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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
RG nr. 720/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/09/2021 Da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Treviso alla via Longhin n. 1 presso lo studio dell'avv. Sossio Vitale che lo rappresenta e difende Parte appellante Contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui per legge è domiciliato, in Piazza San RC n. 63 – ex Palazzo Reale, Parte appellata/parte appellante incidentale
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 146/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 24.04.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: sanzione disciplinare pubblico impiego.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: ACCERTARSI E DICHIARARE a) La nullità della sentenza per omessa redazione e deposito del dispositivo ex art.429 c.p.c. In subordine, ed in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare b) l'illegittimità della sanzione della sospensione dall'insegnamento per mesi sei, comminata al prof. con provvedimenti prot. n. 823 del 16.06.2020 dall'Ufficio Parte_1
Procedimenti Disciplinar , per i motivi di cui in narrativa, Controparte_3
e per l'effetto ordinarsi all'Istituto di ripristinare la posizione retributiva e contributiva, la progressione di carriera e l'anzianità del ricorrente, corrispondendo gli interessi e la rivalutazione. c) l'illegittimità della sanzione della sospensione dall'insegnamento per mesi sei, comminata al prof. con Parte_1
1 provvedimenti prot. n. 822 del 16.06.2020 dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari per conto dell'I.C. 3
“ ” di per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto ordinarsi all'Istituto di CP_2 CP_2
r la p ibutiva e contributiva, la progressione di carriera e l'anzianità del ricorrente, corrispondendo gli interessi e la rivalutazione;
d) l'illegittimità della sospensione cautelare applicata al ricorrente dal 20.02.2020 al 19.02.2021, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannarsi il convenuto a risarcire il danno provocato al prof. da quantificarsi anche in via CP_1 Pt_1 equitativa. Con vittoria di spese, anche generali e di compensi professionali, oltre iva e c.p.a.
Per parte appellata: In via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
- in via incidentale, nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la Sentenza del Tribunale di Venezia Sez lavoro n. 146/2021 nella parte in cui ha annullato il Provvedimento dell' n. Controparte_4
824 del 16 giugno 2020 e per l'effetto confermare il predetto Provvedimento n. 824/2020. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio
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MOTIVAZIONE
1. L'appellante - docente di Scienze motorie presso Parte_1 la Scuola Secondaria di I grado “L. Bazzo” di Rua di Feletto, facente parte dell' di – è stato destinatario Controparte_2 CP_2 di tre contestazioni disciplinari afferenti ad alcuni comportamenti dallo stesso insegnante tenuti in danno degli alunni della classe 3aB.
1.1. Con la prima contestazione disciplinare del 13/2/2020 (prot. 1316 del 13/2/2020), subito dopo seguita, in data 19/2/2020, da provvedimento di sospensione cautelare in conseguenza dei fatti di cui alla successiva contestazione disciplinare, sono stato attribuiti allo numerosi Pt_1 comportamenti – che la contestazione ha valutato nel loro complesso – tenuti dall'insegnante dall'ottobre 2019 al gennaio 2020, in danno degli alunni della suddetta classe;
comportamenti – come descritti in sentenza di primo grado - dal carattere denigratorio, vessatorio, offensivo e minaccioso, tutti tesi a svilire la personalità e la dignità degli alunni, in alcun modo giustificati da esigenze educative1.
2 consiglio di classe. Ti invito a non fare più cazzate del genere come quella del tema dell'anno scorso. Ah, se non lo sai, ho il processo aperto con la famiglia e la madre del ragazzo ha sventolato il tuo testo in tribunale. Ricordati di non aver mai Pt_2 troppa inventiva nei temi. Ora ti scrivo la nota sul diario ma ti invito di nuovo a non fare cagate perché ho rischiato di perdere il lavoro per colpa tua. Comunque dal processo ne uscirò vincitore. Gli ha poi scritto la nota sul diario senza chiedergli alcunché sul fatto contestato”.
3) In data 17/12/2019 il prof alla richiesta dell'alunno di cronometrarlo nella corsa, lo ha preso Pt_1 Persona_5 per gli zigomi e tirandoli con forza ha detto: “sono la violenza scesa sulla terra”. Successivamente, in data 19/12/2019 il prof ha detto all'alunno “sei basso e insignificante, alle superiori ti useranno per pulire il cesso”. Persona_5Persona_
4) la mamma di alunno frequentante la classe 1^ B del plesso “Bazzo”, segnala alla scuola che il figlio, affetto da un ritardo costituzionale nella crescita, viene chiamato, abitualmente, dal prof. “durante le lezioni, non con il suo nome Pt_1Per
o cognome ma con “nano” o “scrondino” . Come riferito dalla madre, “ è consapevole di essere di bassa statura e ne soffre;
queste ripetute umiliazioni anche davanti ai compagni fanno sì ch nti le lezioni con timore e inducono uno stato d'ansia/frustrazione che si ripercuote negativamente anche sulle altre attività”; Inoltre, il giorno 09/01/2020, il prof. Pt_1 lo ha sollevato di peso e gli avrebbe strizzato le guance fino a fargli molto male. 5) in data 14/1/2020 gli alunni della classe 3^ B hanno consegnato alla Dirigente scolastica una relazione con le seguenti segnalazioni di seguito sintetizzate:
- “In palestra ci sono due tipologie di blocchi di partenza, alcuni più funzionali altri un po' meno.. Quando il prof si è Pt_1 accorto che c'era solo un blocco buono, ha esclamato quasi urlando: qui mi hanno portato un blocco di merda”;
6) Giovedì 9 gennaio 2020 l'alunno non ha partecipato alla lezione di motoria per aver dimenticato del Persona_7 materiale. Il prof. ha chiesto a compagna di aiutarlo a sistemare gli attrezzi in campo. Alla richiesta Pt_1 da parte degli alunni di come mettere i ritti, visto che non lo ricordavano il prof. ha risposto in modo tranquillo, ma subito dopo avrebbe preso in disparte l'alunno e gli ha detto: “E' ovvio che tu non lo sai, perché tu sei brutto, ignorante, Persona_7 incapace e in poche parole dis-abile”.
