Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3218/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 15.10.2024 tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Augusto C.F._2
Bevignani n. 9 presso lo Studio dell'avv. Giuseppe de Simone (c.f.
, fax 06 68890453, indirizzo p.e.c.: C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura a Email_1 margine dell'atto introduttivo di primo grado
- APPELLANTI -
CONTRO
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Bergamo al n. , R.E.A. BG-345283, appartenente al P.IVA_1
Contr RU IVA con Partita IVA n. , capitale sociale Euro P.IVA_2
2.843.177.160,24 i.v., iscritta dell'Albo delle Banche al n. 5678, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ed appartenente Controparte_3 al RU RI , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Controparte_3
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del suo procuratore speciale
Sig.. , nato a [...] il [...] (Codice Fiscale n. CP_4
, munito degli occorrenti poteri di firma, anche inerenti al C.F._4 diritto sostanziale dedotto in giudizio, in virtù di procura specia-le conferita per atto a rogito Notaio Dr. di Gambara del 29.11.2019, rep. n. 7354 racc. Persona_1
n. 4780, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Marco Battaglia del Foro di Roma (Codice Fiscale n.
) che la rap-presenta e difende giusta procura speciale C.F._5 rilasciata su foglio separato
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6727/20.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 6727/20 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dai medesimi proposte nei confronti della allora Controparte_5
, oggi ha così
[...] Controparte_6 statuito:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge le domande proposte dalla parte attrice;
pag. 2/10 condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
1) mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonostante la pregressa richiesta della parte ex art. 119 TUB (orientamento di questa Corte e della Cassazione conformi, sul punto, alle ragioni di parte appellante);
2) mancata ammissione di CTU contabile per l'esatta ricostruzione dei rapporti controversi, di cui pure è stata fornita piena prova (orientamento di questa Corte e della Cassazione conformi, sul punto, alle ragioni di parte appellante);
3) omesso esame delle censure relative al conto corrente, nonostante la perizia di parte prodotta, avendo il Tribunale emesso pronuncia limitatamente alla censura anatocistica ante
2014, senza alcuna decisione in ordine alla denunziata illegittimità dell'anatocismo anche per il periodo successivo, degli interessi ultralegali, delle commissioni, delle spese, delle valute e del mancato rispetto delle soglie d'usura.
4) violazione della Legge 108/1996, considerato che già il tasso moratorio nominale del mutuo risulta, di per sé, superiore alla soglia di riferimento;
5) mancata considerazione dell'avvenuto pagamento di importi a titolo di mora, nel corso del rapporto di mutuo, come documentato in parte in atti;
6) mancata considerazione dell'avvenuta estinzione anticipata del mutuo controverso, in data 23.10.2013, con applicazione di un compenso specifico, in favore della Banca, per euro
721,56, rilevante ai fini del TEG;
7) mancato riconoscimento delle conseguenze matematiche e giuridiche del regime di capitalizzazione composta utilizzato dalla nella predisposizione del piano di CP_2 rimborso del mutuo controverso: nullità negoziale assoluta per violazione degli articoli
1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della delibera CICR 4.3.2003 e della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999;
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 3/10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA:
A) ordinare alla appellata, ex art. 210 c.p.c., di esibire e depositare i seguenti CP_2 documenti: 1) originale del contratto di conto corrente sottoscritto;
2) originale del contratto di apertura di credito sottoscritto;
3) estratti conto e movimenti scalari completi dall'accensione del rapporto alla chiusura;
4) comunicazioni di variazione delle condizioni economiche;
5) piano di ammortamento del mutuo, aggiornato alla data di estinzione anticipata, con evidenza di tutti gli importi addebitati alla parte mutuataria, distinti per singole voci;
B) disporre CTU per la determinazione dei legittimi saldi dei rapporti controversi, comportando la decisione della controversia la valutazione e l'esame di questioni richiedenti specifiche capacità e cognizioni tecniche, specie sotto il profilo della scienza attuariale.
IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE:
1) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni, delle spese e della capitalizzazione degli interessi medesimi per difetto di forma scritta e di specifica pattuizione, con conseguente ricalcolo, senza capitalizzazione alcuna, al tasso legale ovvero al tasso ex art. 117 TUB;
2) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni e delle spese per come variati dalla nel corso del rapporto, per mancata prova dell'avvenuta CP_2 comunicazione delle variazioni medesime nelle forme di legge;
3) accertare e dichiarare la previsione e/o applicazione di condizioni usurarie, anche in sede di esercizio del ius variandi, con conseguente ricalcolo ex art. 1815 c.c.;
4) per effetto di quanto sopra, determinare il legittimo saldo del rapporto controverso riconoscendo, ove emergano saldi attivi in favore della parte appellante, i corrispondenti interessi.
IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI MUTUO:
1) in via principale, accertare e dichiarare che il TEG contrattuale, come delineato dall'art. 644 c.p., risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula e rideterminare il rapporto secondo giustizia;
pag. 4/10 2) in subordine, accertare e dichiarare che il tasso nominale moratorio contrattuale risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula e rideterminare il rapporto secondo giustizia;
3) in subordine, accertare e dichiarare che il tasso effettivamente previsto nel contratto, in caso di ritardato pagamento, risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula, per essere le singole rate, già comprensive degli interessi corrispettivi, maggiorate, ad ogni scadenza, degli interessi moratori (Cass. Civ. 17447/2019, c.d. tesi dell'effettività:
“usura effettiva e a posteriori”) e rideterminare il rapporto secondo giustizia;
4) in subordine, accertare e dichiarare la nullità, ex articoli 1283, 1284, comma tre, 1344,
1346, 1418, 1419 c.c. ed articolo 6, Delibera CICR, 9 febbraio 2000, della misura degli interessi convenzionali per mancata specificazione ed approvazione dei criteri di calcolo per lo sviluppo del piano di ammortamento e, per gli effetti, rideterminare il rapporto con applicazione dell'interesse nella misura legale, ovvero nella misura di cui all'art. 117 TUB, con rata costante in regime finanziario di interesse semplice;
4) in subordine, accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa prevede costi che non sono stati inclusi o che sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso stabilendo che: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
c) la durata del credito è di trentasei mesi.
In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario”.
Si è costituita la quale, oltre che eccepire la inammissibilità dell'avverso gravame CP_6 in quanto, a suo dire, genericamente proposto, ne contestato anche la fondatezza in punto di fatto e diritto ed ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accertati i fatti così come sopra esposti e per le motivazioni illustrate in narrativa:
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello promosso dai Sigg.ri Parte_1
e , per violazione degli artt. 342 e ss c.p.c. così come novellati nella riforma Parte_2
pag. 5/10 introdotta con D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in Legge 07 Agosto 2012 n. 134, non avendo gli appellanti indicato i capi e le parti della sentenza oggetto di impugnazione, le norme asseritamente violate né le modifiche richieste alla sentenza impugnata e, comunque, per essere l'appello de quo privo dei requisiti minimi richiesti dalla suddetta disposizione di legge, confermando, per l'effetto in toto la sentenza impugnata n. 6727/2020, emessa dal
Tribunale di Roma, Sezione XVII°, G.U. Dott.ssa Laura Centofanti in data 20.04.2020, depositata in data 29.04.2020 e notificata in data 26.05.2020;
Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ex adverso promosso per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., così come introdotto dalla novella di cui al D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in Legge 07 Agosto 2012 n. 134, stante l'inesistenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello medesimo e, per l'effetto, confermare, in toto, la sentenza impugnata n. 6727/2020, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVII°, G.U. Dott.ssa
Laura Centofanti in data 20.04.2020, depositata in data 29.04.2020 e noti-ficata in data
26.05.2020;
In via principale e nel merito: rigettare l'appello così come formulato dai Sigg.ri e , Parte_1 Parte_2 perché palesemente inammissibile oltre che manifestata-mente infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 6727/2020, emessa dal
Tribunale di Roma, Sezio-ne XVII°, G.U. Dott.ssa Laura Centofanti in data 20.04.2020, depositata in data 29.04.2020 e notificata in data 26.05.2020;
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali ex D.M. n.
