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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/09/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 292/2025
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 05/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to FRAU MARCELLO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BONAVITACOLA FABIO resistente
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/5/2025, la ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Contr assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Contr 2023/24 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
Pag. 2 di 13 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.***Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018
A fondamento della domanda ha allegato di essere iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Magnon” di AN TE GA e di avere prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del :- a.s. Controparte_2
2020/2021, contratto annuale (ossia dal 12 dicembre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 14 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo di AN TE GA
;- a.s. 2021/2022, contratto dal 21 ottobre fino al 13 giugno) per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Magnon di AN TE
GA;- a.s. 2022/2023, contratto annuale (ossia dal 07 novembre fino al
30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Magnon di
AN TE GA;
- a.s. 2023/2024, contratto annuale (ossia dal 08 settembre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n.
124 del 1999, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo Magnon di AN TE GA;
- a.s. 2024/2025, contratto
Pag. 3 di 13 annuale (ossia dal 06 settembre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Magnon di AN TE GA;
Ha affermato di non avere usufruito del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e di avere diffidato il ministero con rcc. .alla corresponsione dell'importo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. n.
107/2015 pari ad € 500,00 annuali a partire dall'a.s. 2020/21.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si è costituito in giudizio il ed ha Controparte_2
chiesto:” In via principale-Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 1 in espositiva;
In via subordinata-Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2021/2022, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione
n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n.
124 del 03.05.1999, per i motivi di cui al punto 2. in narrativa, e per
l'effetto, detrarre, da quanto dovesse essere riconosciuto alla docente, la somma di € 500,00 per il suddetto anno scolastico non riconoscibile;
In via ulteriormente subordinata -Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto alla corresponsione degli interessi legali sulle somme eventualmente riconosciute in sentenza in relazione al beneficio richiesto in ricorso, per i motivi di cui al punto 3 in narrativa e, per l'effetto rigettare, la relativa domanda.-Con ogni conseguenza di legge in ordine
Pag. 4 di 13 alle spese di lite”.
Ha contestato il diritto della ricorrente al beneficio della carta docente ed in subordine la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2021/2022, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n.
124 del 03.05.1999, in quanto la ricorrente aveva stipulato vari contratti di supplenze brevi e saltuarie fino al termine delle lezioni (prima del 30.06), con assenza di continuità, che, pertanto, difettavano del requisito previsto dalle fattispecie contrattuali previste all'art. 4, commi 1 e 2 della Legge. n.
124 del 1999 ed in particolare dal comma 2, il quale prevede un unico contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche.
Ha contestato da ultimo la corresponsione degli interessi legali.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da
Pag. 5 di 13 enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...) nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...) non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere
Pag. 6 di 13 richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,
Pag. 7 di 13 per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione
Pag. 8 di 13 del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_2
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al
Pag. 9 di 13 dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art.
4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto la ricorrente ha comprovato di aver svolto incarichi annuali conformi ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte iniziati prima del 31/12 sino al 30/6 per gli anni 2020/21, 2022/23, 2023/24 e
2024/25.
L'eccezione con cui il ha contestato l'insussistenza del diritto alla CP_2
Pag. 10 di 13 Carta Docente per l'anno scolastico 2021/2022 per avere svolto supplenze brevi e saltuarie terminate prima del 30/6/ è infondata.
Risulta documentalmente - peraltro dallo stato matricolare che, nell'anno scolastico 2021/2022, la ricorrente ha ininterrottamente prestato servizio dal 21/10/2021 al 08/06/2022 e successivamente dal 9/6/2022 al 13/6/2022 per effetto di consecutivi contratti.
A parere di questo giudicante, la continuità e la considerevole durata della prestazione nel corso dell'anno scolastico consentono di ritenere, da un lato, che il docente abbia portato avanti il programma scolastico assicurando agli alunni una continuità didattica per una porzione rilevante dell'anno, dall'altro, che il si sia avvalso della prestazione del docente per CP_2
sopperire a carenze organiche non meramente occasionali. Tali considerazioni portano a ritenere che il docente abbia coperto con la sua prestazione le esigenze di didattica annua.
Ed è proprio il concetto di didattica annua, evidenziato dalla Corte di
Cassazione, che, alla luce dei generali principi di non discriminazione, consente di estendere il bonus in questione anche al docente a termine che, svolgendo la prestazione per un periodo rilevante e non meramente saltuario o occasionale, abbia consentito il funzionamento del sistema scolastico e lo svolgimento del piano didattico;
la stipula di contratti in successione, come nel caso di specie, per coprire le esigenze della didattica annua, non può che equipararsi, ai fini che qui rilevano, ad una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Per l'effetto, alla docente, attualmente confermata presso Controparte_5
per l'anno scolastico 25/26, (v. all. 1 e 2 note ex art. 127 ter cpc) spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale
Pag. 11 di 13 della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per gli anni
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate considerata l'attività svolta (studio, introduttiva e decisionale) e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i.. ex art. 4, co. 1 bis del DM
55/14
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25.
- condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_2
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per i suddetti anni scolastici;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.130,00 per
Pag. 12 di 13 compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore dell'avv. Marcello Frau
12/09/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 292/2025
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 05/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to FRAU MARCELLO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BONAVITACOLA FABIO resistente
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/5/2025, la ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Contr assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Contr 2023/24 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
Pag. 2 di 13 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.***Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018
A fondamento della domanda ha allegato di essere iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Magnon” di AN TE GA e di avere prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del :- a.s. Controparte_2
2020/2021, contratto annuale (ossia dal 12 dicembre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 14 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo di AN TE GA
;- a.s. 2021/2022, contratto dal 21 ottobre fino al 13 giugno) per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Magnon di AN TE
GA;- a.s. 2022/2023, contratto annuale (ossia dal 07 novembre fino al
30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Magnon di
AN TE GA;
- a.s. 2023/2024, contratto annuale (ossia dal 08 settembre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n.
124 del 1999, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo Magnon di AN TE GA;
- a.s. 2024/2025, contratto
Pag. 3 di 13 annuale (ossia dal 06 settembre fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo Magnon di AN TE GA;
Ha affermato di non avere usufruito del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e di avere diffidato il ministero con rcc. .alla corresponsione dell'importo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. n.
107/2015 pari ad € 500,00 annuali a partire dall'a.s. 2020/21.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si è costituito in giudizio il ed ha Controparte_2
chiesto:” In via principale-Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 1 in espositiva;
In via subordinata-Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2021/2022, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione
n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n.
124 del 03.05.1999, per i motivi di cui al punto 2. in narrativa, e per
l'effetto, detrarre, da quanto dovesse essere riconosciuto alla docente, la somma di € 500,00 per il suddetto anno scolastico non riconoscibile;
In via ulteriormente subordinata -Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto alla corresponsione degli interessi legali sulle somme eventualmente riconosciute in sentenza in relazione al beneficio richiesto in ricorso, per i motivi di cui al punto 3 in narrativa e, per l'effetto rigettare, la relativa domanda.-Con ogni conseguenza di legge in ordine
Pag. 4 di 13 alle spese di lite”.
Ha contestato il diritto della ricorrente al beneficio della carta docente ed in subordine la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2021/2022, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n.
124 del 03.05.1999, in quanto la ricorrente aveva stipulato vari contratti di supplenze brevi e saltuarie fino al termine delle lezioni (prima del 30.06), con assenza di continuità, che, pertanto, difettavano del requisito previsto dalle fattispecie contrattuali previste all'art. 4, commi 1 e 2 della Legge. n.
124 del 1999 ed in particolare dal comma 2, il quale prevede un unico contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche.
Ha contestato da ultimo la corresponsione degli interessi legali.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da
Pag. 5 di 13 enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...) nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...) non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere
Pag. 6 di 13 richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,
Pag. 7 di 13 per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione
Pag. 8 di 13 del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_2
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al
Pag. 9 di 13 dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art.
4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto la ricorrente ha comprovato di aver svolto incarichi annuali conformi ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte iniziati prima del 31/12 sino al 30/6 per gli anni 2020/21, 2022/23, 2023/24 e
2024/25.
L'eccezione con cui il ha contestato l'insussistenza del diritto alla CP_2
Pag. 10 di 13 Carta Docente per l'anno scolastico 2021/2022 per avere svolto supplenze brevi e saltuarie terminate prima del 30/6/ è infondata.
Risulta documentalmente - peraltro dallo stato matricolare che, nell'anno scolastico 2021/2022, la ricorrente ha ininterrottamente prestato servizio dal 21/10/2021 al 08/06/2022 e successivamente dal 9/6/2022 al 13/6/2022 per effetto di consecutivi contratti.
A parere di questo giudicante, la continuità e la considerevole durata della prestazione nel corso dell'anno scolastico consentono di ritenere, da un lato, che il docente abbia portato avanti il programma scolastico assicurando agli alunni una continuità didattica per una porzione rilevante dell'anno, dall'altro, che il si sia avvalso della prestazione del docente per CP_2
sopperire a carenze organiche non meramente occasionali. Tali considerazioni portano a ritenere che il docente abbia coperto con la sua prestazione le esigenze di didattica annua.
Ed è proprio il concetto di didattica annua, evidenziato dalla Corte di
Cassazione, che, alla luce dei generali principi di non discriminazione, consente di estendere il bonus in questione anche al docente a termine che, svolgendo la prestazione per un periodo rilevante e non meramente saltuario o occasionale, abbia consentito il funzionamento del sistema scolastico e lo svolgimento del piano didattico;
la stipula di contratti in successione, come nel caso di specie, per coprire le esigenze della didattica annua, non può che equipararsi, ai fini che qui rilevano, ad una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Per l'effetto, alla docente, attualmente confermata presso Controparte_5
per l'anno scolastico 25/26, (v. all. 1 e 2 note ex art. 127 ter cpc) spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale
Pag. 11 di 13 della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per gli anni
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate considerata l'attività svolta (studio, introduttiva e decisionale) e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i.. ex art. 4, co. 1 bis del DM
55/14
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25.
- condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_2
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per i suddetti anni scolastici;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.130,00 per
Pag. 12 di 13 compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore dell'avv. Marcello Frau
12/09/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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