7) Il prof. chiama l'alunno “grebano”. Gli ha lanciato ripetutamente la palla da tennis addosso. Pt_1 Persona_8 CP_ Viene riferito che ha anche detto a RC che non deve avere figli “se no diventano come lui”. Il 19.12 si è Persona_8 rotto il mignolo giocando a basket e, pur avendo molto dolore, il prof. lo ha fatto continuare a giocare. Un giorno gli ha Pt_1 detto:- Io sono la violenza in persona, posso fare quello che voglio- prendendolo per la guancia, tirando e stringendo fortissimo.
8) Ha detto tre volte all'alunna “ rincoglionita”. Viene riferito che molto spesso usa un linguaggio Persona_9 scurrile gesticolando molto. Le sue espressioni preferite sono :- Dici una marea di cazzate, rincoboy, do you rinco?, CP_5 (ragazza mattone quando non si danno le risposte o non si fanno gli esercizi come lui vorrebbe), Ti metto la testa nel cesso e poi tiro l'acqua”.
9) Riferiscono gli alunni che un giorno, che era giovedì, mentre stavano preparando la palestra con i vari attrezzi e ne serviva uno che il suo collega aveva spostato, si è lamentato con le seguenti parole: “Perché quella cazzo di dirigente non mi ha lasciato tutte le classi”.
10) All'alunno , affetto da scoliosi, e che per tale motivo non riusciva a fare un esercizio gli ha detto: Non me ne Parte_3 può fregare un c . A settembre gli ha detto:- Fattorel, che cazzo fai con quei capelli da gay!
11) Viene riferito che a due compagne il prof. ha detto due volte: “Guardate che sfigato! Non sa fare altro che dire Per_4 cazzate!”. Persona_1 Per_1
12) All'alunno ha detto: “Sembri un frocio (ad inizio anno), La tua vita è una marea di cazzate, .Con la faccia che ti rai da nessuna parte”. Gli ha tirato sui polpacci un drive (tipo di mazza da go lte lo prende per le guance, le strizza molto forte facendogli molto male. Persona_1
13) Il 14.01.2020, mentre l'alunno stava marciando, “gli ha lanciato un portacinesini, non riuscendo a colpirlo. Il prof. si è messo a ridere”. Per_ Per Per_ Per_1
14) Spesso apostrofa l'alunno con: “ , ti Persona_5 Persona_16 Per_5 attacchi coi tacchi, la malattia mangia”. Per_17 Se l'alunno si mette le mani in tasca gli dice: “Togli le mani dalla tasca, non ti devi gioiellare i maroni. Il giorno Per_5 Per_
14.01.2020 lo ha insultato dicendo: Fai schifo al mondo, fai pena,
15) Viene riferito dagli alunni quanto segue:
“Un giorno davanti al lucchetto per entrare nel campo ha sparato parolacce come:- Grazie al cazzo e Vaffaunculo- perché aveva sbagliato chiave”.
-Viene anche riferito che il prof. guarda svariate volte il cellulare, lo usa spesso e parecchio e a volte va a casa per Pt_1 prendere cose dimenticate, lasciand oditi. Persona_
16) “A volte durante le lezioni, soprattutto quando è particolarmente nervoso, urla alla classe parole come AZ o anche per errori minimi come un materassino fuori posto. Spesso durante l'ora si avvicina a noi ragazze dicendoci:- Ve lo dico solo a voi, che tanto i maschi non capiscono. Oppure riferendosi a determinati compagni:- Guardatelo, guardate come la malattia lo sta mangiando dentro. E noi ragazze non riusciamo a dire niente, quindi stiamo zitte. Per_
17) ha definito la prof.ssa “Befana come quella che brucia sul panevin”.
3 1.2. Con altra contestazione disciplinare del 27/2/2020 (prot. 2016 del 13/2/2020) è stato imputato allo di avere, dopo la ricezione Pt_1 della suddetta contestazione disciplinare, sottoposto in data 18/2/2020 gli alunni della classe 3aB ad un pressante interrogatorio, ritenuto manipolatorio, al fine di recuperare informazioni afferenti alla prima contestazione disciplinare2.
1.3. Con ulteriore, terza, contestazione disciplinare, data 23/4/2020 (prot. 3284 del 23/4/2020) sono stati attribuiti allo ulteriori Pt_1 comportamenti, analoghi a quelli descritti con la prima contestazione disciplinare, sempre tenuti dall'appellante a cavallo tra l'anno 2019 e l'anno
18) All'alunna quando sbaglia commenta: “La malattia avanza o Non sei negata, sei annegata nello schifo. A volte le Pt_3 mette un braccio sulle spalle e le dice:- Guarda ha una malattia che avanza….” Pt_3 Gli alunni, a conclusione della relazione, riferiscono :“a volte ci sentiamo “calpestati”. Di fronte al linguaggio del professore facciamo finta di non sentire. Un rimprovero ci sta, a volte possiamo creare confusione o non dare il massimo, ma alcune sue uscite feriscono e fanno male. Ci sono momenti in cui non sappiamo cosa fare se non stare zitti perché temiamo di peggiorare le cose”>>. Per 2 <in data 18 febbraio 2020 alle ore 10.10 la docente di Tecnologia ha riscontrato che gli alunni della CP_6 3^ B, rientrati in classe dopo la lezione di Scienze motorie, non erano in condizioni emotive idonee ad affrontare serenamente la verifica programmata. In particolare l'alunna era in lacrime e l'alunno era molto teso. I Persona_21 Persona_2 ragazzi hanno dichiarato che durate l'ora di motoria il prof. li ha disposti ad “U” e a ciascuno sono state rivolte delle Pt_1 domande su come si trovino con lui. La Dirigente scolastica, dott.ssa nel pomeriggio del 18/02/2020, ha ascoltato gli alunni della 3^ B chiedendo Persona_22 loro cosa era stato specificamente rof. Dalla relazione della DS riportante il colloquio con la classe 3^ Pt_1 B è risultato quanto segue:
“Questa mattina, dopo esserci cambiati, siamo andati in palestra. Il prof. aveva disposto le panche a U, a ciascuno di Pt_1 noi ha chiesto come ci trovavamo con lui e se lui aveva valorizzato il ns. lavoro. Ci ha anche detto che giovedì intende continuare l'interrogatorio. Aveva in mano un foglio (la Contestazione d'addebito, cfr.) dal quale leggeva delle frasi e su un altro foglio scriveva le ns risposte. Ci ha anche detto che voleva scrivere un verbale di cui ci avrebbe consegnato una copia” L'alunna