55/2014;
In via istruttoria, ci si oppone fermamente all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed alla richiesta di ammissione di CTU contabile così come formulati dagli appellanti perché, per le ragioni espresse in narrativa, manifestatamente inammissibili, esplorativi e superflui”.
Alla udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
pag. 6/10 L'appello, pur ammissibile in quanto rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c., ha tuttavia criticato la sentenza impugnata ed ha riproposto comunque le medesime doglianze relative ai rapporti intercorsi tra le parti.
Ebbene, il Giudice di prime cure ha in via preliminare rilevato la assoluta genericità delle censure poste a sostegno delle domande proposte dagli odierni appellanti e ne ha illustrato ampiamente i motivi.
Ad ogni buon conto, il Giudicante ha comunque affrontato i temi posti pur genericamente alla sua attenzione dagli attori e ciò anche con specifico riferimento ai motivi posti a fondamento dell'odierno gravame.
Dunque, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di omessa motivazione, avendo peraltro correttamente respinto in questo caso anche la richiesta di ordine di esibizione e di ctu, non potendo certamente quest'ultima, stante la sua chiara natura esplorativa, sopperire all'onere probatorio che incombeva sugli attori.
Ma venendo al merito, rileva la Corte:
quanto alla dedotta omissione del Tribunale in ordine alla censura anatocistica successivamente al 2014:
va premesso che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si lamentava la applicazione errata dell'anatocismo limitatamente al periodo ante 2014 e, al riguardo, la sentenza di primo grado ha adeguatamente e condivisibilmente motivato respingendo la censura.
Alcuna censura specifica è stata peraltro mossa in parte qua alla sentenza impugnata, non avendo gli appellanti indicato se e quando effettivamente vi sia stata violazione da parte dell'istituto di credito, sicchè l'impugnazione non può che essere respinta.
Quanto alla questione della rilevanza, ai fini del calcolo del tasso soglia usura, anche degli interessi moratori, essa è stata più volte affrontata da questo Ufficio che, richiamandosi alla ormai pronuncia della S.C., si è pronunciato in senso difforme rispetto alle richieste attoree.
pag. 7/10 In particolare, la S.C. ha definitivamente affermato il principio per cui anche gli interessi di mora ricadono sotto il vincolo del non superamento del tasso soglia (Cass. SS.UU.
18.9.2020 n. 19597).
La medesima S.C., tuttavia, in questo confermato anche da successive pronunce (Cass.
16.5.2022 n. 15505), ha affermato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 196/08 art. 2 comma 4, vanno qualificati ipso iure usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi con interessi moratori”.
Dunque, la doglianza degli appellanti riproposta in questo grado non è condivisibile e va respinta.
Anche il motivo con cui si censura la sentenza di primo grado per non avere il Giudicante considerato, ai fini del calcolo del TEG anche la penale per la estinzione anticipata, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, ancora una volta non ci si può esimere dall'evidenziare che questa Corte si è ripetutamente pronunciata in senso conforme anche ai Giudici di Legittimità, affermando che proprio il fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente alla erogazione del credito in quanto “non si è di fronte, cioè, a una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
Alcun rilievo, poi, merita la circostanza che nel corso del rapporto siano state versate rate a titolo di interessi di mora, peraltro neanche indicate e senza che risulti essere mai stato superato il tasso soglia.
Altro motivo si incentra sulla eccepita erroneità del regime finanziario di capitalizzazione adottato dalla banca.
In particolare, è stata contestata la indeterminatezza ed indeterminabilità dell'accordo intercorso tra le parti con riferimento al contratto di mutuo. pag. 8/10 Ma ancora una volta la doglianza è da respingersi.
Da ultimo, proprio con riferimento a tale annosa questione, a conferma delle numerose pronunce adottate da questo stesso Collegio in altri analoghi casi, la S.C. ha così statuito:
“in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass. SS.UU. 29.5.2024 n. 15130).
Ogni altra questione deve ritenersi inammissibile nella parte in cui è stata introdotta, peraltro in modo assolutamente generica, solo in sede di udienza di precisazione di conclusioni e/o di deposito di comparsa conclusionale.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 6727/20 del Tribunale di Roma, Parte_1 Parte_2 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 5.809,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
pag. 9/10 Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
pag. 10/10
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini