parte_2
18 30.12.2016. Inoltre, nelle stesse è prevista per il contribuente/utente sia la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione (con scadenza
30.01.2016) sia la possibilità del pagamento rateale (sei rate: prima rata scadenza 30.01.2016; seconda rata scadenza 23.01.2017; terza rata scadenza 16.02.2017; quarta rata scadenza 13.03.2017; quinta rata scadenza 06.04.2017; sesta rata scadenza 29.04.2017).
Per l'effetto, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale dianzi riportato, l'ente territoriale non poteva pretendere il pagamento anteriormente al 29 aprile 2017 ed il termine prescrizionale quinquennale alla data dell'11 gennaio 2022 non era ancora trascorso.
Infine, in merito all'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma
792, Legge n. 160/2019 n. 5080063210010371 (proc. n. 1049/2022 R.G.), è da rimarcare che è stato notificato in data 11 gennaio 2022 (v. produzione del ed afferisce alle fatture di seguito indicate: Controparte_1
Tali fatture, che riguardano, rispettivamente, il saldo 2015, l'acconto
2016 ed il Fondo eventi sismici 2013-2014-2015, risultano emesse in data
19.11.2016 e con scadenza fissata per la data del 30.12.2016. Come per le precedenti, il contribuente/utente poteva sia effettuare il pagamento in un'unica soluzione (con scadenza 30.01.2016) sia ratealmente (le rate sono sei: prima rata con scadenza 30.01.2016; seconda rata con scadenza
23.01.2017; terza rata con scadenza 16.02.2017; quarta rata con scadenza
13.03.2017; quinta rata con scadenza 06.04.2017; sesta rata con scadenza
29.04.2017).
19 Ne discende che l'eccezione di prescrizione è infondata, poiché tra la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (11 gennaio 2022) e l'ultimo termine di pagamento indicato nelle fatture (29 aprile 2017) è decorso meno di un quinquennio, con il che resta assorbita ogni altra questione.
§16. Infine, non è meritevole di accoglimento neppure il motivo di appello con cui i lamentano il rigetto della “eccezione di Pt_1
violazione del diritto di difesa”, dal momento che gli avvisi di accertamento in questione contengono tutti gli elementi richiesti dall'art. 1, comma 792 e segg., L. n. 160/2019.
Né in senso contrario può fondatamente farsi valere la non regolare quantificazione degli acconti pretesi dal non Controparte_1
essendo stata dedotta tra i motivi di opposizioni formulati in primo grado l'erroneità del criterio utilizzato dall'ente, né se, ed eventualmente, di quanto il dato reale si discosterebbe da quello fatturato. Di conseguenza, non vi sono ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata dall'odierno appellato.
§17. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere parzialmente accolto soltanto con riferimento all'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 n.
5080063210002569 e limitatamente alle fatture n. 91055/2015 dell'importo di €159,70 e n. 258632/2016 dell'importo di € 4,60.
§18. Dato l'esito complessivo della lite, gli appellanti, prevalentemente soccombenti, devono essere condannati in solido a rifondere al
[...]
i 3/4 delle spese dei due gradi di giudizio (liquidate Controparte_1
nell'intero in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022), mentre resta compensato tra le parti il restante quarto.
20
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di eredi di , per Parte_2 Persona_1
quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, annulla l'avviso di esecutivo ex art. 1, comma 792,
Legge n. 160/2019 n. 5080063210002569 del 18.11.2021 limitatamente alle fatture n. 2015/91055 dell'importo di €159,70 e n. 2016/258632 dell'importo di €4,60;
2) condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei 3/4 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida nell'intero per il primo grado in complessivi
€762,00 per compensi e per l'appello in complessivi €1.700,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
resta compensato tra le parti il residuo quarto.