[...] ha riferito che il lunedi 17/02/2020, dopo la ricreazione , “il prof. mi ha chiamato nello stanzino in Tes_1 Pt_1 palestra a parlare con lui. Eravamo da soli e ci sono rimasta circa mezz'ora, dalle 11.05 alle 11.30. Nel frattempo la classe era Per_2 Per_2 con il prof. nell'aula di Musica. Il prof. mi ha chiesto dei temi e cioè voleva sapere se era stata la prof.ssa a chiederci di scrivere (i temi in questione sono la lettera indirizzata al DS in data 14.01.2020) oppure se eravamo stati noi a chiedere di scrivere. Ho risposto che siamo stati noi a chiedere di scrivere. “Come mai siete state spinti a chiedere di scrivere questi temi?”. Lui dice “Sono tutte cose false e strumentali”. “Non è la prima volta che il prof. Mi chiama nello stanzino a colloquio con lui da sola”. . Il prof poi le ha chiesto di non dire a nessuno quanto si erano detti nello stanzino”. Pt_1
riferisce che il prof. ha detto: “gli insulti sono normali, proprio tu che sei 'grebano' ti lamenti. Dove Testimone_2 Pt_1 vai con quei cotechini!”. Per_ OL riferisce che il prof. gli ha spiegato che “il termine “frocio” nei miei confronti l'ha usato per come mi vesto, mi pettino” Viene riferito che prima “dell'interrogatorio”, il prof. ha detto che “scriveva tutto e lo stampava, mandava alla preside una copia e una a ciascuno di noi”. Per Riferisce che il prof. gli ha detto la mattina “Il ns caro amico si è lamentato perché non ha messo bene un Persona_7 attrezzo o il prof. dice: “Sei un dis-abile, non sai fare niente”. il discorso e ti fa sentire in colpa”. Dell'interrogatorio degli alunni non autorizzato né preventivamente comunicato alla Dirigente scolastica è stata data conferma dallo stesso prof. al collaboratore vicario, prof.ssa , la quale riferisce alla dirigente scolastica, nella Pt_1 Persona_25 relazione informativa consegnata il 18/02, quanto di seguito: ”Mi legge (il prof. quanto i ragazzi hanno dichiarato in Pt_1 sua presenza questa mattina citando MA E., nno confermato di non aver nulla da Persona_26 Per_27 ridire sul suo modo di lavorare”>>.
4 2020 di cui la dirigenza scolastica era venuta a conoscenza nel mese di marzo 20203.
1.4. Le suddette contestazioni sfociavano rispettivamente nelle sanzioni disciplinari di cui ai decreti n. 823, n. 822 e n. 824 della sospensione, ciascuna, dal servizio per mesi sei (totale, un anno e mezzo di sospensione). Sanzioni tutte comunicate in data 16/6/2020.
2. Con la sentenza impugnata – su tale aspetto oggetto di appello incidentale - il Tribunale di Treviso annullava la sanzione disciplinare – la terza – di cui al provvedimento n. 8244 del 16 giugno 2020 emessa nei confronti dello
. Pt_1
Il Tribunale di Treviso, con riferimento a tale sanzione annullata, affermava che <I fatti della terza contestazione consistono in approcci che vengono definiti nella motivazione del provvedimento sanzionatorio apparentemente “di debole portata offensiva ma che nel contesto dei fatti si sono rivelati idonei a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona in quanto diretti verso due minori in presenza dei loro coetanei. Con riferimento specifico a questa terza contestazione deve essere accolta la doglianza del ricorrente secondo la quale vi sarebbe stata una duplicazione di contestazioni e di sanzioni poiché è evidente che se i fatti oggetto della terza contestazione acquistano il loro disvalore nell'ambito di un contesto che era già stato oggetto di due precedenti contestazioni e sanzioni disciplinari, la terza contestazione non appare dotata di una propria valenza autonoma e la conseguente sanzione non risulta giustificata>>.
2.1. Il Tribunale di Treviso, di converso, convalidava gli altri due provvedimenti disciplinari, affermando, quanto al primo, il n. 823, relativo alle
CP_ 3 <1) in data 3 marzo 2020 la prof.ssa , docente di tecnologia presso l di a seguito di Persona_28 CP_2 un colloquio intercorso il 18.02.2020 con nel corso del ues ffermato, in Parte_1 relazione ai fatti oggetto della prima contestazione di addebito a suo carico, di riscontrare problemi solo con la classe 3^B, ha scritto una relazione alla Dirigente Scolastica in cui ha riferito che sabato 7 dicembre 2019, al rientro dalla lezione di motoria, gli alunni della 1^C le hanno parlato degli epiteti offensivi che il prof. avrebbe pronunciato nei loro confronti. Nel corso Pt_1 di tale conversazione con la docente è emerso che Z.D. , alunno c ilità, sia stato chiamato dal prof. con Pt_1 l'appellativo di “Zio Fester” e che la presa in giro da parte del prof. per l'aspetto fisico o per le prestazioni sportive non Pt_1 brillanti sia un'esperienza comune tra gli alunni di tale classe. 2) con relazione del 5 marzo 2020 la docente di sostegno , ha riferito alla Dirigente Scolastica due episodi che Persona_29 hanno coinvolto separatamente due alunni certificati e riferi cui ha sostituito una collega. Si tratta di di D.Z. che frequenta la 1^C e R.C. della classe 2^ C. Entrambi gli alunni sarebbero stati offesi verbalmente dal prof. Con Pt_1Per_2 riferimento al primo alunno, sua madre durante un colloquio con la prof.ssa il 12.11.2019, ha affermato che il figlio è stato chiamato dal prof. davanti ai compagni, in tono dispregiativo. La mamma del secondo alunno Pt_1 Persona_30Per_2 all'inizio del 2020 ha r a docente che ffeso dal summenzionato docente con commenti relativi al suo sovrappeso>>. 4 È irrogata la sanzione della sospensione dall'insegnamento per mesi sei (6), per il compimento di atti non conformi ai doveri inerenti alla funzione connotati da particolare gravità e per abuso di autorità. Art. 2 Gli effetti del presente decreto si produrranno dal primo giorno utile allo scadere della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi disposta con prot. Ris. 823 del 16 giugno 2020, cioè dal 22 febbraio 2021
5 condotte realizzate da da ottobre 2019 a gennaio 2020, che Pt_1
<La prima serie di fatti si caratterizza per l'approccio psicologicamente, e in alcuni casi fisicamente, invasivo e svilente della personalità degli alunni>>.
