CASS
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2025, n. 33200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33200 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria nell'interesse del MINISTERO DELLE FINANZE con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33200 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di IO VI in relazione alla custodia cautelare da costui subita, prima quale indagato e poi quale imputato per i seguenti delitti: art. 416, comma 6, cod. pen., aggravato dall'art. 4 legge 15 marzo 2006 n. 146 n. 146/2006; artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. d) e comma 3 ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 aggravato dall'art. 4 legge 146/2006, che si assumevano commessi in Italia (a Palermo) e all'estero (in Macedonia). A VI era stato contestato di avere preso parte ad una associazione - composta, tra gli altri, da NG IU e IF IR - finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di riciclaggio, di trasporto e di cessione di armi. Secondo l'accusa, il contributo fornito da VI all'attività associativa consisteva nel reperire società compiacenti per assumere fittiziamente cittadini stranieri, onde consentire loro di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e trasferirsi nel territorio dell'Unione Europea. VI è stato assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte perché il fatto non sussiste. 2. I giudici della riparazione hanno respinto la domanda di riconoscimento dell'indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto del ricorrente profili di colpa ostativi rappresentati dall'aver ricevuto presso l'abitazione nella quale era ristretto agli arresti domiciliari: in una prima occasione, IF IR e Da SI SA;
in una seconda occasione, NG IU. Secondo la Corte di appello, quegli incontri erano funzionali a definire il progetto criminoso e ciò emerge da una conversazione intercettata subito dopo il secondo incontro, nella quale NG riferì a IF dell'esito del colloquio con VI e della disponibilità da lui manifestata a predere parte al progetto criminoso dietro corrispettivo in denaro. Secondo l'ordinanza impugnata, tale resoconto non può essere relegato al tentativo di compiacere IF (come è stato sostenuto in giudizio da NG) e dimostra che VI si era reso disponibile a contribuire alla realizzazione del progetto criminoso. I giudici della riparazione sostengono che tale condotta, gravemente colposa, non è stata esclusa nel giudizio di cognizione, all'esito del quale si è ritenuta insussistente l'ipotizzata associazione e si è ritenuto che gli imputati non avessero concretamente avviato un programma criminoso, ma non è stato escluso che gli incontri di 2 cui si è detto fossero avvenuti, né è stato escluso che il contenuto di quegli incontri fosse quello risultante dal rendiconto che NG ne fece a IF. 3. Contro l'ordinanza della Corte di appello, VI ha poposto ricorso, per mezzo del difensore munito di procura speciale, affidandosi ad un unico motivo col quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione. Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe lacunoso e illogico nella parte in cui afferma che «il resoconto fatto dal NG al IF, non può essere relegato [...] come volto esclusivamente a compiacere il IF». Tale affermazione, infatti, sarebbe in contrasto con le conclusioni della sentenza di assoluzione, secondo la quale l'ipotizzata associazione a delinquere non può essere ritenuta sussistente e nella quale si legge che NG faceva «da spalla» a IF, «assecondandolo e compiacendolo, mostrando di appoggiare le sue variegate e fantasiose intenzioni, magari perché egli stesso interessato a facili quanto difficlmente raggiungibili guadagni». La difesa rileva che l'assoluzione del VI attesta la manifesta infondatezza dell'accusa. Secondo i giudici della cognizione, infatti, dalle indagini non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di una struttura stabile finalizzata alla commissione di più reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di riciclaggio, di trasporto e di cessione di armi. Inoltre, nei due interrogatori resi, VI ha chiarito di avere ricevuto, dapprima, la visita inaspettata di IF (che neppure conosceva) accompagnato da Da SI (che era invece un suo amico) e di averli cacciati dopo averne compreso le ragioni. Ha escluso, inoltre, che la visita di NG fosse stata programmata e ha escluso di aver manifestato disponibilità al compimento di attività illecite. A questo proposito, il difensore ricorda che, come NG ha spiegato, quanto si evince dalla conversazione tra lui e IF, captata in modalità ambientale, costituisce una mera millanteria circa la realizzabilità del "fantasioso" progetto. A conferma della insussistenza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il difensore ricorda che, in tesi accusatoria, tra i favoriti doveva esserci un cittadino