Reggio Calabria, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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Seconda Sezione Civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 09/06/2025, avanti al Giudice, dott.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 407/2024 del Registro Generale, vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2
eredi di (c.f.: ), rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi dalle avv.te Laura E. Pellicanò e Veronica Radici, appellanti
E
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto
Abenavoli, appellato
Sono presenti l'avv. Laura E. Pellicanò, anche per delega dell'avv.
Veronica Radici, per gli appellanti e l'avv. Alberto Abenavoli per l'appellato.
L'avv. Pellicanò così precisa le conclusioni: “si riporta alle conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio, nonché alle successive note ed alle memorie autorizzate del 29 maggio 2025, insistendo per il totale accoglimento dell'appello”.
L'avv. Abenavoli precisa le conclusioni nei seguenti termini: “si riporta al contenuto della comparsa di costituzione ed insiste nelle conclusioni ivi formulate”.
Il Giudice
1 Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.30, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa all'udienza del 9 giugno 2025, vertente tra
2 (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2
eredi di (c.f.: ), rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dalle avv.te Laura E. Pellicanò e
Veronica Radici, appellante
E
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del sindaco, avv. legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Abenavoli, appellato
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1316/2023, pubblicata in data 10.07.2023, non notificata, il Giudice di Pace di ha dichiarato legittime le Controparte_1
somme richieste dal e, per l'effetto, ha Controparte_1
rigettato le domande relative agli avvisi di accertamento esecutivo n.
5080063210002569 di €2.395,20 (R.G. 1047/2022), n. 5080063210024252 di €2.317,50 (R.G. 1048/2022) e n. 5080063210010371 di €643,60 (R.G.
1049/2022), con compensazione delle spese di lite.
§2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
affidandosi ad otto motivi e chiedendo, in via Parte_2
preliminare, “la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.”, in via principale, di “riformare la sentenza impugnata mai notificata e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Accertare e dichiarare l'estinzione della richiesta fatta per le somme a titolo di servizio idrico integrato sottese agli avvisi di accertamento
3 esecutivo n. 5080063210002569, n. 5080063210010371 e n.
5080063210024252 per intervenuta prescrizione computata sia prima che dopo l'asserita notifica della presunta notifica della fattura sottesa. Per
l'effetto annullare i tre avvisi di accertamento dichiarando non dovute le somme pretese e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di pace…”; di condannare, infine, il al pagamento delle spese Controparte_1
dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori.
§3. Si è costituito il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, resistendo all'appello e chiedendo di rigettarlo,
“perché integralmente infondato, sia in fatto che in diritto e non provato, e, per l'effetto: 1) Confermare le statuizioni della sentenza impugnata;
2)
Condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio…”.
§4. Acquisito il fascicolo di primo grado e disattesa l'istanza di inibitoria, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale dell'odierna udienza, viene decisa secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
§5. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di prima grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice di pace ha dichiarato “legittime le somme richieste dal per le causali di cui in parte motiva”, in Controparte_1
assenza di domanda in tal senso.
§6. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti assumono la violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'omessa pronuncia “sul motivo di ricorso di mancato rispetto dell'ordine procedurale con omissione della notifica dell'atto presupposto”.
4 §7. Con il terzo motivo di appello i si dolgono che sia stata Pt_1
ritenuta provata l'interruzione della prescrizione sulla base di un pagamento parziale, sul presupposto che tale pagamento costituirebbe prova dell'invio delle fatture, erroneamente attribuendo “una presunzione di notifica, seppur errata, anche ai crediti oggetto degli altri due avvisi di accertamento opposti con i giudizi riuniti”.
