Articolo 6 della Legge 10 aprile 1954, n. 217
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 maggio 1954
Art. 6.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza, nei rispettivi ruoli e gradi, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Sono riconosciuti titoli di studio validi per la nomina ad ufficiale di pubblica sicurezza anche le lauree degli istituti superiori navali, in ingegneria matematica, fisica e chimica; e' altresi' considerato titolo sufficiente per tale nomina la licenza di scuola secondaria di grado superiore, allorche' i predetti candidati siano in possesso della qualifica di combattente ovvero di combattente della guerra di liberazione.
Gli aspiranti non debbono aver superato i limiti di eta' e di servizio previsti per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Si prescinde dal requisito dello stato libero. Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, puo' escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.
Entrata in vigore il 25 maggio 1954