macedone il quale, poiché la Macedonia è stata inserita tra i paesi dell'area Schengen, non aveva bisogno di un permesso di soggiorno per fare ingresso in Italia e trattenervisi. La difesa sostiene, in sintesi, che l'affermazione secondo la quale VI si sarebbe reso disponibile alla realizzazione del piano criminoso sarebbe frutto di una lettura frammentata della sentenza di assoluzione. Nel giudizio di cognizione, infatti, non è stato accertato che VI avesse dato disponibilità ad assumere cento persone e a fornire loro alloggio chiedendo, per ciascuna di queste persone, una contropartita di 5.000 euro. Non è stato accertato, quindi, che quanto riferito da NG a IF corrispondesse a verità. Di conseguenza non si comprende perché il comportamento consistito nel ricevere a casa i coimputati sarebbe gravemente colposo e neppure si comprende in che modo tale comportamento avrebbe creato «la falsa apparenza che avrebbe legittimato l'emissione dell'ordinanza genetica» 3. Il Procuratore generale, in persona della Sostituta Olga Mignolo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Nell'interesse del Ministero delle Finanze, l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I giudici della riparazione, dopo avere ricostruito la vicenda processuale che ha riguardato il VI e delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, richiamando il compendio indiziario valorizzato ai fini della adozione della ordinanza genetica e, di seguito, la sentenza assolutoria, hanno rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto del ricorrente profili di colpa ostativi. Si è evidenziato a tal fine che, tanto la sentenza della Corte di assise, quanto quella della Corte di Assise di appello di Palermo, hanno dato risalto alle risultanze delle numerose intercettazioni - riportate nel decreto di fermo e nell'ordinanza cautelare (progr. 2970 e 2972) - dalle quali risulta che il 22 maggio 2017, intorno alle 18:00 IF, accompagnato da SA Da SI, si recò a casa di VI (all'epoca ristretto agli arresti domiciliari). Quello stesso pomeriggio, Da SI e NG discussero del possibile coinvolgimento di VI in un progetto criminoso volto a favorire l'immigrazione clandestina servendosi di una "ditta" per simulare l'avvenuta assunzione di alcuni lavoratori extracomunitari. Qualche giorno più tardi, il 16 giugno 2017, IF e NG tornarono a casa di VI, ma solo NG vi entrò e vi si trattenne per circa quaranta minuti. IF rimase in auto e, al ritorno, NG lo ragguagliò in merito all'incontro, riferendogli della piena e incondizionata disponibilità del VI a far parte 4 della "cordata", sia pure reclamando una diversa e più favorevole ripartizione dei profitti. Secondo la Corte della riparazione, anche se NG ha parlato di una millanteria e VI ha sostenuto di non essersi mai dichiarato disponibile a partecipare al progetto, rappresenta comunque un dato di fatto incontestato che l'odierno ricorrente, ancorché ristretto agli arresti domiciliari, abbia ricevuto a casa propria, in due circostanze diverse, persone che si stavano occupando di organizzare un progetto criminoso. Secondo l'ordinanza impugnata, che gli incontri riguardassero quel progetto non è stato escluso dalla sentenza di assoluzione ed è documentato dalle plurime conversazioni intercettate, anche antecedenti al primo incontro, oltre che dal dettagliato resoconto fatto da NG a IF, che non può essere relegato, come era stato sostenuto in dibattimento dal NG, al tentativo di compiacere IF. L'ordinanza sottolinea che la tesi difensiva, rassegnata dall'imputato sia durante gli interrogatori che in dibattimento, di non avere avuto in realtà alcun interesse verso la proposta illecita ricevuta dai coimputati, mal si concilia, secondo i parametri della logica più elementare, con la circostanza che egli, per ben due volte, abbia incontrato i coimputati, con ciò esponendosi al rischio di essere sorpreso dalle forze dell'ordine preposte ai controlli e di subire l'aggravamento della misura cautelare cui era sottoposto. Osserva, inoltre, che, se VI non fosse stato interessato al progetto, non si spiegherebbero i dialoghi successivi agli incontri che ne descrivono il contenuto in maniera talmente dettagliata da non poter essere relegati a mere millanterie. Rileva, infine, che VI non ha giustificato in alcun modo la seconda visita di NG, avvenuta a distanza di pochi gorni da quella di IF e Da SI. Secondo la Corte di appello, pur non essendosi tradotta in comportamenti concreti, la professata disponibilità del VI a mettersi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, integra, nel giudizio di riparazione, gli estremi della "colpa grave" secondo la nozione accolta dall'esegesi giurisprudenziale dell'art. 314 cod. proc. pen. Questa condotta, infatti, ha determinato la falsa apparenza della penale responsabilità dell'odierno ricorrente, idonea a trarre in inganno con un giudizio ex ante l'Autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza di elementi dotati di gravità indiziaria che hanno legittimato l'emissione dell'ordinanza cautelare. 