Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 321/2025
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento ex art. 671 cpc., per sequestro conservativo, promosso da
Controparte_1
(cf. C.F._1 con l'avv. ALESSIO ANTONIAZZI
RICORRENTE contro
Controparte_2
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1 con l'avv. LORENZO GATTO e con l'avv. ALBERTO MARDEGAN
RESISTENTE
a tutela della pretesa creditoria di € 459/460.000,00, per prestiti eseguiti tra il 2019 e il 2023 (anche “mediante l'intervento di terzi”), non solo per avere la società resistente manifestato la volontà di non adempiere l'obbligo restitutorio, ma anche per l'oggettiva incapacità della stessa di provvedervi, attesa la sproporzione tra l'ammontare del credito tutelando e la consistenza patrimoniale e finanziaria della debitrice, osserva quanto segue.
*** *** ***
1
1. La domanda cautelare – istruita sulle sole produzioni documentali delle parti, di per sé bastevoli – non è fondata.
2. Ritiene infatti questo giudice, allo stato, non sufficientemente dimostrato – nemmeno secondo il criterio di giudizio proprio della fase cautelare – il fumus della tutelanda pretesa restitutoria (non ulteriormente allegata e specificata nel quomodo):
- non risultando, anzitutto, nemmeno un principio di prova quanto all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta, in via transattiva, dalla nei confronti di con la scrittura del 15.04.2019 ai CP_1 CP_2 fini dell'estinzione del preesistente maggior debito di € 474.000,00, di cui era gravata in solido con e in forza della precedente CP_3 CP_4 scrittura del 31.12.2017 (con contestuale riconoscimento di debito);
- risultando, infatti, dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente in atti che: a) della prima tranche (da versare, in base all'accordo, entro il 20.09.2019) sono stati corrisposti dalla a solo CP_1 CP_2 dodicimila dei quindicimila euro pattuiti (€ 3.000,00 il 9.04.2019; € 2.000,00 il 10.04.2019; € 3.000,00 il 17.04.2019 ed € 4.000,00 il 18.04.2019 – vd. doc. 6 ricorrente); b) non sono state pagate puntualmente e regolarmente le successive 27 rate mensili, del valore di € 5.000,00 ciascuna (per complessivi € 135.000,00): infatti – inutilizzabili le quietanze prodotte a pag. 3 e 4 del doc. 4 di parte ricorrente, perché disconosciute da quanto alla provenienza CP_2 e sottoscrizione e non oggetto di formale istanza e/o riserva di verificazione – nell'anno 2019, non sono stati versati dalla a a tale CP_1 CP_2 titolo, € 40.000,00 (ma solo € 25.000,00) né, nel successivo 2020, € 60.000,00 (ma solo di € 5.000,00 di cui al bonifico del 15.10.2020);
- avendo le parti espressamente previsto nella scrittura del 15.04.2019, all'art. 2, il “carattere essenziale” rivestito dal “buon fine del pagamento alle scadenze concordate”, ed inoltre che “il mancato pagamento anche di una sola rata [avrebbe comportato] la nullità dell'accordo transattivo”, con reviviscenza quindi del precedente debito (solidale) assunto con la scrittura del 31.12.2017, di € 474.000,00;
- apparendo quindi ragionevole – a prescindere dalla validità del successivo accordo del 21.10.2020, che è in contestazione – la diversa imputazione offerta da dei numerosi pagamenti ricevuti dalla CP_2 tra il 2019 e il 2022, comprovati in larga parte dalle relative CP_1 causali: “acconto” – termine che, anche secondo l'accezione più comune, si riferisce ad un pagamento parzialmente estintivo di un debito, non già all'erogazione parizale di un finanziamento;
2 - essendo i pagamenti eseguiti da terzi in favore di mai CP_2 espressamente riferiti ad un prestito e/o ad un finanziamento ed essendo, anzi, imputati al pagamento di fatture inter partes o al pagamento di merce (tipo lampadari e mobili); non essendo peraltro oggetto delle specifiche allegazioni/contestazioni di parte l'eventuale natura simulatoria di tali atti e/o l'irregolare tenuta della contabilità da parte delle società coinvolte;
- essendo i pagamenti eseguiti direttamente dalla in favore CP_1 di estranei al rapporto in essere tra le parti in causa, stante Parte_1 l'autonomia patrimoniale perfetta di cui gode la società resistente, e quindi la separatezza del patrimonio sociale da quello dei soci e/o dei suoi legali rappresentanti;
- venendo meno, per l'effetto di quanto sopra osservato e per ciò solo, un presupposto essenziale della prospettazione di parte ricorrente, quanto alla determinazione della somma oggetto del rivendicato prestito, individuata sottraendo dai pagamenti totali eseguti direttamente o mediante terzi in favore di – per € 609/610.000,00 (quand'anche non contestati) – i CP_2
150.000 euro dovuti a titolo restitutorio per effetto della richiamata scrittura del 15.04.2019;
- ottenendo, in maniera pressoché aritmetica, un controcredito potenzialmente idoneo a paralizzare la pretesa già azionato da CP_2 nei confronti della per il pagamento del residuo dovuto in forza CP_1 della scrittura del 31.12.2017, pari ad € 404.500,00 ed oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto dinanzi a questo Tribunale al RG. n. 1700/2024 (in fase istruttoria).
3. Il ritenuto difetto di fumus assorbe ogni valutazione sul periculum in mora ed impone il rigetto della domanda cautelare.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i paramentri previsti per i procedimenti cautelari nello scaglione di valori di riferimento, individuato in base al valore del sequestro richiesto;
si applicano i parametri medi per le fasi effettive del giudizio: di studio ed introduttiva.
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PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definiitvamente provvede:
5. RIGETTA il ricorso ex art. 671 cpc. promosso da
[...] ei confronti di CP_1 Controparte_2
6. CONDANNA a pagare, in favore di Controparte_1 [...] le spese di lite che liquida in complessivi € 5.245,00 per Controparte_2 compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Treviso, 14 aprile 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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