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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 119/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30/01/2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per 'avv. TOMBOLINI ANDREA. Parte_1 Per l'avv. OV RO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. TOMBOLINI precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale con la sola variazione dell'importo richiesto alla luce della CTU. L'avv. OV precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti si allontanano dall'aula. Alle ore 15,10 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 119/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMBOLINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliata in Castelfidardo, Via Donizetti n. 2, presso il difensore avv.
TOMBOLINI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OV RO, elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n. 107, presso il difensore avv. CP_1
OV RO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro del giorno 20.09.2020 alle ore 10,30 circa, nel Rione del “Passetto” di in prossimità del Monumento dei caduti. CP_1
A fondamento della domanda parte attrice sosteneva: che nelle circostanze sopra indicate nello scendere la scalinata che dal suddetto Monumento conduce verso la spiaggia del Passetto cadeva rovinosamente a terra a causa di un gradino che si presentava sconnesso: in particolare, i due blocchi di pietra di cui lo stesso era composto, anziché essere livellati, erano di differente altezza formando tra loro uno spessore di circa 1-1,5 centrimetri che lo rendeva gravente irregolare e non lineare. Riferiva, inoltre, di aver riportato lesioni alla propria persona consistenti in una “frattura pluriframmentaria
pagina 2 di 7 parzialmente scomposta trimalleolare della caviglia sinistra” da correggersi chirurgicamente, con la malattia protrattasi fino al giorno 08.02.2021 quando veniva dichiarata guarita con postumi medico legali, e concludeva per la condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via di mero Controparte_1 subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti, stimati in complessivi euro
11.204,01 oltre spese mediche, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Costituitosi in giudizio il contestava la domanda attrice in punto sia di an sia di Controparte_1
quantum. e concludeva per il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ed espletata l'istruttoria orale per come ammessa e c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 30.01.2025.
La vicenda oggetto del contendere è riconducibile astrattamente nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.. che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita.
Come da costante giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Anche se la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, tale da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c..
Sul piano dell'onere probatorio, anche ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. si deve accertare e provare, con onere a carico del danneggiato, l'esatta dinamica del sinistro e l'attitudine della cosa ad arrecare danno in base ad un giudizio necessariamente condotto ex ante;
giudizio che non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato con la conseguenza che una cosa inerte può definirsi pericolosa solo quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) la S.C. ha avuto modo di precisare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa pagina 3 di 7 custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.) mentre qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano e in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi o il bene in sé presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
In sostanza, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento e il bene in custodia dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
E' stato ulteriormente puntualizzato che ove venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato, il caso fortuito.
In particolare, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
In merito a tale aspetto la Cassazione ha avuto modo di specificare che: “La condotta del danneggiato è interruttiva del nesso di causalità sulla base della premessa che quanto più la situazione di possibile danno è percepibile tanto più incidente deve considerarsi la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l'ora diurna e la piena visibilità” (Cass. Civ. n. 23462/2022); “In tema di responsabilità per il danno provocato dalle cose in custodia, integrano il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode, non soltanto le condotte vietate ma anche quelle irragionevolmente incaute tali da incidere causalmente sul verificarsi dell'evento sulla scorta del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del pagina 4 di 7 comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (Cass. Civ. n.
28035/2021).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa", mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così Cass. civ. n. 14228/2023; conforme Cass. n. 26895/2024).
Ciò premesso in diritto, dalla prova testimoniale emerge che effettivamente la in data Pt_1
20.09.2020 nello scendere la scalinata del “Passetto” di cadeva a terra a causa del dissesto CP_1
nello scalino.
Il teste sui capitoli di prova della parte ha riferito: Testimone_1
“ cap. 1) Si è vero, ero insieme a mia moglie e una coppia di amici. cap. 2) Si è vero. Mia moglie è caduta mentre scendeva le scale, è andata giù di peso dopo che il piede sinistro le ha ceduto. Io mi trovavo dietro mia moglie a un paio di metri. cap. 3) Si è vero, la scalinata è quella raffiguarata nella foto in cui sono ripreso insieme a mia moglie.
La foto mi sembra che sia stata fatta prima della caduta. cap. 4) Si è vero. Le fotografie sono state fatte subito dopo la caduta. cap. 5) Si è vero. cap. 6) Si è vero. Mia moglie mi precedeva di un paio di metri insieme a mentre io Persona_1
la seguivo insieme a . Parte_2 cap. 8) Si è vero, ero la prima volta”.
