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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1577/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259007066641 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259007066641, notificata il 12/06/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate – AdE e della Regione Sicilia, il pagamento di € 3.382,19, a titolo di tasse auto per anni di imposta differenti, dopo le seguenti 5 cartelle di pagamento:
1) 29820170008050268, notificata il 05/01/2018;
2) 29820200006792386, notificata il 26/03/2024;
3) 29820210036143371, notificata il 26/03/2024;
4) 29820230014248612, notificata il 03/08/2023;
5) 29820240022715635, notificata il 13/06/2024.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi, l'AdER ha provato la notifica delle cartelle, come pure la notifica anche di altre 2 (precedenti) intimazioni: il 25.05.2022, la n. 29820229002492211, e il
15.04.2024 la n. 29820249005073529000, che hanno interrotto la prescrizione.
Ogni altra censura andava fatta valere impugnando tempestivamente le cartelle e le altre intimazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.843,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1577/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259007066641 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259007066641, notificata il 12/06/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate – AdE e della Regione Sicilia, il pagamento di € 3.382,19, a titolo di tasse auto per anni di imposta differenti, dopo le seguenti 5 cartelle di pagamento:
1) 29820170008050268, notificata il 05/01/2018;
2) 29820200006792386, notificata il 26/03/2024;
3) 29820210036143371, notificata il 26/03/2024;
4) 29820230014248612, notificata il 03/08/2023;
5) 29820240022715635, notificata il 13/06/2024.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi, l'AdER ha provato la notifica delle cartelle, come pure la notifica anche di altre 2 (precedenti) intimazioni: il 25.05.2022, la n. 29820229002492211, e il
15.04.2024 la n. 29820249005073529000, che hanno interrotto la prescrizione.
Ogni altra censura andava fatta valere impugnando tempestivamente le cartelle e le altre intimazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.843,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni