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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. LE BB, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2095/2022 R.G.L. promossa
DA
(CF: rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato VA Castellana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Giovanni Pacini, 84. ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via F. Laurana n. 59, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale
1 di Palermo, con gli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana CP_2
NA ZZ che lo rappresentano e difendono in virtù della procura generale alle liti rogata dal notaio di Roma in data 22.03.2024. Persona_1
resistente
OGGETTO: differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.07.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di aver lavorato Controparte_1
alle sue dipendenze, senza un regolare contratto di lavoro, dal mese di luglio
2011 sino al mese di febbraio 2022, in qualità di badante per prestare assistenza a cinque familiari disabili e occuparsi delle pulizie di casa, ogni giorno secondo i seguenti orari: - negli anni 2011, 2012 e 2013 tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle ore 19.00; - nel 2014 e 2015 tutti i giorni dalle 8.30 alle ore 13.00; - dal 2016 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro tutti i giorni dalle 20.30 alle 13.00, percependo una retribuzione pari ad
€ 600,00 dal 2011 al 2013, ad € 500,00 dal 2014 al 2015 e dal 2016 fino alla cessazione del rapporto di lavoro la somma di euro 750,00.
Lamentava, quindi, di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL Collaboratori Familiari – Lavoro Domestico, di cui deduceva l'applicabilità al rapporto, di non aver percepito il compenso per il lavoro straordinario e festivo svolto, l'indennità sostituiva delle ferie non godute, l'indennità sostitutiva del preavviso, i ratei della tredicesima mensilità, nonché il TFR e concludeva, pertanto, chiedendo di : “Ritenere e dichiarare che tra la sig.ra e la sig.ra è intercorso rapporto Parte_1 Controparte_1
2 di lavoro subordinato domestico da luglio 2011 a febbraio 2022, data in cui la sig.ra
è stata licenziata senza preavviso;
- Conseguentemente condannare la sig.ra Pt_1
al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del Controparte_1
rapporto di lavoro, con riferimento alla retribuzione che sarebbe spettata in base all'inquadramento nella categoria C del C.C.N.L. Lavoro Domestico o nel minore o maggiore inquadramento contrattuale che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della sig.ra con il pagamento delle somme dovute anche a Pt_1
titolo di: lavoro festivo;
straordinario; tredicesima mensilità; ferie non godute;
mancato godimento del riposo compensativo;
maggiorazioni per lavoro notturno e trattamento di fine rapporto nonché l'indennità per il mancato preavviso del licenziamento;
- Condannare la sig.ra alla regolarizzazione del rapporto di lavoro intercorso con Controparte_1
la sig.ra , con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali Parte_1
dovuti; - Con vittoria di spese competenze ed onorari” ( cfr. conclusioni del ricorso). non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente Controparte_1
citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 01.08.2023).
L' si costituiva in giudizio, chiedendo, previo accertamento della CP_2
sussistenza e della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione omessa, gravata di sanzioni ed interessi come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19 novembre 2025 per il deposito di note.
Il ricorso è infondato.
3 Ed invero, spettava alla ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Appare inoltre rilevante e non secondaria l'esistenza della volontà contrattuale delle parti, anche in considerazione del reciproco affidamento delle stesse circa la concreta natura dei rispettivi obblighi e diritti, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, salva la prova, che deve essere in tal caso rigorosa, del diverso concreto ed effettivo atteggiarsi del rapporto.
Orbene tale prova non è stata fornita dalla ricorrente.
In particolare, la ricorrente non ha fornito la prova, fondamentale in conformità al costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del presunto datore di lavoro.
Ed invero, il teste , nipote acquisito della ricorrente, nulla Testimone_1
ha chiarito in ordine alle caratteristiche del rapporto di lavoro dedotto in
4 giudizio, limitandosi a riferire che “Conosco la ricorrente è la zia di mia moglie, ci incontriamo durante le riunioni familiari;
….non ricordo esattamente il mese ma era l'estate del 2011 quando la ricorrente è stata assunta dalla sig.ra con il Controparte_1
compito di assistere cinque familiari non autosufficienti della datrice di lavoro nonché di occuparsi delle incombenze della casa;
ho potuto constatare che la sig.ra Pt_1
lavorava presso la casa della resistente in quanto la sig.r sapendo che CP_1
mi diletto ad eseguire piccoli lavori mi ha chiesto di fare una riparazione ad un arco che aveva in casa; non ricordo l'anno ma era sempre periodo estivo;
il lavoro è durato circa dieci giorni e in quel periodo ho avuto modo di vedere la sig.ra accudire i cinque Pt_1
familiari della sig.ra di cui due non autosufficienti, fare le CP_1
pulizie in casa e cucinare;
Confermo che la sig.ra , su Parte_1
indicazione della sig.ra ha prestato la sua attività lavorativa secondo i seguenti CP_1
orari: negli anni 2011, 2012 e 2013 tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle
17.00 alle ore 19.00; nel 2014 e 2015 tutti i giorni dalle 8.30 alle ore 13.00; dal 2016 fino alla cessazione del rapporto di lavoro tutti i giorni dalle 20.30 alle 13.00 dell'indomani
e alcune volte anche fino a sera;
ricordo che dal 2016 la sig.ra tornava a casa solo Pt_1
per poche ore il tempo di fare una doccia e cambiarsi e dormiva a casa della sig.ra poiché faceva le notti;
confermo che all'inizio del rapporto di lavoro la sig.ra CP_1
ha percepito una retribuzione mensile di € 500,00 e dal 2016 in poi di € 750,00; Pt_1
sono a conoscenza dei fatti perché me lo ha riferito la sig.ra la sig.ra Pt_1 [...]
nel mese di febbraio 2022 ha licenziato senza preavviso la sig.ra CP_1 [...]