Nella sostanza, ad avviso degli appellanti:
-la sentenza “si riferisce alla nota interna dell'Hermes in cui risulta annotato l'estratto contributivo dell'utente che per Parte_1
l'utenza n. 10011215 (in contestazione) aveva versato il dovuto relativamente all'annualità 2018 e 2007” (cfr. pag. 4 della citazione in appello);
-la mancata contestazione dei pagamenti non consente di ritenere provata la notifica degli avvisi di accertamento oggetto di opposizione, che afferiscono ad annualità diverse;
-inoltre, “la sentenza considera quale circostanza risolutiva per pronunciare il rigetto operato quella emersa nel solo giudizio di opposizione all'avviso di accertamento oggetto del giudizio RGN 1049 poi riunito, unitamente al 1048, al 1047, utile alla prova dell'interruzione della prescrizione per i crediti sottesi a tutti gli avvisi di accertamento (ben 3) anche se non vi è identità soggettiva dei contribuenti o oggettiva in quanto, come detto, trattasi di avvisi di accertamento differenti e di diverse utenze.
Estende cioè l'erronea presunzione anche agli altri due avvisi di accertamento”.
§8. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano che la sentenza “è errata laddove ritiene che sia stata provata la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di accertamento n. 5080063210010371 relativa a
5 canone 2015 e 2016 utenza n. 10011215 di (provenienti Parte_1
dal giudizio RG 1049)”.
Sotto tale profilo deducono:
-che l'errato convincimento del giudice si fonda su un estratto conto anagrafico del contribuente su cui si rinvengono annotati pagamenti non riferibili ai crediti contestati (2015 e 2016) e relativi ad altre annualità estranee al giudizio (2018);
-che il pagamento su cui si basa il giudice di pace attiene al canone idrico del 2018, “credito ed annualità estranei al presente giudizio”;
-il giudice di prime cure è incorso in un “lapalissiano errore tra la data dell'asserita notifica dell'atto interruttivo mai notificato e il pagamento di altri crediti per altra annualità (il 2018)”.
§9. Con il quinto motivo di impugnazione i si dolgono che il Pt_1
giudice di pace abbia ritenuto “interrotta la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione 5080063210024252 relativo al canone idrico per il 2014
2015 e 2016 delle utenze 635785, 10019883, 10000820, 10000821 di
(provenienti dal giudizio RG 1048)”, senza Parte_2
considerare:
-che in ordine agli avvisi relativi al canone idrico per le utenze n. 635785
e n. 10019883 il non ha prodotto alcuna prova della notifica, CP_1
limitandosi a depositare una stampa del data base interno;
-che con riguardo agli avvisi inerenti al canone idrico per le utenze n.
10000820 e n. 10000821 è stata depositata copia di due avvisi di ricevimento (che contengono la firma di tale sig. puntualmente Per_2
e tempestivamente contestati perché privi di riferimenti all'atto presuntivamente notificato, perché notificati ad altra persona e non al Parte_ destinatario e perché privi della;
6 -che tali notifiche sono, dunque, inesistenti giuridicamente e privi di effetto interruttivo, talché i crediti sottesi alla predetta intimazione sono da dichiararsi prescritti.
§10. Con il sesto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza laddove si “ritiene interrotta la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione 5080063210002569 relativo al canone idrico per il
2014 2015 2016 delle utenze 636900, 637000, 637100, 637300, 637500,
637700, 637900, 638200 e 638500 intestate a Controparte_3
(provenienti dal giudizio RG 1047)”, assumendo:
-che il ha sostenuto che la prescrizione dei Controparte_1
crediti inerenti al 2014 e 2015 sarebbe stata interrotta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 13.01.2022, tuttavia ha indicato “come data di scadenza del pagamento a saldo dei due anni la data del
30.12.2016 senza allegare la prova di questa scadenza” e null'altro ha prodotto in merito a notifiche precedenti, né per il 2016.
§11. Con il settimo motivo di gravame gli originari opponenti si dolgono del rigetto dell'eccezione di “violazione del diritto di difesa”, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto che:
-le fatture, sottese ai tre avvisi di accertamento opposti, non sono mai stati consegnate ai contribuenti, né il ha allegato alcuna prova a CP_1
conferma;
-gli unici atti notificati ai contribuenti sono gli avvisi di accertamento opposti, dai quali “non emerge nulla di quanto si legge in sentenza, non si rinvengono infatti i dettagli degli importi richiesti e le modalità di calcolo eseguite sulla base dei consumi effettivi”.
