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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/10/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.9203 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assunta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
- (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da mandato in atti, dall'Avv.to Fabiana Anzilotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC della C.F._2 predetta- PEC: Email_1
ATTRICE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
DR RO LL (c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo pec del predetto - PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 2
Per la parte attrice il procuratore ha concluso per l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.
Per la parte convenuta il procuratore ha concluso chiedendo la riduzione delle pretese attoree, in considerazione della condotta dell'attrice valutabile ai sensi dell'art. 1227
c.c.; ha richiesto, in subordine, che l'eventuale condanna di fosse Controparte_1 limitata ai soli ambiti di responsabilità e nesso causale ad essa propri e che il quantum risarcitorio fosse ridotto, poiché manifestamente eccessivo, a quanto effettivamente emerso all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Motivazioni della decisione in fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.10.2019 l'attrice, Parte_1
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di santa Maria Capua Vetere la
[...] società in persona del rapp.te legale p.t., al fine di sentirla condannare, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni, quantificato in euro 24.143,00, conseguenti al sinistro avvenuto in data
22.02.2018, alle ore 16:45 circa, all'interno del punto vendita , Parte_2 situato all'interno del Centro Commerciale Campania, in località Aurno n. 87,
NI (CE), e gestito dalla nonché al pagamento di euro Controparte_3
1.097,73 a titolo di esborsi sostenuti per le spese mediche conseguenti al sinistro, oltre all'acquisto una poltrona ergonomica.
L'attrice deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, dopo aver effettuato degli ordini di acquisto (preventivo n. 1862409 in atti), era inciampata, all'interno dell'esercizio commerciale, in un cavo elettrico non visibile posto sul pavimento ai piedi di un tavolo esposto nello show room.
A seguito di tale evento, la era caduta violentemente sul pavimento con la Pt_1 spalla e il braccio sinistro, accusando acuti dolori al braccio sinistro, al torace e al ginocchio sinistro.
A seguito della caduta, l'attrice veniva condotta dai sanitari del 118, chiamati dal marito , presso il P.O. di Maddaloni (CE), dove le veniva diagnosticata CP_4
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“frattura testa e collo chirurgico omero sx, contusione ginocchio sx e contusione torace”, con prognosi di 25 giorni e le veniva veniva applicato “idoneo tutore di spalla da portare per quattro settimane”, con conseguente immobilizzazione del braccio sinistro.
Sottoposta ad ulteriori visite specialistiche, la veniva dichiarata Pt_1
“clinicamente guarita dalle lesioni riportate il giorno 22.2.2018…con esiti da valutare in sede medico legale”, e le veniva riconosciuto un danno biologico omnicomprensivo del 10%, un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 50% e di 50 giorni al 25% (perizia del 26.03.2019).
Avendo formulato una richiesta di risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c. ed essendo rimasta inerte la società l'attrice aveva proposto domanda Controparte_5 giudiziale.
Si costituiva contestando il fatto storico dedotto in citazione, Controparte_1 rappresentando che l'attrice non avesse dimostrato di essere inciampata nel cavo elettrico, né l'asserita insidiosità e non visibilità dello stesso per cui concludeva per la insussistenza del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose lamentate, con conseguente rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, domandava che l'eventuale accoglimento della domanda cfosse limitata ai soli ambiti di responsabilità e nesso causale ad essa propri e che il quantum risarcitorio fosse ridotto, poiché manifestamente eccessivo, a quanto effettivamente provato all'esito dell'istruttoria. Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento di C.T.U. finalizzata all'accertamento dei postumi invalidanti riportati dall'attrice, all'udienza del 12/06/2025 il Giudice Istruttore si riservava la causa in decisione previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si deve preliminarmente rilevare, in diritto, l'applicabilità al caso in esame del la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., concernente la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
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L'attrice, infatti, ha dedotto che la responsabilità della per i Controparte_3 danni concretamente verificatisi deriverebbe dalla presenza, sul pavimento, ai piedi di un tavolo esposto nello show room, di un cavo elettrico non visibile.
Ciò posto occorre tuttavia evidenziare che il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso;
difatti in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, concretando così gli estremi del caso fortuito.
A conforto di quanto osservato, invero, milita il principio secondo cui “La responsabilità che incombe sul custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e come tale deriva dalla mera relazione tra la cosa in custodia ed il custode stesso. La natura oggettiva di tale responsabilità comporta che essa sia del tutto indifferente all'(eventuale) profilo di colpa del custode e che può essere esclusa solo dalla prova della sussistenza del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di una condotta del danneggiato che abbia avuto incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento” (Cassazione civile, sez. III,
30/01/2025, n. 2149).