Con rifermento al provvedimento disciplinare n. 822, afferente ai fatti dallo commessi in data 18.02.2020, il Tribunale di Treviso evidenziava Pt_1 che <I fatti della seconda contestazione si caratterizzano per il tentativo di ottenere dagli alunni una confessione che avvallasse la tesi della invenzione delle denunce e della sollecitazione delle stesse da parte della Dirigente Scolastica e, attraverso lo strumento del tema scritto sui fatti denunciati, da parte della proff.ssa insegnate di lettere. In Per_31 questo caso il disvalore disciplinare della condotta del ricorrente va ravvisato nell'utilizzo strumentale del rapporto con gli alunni durante l'orario scolastico impiegato per svolgere una specie di indagine difensiva ponendo gli alunni in una situazione di grave imbarazzo psicologico e colpevolizzandoli per essersi confidati con le insegnati>>.
2.2. Nel dettaglio, il giudice di primo grado respingeva l'eccezione sollevata da parte appellante relativa all'incompetenza dell che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto lasciare la gestione del caso alla dirigente scolastica, trattandosi, a suo dire, di fatti di lieve entità.
Tuttavia, secondo il primo giudice, spettava proprio all' valutare la gravità dei comportamenti tenuto conto che all'epoca non emergevano elementi che facessero pensare a una minore rilevanza dei fatti in ragione del loro elevato numero.
Anche la critica sulla tardività e strumentalità delle contestazioni non trovava fondamento atteso che, seppur la Dirigente scolastica era già a conoscenza dal dicembre 2019 dei comportamenti contestati, poi segnalandoli all' nel febbraio 2020, la contestazione aveva ad oggetto il complesso dei fatti offensivi il cui disvalore veniva dedotto dalla frequenza e sequenza degli episodi. Per questo le contestazioni disciplinari erano comunque tempestive.
2.3. Quanto al merito, i comportamenti attribuiti al docente apparivano denigratori e, in certi casi minacciosi, non trovavano giustificazione in alcun intento educativo.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte presso gli alunni, i genitori ed i colleghi non venivano smentite in modo efficace dal ricorrente, il quale <avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'esistenza di motivi diversi ulteriori e assorbenti, rispetto a quelli indicati nelle denunce>>.
6 Infine, anche la contestazione sulla sproporzione delle sanzioni rispetto alla gravità dei fatti non risultava fondata sottolineando il Tribunale di Treviso che nel pubblico impiego, infatti, non esisteva un meccanismo analogo a quello penale per graduare le sanzioni.
Considerando la soccombenza reciproca il giudice di primo grado compensava le spese di lite tra le parti.
3. Avverso la sentenza de qua il prof. proponeva appello con Pt_1 sette motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 429 c.p.c. ritenendo la sentenza nulla o inesistente ai sensi dell'art. 156, co. 2, c.p.c.
Evidenziava, innanzitutto, il contrasto tra la data di deposito della pronuncia (24.4.2025) e la data di pubblicazione della stessa (19.3.2025) e, in ogni caso, sottolineava come il giudice di prime cure non avesse provveduto a dar lettura del dispositivo come previsto dall'art. 429 c.p.c. con conseguente nullità insanabile della pronuncia. A sostegno della propria tesi difensiva richiamava cospicua giurisprudenza di legittimità.
3.2. Con il secondo motivo di appello, riteneva che la sentenza rappresentasse erroneamente la realtà degli accadimenti (dei fatti descritti nelle contestazioni disciplinari) avendo inoltre il giudice di primo grado omesso di provvedere all'ammissione delle prove testimoniali nonostante che lo avesse contestato la veridicità delle vicende imputategli. Pt_1
Rilevava in particolare come il giudice di prime cure avesse utilizzato a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni rese dagli alunni agli insegnanti e alla dirigente scolastica – quali prove atipiche assunte al di fuori del processo – senza tener conto del fatto che il ricorrente, oltre ad aver contestato la veridicità dei fatti raccontati dagli alunni, aveva evidenziato la non attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento tanto della contestazione disciplinare quanto della pronuncia di primo grado. Tali contestazioni non venivano tenute in considerazione dal giudice di primo grado il quale avrebbe dovuto meglio vagliare le prove atipiche poste a base della decisione.
A tal proposito, e cioè al fine di far emergere la non veridicità dei fatti, lo sottolineava che le lezioni di attività motoria dallo stesso tenute, Pt_1
7 erano svolte in presenza dalla docente di sostegno, la quale Persona_32 non veniva sentita né dalla dirigente né dall;
contestava, inoltre, le accuse mosse dalla madre di un suo alunno nonché le dichiarazioni rese dalla professoressa . Per_3
Parte appellante rileva come il giudice di prime cure avesse omesso qualsiasi tipo di approfondimento istruttorio, inoltre senza procedere ad alcuna valutazione dei documenti prodotti. Non disponeva infatti il Tribunale di Treviso nemmeno l'acquisizione dei verbali del Consiglio di Classe della III B (triennio 2017/2020) funzionali a comprovare che in tale contesto non veniva sollevato alcun problema in ordine alle modalità di insegnamento adottate dallo . Pt_1
3.3. Con il terzo motivo di appello – logicamente correlato al precedente - contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice riteneva che
<parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'esistenza di motivi diversi ulteriori ed assorbenti, rispetto a quelli indicati nelle denunce, che avrebbero spinto gli alunni ad attribuire al ricorrente condotte in realtà non realizzate>> così come riteneva immotivata la sentenza nella parte in cui il giudice affermava che le condotte del ricorrente facevano parte <di uno schema didattico ritenuto dal ricorrente opportuno come si evince dal numero degli episodi e dalla frequenza degli stessi”>>.