Ad avviso degli appellanti è, inoltre, “erronea e contraddittoria anche la motivazione circa la regolare quantificazione degli acconti pretesi secondo
7 i consumi effettivi posto che, come dichiarato dal Controparte_1
nelle sue comparse (pag. 10 della comparsa) non sono stati
[...]
quantificati i consumi effettivi, così confermando di non aver mai proceduto alla lettura dei consumi effettivi e quindi alla quantificazione degli acconti secondo quanto stabilito dall'ARERA con delibera 218/2016, al contrario di quanto erroneamente assunto in sentenza”.
§12. Con l'ottavo motivo di appello i assumono, infine, che la Pt_1
sentenza impugnata è affetta da “vizio di illogica e contraddittoria motivazione” laddove, in rapporto all'eccezione di prescrizione, si afferma:
“l'importo diviene esigibile solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili al pagamento, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione (Cass. sez. III n.18184\2014); nel caso di specie, non prima del 29.04.2016. Il credito dell'Ente non risulta pertanto prescritto state la notifica degli avvisi opposti notificati in data 11 gennaio 2022”.
Sottolineano sul punto gli appellanti che “il contribuente non ha chiesto di poter dilazionare il pagamento men che meno ha, si ribadisce ancora una volta, eseguito dei pagamenti parziali delle utenze oggetto di causa.
Pertanto l'aver computato il termine dalla scadenza dell'ultimo pagamento rateale in mancanza della richiesta della dilazione del pagamento rateale da parte del contribuente è erroneo, illegittimo e contraddice lo stato del rapporto giuridico tra le parti che prevedeva una obbligazione a scadenza unica e non rateale”. Il credito, quindi, sarebbe prescritto.
§13. L'appello è solo in parte fondato per le motivazioni di seguito esposte.
8 §14. Non sono anzitutto meritevoli di accoglimento le censure afferenti alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. che si possono esaminare congiuntamente.
In proposito, è agevole rammentare che in giurisprudenza è stato più volte affermato che il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 18868 del
2015; Cass. n. 455 del 2011; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n. 11455 del
2004).
Si è, inoltre, precisato che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al petitum ed alla causa petendi (Cass. ord. n. 7322 del 2019; conf. Cass. n. 19630 del 2011; Cass. n. 3012 del 2010; Cass. n.
22595 del 2009; Cass. n. 5278 del 2007).
E' stato, altresì, chiarito che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di
9 corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. ord. n. 28308 del 27/11/2017; in senso conforme anche Cass. n. 7653 del 2012). Ed ancora: “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre
2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n.
20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass.29 gennaio 2021, n. 2151)”
(Cass. n. 11319 del 2022). Viceversa, l'omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già sul versante dell'osservanza dell'art. 112 c.p.c., bensì su quello del rispetto dell'obbligo motivazionale, riguardo al quale trova applicazione il principio secondo cui al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice non
è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni
10 logicamente incompatibili con esse (così Cass. n. 25178 del 2024, in motivazione).
Tanto chiarito, nella specie non si riscontra alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ed invero, in primo luogo, il giudice di pace, nella parte in cui ha dichiarato “legittime le somme richieste dal Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva”, non è andato al di là del thema decidendum, atteso che gli originari opponenti hanno proposto una azione di accertamento negativo dei crediti di cui agli avvisi di accertamento esecutivo. In particolare, nell'atto introduttivo del procedimento n.
1048/2022 R.G. ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“[…] 2) Nel merito, disattesa ogni eventuale istanza e difesa avversaria, per i motivi sopra esposti, ovvero quelli ritenuti assorbenti: -Accertare e dichiarare l'estinzione della richiesta fatta per le somme a titolo di servizio idrico integrato sottese all'avviso di accertamento opposto (n.