3. È noto che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'abbia patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e 5 completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. A tal fine occorre esaminare la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale per stabilire con valutazione ex ante, non se la condotta configuri gli estremi del reato, ma solo se abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, sia pure in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando così luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez.4, n. 22642 del 21/3/2017, De Gregorio, Rv. 270001; Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). Vale la pena ricordare che è stato costantemente ribadito il principio secondo cui tra il giudizio di cognizione e quello per la riparazione dell'ingiusta detenzione vi è completa autonomia;
si tratta, invero, di operare su piani di indagine diversi che possono portare a risultati differenti, sulla scorta del medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, con l'unico limite che non è consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4 n.11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957; Sez. 4, n.12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. Nel caso in esame, il copioso materiale intercettivo che dava atto dei dialoghi intercorsi tra gli ipotizzati "complici" del VI, è stato ritenuto dai giudici di merito non idoneo a provare che le «mere dichiarazioni di intenti contenute nei colloqui oggetto di captazione avessero avuto un seguito, uno sbocco completo», andando oltre la soglia degli atti preparatori. Nondimeno, nel giudizio di cognizione, è rimasto incontestato l'argomento principale ed assorbente, utilizzato dal giudice della riparazione: pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, per ben due volte, VI ha ricevuto estranei (IF e Da SI in un caso, NG nell'altro) e, in entrambi i casi, l'oggetto delle visite era un progetto criminoso riguardante il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ciò emerge, peraltro, oltre che dalle conversazioni intercettate, anche dalle dichiarazioni rese da VI il quale, pur avendo sostenuto di non aver manifestato alcun interesse verso la proposta (illecita) ricevuta dai coimputati, ha ammesso, tuttavia che gli incontri avevano ad oggetto quella proposta. 6 La tesi difensiva, secondo la quale VI non invitò a casa propria i coimputati, che vi si recarono di propria iniziativa, e non manifestò interesse verso la proposta ricevuta, non intacca le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, che ha ritenuto gravemente colposo il comportamento cosistito nel ricevere a casa propria persone che stavano programmando una attività criminosa, discutendo con loro di quel programma, da parte di una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Non è controverso, infatti, che gli incontri abbiano avuto luogo e che il secondo si sia protratto per quaranta minuti. Inoltre, le sentenze di merito non hanno escluso che le conversazioni avvenute nel corso degli incontri avessero ad oggetto un programma criminoso e lo stesso VI lo ha ammesso, pur sostenendo di non essersi mai dichiarato disponibile in tal senso. Non è manifestamente illogico aver ritenuto che il secondo incontro non avrebbe avuto ragion d'essere se, nel primo, VI non avesse manifestato disponibilità, né è illogico aver sottolineato che, ricevendo in casa propria terze persone pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, VI si esponeva al rischio di essere sorpreso dalle forze dell'ordine e, dunque, non lo avrebbe fatto per mera cortesia. L'ordinanza impugnata sottolinea - e la motivazione è scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità - che, se il ricorrente non fosse stato effettivamente interessato al progetto (pur considerato dai giudici della cognizione come una «dichiarazione di intenti» rimasta priva di seguito), non avrebbe consentito, dopo il primo incontro, di ricevere una seconda visita da parte di NG. La motivazione del provvedimento non si palesa illogica né carente nemmeno quanto al ruolo sinergico che le condotte poste in essere dal VI hanno avuto nell'adozione del provvedimento cautelare. La Corte della riparazione, invero, ha interpretato come gravemente colposi comportamenti che, per quanto non integranti il reato contestato, hanno determinato per negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si è risolta nella adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale. 5. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente, che si liquidano come da dispositivo. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso, il 24 giugno 2025 La C liera est.