Ad avviso di parte appellante il giudice non chiariva quale prova era richiesta al ricorrente, privilegiando la verifica della veridicità dei fatti rispetto alle ragioni per cui gli studenti li avevano raccontati.
Rammentava che parte appellante insegnava in nove classi e che nei 28 anni di insegnamento il prof. non aveva mai ricevuto alcun Pt_1 procedimento disciplinare, evidenziando, al contempo, che soltanto una delle nove classi si era lamentata dei suoi atteggiamenti.
Contestava l'affermazione del giudice circa la sussistenza di una concezione del rapporto che parte appellante aveva con i propri studenti caratterizzandola come distorsione paternalistica con ricorso a sistemi punitivi ed afflittivi.
Riteneva pertanto insufficiente, erronea e contradditoria la motivazione poiché il giudice non controllava l'attendibilità delle fonti, la loro concludenza e, conseguentemente, non supportava il suo convincimento con adeguata e congrua valutazione.
8 3.4. Con il quarto motivo di appello contestava la tardività della prima contestazione disciplinare rilevando che i fatti richiamanti ai punti 1 e 2 della contestazione stessa (ma non i residuali 16 fatti contestati) erano stati appresi dalla rispettivamente in data 12.12.2019 e 18.12.2019 a Parte_4 seguito di colloqui con i genitori, violando il principio dell'immediatezza e di effettività del diritto di difesa, in quanto i fatti, se ritenuti meritevoli di essere contestati non appena venuti a conoscenza, non potevano assumere rilevanza disciplinare soltanto a seguito di circostanze sopravvenute e diverse ed in parte palesemente provocate.
Sul punto, richiamava l'art. 55 bis, co.
9-ter, del TU del pubblico impiego, afferente al termine non perentorio di 30 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare. Inoltre evidenziava come i fatti surriferiti erano stati portati a conoscenza dell' tardivamente, come si evinceva dalla comunicazione riservata prot. 792 del 01.02.2020 inviata al ricorrente.
Poiché la successiva contestazione avveniva oltre il termine di 30 giorni essendo stata notificata in data 15.02.2020 anche la sanzione disciplinare era illegittima in quanto irrogata in data 16.06.2020, ovvero oltre il termine di 120 giorni fissato dalla legge per la conclusione del procedimento disciplinare.
Quanto alla genericità delle contestazioni, richiamava alcuni episodi riportati nella stessa e riguardanti alcuni alunni, evidenziando che non veniva mai indicato il contesto i cui i fatti sarebbero avvenuti.
Inoltre, affermava che l'UPD non aveva provveduto ad effettuare istruttoria e a verificare i fatti;
difatti, le contestazioni venivano formulate sulla base di rimostranze di genitori, senza che risultasse mai coinvolto personale della scuola che avrebbe potuto essere presente, quale personale ATA o insegnanti di sostegno e stagisti presenti alle lezioni.
L' non teneva poi conto delle difese presentate dal ricorrente in sede di audizione a difesa, ma procedeva all'applicazione della sanzione di sei mesi di sospensione comminata sulla base di fatti, procedimento penale, diversi da quelli contestati.
Ad ogni modo, rilevava che la sanzione era sproporzionata, atteso che la
“particolare gravità” sarebbe stata configurata sulla base della sommatoria di episodi, comunque contestati, in parte generici ed in parte tardivi.
9 3.5. Con il quinto motivo di appello, inerente alla seconda contestazione – conclusasi con il provvedimento n. 822 del 16.06.2020 – circa l'assenza dell'autorizzazione per la riunione con gli alunni, osservava che non vi erano nel nostro Ordinamento disposizioni che prevedono che l'insegnante debba comunicare al Dirigente Scolastico se intende tenere una discussione o confronto con gli allievi, evidenziando che analogo discussione era stata tenuta dalla professoressa – non sanzionata per questo - senza Per_24 necessità di alcuna autorizzazione.
Lo inoltre osservava che la Dirigente avrebbe tenuto un Pt_1 colloquio/interrogatorio con i ragazzi al fine di avere notizie sul colloquio tenuto dall'appellante, senza dare alcuna informazione al medesimo.
Sicchè riteneva che la sanzione fosse illegittima poiché fondata su fatti diversi da quelli posti alla base della contestazione disciplinare. D'altronde, nella lettera di contestazione non risultava contestato alcuno degli elementi posti alla base della motivazione della sanzione, essendo stata contestata solo la mancanza di autorizzazione o preventiva informazione del colloquio. Non veniva evidenziato alcun elemento intimidatorio volto a coartare la libertà di pensiero dei ragazzi o a condizionarne il giudizio.
Ad ogni modo, sottolineava la non proporzionalità della sanzione atteso che, la contestazione riguardante il mancato avviso alla Dirigente Scolastica del colloquio, tutt'al più sarebbe rientrato nell'ambito di una mancanza non grave, sanzionata ai sensi dell'art. 493 d.lgs. n. 297/1994 con la censura.
Rilevava che, stante l'eventuale l'applicazione della sanzione non grave, e richiamato l'art. 55 bis, c. 9 quater, del d.lgs. n. 165/2001, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni era del Dirigente Scolastico e non dell .
3.6. Con il sesto motivo di appello rilevava che parte appellante aveva diritto alla restitutio in integrum attesa l'illegittimità delle sanzioni impugnate, e dunque il diritto del ricorrente al conguaglio delle somme percepite con lo stipendio effettivo, nonché alla ricostruzione degli aumenti periodici dello stipendio e alla ricostruzione dell'anzianità di carriera, precisando che nei mesi da maggio 2020 in poi il ricorrente aveva percepito il solo assegno alimentare.
3.7. Con il settimo motivo di appello, l'odierno appellante insisteva sia sull'ammissione della prova per testi rilevando che non veniva svolta alcuna istruttoria, sia sull'acquisizione dei verbali dei Consigli di Classe della IIIB (triennio 2017-2020).
10 4. Il , costituendosi ritualmente, oltre a contestare Controparte_1
l'appello, proponeva appello incidentale rilevando che il primo giudice aveva ritenuto che la contestazione n. 824 del 16.02.2020 non fosse dotata di una propria valenza autonoma, disponendone l'annullamento.