5080063210024252) e dello stesso, per intervenuta prescrizione computata sia prima che dopo l'asserita notifica della presunta notifica della fattura sottesa. – Per l'effetto annullare l'avviso di accertamento dichiarando non dovute le somme pretese […]”. Nell'atto introduttivo del procedimento n.
1049/2022 R.G. ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“[…] 2) Nel merito, disattesa ogni eventuale istanza e difesa avversaria, per i motivi sopra esposti, ovvero quelli ritenuti assorbenti: -Accertare e dichiarare l'estinzione della richiesta fatta per le somme a titolo di servizio idrico integrato sottese all'avviso di accertamento opposto (n.
5080063210010371) e dello stesso, per intervenuta prescrizione computata sia prima che dopo l'asserita notifica della presunta notifica della fattura sottesa. – Per l'effetto annullare l'avviso di accertamento dichiarando non
11 dovute le somme pretese […]”. Nell'atto introduttivo del giudizio n.
1047/2022 R.G. e in qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di , hanno chiesto, nel merito, “disattesa ogni Persona_1
eventuale istanza e difesa avversaria, per i motivi sopra esposti, ovvero quelli ritenuti assorbenti”, di “Accertare e dichiarare l'estinzione della richiesta fatta per le somme a titolo di servizio idrico integrato sottese all'avviso di accertamento opposto (n. 5080063210002569) e dello stesso, per intervenuta prescrizione computata sia prima che dopo l'asserita notifica della presunta notifica della fattura sottesa. – Per l'effetto annullare l'avviso di accertamento dichiarando non dovute le somme pretese […]”.
Ne discende che la questione attinente alla legittimità o meno degli avvisi di accertamento esecutivo era insita nelle domande spiegate dagli opponenti, con conseguente non configurabilità della dedotta violazione di cui all'art. 112 c.p.c.
Quanto poi al secondo profilo di censura, è da osservare che non è riscontrabile la denunciata omessa pronuncia, essendo la decisione sul motivo di ricorso afferente al “mancato rispetto dell'ordine procedurale con omissione della notifica dell'atto presupposto” implicita nelle seguenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata: <La Corte di
Cassazione SSUU 4.3.2008 n. 5791 ha stabilito che: la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
12 l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. Passando alla fattispecie in esame si rileva che l'opponente ha inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale (l'intimazione di pagamento), impugnando cumulativamente anche le fatture richiamate e a suo dire mai notificata, per contestare radicalmente la quantificazione del consumo. Al riguardo si rileva, dunque, che risulta preclusa l'impugnativa secondo il fermo principio “della non impugnabilità, se non per vizi propri”, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo “solo quando quest'ultimo è rimasto incontestato, perché regolarmente notificato e non impugnato”. Il pagamento parziale, per come risulta dalla nota della Hermes, non espressamente contestata da parte attrice, costituisce prova dell'invio delle fatture>>.
Non essendo pertanto configurabile un'omessa pronuncia in senso tecnico, neanche tale censura merita accoglimento.
13 §15. I motivi di appello afferenti, sotto vari profili, al rigetto dell'eccezione di prescrizione, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati limitatamente alle fatture n.
2015/91055 dell'importo di €159,70 e n. 2016/258632 dell'importo di
€4,60 indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 5080063210002569
(proc. R.G. n. 1047/2022).
In proposito giova premettere che nell'ipotesi che ci occupa trova applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., poiché l'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 2018), ai sensi del quale «[…] Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni», si applica alle fatture per il settore idrico la cui scadenza è successiva «[…] al 1° gennaio
2020» (comma 10), sicché per quelle precedenti resta per l'appunto in vigore il termine di prescrizione di cinque anni.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili” (Cass. n.
23789 del 2008; cfr., altresì, Cass. n. 18184 del 2014 e Cass. n. 6966 del
2018, in cui la S.C. ha chiarito che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del
14 credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione).