Ne discende, quindi, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto premesso, in applicazione dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ritiene che la domanda in esame sia fondata e che, pertanto, vada accolta per quanto di ragione.
Le emergenze istruttorie hanno confermato che, in data 22.02.2018, alle ore 16:45 circa, la , mentre si trovava con il marito e la figlia presso il punto vendita Pt_1
di NI ove inciampava in un cavo elettrico non visibile, Parte_2 collocato ai piedi di una scrivania esposta nello show-room nonché che il cavo,
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sporgente nella parte bassa della scrivania non era visibile per chi, come l'attrice, costituendo pertanto un'insidia.
La dinamica rappresentata dalla parte attrice trova riscontro nelle deposizioni rese dai due testi escussi, a conoscenza dei fatti per avere direttamente assistito all'evento, trovandosi all'interno dell'esercizio commerciale.
In particolare, la teste , figlia dell'attrice, ha riferito che la madre Testimone_1 era inciampata in un cavo del computer, “a forma di cappio”, non visibile poiché
“coperto dal piano della scrivania”, aggiungendo che “non era visibile perché era coperto dal piano di scrivania dalla prospettiva (della) madre…la scrivania era alle spalle (della) madre poi lei si è girata ed è inciampata nel cavo che sporgeva dalla scrivania;
è inciampato dopo essersi voltata” ( cfr. verbale di udienza del 05.10.2021).
Analogo contenuto presenta la deposizione della teste , la quale ha Testimone_2 dichiarato “…era febbraio 2018 erano circa le 16.00 - 16.40, stavo a
[...]
a NI con mio marito, guardavo dei mobiletti, la signora era Parte_2 poco distante da me, ho sentito un botto e la sig.ra a terra, ho visto un filo che scendeva, sembrava un cappio, e la sig.ra si lamentava del dolore al braccio sinistro, spalla sinistra, e ginocchio sinistro;
non voleva essere toccata;
aveva il piede incastrato nel filo del computer;
Il filo io l'ho visto, ma la sig.ra non lo poteva vedere perché non c'era il computer avevano legato questo filo dietro il piede anteriore del tavolo. Io l'ho visto, ma la sig.ra non l'ha visto perché stava dietro il piede della scrivania. Io l'ho vista cadere, la sig.ra era un po' pesante ed ha fatto un botto. Poi il marito ha detto che l'avrebbe portata in ospedale, dopo non so;
mi ha chiesto il numero di telefono;
all'epoca non ci conoscevamo ma abbiamo stretto rapporti dal
2020…”( cfr. verbale di udienza del 28.06.2022)
Le due deposizioni, pur provenendo da soggetti diversi, descrivono in modo coerente e concordante la presenza del cavo del computer, la sua non visibilità per chi si trovava nella posizione dell'attrice, e la conseguente caduta dovuta all'inciampo in tale ostacolo. Esse, pertanto, risultano attendibili e tra loro convergenti, consentendo di ritenere provata la dinamica dell'evento così come dedotta dalla parte attrice.
Va, inoltre, ricordato che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di inattendibilità automatica del teste legato da vincoli di parentela, essendo caduto il
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divieto di cui all'art. 247 c.p.c. (Corte Cost. n. 248/1974; Cass. civ., sez. VI,
04.01.2019, n. 98).
Nel caso di specie, non emergono elementi tali da far dubitare della credibilità della teste . CP_4
Del resto, a conforto dell'attendibilità delle richiamate deposizioni, milita anche il tenore del referto redatto dai sanitari del pronto soccorso del Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni, ove l'odierna istante veniva condotta nell'immediatezza dell'evento, nel quale emerge l'ingresso della in ospedale alle ore 17:31 del medesimo Pt_1 giorno e che la predetta riferiva di essersi procurata le lesioni lamentate per “caduta accidentale in un centro commerciale”, con traumi alla spalla, al braccio e al ginocchio sinistri e prognosi di 25 giorni.
Orbene, quanto sin qui detto consente di affermare l'esclusiva responsabilità della società convenuta, quale soggetto gestore del punto vendita, in ordine al sinistro verificatosi in danno dell'attrice.
Nel caso di specie, infatti, la società convenuta non ha garantito la sicurezza dei propri locali commerciali, ponendo in maniera del tutto incauta, un cavo elettrico nelle immediate vicinanze e nella parte esterna di un tavolo esposto nello show room, rendendone impossibile la visibilità da parte della clientela.
La società convenuta, inoltre, non ha offerto alcuna prova in ordine all'adozione di idonee misure precauzionali atte a prevenire il verificarsi del sinistro, né ha dimostrato la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Le deposizioni dei testi di parte convenuta, , responsabile del punto Testimone_3 vendita di NI in data 22.02.2018, data del sinistro, e Parte_2
, direttore del punto vendita di NO , Controparte_6 Parte_2 si sono rivelate del tutto generiche e non circostanziate in quanto prive di riferimenti specifici al sinistro per cui è causa, limitandosi a richiamare prassi aziendali di carattere generale senza fornire elementi concreti e relativi al sinistro per cui è causa e quindi idonei a smentire la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice.
I testi escussi per la parte convenuta hanno reso, infatti, dichiarazioni di carattere meramente generale, riferite alle modalità organizzative e di sicurezza normalmente
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adottate nei punti vendita , senza tuttavia fornire anche loro Parte_2 elementi specifici relativi alle condizioni effettive dei luoghi al momento del sinistro.
Tali deposizioni, pertanto, non appaiono idonee a contrastare e ad inficiare le l'efficacia delle puntuali e convergenti dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice.
Quanto, poi, alla sussistenza del nesso causale, tra le lesioni riportate dalla danneggiata ed il sinistro, è sufficiente richiamare le conclusioni esposte nell'espletata CTU, cui il
Tribunale ritiene di poter aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, nella quale l'ausiliare ha attestato la piena compatibilità dei danni, con la dinamica dell'evento dannoso ( cfr. CTU in atti dalla emerge anche che “dalla documentazione sanitaria e delle dichiarazioni effettuate dalla perizianda in sede di Pronto Soccorso” risulta “la presenza del Criterio Cronologico) ”.
Ciò posto sul piano dell'an e venendo al quantum debeatur, sulla base della CTU medico legale depositata agli atti di causa , espletata dal dott. – ed Persona_1 alla quale questo Giudicante ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata- va rilevato che il perito nominato ha accertato (sulla base della documentazione medica esaminata e dell'esame personale della attrice che la predetta ha riportato, in conseguenza dell'infortunio in questione, un “Trauma contusivo della spalla sinistra con frattura pluriframmentaria della testa omerale e del collo chirurgico dell'omero sinistro, trattata con immobilizzazione” ed ha accertato che i pregiudizi patiti dall'attrice in conseguenza del descritto evento dannoso, possono stimarsi nella misura che segue: durata della malattia sia stata di 90 gg, di cui 30 di invalidità totale al 100% e di giorni 30 di invalidità parziale al 50% e 30 giorni al 25%.
Residuano esiti stabilizzati con un danno valutabile solo sotto il profilo biologico
(inteso come permanente riduzione della integrità psico-fisica) intorno al 7 % (sette).
Non emergono riflessi sulla capacità lavorativa specifica.
Il consulente infine ha ritenuto congrue le spese sostenute e documentate dall'attrice e quantificate in euro 190,00 euro.
Ne discende che in accoglimento per quanto di ragione della domanda, la società convenuta deve essere condannata a pagare, in favore della attrice l'importo di €.
20.008,80, calcolato considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso, gli interessi legali e la rivalutazione, e comprensivo delle spese
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mediche sostenute e documentate;
a detta somma devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Ritiene, poi, il Giudicante che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, in quanto “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”, gravando sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente derivanti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto
(Cass. 27482/2018; Cass. 15084/2019; Cass. 28988/2019; Cass. 5856/2021; Cass.
6378/2023).
Al pagamento di tale somma, in favore dell'attrice sarà, pertanto, tenuta la società convenuta, a carico del quale vanno poste, in via definitiva, anche le spese per la CTU espletata, come liquidate come da separato decreto.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, in virtù del principio della soccombenza.
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum, tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Fabiana Anzilotti , la quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
PQM
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, così decide:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità della Società nella causazione Controparte_1 dei danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della
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domanda, condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice
[...]
a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di € Parte_1
20.008,80, comprensiva di spese mediche, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
b) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi € € 5.838,55, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione diretta al procuratore antistatario;
c) condanna, inoltre, ila società convenuta al pagamento per le spese di CTU sostenute, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18.10.2025
LA GIUDICE dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.9203 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assunta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
- (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da mandato in atti, dall'Avv.to Fabiana Anzilotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC della C.F._2 predetta- PEC: Email_1
ATTRICE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
DR RO LL (c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo pec del predetto - PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
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Per la parte attrice il procuratore ha concluso per l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.