Il teste ha dichiarato: Persona_1
“cap. 1) Si è vero. cap. 2) Si è vero. Io mi trovavo di fianco a , che era alla mia destra, e stavamo scendendo la Pt_1 scalinata quando all'improvviso non era più al mio fianco in quanto è caduta sullo scalino.
Adr: Si è fermata lì sullo scalino, non è caduta in avanti.
pagina 5 di 7 Adr: Non ho fatto caso a come sia caduta, stavamo parlando e all'improvviso l'ho vista andare Pt_1
giù. cap. 3) Si è vero. Non ricordo se la foto l'ho fatta io considerato il tempo trascorso. La foto è stata fatta prima della caduta.
Adr: Rispetto alla foto la caduta è avvenuta un po' più in giù. cap. 4) Dopo la caduta ho visto che nello scalino c'era un dislivello.
Adr: Confermo le foto che mi si mostrano (allegate alla comparsa di costituzione). Dall'alto prima di iniziare a scendere non sapevamo se prendere l'ascensore, poi abbiamo optato per le scale. cap. 5) Non ho visto dove ha messo il piedi;
dopo che è caduta ho visto che lo scalino aveva un Pt_1
dislivello. cap.6) dove è caduta si è poi messa seduta ed era in prossimità del dislivello. Pt_1
cap. 8) Si è vero”.
Tali circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito: Parte_2
“cap. 1) Si è vero. cap. 2) Si è vero. Io mi trovavo a scendere le scale un paio di metri dietro a , che era davanti Pt_1
insieme a mia moglie, mentre io le seguivo insieme al marito . Ad un certo punto ho Testimone_1
visto andare già a terra sullo scalino. Pt_1
cap. 3) Si è vero. La foto è stata fatta lo stesso giorno della caduta, da me oppure da mia moglie non ricordo. La foto è stata fatta prima della caduta, che è avvenuta più giù, scendendo. cap. 4) Dopo la caduta ho visto il dislivello sullo scalino, ma non ho visto dove ha messo il Pt_1
piede in quanto ero dietro. cap. 5) Dopo la caduta mi sono reso conto che il gradino presentava un dislivello.
Adr: Mentre scendevo non ho fatto caso alle condizioni della scalinata, che abbiamo percorso solo in discesa. cap. 6) Ho già risposto. cap. 8) Si è vero. mi ha detto che era la prima volta”. Pt_1
Sono state anche prodotte le fotografie dei luoghi, dalle quali risulta ben visibile lo stato della scalinata e la presenza di sconnessioni fra un blocco di pietra ed un altro costituenti i gradoni della scalinata.
Il fatto si è verificato di giorno in condizioni di irradiamento solare che permetteva al pedone di percepire lo stato della scalinata, né dall'istruttoria è emerso che nell'occasione la visuale dell'attrice rispetto al piano di calpestio che stava percorrendo fosse limitata o ostacolata da alcun elemento.
Inoltre, la stessa ha prodotto una fotografia che la ritrae seduta sulla scalinata insieme al Pt_1
marito proprio in prossimità di un blocco di pietra e dall'altro costituenti i gradoni della scalinata, ed in pagina 6 di 7 sede di interrogatorio formale l'attrice ha dichiarato che nell'incedere rivolgeva costantemente lo sguardo a terra:“ cap. 1) Si è vero, mentre scendevo le scale guardavo a terra in quanto era la prima volta che passavo in quei luoghi”.
Pertanto deve ritenersi che, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, la avrebbe potuto scorgere Pt_1
quella che appariva una non perfetta complanarità evitando di appoggiare il piede proprio tra i due blocchi dello scalino.
Si osserva che per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato arrecato "dalla cosa". Tale requisito sussiste quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno, vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a seguito del suo intrinseco potere come si accennava più sopra, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa, mentre deve escludersi nelle ipotesi in cui la "res" abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Nel caso in esame la struttura è rimasta statica ed inalterata all'azione della mentre è stata la Pt_1
stessa che con la sua condotta ha stabilito il modo della relazione con la res.
Alla luce delle considerazioni anzi esposte questo giudice reputa che la verosimile disattenzione dell'attrice costituisca causa esclusiva dell'evento, integrante il caso fortuito che interrompe il nesso causale.
Per quanto sopra motivato dunque la domanda dell'attrice viene respinta.