; l'ho saputo dalla sig.ra perché essendo rimasta senza lavoro dall'oggi al Parte_1 Pt_1
domani e non avendo altre entrate mi ha chiesto aiuto per trovare un'altra occupazione”
(cfr. verbale di udienza del 26.02.2024).
5 Parimenti, il teste , ha dichiarato che “ la sig.ra a Tes_2 Parte_1
luglio 2011 è stata assunta dalla sig.ra con il compito di Controparte_1
assistere cinque familiari non autosufficienti della datrice di lavoro nonché di occuparsi delle incombenze della casa;
conosco la sig.ra e so che ha in casa cinque familiari non CP_1
autosufficienti e essendo la sua casa vicino alla mia palestra vedevo tutte le mattine la sig.ra che andava al lavoro;
la sig.ra , ha prestato la sua attività Pt_1 Parte_1
lavorativa secondo i seguenti orari: negli anni 2011, 2012 e 2013 tutti i giorni dalle ore
8.30 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle ore 19.00 e ne sono a conoscenza perché ero spesso a pranzo con la figlia che riceveva telefonate dalla madre che dopo la pausa pranzo doveva tornare al lavoro;
per gli altri periodi ricordo che l'orario di lavoro della ricorrente è cambiato
e che ad un certo punto ha iniziato a lavorare anche la notte;
nel 2018/2019 è venuta…
Confermo che la sig.ra ha percepito una retribuzione mensile che è variata fra € Pt_1
500,00 ed € 750,00; ne sono a conoscenza perché me lo ha riferito la ricorrente che si lamentava di quanto percepiva;
confermo che la sig.ra
a febbraio 2022 ha licenziato senza preavviso la sig.ra Controparte_1 [...]
, me lo ha riferito prima la figlia della ricorrente e poi lei stessa Parte_1
che era sconvolta dall'accaduto; preciso anche che dopo febbraio 2022 non ho più visto la ricorrente recarsi sul luogo di lavoro” (cfr. verbale di udienza del 24.02.2024).
Orbene, è evidente che le superiori deposizioni non sono idonee a provare l'assunto di parte ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, avendo i testi riportato, in buona parte, circostanze riferite dalla medesima , come ha riferito il teste , e Pt_1 Tes_2
non avendo, invece, riferito nulla di circostanziato in ordine all'assoggettamento della lavoratrice al potere gerarchico e disciplinare del
6 presunto datore di lavoro o, comunque, alle direttive, generiche o specifiche, da lui impartite.
I testi escussi, peraltro, appaiono poco attendibili, atteso che è poco verosimile ritenere che entrambi potessero conoscere con esattezza, così come da loro riferito, gli orari di lavoro dalla ricorrente (durante tutto l'arco temporale dal
2011 al 2022), i giorni in cui lavorava e financo i turni osservati.
D'altronde, una conoscenza approfondita delle modalità di svolgimento del rapporto avrebbe presupposto una frequentazione assidua, per non dire quotidiana, dell'abitazione della , circostanza quest'ultima che mal CP_1
si concilia con lo svolgimento di un lavoro di riparazione di pochi giorni all'interno dell'abitazione della (cfr. teste , posto che il CP_1 Tes_1
lavoro domestico, data la natura sostanzialmente intramuraria delle relative prestazioni, ha modalità che possono essere conosciute quasi sempre unicamente dalle parti in causa o da chi abita il luogo ove la prestazione di lavoro domestico si svolge.
Anche le copie delle schermate whatsapp depositate in atti dalla ricorrente (cfr. alleg. 4 e 5) non dimostrano affatto la sottoposizione della al potere Pt_1
gerarchico della , in quanto inidonei a provare la pretesa CP_1
subordinazione in forma di stabile assistenza.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente come nel caso concreto non sussistano i requisiti di legge necessari a qualificare un rapporto di lavoro subordinato. Sul punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il lavoratore che agisca in giudizio per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso abbia l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente tale subordinazione, non essendo allo scopo sufficienti generiche
7 allegazioni in merito alla durata del rapporto, all'osservanza di un orario di lavoro o alle modalità di erogazione del compenso.
In assenza, quindi, di ulteriori prove sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti dell' mentre non si dispone nulla sulle spese di lite di CP_2
non costituitasi in giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando - nella contumacia di Controparte_1
così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali, IVA CP_2
e CPA come per legge;
- nulla sulle spese di lite di Controparte_1
Così deciso in Termini Imerese in data 20.11.2025
IL GIUDICE
LE VA BB
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