4.1. Riteneva quindi, a motivazione dell'appello incidentale, che dalla lettura del suddetto provvedimento emergeva che la contestazione verteva su fatti e comportamenti nuovi e diversi, trattandosi di condotte ulteriori rispetto a quelle di cui al provvedimento n. 823 del 16.06.2020 sottolineando che le condotte richiamate si aggiungevano ai fatti già contestati al prof.
essendo del tutto autonome anche diverse sotto il profilo Pt_1 oggettivo e rivolte ad alunni diversi.
4.2. Quanto al primo motivo di appello sottolineava che la contestazione formulata (il fatto che la sentenza risultasse pubblicata il 19.03.2021 e quindi prima della sua redazione e del suo deposito) non era chiara, non comprendendosene il significato;
in ogni caso ipotizzava a ragione dell'anomalia riscontrata una qualche disfunzione del programma di gestione dell'ufficio del giudice.
Con riferimento alla ritenuta erronea rappresentazione dei fatti osservava che il prof. non era nuovo ad atteggiamenti aggressivi nei confronti Pt_1 degli alunni viste le tre condanne penali subite.
Quanto, invece, alla erronea, insufficiente e contradditoria motivazione, evidenziava come la sentenza impugnata fornisse corposa motivazione della decisione assunta, trattando esaustivamente ed in via analitica le questioni poste con i singoli motivi di ricorso.
4.3. Con specifico riferimento alla prima contestazione disciplinare evidenziava come il giudice di primo grado avesse chiarito in modo inequivocabile che i fatti oggetto di incolpazione, inerenti a condotte tenute dal mese di ottobre 2019 al mese di gennaio 2020, venivano valutati unitariamente e ciò certamente determinava il rispetto dei tempi del procedimento disciplinare non essendovi quindi alcuna violazione del principio di imparzialità e correttezza.
Riteneva infondata la doglianza sulla asserita sproporzione della sanzione, rammentando che le sanzioni disciplinari non contemplano l'applicazione della continuazione ex art. 84 c.p. e che la graduazione della sanzione non rientra nel sindacato del giudice del lavoro.
11 4.4. Sulla ritenuta illegittimità della seconda contestazione disciplinare rilevava il che i colloqui tenuti dal docente – non equiparabili a quelli CP_1 organizzati dalla Dirigente Scolastica – non erano normali conversazioni docente/alunni, come sostenuto da parte appellante, ma veri e propri interrogatori dello a scopo intimidatorio, e quindi al di fuori di Pt_1 finalità didattiche e nel suo esclusivo interesse. D'altronde, il professore convocava gli studenti senza alcuna autorizzazione. Pt_1
5. Depositava lo in data 22/3/2024 nota non autorizzata a Pt_1 contrasto delle difese del contenute nella memoria di costituzione. CP_1
Di tale nota il difensore dell'appellante non ha chiesto l'autorizzazione al deposito nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al Collegio.
6. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 07.02.2023 e 10.04.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 19/06/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
7. L'appello principiale e l'appello incidentale sono infondati e, come tali, devono essere rigettati.
8. Deve essere disatteso il primo motivo di appello con il quale lo segnala l'anomala data di deposito della sentenza ed inoltre Pt_1 argomenta sulla nullità della pronuncia di primo grado in ragione dell'omesso deposito (il dato è pacifico) del dispositivo.
8.1. Quanto al preliminare rilievo, dal quale l'appellante non fa invero discendere alcuna conseguenze, in ordine alla discrasia tra la data di effettivo deposito della motivazione e quella alla quale la stessa parrebbe (come da storico del fascicolo) depositata, la circostanza è agevolmente spiegabile – come noto in ambito giudiziario – con un non perfetto funzionamento del sistema informatico di gestione dell'ufficio che in automatico retrodatava i provvedimenti che risultavano emessi nell'ambito dell'udienza virtuale di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), DL 18/2020.
Ed infatti, se per un verso dallo storico del fascicolo il deposito della sentenza risulta retrodatato al 19/3/2021 - che è la data di svolgimento dell'udienza cartolare nell'ambito della quale è stata adottata la decisione – tuttavia è certo
12 che il provvedimento finale, la sentenza, è stata depositata in datata 24/4/2021 (per poi essere comunicata ai difensori delle parti il 27/4/2021).
8.2. Quanto alla questione di nullità prospettata dall'appellante per omesso deposito del dispositivo, occorre premettere come tutto il processo di primo grado si sia svolto in periodo CODIV e, quindi, sotto la vigenza dell'art. 83, co. 7, lett. h), DL 18/2020 a mente del quale << Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: […] lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice>>
[il sottolineato è dello scrivente].
Quindi, tutto il processo di primo grado, che non ha visto lo svolgimento di una udienza in presenza innanzi al giudice, si è dipanato sulla base dei seguenti scarni passaggi: 1) Decreto fissazione udienza al 19/3/2021 ; 2) Trasformazione del rito in cartolare;
3) Ordinanza del 19/3/2021 (caricata a sistema il 9/4/2021) in cui il giudice dava atto dello svolgimento dell'udienza cartolare e del trattenimento in riserva ai fini della decisione;
4) Redazione e deposito della sentenza con data 24/4/2021 (ancorché risulti a sistema il deposito al 19/3/2021).
Ciò detto è un dato di fatto che la sentenza – datata 24/4/2021- non è stata depositata nell'ambito dell'udienza svoltasi con la modalità della trattazione scritta così come è certo che non è stato depositato – né alla data dell'udienza virtuale né in seguito - alcun dispositivo. L'unico atto/provvedimento del giudice dopo lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta è quindi stato la sentenza/motivazione ed il connesso dispositivo;
il giudice di prime cure si è quindi riservato all'udienza del 19/3/2021 l'adozione della pronuncia finale ed ha poi depositato la motivazione, con dispositivo accluso, il 24/4/2021.
