Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1037
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Sentenza 6 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, sotto la direzione del Giudice dott.ssa Cinzia Cassone, riguarda una controversia tra una ricorrente e una società di intermediazione immobiliare. La ricorrente ha richiesto la restituzione di una provvigione di Euro 12.200,00, sostenendo che l'immobile oggetto di compravendita fosse abusivo e privo della necessaria licenza edilizia. La parte resistente ha contestato la richiesta, affermando di aver adempiuto ai propri obblighi informativi e di aver concluso l'affare in conformità alle intese intercorse.

Il Giudice ha accolto la domanda della ricorrente, evidenziando che l'agenzia immobiliare non ha adempiuto al dovere di informazione riguardo all'assenza di licenza edilizia, configurando così un inadempimento contrattuale. La sentenza sottolinea che il diritto alla provvigione del mediatore decade in caso di omissione di informazioni rilevanti, come la presenza di abusi edilizi. Pertanto, la società è stata condannata a restituire la somma richiesta e a rifondere le spese legali, stabilendo un importante principio sulla responsabilità del mediatore in relazione alla trasparenza e alla correttezza nelle operazioni immobiliari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1037
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 1037
    Data del deposito : 6 febbraio 2025

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