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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 15374/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 15374/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. RUSSO Parte_1 C.F._1
CHIARA MARIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ZAFARANA Controparte_1 C.F._2
CHIARA RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio ad Aci Parte_1 Controparte_1
Castello in data 8.9.2007 iscritto al registro dello Stato Civile di quel Comune al n. 16 parte 1; dalla Per_ loro unione sono nati (Catania, 26.09.2008) e (Catania, 27.05.2012). Per_2
Con ricorso del 28.9.2018 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione con addebito alla moglie;
disporre l'affido esclusivo dei figli al padre, o in subordine l'affido condiviso con collocamento presso il padre e in ulteriore subordine presso la madre.
Si è costituita la resistente, contestando la richiesta di addebito e di affido esclusivo del minore.
Esperito il tentativo di conciliazione da parte del Presidente, all'udienza del 26.6.2019, con ordinanza presidenziale del 15.7.2019 è stato disposto l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, ed un ordinario diritto di visita del padre;
tuttavia, tenuto conto del rifiuto palesato dai figli a vedere il padre, il Presidente ha disposto la presa in carico dei minori da parte del Servizio di NPI, per i coniugi un percorso di corresponsabilità genitoriale presso il competente consultorio familiare. È stato disposto un contributo di mantenimento per i figli di complessivi € 700,00 mensili e per la moglie un assegno di € 300,00 al mese.
Con successiva ordinanza del G.I. del 30.10.2020 è stato nominato consulente tecnico dell'ufficio, nella persona della dott.ssa , “al fine di accertare: -le condizioni psicologiche dei Persona_3
genitori e dei minori, i rapporti fra i primi e quelli con i minori al fine di accertare eventuali situazioni di disagio e/o di condizionamento dei minori e di valutare la capacità genitoriale delle parti in causa;
quale sia il regime di affido, collocamento e visita più opportuno e quali altre misure siano consigliabili al fine di superare le criticità presenti nella vicenda in oggetto”.
Depositata la CTU il 24.3.2021, ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 29.1.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha rappresentato che il padre continua a non vedere i figli a causa della condotta ostruzionistica della madre, ed ha insistito per l'affido esclusivo dei figli al Pt_1 Le parti hanno depositato scritti conclusivi.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, essendo necessari approfondimenti istruttori relativi ai figli minori ed al rapporto con il padre, prima di provvedere sulle domande di affido, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore con separata ordinanza, per la definizione di tutte le ulteriori domande delle parti.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa n. 15374/18 RG, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio ad Aci Castello in
[...] Controparte_1
data 8.9.2007 iscritto al registro dello Stato Civile di quel Comune anno 2007, n. 16, parte
1;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 23/05/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Venera Condorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 15374/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. RUSSO Parte_1 C.F._1
CHIARA MARIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ZAFARANA Controparte_1 C.F._2
CHIARA RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio ad Aci Parte_1 Controparte_1
Castello in data 8.9.2007 iscritto al registro dello Stato Civile di quel Comune al n. 16 parte 1; dalla Per_ loro unione sono nati (Catania, 26.09.2008) e (Catania, 27.05.2012). Per_2
Con ricorso del 28.9.2018 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione con addebito alla moglie;
disporre l'affido esclusivo dei figli al padre, o in subordine l'affido condiviso con collocamento presso il padre e in ulteriore subordine presso la madre.
Si è costituita la resistente, contestando la richiesta di addebito e di affido esclusivo del minore.
Esperito il tentativo di conciliazione da parte del Presidente, all'udienza del 26.6.2019, con ordinanza presidenziale del 15.7.2019 è stato disposto l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, ed un ordinario diritto di visita del padre;
tuttavia, tenuto conto del rifiuto palesato dai figli a vedere il padre, il Presidente ha disposto la presa in carico dei minori da parte del Servizio di NPI, per i coniugi un percorso di corresponsabilità genitoriale presso il competente consultorio familiare. È stato disposto un contributo di mantenimento per i figli di complessivi € 700,00 mensili e per la moglie un assegno di € 300,00 al mese.
Con successiva ordinanza del G.I. del 30.10.2020 è stato nominato consulente tecnico dell'ufficio, nella persona della dott.ssa , “al fine di accertare: -le condizioni psicologiche dei Persona_3
genitori e dei minori, i rapporti fra i primi e quelli con i minori al fine di accertare eventuali situazioni di disagio e/o di condizionamento dei minori e di valutare la capacità genitoriale delle parti in causa;
quale sia il regime di affido, collocamento e visita più opportuno e quali altre misure siano consigliabili al fine di superare le criticità presenti nella vicenda in oggetto”.
Depositata la CTU il 24.3.2021, ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 29.1.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha rappresentato che il padre continua a non vedere i figli a causa della condotta ostruzionistica della madre, ed ha insistito per l'affido esclusivo dei figli al Pt_1 Le parti hanno depositato scritti conclusivi.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, essendo necessari approfondimenti istruttori relativi ai figli minori ed al rapporto con il padre, prima di provvedere sulle domande di affido, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore con separata ordinanza, per la definizione di tutte le ulteriori domande delle parti.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa n. 15374/18 RG, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio ad Aci Castello in
[...] Controparte_1
data 8.9.2007 iscritto al registro dello Stato Civile di quel Comune anno 2007, n. 16, parte
1;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 23/05/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Venera Condorelli