Ciò posto, nel caso di specie è bene considerare separatamente gli avvisi di accertamento esecutivo oggetto dell'originaria opposizione, prendendo le mosse dall'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792,
Legge n. 160/2019 n. 5080063210002569 (proc. n. 1047/2022), che è stato spedito per la notifica in data 21.12.20211 e ricevuto in data 13.01.2022 e concerne le fatture che seguono:
Ebbene, sono state prodotte dal tutte le Controparte_1
fatture indicate nell'avviso suddetto, ad eccezione di quelle 2015/91055 e
2016/258632.
15 Dalle fatture depositate dall'ente territoriale, afferenti rispettivamente all'acconto 2016, al Fondo eventi sismici 2013-2014 ed al saldo 2015, si evince che sono state emesse dal in data CP_1 Controparte_1
19.11.2016, con scadenza fissata per la data del 30.12.2016 e con la possibilità per l'utente di effettuare il pagamento, alternativamente, in un'unica soluzione (con scadenza 30.01.2016) o ratealmente (sei rate: prima rata scadenza 30.01.2016; seconda rata scadenza 23.01.2017; terza rata scadenza 16.02.2017; quarta rata scadenza 13.03.2017; quinta rata scadenza 06.04.2017; sesta rata scadenza 29.04.2017).
Ne consegue pertanto che, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale dianzi citato, non è intervenuta la prescrizione dei relativi crediti, in quanto l'avviso di che trattasi è stati notificato in data 13 gennaio
2022, ossia prima dello scadere del termine quinquennale di prescrizione, che decorre dal 29 aprile 2017.
Viceversa, in ordine alle fatture n. 91055/2015 dell'importo di €159,70 e n. 258632/2016 dell'importo di €4,60, non allegate, l'eccezione di prescrizione va accolta, desumendosi dall'avviso di accertamento soltanto la scadenza del 30 dicembre 2016, rispetto alla quale la notifica dell'avviso
è intervenuta dopo il decorso del quinquennio.
Quanto poi all'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792,
Legge n. 160/2019, n. 5080063210024252 del 18.11.2021 (proc. n.
1048/2022 R.G.), è da rilevare che lo stesso è stato notificato in data
11.01.2022 e che gli avvisi di liquidazione per morosità n. 252326 e n.
251338 relativi al canone idrico di cui al codice contribuente n. 10000820 e n. 10000821 sono stati notificati ritualmente in data 22 gennaio 2018, contrariamente a quanto assunto nell'interesse di Parte_2
16 La notifica è, difatti, avvenuta all'indirizzo della (“Via G. Pt_1
MELACRINO 5 89125 REGGIO DI CALABRIA RC”) a mezzo del servizio postale ed il plico è stato ricevuto da tale “S. Mallamace” quale portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate e nell'avviso di ricevimento si dà atto che è stata data notizia alla destinataria mediante lettera raccomandata (v. produzione del Controparte_1
).
[...]
Ne discende che la notifica è valida, irrilevante restando la circostanza che il non faccia parte del nucleo familiare della destinataria. Per_2
Ed invero, la S.C. ha precisato che “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. n. 946 del 2020; conf. Cass. n. 23511 del
2016; Cass. n. 11708 del 2011).
A ciò deve aggiungersi, sotto altro profilo, che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la produzione in giudizio di una lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (in
17 termini Cass. ord. n. 511 del 2019 e Cass. n. 17204 del 2016). Vale a dire che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (Cass. n. 20766 del 2021).