La natura della causa ed il contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere suggeriscono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti di causa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, che ne ha chiesto l'ammissione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge la domanda proposta da parte attrice.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Ancona, 30/01/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 119/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30/01/2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per 'avv. TOMBOLINI ANDREA. Parte_1 Per l'avv. OV RO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. TOMBOLINI precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale con la sola variazione dell'importo richiesto alla luce della CTU. L'avv. OV precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti si allontanano dall'aula. Alle ore 15,10 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 119/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMBOLINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliata in Castelfidardo, Via Donizetti n. 2, presso il difensore avv.
TOMBOLINI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OV RO, elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n. 107, presso il difensore avv. CP_1
OV RO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro del giorno 20.09.2020 alle ore 10,30 circa, nel Rione del “Passetto” di in prossimità del Monumento dei caduti. CP_1
A fondamento della domanda parte attrice sosteneva: che nelle circostanze sopra indicate nello scendere la scalinata che dal suddetto Monumento conduce verso la spiaggia del Passetto cadeva rovinosamente a terra a causa di un gradino che si presentava sconnesso: in particolare, i due blocchi di pietra di cui lo stesso era composto, anziché essere livellati, erano di differente altezza formando tra loro uno spessore di circa 1-1,5 centrimetri che lo rendeva gravente irregolare e non lineare. Riferiva, inoltre, di aver riportato lesioni alla propria persona consistenti in una “frattura pluriframmentaria
pagina 2 di 7 parzialmente scomposta trimalleolare della caviglia sinistra” da correggersi chirurgicamente, con la malattia protrattasi fino al giorno 08.02.2021 quando veniva dichiarata guarita con postumi medico legali, e concludeva per la condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via di mero Controparte_1 subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti, stimati in complessivi euro
11.204,01 oltre spese mediche, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Costituitosi in giudizio il contestava la domanda attrice in punto sia di an sia di Controparte_1
quantum. e concludeva per il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ed espletata l'istruttoria orale per come ammessa e c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 30.01.2025.
La vicenda oggetto del contendere è riconducibile astrattamente nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.. che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita.
Come da costante giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Anche se la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, tale da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c..
Sul piano dell'onere probatorio, anche ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. si deve accertare e provare, con onere a carico del danneggiato, l'esatta dinamica del sinistro e l'attitudine della cosa ad arrecare danno in base ad un giudizio necessariamente condotto ex ante;
giudizio che non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato con la conseguenza che una cosa inerte può definirsi pericolosa solo quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) la S.C. ha avuto modo di precisare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa pagina 3 di 7 custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.) mentre qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano e in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi o il bene in sé presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
In sostanza, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento e il bene in custodia dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
E' stato ulteriormente puntualizzato che ove venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato, il caso fortuito.
In particolare, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
In merito a tale aspetto la Cassazione ha avuto modo di specificare che: “La condotta del danneggiato è interruttiva del nesso di causalità sulla base della premessa che quanto più la situazione di possibile danno è percepibile tanto più incidente deve considerarsi la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l'ora diurna e la piena visibilità” (Cass. Civ. n. 23462/2022); “In tema di responsabilità per il danno provocato dalle cose in custodia, integrano il caso fortuito, esclude la responsabilità del custode, non soltanto le condotte vietate ma anche quelle irragionevolmente incaute tali da incidere causalmente sul verificarsi dell'evento sulla scorta del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del pagina 4 di 7 comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (Cass. Civ. n.
28035/2021).
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa", mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così Cass. civ. n. 14228/2023; conforme Cass. n. 26895/2024).
Ciò premesso in diritto, dalla prova testimoniale emerge che effettivamente la in data Pt_1
20.09.2020 nello scendere la scalinata del “Passetto” di cadeva a terra a causa del dissesto CP_1
nello scalino.
Il teste sui capitoli di prova della parte ha riferito: Testimone_1
“ cap. 1) Si è vero, ero insieme a mia moglie e una coppia di amici. cap. 2) Si è vero. Mia moglie è caduta mentre scendeva le scale, è andata giù di peso dopo che il piede sinistro le ha ceduto. Io mi trovavo dietro mia moglie a un paio di metri. cap. 3) Si è vero, la scalinata è quella raffiguarata nella foto in cui sono ripreso insieme a mia moglie.
La foto mi sembra che sia stata fatta prima della caduta. cap. 4) Si è vero. Le fotografie sono state fatte subito dopo la caduta. cap. 5) Si è vero. cap. 6) Si è vero. Mia moglie mi precedeva di un paio di metri insieme a mentre io Persona_1
la seguivo insieme a . Parte_2 cap. 8) Si è vero, ero la prima volta”.