Per la parte convenuta il procuratore ha concluso chiedendo la riduzione delle pretese attoree, in considerazione della condotta dell'attrice valutabile ai sensi dell'art. 1227
c.c.; ha richiesto, in subordine, che l'eventuale condanna di fosse Controparte_1 limitata ai soli ambiti di responsabilità e nesso causale ad essa propri e che il quantum risarcitorio fosse ridotto, poiché manifestamente eccessivo, a quanto effettivamente emerso all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Motivazioni della decisione in fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.10.2019 l'attrice, Parte_1
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di santa Maria Capua Vetere la
[...] società in persona del rapp.te legale p.t., al fine di sentirla condannare, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni, quantificato in euro 24.143,00, conseguenti al sinistro avvenuto in data
22.02.2018, alle ore 16:45 circa, all'interno del punto vendita , Parte_2 situato all'interno del Centro Commerciale Campania, in località Aurno n. 87,
NI (CE), e gestito dalla nonché al pagamento di euro Controparte_3
1.097,73 a titolo di esborsi sostenuti per le spese mediche conseguenti al sinistro, oltre all'acquisto una poltrona ergonomica.
L'attrice deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, dopo aver effettuato degli ordini di acquisto (preventivo n. 1862409 in atti), era inciampata, all'interno dell'esercizio commerciale, in un cavo elettrico non visibile posto sul pavimento ai piedi di un tavolo esposto nello show room.
A seguito di tale evento, la era caduta violentemente sul pavimento con la Pt_1 spalla e il braccio sinistro, accusando acuti dolori al braccio sinistro, al torace e al ginocchio sinistro.
A seguito della caduta, l'attrice veniva condotta dai sanitari del 118, chiamati dal marito , presso il P.O. di Maddaloni (CE), dove le veniva diagnosticata CP_4
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“frattura testa e collo chirurgico omero sx, contusione ginocchio sx e contusione torace”, con prognosi di 25 giorni e le veniva veniva applicato “idoneo tutore di spalla da portare per quattro settimane”, con conseguente immobilizzazione del braccio sinistro.
Sottoposta ad ulteriori visite specialistiche, la veniva dichiarata Pt_1
“clinicamente guarita dalle lesioni riportate il giorno 22.2.2018…con esiti da valutare in sede medico legale”, e le veniva riconosciuto un danno biologico omnicomprensivo del 10%, un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 50% e di 50 giorni al 25% (perizia del 26.03.2019).
Avendo formulato una richiesta di risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c. ed essendo rimasta inerte la società l'attrice aveva proposto domanda Controparte_5 giudiziale.
Si costituiva contestando il fatto storico dedotto in citazione, Controparte_1 rappresentando che l'attrice non avesse dimostrato di essere inciampata nel cavo elettrico, né l'asserita insidiosità e non visibilità dello stesso per cui concludeva per la insussistenza del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose lamentate, con conseguente rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, domandava che l'eventuale accoglimento della domanda cfosse limitata ai soli ambiti di responsabilità e nesso causale ad essa propri e che il quantum risarcitorio fosse ridotto, poiché manifestamente eccessivo, a quanto effettivamente provato all'esito dell'istruttoria. Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento di C.T.U. finalizzata all'accertamento dei postumi invalidanti riportati dall'attrice, all'udienza del 12/06/2025 il Giudice Istruttore si riservava la causa in decisione previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si deve preliminarmente rilevare, in diritto, l'applicabilità al caso in esame del la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., concernente la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
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L'attrice, infatti, ha dedotto che la responsabilità della per i Controparte_3 danni concretamente verificatisi deriverebbe dalla presenza, sul pavimento, ai piedi di un tavolo esposto nello show room, di un cavo elettrico non visibile.
Ciò posto occorre tuttavia evidenziare che il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso;
difatti in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, concretando così gli estremi del caso fortuito.
A conforto di quanto osservato, invero, milita il principio secondo cui “La responsabilità che incombe sul custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e come tale deriva dalla mera relazione tra la cosa in custodia ed il custode stesso. La natura oggettiva di tale responsabilità comporta che essa sia del tutto indifferente all'(eventuale) profilo di colpa del custode e che può essere esclusa solo dalla prova della sussistenza del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di una condotta del danneggiato che abbia avuto incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento” (Cassazione civile, sez. III,
30/01/2025, n. 2149).