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria nell'interesse del MINISTERO DELLE FINANZE con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33200 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di IO VI in relazione alla custodia cautelare da costui subita, prima quale indagato e poi quale imputato per i seguenti delitti: art. 416, comma 6, cod. pen., aggravato dall'art. 4 legge 15 marzo 2006 n. 146 n. 146/2006; artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. d) e comma 3 ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 aggravato dall'art. 4 legge 146/2006, che si assumevano commessi in Italia (a Palermo) e all'estero (in Macedonia). A VI era stato contestato di avere preso parte ad una associazione - composta, tra gli altri, da NG IU e IF IR - finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di riciclaggio, di trasporto e di cessione di armi. Secondo l'accusa, il contributo fornito da VI all'attività associativa consisteva nel reperire società compiacenti per assumere fittiziamente cittadini stranieri, onde consentire loro di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e trasferirsi nel territorio dell'Unione Europea. VI è stato assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte perché il fatto non sussiste. 2. I giudici della riparazione hanno respinto la domanda di riconoscimento dell'indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto del ricorrente profili di colpa ostativi rappresentati dall'aver ricevuto presso l'abitazione nella quale era ristretto agli arresti domiciliari: in una prima occasione, IF IR e Da SI SA;
in una seconda occasione, NG IU. Secondo la Corte di appello, quegli incontri erano funzionali a definire il progetto criminoso e ciò emerge da una conversazione intercettata subito dopo il secondo incontro, nella quale NG riferì a IF dell'esito del colloquio con VI e della disponibilità da lui manifestata a predere parte al progetto criminoso dietro corrispettivo in denaro. Secondo l'ordinanza impugnata, tale resoconto non può essere relegato al tentativo di compiacere IF (come è stato sostenuto in giudizio da NG) e dimostra che VI si era reso disponibile a contribuire alla realizzazione del progetto criminoso. I giudici della riparazione sostengono che tale condotta, gravemente colposa, non è stata esclusa nel giudizio di cognizione, all'esito del quale si è ritenuta insussistente l'ipotizzata associazione e si è ritenuto che gli imputati non avessero concretamente avviato un programma criminoso, ma non è stato escluso che gli incontri di 2 cui si è detto fossero avvenuti, né è stato escluso che il contenuto di quegli incontri fosse quello risultante dal rendiconto che NG ne fece a IF. 3. Contro l'ordinanza della Corte di appello, VI ha poposto ricorso, per mezzo del difensore munito di procura speciale, affidandosi ad un unico motivo col quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione. Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe lacunoso e illogico nella parte in cui afferma che «il resoconto fatto dal NG al IF, non può essere relegato [...] come volto esclusivamente a compiacere il IF». Tale affermazione, infatti, sarebbe in contrasto con le conclusioni della sentenza di assoluzione, secondo la quale l'ipotizzata associazione a delinquere non può essere ritenuta sussistente e nella quale si legge che NG faceva «da spalla» a IF, «assecondandolo e compiacendolo, mostrando di appoggiare le sue variegate e fantasiose intenzioni, magari perché egli stesso interessato a facili quanto difficlmente raggiungibili guadagni». La difesa rileva che l'assoluzione del VI attesta la manifesta infondatezza dell'accusa. Secondo i giudici della cognizione, infatti, dalle indagini non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di una struttura stabile finalizzata alla commissione di più reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di riciclaggio, di trasporto e di cessione di armi. Inoltre, nei due interrogatori resi, VI ha chiarito di avere ricevuto, dapprima, la visita inaspettata di IF (che neppure conosceva) accompagnato da Da SI (che era invece un suo amico) e di averli cacciati dopo averne compreso le ragioni. Ha escluso, inoltre, che la visita di NG fosse stata programmata e ha escluso di aver manifestato disponibilità al compimento di attività illecite. A questo proposito, il difensore ricorda che, come NG ha spiegato, quanto si evince dalla conversazione tra lui e IF, captata in modalità ambientale, costituisce una mera millanteria circa la realizzabilità del "fantasioso" progetto. A conferma della insussistenza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il difensore ricorda che, in tesi accusatoria, tra i favoriti doveva esserci un cittadino macedone il quale, poiché la Macedonia è stata inserita tra i paesi dell'area Schengen, non