Ora rileva il Collegio come l'art. 83, co. 7, lett. h), DL 18/2020 abbia contenuto leggermente differente dall'attuale art. 127 ter cpc che espressamente consente il deposito del provvedimento nei 30 giorni successivi (termine ovviamente perentorio). Tuttavia ritiene il Collegio ben potersi dare all'art. 83, co. 7, lett. h) DL 18/2020 la seguente lettura, partendo dal presupposto che il giudice del lavoro può, all'esito della discussione e comunque sempre nell'ambito della stessa, sia pronunciare dispositivo e poi redigere la motivazione (nei 15 giorni successivi) sia redigere e depositare la motivazione contenente il dispositivo;
13 questa, appena ricordata, è l'alternativa. Orbene l'art. 83, co. 7, lett. h) DL 18/2020 consente che, in luogo dell'udienza, si proceda con scambio di note scritte e che il giudice, successivamente, fuori udienza, provveda con l'adozione di uno dei possibili provvedimenti che avrebbe potuto emettere in udienza. Nel caso che ci occupa il giudice ha provveduto, fuori dall'udienza, successivamente, a pronunciare la sentenza (motivazione e dispositivo) senza che questa fosse preceduta dal deposito del dispositivo di cui peraltro non vi era alcuna necessità anche perché, come evidenzia lo stesso appellante, le ragioni del deposito immediato del dispositivo sono da ricercare, soprattutto, nell'esigenza di rapidamente dotare il lavoratore di un titolo esecutivo (cfr. art. 431, co. 2 cpc); esigenza che, nel caso di specie, evidentemente non sussisteva posto che alcuna condanna era stata pronunciata in danno del datore di lavoro.
Il motivo di appello deve, pertanto, essere disatteso.
9. Il secondo, il terzo ed il settimo motivo di impugnazione, afferenti alla ricostruzione del fatto disciplinarmente contestato allo , possono Pt_1 essere trattati congiuntamente e, congiuntamente, devono essere disattesi.
Allo , come sopra detto, sono stati innanzitutto contestati Pt_1 comportamenti tenuti nei confronti degli alunni della classe 3aB che gli stessi alunni – come riportato in contestazione – hanno qualificato come offensivi ed umilianti. In tal senso, oltre alla contestazione disciplinare anche la relazione predisposta dagli alunni della suddetta classe (di terza media) e da questi indirizzata al dirigente scolastico.
Similari condotte, tenute in identico periodo storico nei confronti degli alunni della classe 1aC - che il Tribunale di Treviso ha correttamente valutato unitamente a quelle di cui alla prima contestazione disciplinare (da qui l'infondatezza dell'appello incidentale) - sono poi state contestate allo con una terza contestazione disciplinare. Pt_1
Con la seconda contestazione disciplinare è invece stato imputato all'appellante di avere, una volta ricevuta la suddetta (la prima) contestazione disciplinare, sottoposto gli alunni della 3aB ad una sorta di interrogatorio per carpire loro informazioni e fornire loro giustificazioni. Condotta questa la cui gravità – questo essendo elemento valutativo che certamente non deve necessariamente essere riportato in contestazione disciplinare - ben può essere ricondotta alla sua evidente valenza intimidatoria e per certi versi inquinante
14 del dato probatorio. Da qui, peraltro, la necessità datoriale di procedere ad immediata sospensione cautelare dello viste anche le negative Pt_1 reazioni degli studenti della 3aB così come riportate nelle relazioni in atti (doc. 4 app.to)5.
9.1. Posto quanto sopra (in estrema sintesi le contestazioni disciplinari), deve essere detto, in generale, come la vicenda ben possa essere ricostruita nel suo complesso alla luce della documentazione in atti (prodotta tanto dalla parte appellante quanto dal convenuto) la quale si compone di: - relazioni CP_1 di colleghi che descrivono quanto raccontato loro dai ragazzi (con commento circa lo stato d'animo degli stessi) ovvero dai genitori degli alunni;
- relazione descrittiva dei vari episodi predisposta dagli stessi alunni della classe 3aB ; - relazioni del dirigente scolastico, anche afferente numerosi pregressi episodi riconducibili allo STALLONE, con allegate mail/missive di doglianza inviate dai genitori dei ragazzi e con verbali di audizione di genitori;
- emails, lettere, dichiarazioni inviate da genitori al dirigente scolastico per segnalare quanto raccontato a casa dai figli ovvero per descrivere gli stati d'animo degli stessi in seguito agli episodi narrati;
- numerose verbalizzazioni di audizione di alunni e/o genitori.
Tale documentazione, corposa, perfettamente è riassunta nelle contestazioni disciplinari mosse allo le quali, appunto, trovano in essa più che Pt_1 adeguato fondamento probatorio.
Ora, deve essere rilevato come la suddetta documentazione certamente costituisca prova atipica ed indiziaria che, tuttavia, sorprende per la quantità di dichiarazioni provenienti da una molteplicità di soggetti – persino dagli stessi alunni che, in blocco, hanno trovato il coraggio di riferire quanto accadeva durante le ore di ginnastica svolte dal prof. – che hanno quale Pt_1 comune denominatore il fatto di descrivere condotte aggressive e certamente umilianti tenute dall'appellante in danno di una molteplicità di alunni;
5 <La sottoscritta , docente di tecnologia […] Oggi 18.02.2020 alle ore 10.10 registrava che gli alunni di Persona_28 3 B rientrarono in aula in ritardo dalla palestra. Avendo programmato la verifica ho ripreso i ragazzi per il ritardo visto che sapevano della verifica scritta già programmata. Una di loro, arrivata per ultima, era in lacrime. I ragazzi Persona_33 hanno spiegato il perché. Hanno dichiarato che durante l'ora di motoria il prof li ha disposti ad “U” e a ciascuno sono Pt_1 state rivolte delle domande su come si trovino con lui. Anche l'alunno era molto teso. Considerando che la Persona_2 maggior parte della classe non era in condizioni emotive idonee ad affrontare serenamente di lavoro, ho ritenuto opportuno rinviare la verifica. Spontaneamente ne è nata un'alzata di mano collettiva perché i ragazzi sentivano il bisogno ti parlare […]. Tutti gli interventi hanno messo in luce che qualcuno in palestra è stato sincero, altri un pò recenti perché intimoriti. Molti sostengono che il professore usa tanti epitopi che per loro sono offensivi, ma non per l'insegnante. […] qualche alunno ha messo in luce che è dalla prima che è così e che alcune parole che ferivano all'inizio ora non sono più così pesanti perché ci hanno fatto l'abitudine. […] è intervenuta allora ancora in lacrime, dicendo: lui è anche un educatore! Mi ha detto che mi sto arrampicando Persona_33 sugli specchi!>>.