Il teste ha dichiarato: Persona_1
“cap. 1) Si è vero. cap. 2) Si è vero. Io mi trovavo di fianco a , che era alla mia destra, e stavamo scendendo la Pt_1 scalinata quando all'improvviso non era più al mio fianco in quanto è caduta sullo scalino.
Adr: Si è fermata lì sullo scalino, non è caduta in avanti.
pagina 5 di 7 Adr: Non ho fatto caso a come sia caduta, stavamo parlando e all'improvviso l'ho vista andare Pt_1
giù. cap. 3) Si è vero. Non ricordo se la foto l'ho fatta io considerato il tempo trascorso. La foto è stata fatta prima della caduta.
Adr: Rispetto alla foto la caduta è avvenuta un po' più in giù. cap. 4) Dopo la caduta ho visto che nello scalino c'era un dislivello.
Adr: Confermo le foto che mi si mostrano (allegate alla comparsa di costituzione). Dall'alto prima di iniziare a scendere non sapevamo se prendere l'ascensore, poi abbiamo optato per le scale. cap. 5) Non ho visto dove ha messo il piedi;
dopo che è caduta ho visto che lo scalino aveva un Pt_1
dislivello. cap.6) dove è caduta si è poi messa seduta ed era in prossimità del dislivello. Pt_1
cap. 8) Si è vero”.
Tali circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito: Parte_2
“cap. 1) Si è vero. cap. 2) Si è vero. Io mi trovavo a scendere le scale un paio di metri dietro a , che era davanti Pt_1
insieme a mia moglie, mentre io le seguivo insieme al marito . Ad un certo punto ho Testimone_1
visto andare già a terra sullo scalino. Pt_1
cap. 3) Si è vero. La foto è stata fatta lo stesso giorno della caduta, da me oppure da mia moglie non ricordo. La foto è stata fatta prima della caduta, che è avvenuta più giù, scendendo. cap. 4) Dopo la caduta ho visto il dislivello sullo scalino, ma non ho visto dove ha messo il Pt_1
piede in quanto ero dietro. cap. 5) Dopo la caduta mi sono reso conto che il gradino presentava un dislivello.
Adr: Mentre scendevo non ho fatto caso alle condizioni della scalinata, che abbiamo percorso solo in discesa. cap. 6) Ho già risposto. cap. 8) Si è vero. mi ha detto che era la prima volta”. Pt_1
Sono state anche prodotte le fotografie dei luoghi, dalle quali risulta ben visibile lo stato della scalinata e la presenza di sconnessioni fra un blocco di pietra ed un altro costituenti i gradoni della scalinata.
Il fatto si è verificato di giorno in condizioni di irradiamento solare che permetteva al pedone di percepire lo stato della scalinata, né dall'istruttoria è emerso che nell'occasione la visuale dell'attrice rispetto al piano di calpestio che stava percorrendo fosse limitata o ostacolata da alcun elemento.
Inoltre, la stessa ha prodotto una fotografia che la ritrae seduta sulla scalinata insieme al Pt_1
marito proprio in prossimità di un blocco di pietra e dall'altro costituenti i gradoni della scalinata, ed in pagina 6 di 7 sede di interrogatorio formale l'attrice ha dichiarato che nell'incedere rivolgeva costantemente lo sguardo a terra:“ cap. 1) Si è vero, mentre scendevo le scale guardavo a terra in quanto era la prima volta che passavo in quei luoghi”.
Pertanto deve ritenersi che, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, la avrebbe potuto scorgere Pt_1
quella che appariva una non perfetta complanarità evitando di appoggiare il piede proprio tra i due blocchi dello scalino.
Si osserva che per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato arrecato "dalla cosa". Tale requisito sussiste quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno, vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a seguito del suo intrinseco potere come si accennava più sopra, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa, mentre deve escludersi nelle ipotesi in cui la "res" abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Nel caso in esame la struttura è rimasta statica ed inalterata all'azione della mentre è stata la Pt_1
stessa che con la sua condotta ha stabilito il modo della relazione con la res.
Alla luce delle considerazioni anzi esposte questo giudice reputa che la verosimile disattenzione dell'attrice costituisca causa esclusiva dell'evento, integrante il caso fortuito che interrompe il nesso causale.
Per quanto sopra motivato dunque la domanda dell'attrice viene respinta.
La natura della causa ed il contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere suggeriscono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti di causa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, che ne ha chiesto l'ammissione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge la domanda proposta da parte attrice.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Ancona, 30/01/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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