aveva bisogno di un permesso di soggiorno per fare ingresso in Italia e trattenervisi. La difesa sostiene, in sintesi, che l'affermazione secondo la quale VI si sarebbe reso disponibile alla realizzazione del piano criminoso sarebbe frutto di una lettura frammentata della sentenza di assoluzione. Nel giudizio di cognizione, infatti, non è stato accertato che VI avesse dato disponibilità ad assumere cento persone e a fornire loro alloggio chiedendo, per ciascuna di queste persone, una contropartita di 5.000 euro. Non è stato accertato, quindi, che quanto riferito da NG a IF corrispondesse a verità. Di conseguenza non si comprende perché il comportamento consistito nel ricevere a casa i coimputati sarebbe gravemente colposo e neppure si comprende in che modo tale comportamento avrebbe creato «la falsa apparenza che avrebbe legittimato l'emissione dell'ordinanza genetica» 3. Il Procuratore generale, in persona della Sostituta Olga Mignolo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Nell'interesse del Ministero delle Finanze, l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I giudici della riparazione, dopo avere ricostruito la vicenda processuale che ha riguardato il VI e delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, richiamando il compendio indiziario valorizzato ai fini della adozione della ordinanza genetica e, di seguito, la sentenza assolutoria, hanno rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto del ricorrente profili di colpa ostativi. Si è evidenziato a tal fine che, tanto la sentenza della Corte di assise, quanto quella della Corte di Assise di appello di Palermo, hanno dato risalto alle risultanze delle numerose intercettazioni - riportate nel decreto di fermo e nell'ordinanza cautelare (progr. 2970 e 2972) - dalle quali risulta che il 22 maggio 2017, intorno alle 18:00 IF, accompagnato da SA Da SI, si recò a casa di VI (all'epoca ristretto agli arresti domiciliari). Quello stesso pomeriggio, Da SI e NG discussero del possibile coinvolgimento di VI in un progetto criminoso volto a favorire l'immigrazione clandestina servendosi di una "ditta" per simulare l'avvenuta assunzione di alcuni lavoratori extracomunitari. Qualche giorno più tardi, il 16 giugno 2017, IF e NG tornarono a casa di VI, ma solo NG vi entrò e vi si trattenne per circa quaranta minuti. IF rimase in auto e, al ritorno, NG lo ragguagliò in merito all'incontro, riferendogli della piena e incondizionata disponibilità del VI a far parte 4 della "cordata", sia pure reclamando una diversa e più favorevole ripartizione dei profitti. Secondo la Corte della riparazione, anche se NG ha parlato di una millanteria e VI ha sostenuto di non essersi mai dichiarato disponibile a partecipare al progetto, rappresenta comunque un dato di fatto incontestato che l'odierno ricorrente, ancorché ristretto agli arresti domiciliari, abbia ricevuto a casa propria, in due circostanze diverse, persone che si stavano occupando di organizzare un progetto criminoso. Secondo l'ordinanza impugnata, che gli incontri riguardassero quel progetto non è stato escluso dalla sentenza di assoluzione ed è documentato dalle plurime conversazioni intercettate, anche antecedenti al primo incontro, oltre che dal dettagliato resoconto fatto da NG a IF, che non può essere relegato, come era stato sostenuto in dibattimento dal NG, al tentativo di compiacere IF. L'ordinanza sottolinea che la tesi difensiva, rassegnata dall'imputato sia durante gli interrogatori che in dibattimento, di non avere avuto in realtà alcun interesse verso la proposta illecita ricevuta dai coimputati, mal si concilia, secondo i parametri della logica più elementare, con la circostanza che egli, per ben due volte, abbia incontrato i coimputati, con ciò esponendosi al rischio di essere sorpreso dalle forze dell'ordine preposte ai controlli e di subire l'aggravamento della misura cautelare cui era sottoposto. Osserva, inoltre, che, se VI non fosse stato interessato al progetto, non si spiegherebbero i dialoghi successivi agli incontri che ne descrivono il contenuto in maniera talmente dettagliata da non poter essere relegati a mere millanterie. Rileva, infine, che VI non ha giustificato in alcun modo la seconda visita di NG, avvenuta a distanza di pochi gorni da quella di IF e Da SI. Secondo la Corte di appello, pur non essendosi tradotta in comportamenti concreti, la professata disponibilità del VI a mettersi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, integra, nel giudizio di riparazione, gli estremi della "colpa grave" secondo la nozione accolta dall'esegesi giurisprudenziale dell'art. 314 cod. proc. pen. Questa condotta, infatti, ha determinato la falsa apparenza della penale responsabilità dell'odierno ricorrente, idonea a trarre in inganno con un giudizio ex ante l'Autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza di elementi dotati di gravità indiziaria che hanno legittimato l'emissione dell'ordinanza cautelare. 