Ne discende, quindi, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto premesso, in applicazione dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ritiene che la domanda in esame sia fondata e che, pertanto, vada accolta per quanto di ragione.
Le emergenze istruttorie hanno confermato che, in data 22.02.2018, alle ore 16:45 circa, la , mentre si trovava con il marito e la figlia presso il punto vendita Pt_1
di NI ove inciampava in un cavo elettrico non visibile, Parte_2 collocato ai piedi di una scrivania esposta nello show-room nonché che il cavo,
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sporgente nella parte bassa della scrivania non era visibile per chi, come l'attrice, costituendo pertanto un'insidia.
La dinamica rappresentata dalla parte attrice trova riscontro nelle deposizioni rese dai due testi escussi, a conoscenza dei fatti per avere direttamente assistito all'evento, trovandosi all'interno dell'esercizio commerciale.
In particolare, la teste , figlia dell'attrice, ha riferito che la madre Testimone_1 era inciampata in un cavo del computer, “a forma di cappio”, non visibile poiché
“coperto dal piano della scrivania”, aggiungendo che “non era visibile perché era coperto dal piano di scrivania dalla prospettiva (della) madre…la scrivania era alle spalle (della) madre poi lei si è girata ed è inciampata nel cavo che sporgeva dalla scrivania;
è inciampato dopo essersi voltata” ( cfr. verbale di udienza del 05.10.2021).
Analogo contenuto presenta la deposizione della teste , la quale ha Testimone_2 dichiarato “…era febbraio 2018 erano circa le 16.00 - 16.40, stavo a
[...]
a NI con mio marito, guardavo dei mobiletti, la signora era Parte_2 poco distante da me, ho sentito un botto e la sig.ra a terra, ho visto un filo che scendeva, sembrava un cappio, e la sig.ra si lamentava del dolore al braccio sinistro, spalla sinistra, e ginocchio sinistro;
non voleva essere toccata;
aveva il piede incastrato nel filo del computer;
Il filo io l'ho visto, ma la sig.ra non lo poteva vedere perché non c'era il computer avevano legato questo filo dietro il piede anteriore del tavolo. Io l'ho visto, ma la sig.ra non l'ha visto perché stava dietro il piede della scrivania. Io l'ho vista cadere, la sig.ra era un po' pesante ed ha fatto un botto. Poi il marito ha detto che l'avrebbe portata in ospedale, dopo non so;
mi ha chiesto il numero di telefono;
all'epoca non ci conoscevamo ma abbiamo stretto rapporti dal
2020…”( cfr. verbale di udienza del 28.06.2022)
Le due deposizioni, pur provenendo da soggetti diversi, descrivono in modo coerente e concordante la presenza del cavo del computer, la sua non visibilità per chi si trovava nella posizione dell'attrice, e la conseguente caduta dovuta all'inciampo in tale ostacolo. Esse, pertanto, risultano attendibili e tra loro convergenti, consentendo di ritenere provata la dinamica dell'evento così come dedotta dalla parte attrice.
Va, inoltre, ricordato che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di inattendibilità automatica del teste legato da vincoli di parentela, essendo caduto il
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divieto di cui all'art. 247 c.p.c. (Corte Cost. n. 248/1974; Cass. civ., sez. VI,
04.01.2019, n. 98).
Nel caso di specie, non emergono elementi tali da far dubitare della credibilità della teste . CP_4
Del resto, a conforto dell'attendibilità delle richiamate deposizioni, milita anche il tenore del referto redatto dai sanitari del pronto soccorso del Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni, ove l'odierna istante veniva condotta nell'immediatezza dell'evento, nel quale emerge l'ingresso della in ospedale alle ore 17:31 del medesimo Pt_1 giorno e che la predetta riferiva di essersi procurata le lesioni lamentate per “caduta accidentale in un centro commerciale”, con traumi alla spalla, al braccio e al ginocchio sinistri e prognosi di 25 giorni.
Orbene, quanto sin qui detto consente di affermare l'esclusiva responsabilità della società convenuta, quale soggetto gestore del punto vendita, in ordine al sinistro verificatosi in danno dell'attrice.
Nel caso di specie, infatti, la società convenuta non ha garantito la sicurezza dei propri locali commerciali, ponendo in maniera del tutto incauta, un cavo elettrico nelle immediate vicinanze e nella parte esterna di un tavolo esposto nello show room, rendendone impossibile la visibilità da parte della clientela.