Chiarito, dunque, che è valida la notificazione in data 22 gennaio 2018 degli avvisi di liquidazione per morosità n. 252326 e n. 251338 relativi al canone idrico di cui al codice contribuente n. 10000820 e n. 10000821, sottesi all'opposto avviso di accertamento, va sottolineato che il successivo avviso di accertamento esecutivo concerne le seguenti fatture:
Ora, tali fatture, inerenti all'acconto 2016, al Fondo eventi sismici 2013-
2014-2015 ed al saldo 2015, emesse dal nei Controparte_1
confronti di in data 19.11.2016, recano la scadenza del Parte_2
18 30.12.2016. Inoltre, nelle stesse è prevista per il contribuente/utente sia la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione (con scadenza
30.01.2016) sia la possibilità del pagamento rateale (sei rate: prima rata scadenza 30.01.2016; seconda rata scadenza 23.01.2017; terza rata scadenza 16.02.2017; quarta rata scadenza 13.03.2017; quinta rata scadenza 06.04.2017; sesta rata scadenza 29.04.2017).
Per l'effetto, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale dianzi riportato, l'ente territoriale non poteva pretendere il pagamento anteriormente al 29 aprile 2017 ed il termine prescrizionale quinquennale alla data dell'11 gennaio 2022 non era ancora trascorso.
Infine, in merito all'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma
792, Legge n. 160/2019 n. 5080063210010371 (proc. n. 1049/2022 R.G.), è da rimarcare che è stato notificato in data 11 gennaio 2022 (v. produzione del ed afferisce alle fatture di seguito indicate: Controparte_1
Tali fatture, che riguardano, rispettivamente, il saldo 2015, l'acconto
2016 ed il Fondo eventi sismici 2013-2014-2015, risultano emesse in data
19.11.2016 e con scadenza fissata per la data del 30.12.2016. Come per le precedenti, il contribuente/utente poteva sia effettuare il pagamento in un'unica soluzione (con scadenza 30.01.2016) sia ratealmente (le rate sono sei: prima rata con scadenza 30.01.2016; seconda rata con scadenza
23.01.2017; terza rata con scadenza 16.02.2017; quarta rata con scadenza
13.03.2017; quinta rata con scadenza 06.04.2017; sesta rata con scadenza
29.04.2017).
19 Ne discende che l'eccezione di prescrizione è infondata, poiché tra la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (11 gennaio 2022) e l'ultimo termine di pagamento indicato nelle fatture (29 aprile 2017) è decorso meno di un quinquennio, con il che resta assorbita ogni altra questione.
§16. Infine, non è meritevole di accoglimento neppure il motivo di appello con cui i lamentano il rigetto della “eccezione di Pt_1
violazione del diritto di difesa”, dal momento che gli avvisi di accertamento in questione contengono tutti gli elementi richiesti dall'art. 1, comma 792 e segg., L. n. 160/2019.
Né in senso contrario può fondatamente farsi valere la non regolare quantificazione degli acconti pretesi dal non Controparte_1
essendo stata dedotta tra i motivi di opposizioni formulati in primo grado l'erroneità del criterio utilizzato dall'ente, né se, ed eventualmente, di quanto il dato reale si discosterebbe da quello fatturato. Di conseguenza, non vi sono ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata dall'odierno appellato.
§17. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere parzialmente accolto soltanto con riferimento all'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 n.
5080063210002569 e limitatamente alle fatture n. 91055/2015 dell'importo di €159,70 e n. 258632/2016 dell'importo di € 4,60.
§18. Dato l'esito complessivo della lite, gli appellanti, prevalentemente soccombenti, devono essere condannati in solido a rifondere al
[...]
i 3/4 delle spese dei due gradi di giudizio (liquidate Controparte_1
nell'intero in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022), mentre resta compensato tra le parti il restante quarto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di eredi di , per Parte_2 Persona_1
quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, annulla l'avviso di esecutivo ex art. 1, comma 792,
Legge n. 160/2019 n. 5080063210002569 del 18.11.2021 limitatamente alle fatture n. 2015/91055 dell'importo di €159,70 e n. 2016/258632 dell'importo di €4,60;
2) condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei 3/4 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida nell'intero per il primo grado in complessivi
€762,00 per compensi e per l'appello in complessivi €1.700,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
resta compensato tra le parti il residuo quarto.
Reggio Calabria, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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