3. È noto che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'abbia patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e 5 completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. A tal fine occorre esaminare la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale per stabilire con valutazione ex ante, non se la condotta configuri gli estremi del reato, ma solo se abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, sia pure in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando così luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez.4, n. 22642 del 21/3/2017, De Gregorio, Rv. 270001; Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). Vale la pena ricordare che è stato costantemente ribadito il principio secondo cui tra il giudizio di cognizione e quello per la riparazione dell'ingiusta detenzione vi è completa autonomia;
si tratta, invero, di operare su piani di indagine diversi che possono portare a risultati differenti, sulla scorta del medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, con l'unico limite che non è consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4 n.11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957; Sez. 4, n.12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. Nel caso in esame, il copioso materiale intercettivo che dava atto dei dialoghi intercorsi tra gli ipotizzati "complici" del VI, è stato ritenuto dai giudici di merito non idoneo a provare che le «mere dichiarazioni di intenti contenute nei colloqui oggetto di captazione avessero avuto un seguito, uno sbocco completo», andando oltre la soglia degli atti preparatori. Nondimeno, nel giudizio di cognizione, è rimasto incontestato l'argomento principale ed assorbente, utilizzato dal giudice della riparazione: pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, per ben due volte, VI ha ricevuto estranei (IF e Da SI in un caso, NG nell'altro) e, in entrambi i casi, l'oggetto delle visite era un progetto criminoso riguardante il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ciò emerge, peraltro, oltre che dalle conversazioni intercettate, anche dalle dichiarazioni rese da VI il quale, pur avendo sostenuto di non aver manifestato alcun interesse verso la proposta (illecita) ricevuta dai coimputati, ha ammesso, tuttavia che gli incontri avevano ad oggetto quella proposta. 6 La tesi difensiva, secondo la quale VI non invitò a casa propria i coimputati, che vi si recarono di propria iniziativa, e non manifestò interesse verso la proposta ricevuta, non intacca le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, che ha ritenuto gravemente colposo il comportamento cosistito nel ricevere a casa propria persone che stavano programmando una attività criminosa, discutendo con loro di quel programma, da parte di una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Non è controverso, infatti, che gli incontri abbiano avuto luogo e che il secondo si sia protratto per quaranta minuti. Inoltre, le sentenze di merito non hanno escluso che le conversazioni avvenute nel corso degli incontri avessero ad oggetto un programma criminoso e lo stesso VI lo ha ammesso, pur sostenendo di non essersi mai dichiarato disponibile in tal senso. Non è manifestamente illogico aver ritenuto che il secondo incontro non avrebbe avuto ragion d'essere se, nel primo, VI non avesse manifestato disponibilità, né è illogico aver sottolineato che, ricevendo in casa propria terze persone pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, VI si esponeva al rischio di essere sorpreso dalle forze dell'ordine e, dunque, non lo avrebbe fatto per mera cortesia. L'ordinanza impugnata sottolinea - e la motivazione è scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità - che, se il ricorrente non fosse stato effettivamente interessato al progetto (pur considerato dai giudici della cognizione come una «dichiarazione di intenti» rimasta priva di seguito), non avrebbe consentito, dopo il primo incontro, di ricevere una seconda visita da parte di NG. La motivazione del provvedimento non si palesa illogica né carente nemmeno quanto al ruolo sinergico che le condotte poste in essere dal VI hanno avuto nell'adozione del provvedimento cautelare. La Corte della riparazione, invero, ha interpretato come gravemente colposi comportamenti che, per quanto non integranti il reato contestato, hanno determinato per negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si è risolta nella adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale. 5. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal Ministero resistente, che si liquidano come da dispositivo. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso, il 24 giugno 2025 La C liera est.