La società convenuta, inoltre, non ha offerto alcuna prova in ordine all'adozione di idonee misure precauzionali atte a prevenire il verificarsi del sinistro, né ha dimostrato la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Le deposizioni dei testi di parte convenuta, , responsabile del punto Testimone_3 vendita di NI in data 22.02.2018, data del sinistro, e Parte_2
, direttore del punto vendita di NO , Controparte_6 Parte_2 si sono rivelate del tutto generiche e non circostanziate in quanto prive di riferimenti specifici al sinistro per cui è causa, limitandosi a richiamare prassi aziendali di carattere generale senza fornire elementi concreti e relativi al sinistro per cui è causa e quindi idonei a smentire la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice.
I testi escussi per la parte convenuta hanno reso, infatti, dichiarazioni di carattere meramente generale, riferite alle modalità organizzative e di sicurezza normalmente
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adottate nei punti vendita , senza tuttavia fornire anche loro Parte_2 elementi specifici relativi alle condizioni effettive dei luoghi al momento del sinistro.
Tali deposizioni, pertanto, non appaiono idonee a contrastare e ad inficiare le l'efficacia delle puntuali e convergenti dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice.
Quanto, poi, alla sussistenza del nesso causale, tra le lesioni riportate dalla danneggiata ed il sinistro, è sufficiente richiamare le conclusioni esposte nell'espletata CTU, cui il
Tribunale ritiene di poter aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, nella quale l'ausiliare ha attestato la piena compatibilità dei danni, con la dinamica dell'evento dannoso ( cfr. CTU in atti dalla emerge anche che “dalla documentazione sanitaria e delle dichiarazioni effettuate dalla perizianda in sede di Pronto Soccorso” risulta “la presenza del Criterio Cronologico) ”.
Ciò posto sul piano dell'an e venendo al quantum debeatur, sulla base della CTU medico legale depositata agli atti di causa , espletata dal dott. – ed Persona_1 alla quale questo Giudicante ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata- va rilevato che il perito nominato ha accertato (sulla base della documentazione medica esaminata e dell'esame personale della attrice che la predetta ha riportato, in conseguenza dell'infortunio in questione, un “Trauma contusivo della spalla sinistra con frattura pluriframmentaria della testa omerale e del collo chirurgico dell'omero sinistro, trattata con immobilizzazione” ed ha accertato che i pregiudizi patiti dall'attrice in conseguenza del descritto evento dannoso, possono stimarsi nella misura che segue: durata della malattia sia stata di 90 gg, di cui 30 di invalidità totale al 100% e di giorni 30 di invalidità parziale al 50% e 30 giorni al 25%.
Residuano esiti stabilizzati con un danno valutabile solo sotto il profilo biologico
(inteso come permanente riduzione della integrità psico-fisica) intorno al 7 % (sette).
Non emergono riflessi sulla capacità lavorativa specifica.
Il consulente infine ha ritenuto congrue le spese sostenute e documentate dall'attrice e quantificate in euro 190,00 euro.
Ne discende che in accoglimento per quanto di ragione della domanda, la società convenuta deve essere condannata a pagare, in favore della attrice l'importo di €.
20.008,80, calcolato considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso, gli interessi legali e la rivalutazione, e comprensivo delle spese
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mediche sostenute e documentate;
a detta somma devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Ritiene, poi, il Giudicante che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, in quanto “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”, gravando sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente derivanti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto
(Cass. 27482/2018; Cass. 15084/2019; Cass. 28988/2019; Cass. 5856/2021; Cass.
6378/2023).
Al pagamento di tale somma, in favore dell'attrice sarà, pertanto, tenuta la società convenuta, a carico del quale vanno poste, in via definitiva, anche le spese per la CTU espletata, come liquidate come da separato decreto.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, in virtù del principio della soccombenza.
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum, tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Fabiana Anzilotti , la quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
PQM
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, così decide:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità della Società nella causazione Controparte_1 dei danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della
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domanda, condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice
[...]
a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di € Parte_1
20.008,80, comprensiva di spese mediche, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
b) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi € € 5.838,55, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione diretta al procuratore antistatario;
c) condanna, inoltre, ila società convenuta al pagamento per le spese di CTU sostenute, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 18.10.2025
LA GIUDICE dott.ssa Ida D'Onofrio
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