15 condotte tenute in orario di lavoro, durante le lezioni e, pertanto, nell'ambito dello svolgimento dal parte dello delle sue funzioni educative e Pt_1 di insegnamento.
I suddetti documenti, visti nel loro complesso, integrano certamente prova indiziaria piena, questi in effetti fornendo indicazioni gravi, precise e soprattutto concordanti tenuto conto anche del fatto che numerosi episodi sono descritti in termini analoghi da più soggetti (vittime e spettatori). Episodi che, come documenta il processo penale subito dallo inerente a Pt_1 precedente ed analoga vicenda (doc. 24 app.te), non sono evidentemente estranei al bagaglio comportamentale, di insegnamento, dell'appellante.
Quanto poi alla gravità degli episodi, singoli e, soprattutto, ove letti nel loro complesso, condivide il Collegio la valutazione del giudice di prime cure atteso che tutti evidenziano, quantomeno, modalità educative certamente inadeguate in quanto fondate sulla costante umiliazione dei discenti. Il che, è evidente, non può essere reputato metodo di insegnamento, vista anche la giovane età dei ragazzi, efficace.
9.2. Ora, al suddetto compendio probatorio, come detto di per sé più che convincente, non si contrappone una efficace controprova elaborata dallo;
certamente non essendo sufficiente, al fine di disattivare la Pt_1 valenza dimostrativa di una prova atipica ovvero indiziaria, negare l'avversa allegazione soprattutto quanto questa trova fondamento, appunto, in un dato dimostrativo seppur di carattere indiziario.
Ed infatti, irrilevante è la richiesta di acquisizione dei verbali del consiglio di classe posto che è pacifico, anche perché incontestato, è che allo Pt_1 nulla sia mai stato confutato nel corso dei vari consigli di classe svoltisi in prossimità dei fatti contestati. Essendo peraltro tale circostanza agevolmente spiegabile con il fatto che vi potessero essere titubanze – ben fondate, come dimostrano i fatti attinenti alla seconda contestazione disciplinare - da parte di genitori e colleghi in attesa che il procedimento disciplinare seguisse il suo corso;
ciò anche a tutela degli studenti (si vedano, al riguardo, sempre i fatti di cui alla seconda contestazione disciplinare e le conseguenze – per come descritte da genitori e colleghi - sugli alunni dell'interrogatorio imposto ai ragazzi dallo ). Pt_1
Analogamente di limitato rilievo, a smentita dei dati emergenti dalla documentazione dimessa dal MIUR, si palesa il capitolato testimoniale.
16 Ed infatti, il capitolo n. 1, in sé e per sé considerato, non consente di ricostruire il fatto nei termini sperati dallo anche perché limitato Pt_1 al solo periodo di gennaio 2020, quando i fatti contestati risalgono anche e soprattutto agli ultimi mesi del 2019. Il capitolo, in ogni caso, non inficia quanto emerge dalla documentazione sopra richiamata con riferimento ai fatti di cui alla seconda contestazione disciplinare. I capitoli di prova da 2 a 5 ed il 7 sono irrilevanti in quanto estranei agli specifici fatti contestati. Il capitolo n. 6, che fa riferimento a dichiarazioni di genitori di alunni del prof.
, risulta indirizzato a genitori di studenti di altre classi non vittime Pt_1 delle offese, insulti e vessazioni e, pertanto, si palesa di limitatissimo rilievo al fine di dar dimostrazione – questa essendo la tesi dell'appellante – della falsità delle accuse mosse in danno dello stesso appellante.
9.3. Quindi, in definitiva, a fronte di un fatto provato sulla base di prove atipiche ed indiziarie ma pur sempre di carattere univoco, lo non Pt_1 ha fornito alcun elemento in controprova o anche solo in grado di porre in dubbio la bontà dell'istruttoria svolta dall e dal Tribunale di Treviso assunta a fondamento della ricostruzione del fatto e, quindi, della responsabilità per l'accaduto dello . Fermo restando che non vi è Pt_1 dubbio, posto che nessuno lo afferma, che le dichiarazioni di colleghi, genitori e alunni, siano state da questi in effetti rilasciate e correttamente raccolte.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il fatto così come contestato allo può dirsi provato con riferimento a tutte (e tre) le contestazioni Pt_1 disciplinari mosse in suo danno.
10. Passando ora a trattare della lamentata tardività della contestazione disciplinare - il riferimento è alla prima contestazione e, in particolare, ai primi due episodi dei 18 imputati allo – deve essere rilevato come la Pt_1 doglianza non possa trovare accoglimento se non altro in considerazione del fatto che non risulta in alcun modo – tanto che la circostanza neppure viene allegata – che la ipotizzata tardiva comunicazione dei fatti da parte del dirigente scolastico all' abbia arrecato pregiudizio al diritto di difesa dell'appellante.
Deve infatti essere ricordato come l'art. 55-bis, DLgs. 165/2001, preveda che
<<4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente,
17 e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza>> tuttavia precisando anche che <<
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, […] non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento>>.
10.1. In ogni caso, e ciò porta ad escludere che vi sia stata lesione del principio di tempestività, appare più che corretto il comportamento del dirigente il quale, posto che il disvalore della condotta dello va individuata Pt_1 nella stabilità e ripetitività dei comportamenti, indice di un distorto metodo educativo fondato sull'umiliazione dei discenti al fine di spronarli a migliorare (così lo stesso ), ha ritenuto – condivisibilmente - di fornire Pt_1 all' ampio materiale da valutare al fine della più corretta disamina del caso.
Certo è poi che, pur a fronte di una affermata (dall'appellante) conoscenza a metà dicembre 2019 da parte del dirigente dei primi due episodi imputati, la contestazione disciplinare (18 episodi di cui solo due sarebbero tardivamente contestati) risulta formulata dall a metà febbraio 2020 e, quindi, vista anche la necessità di raccolta di documenti afferente a tutti gli episodi, con tempistiche del tutto compatibili con il principio di tempestività.
10.2. Conseguentemente, posto che lo fa discendere la tardività Pt_1 di tutti gli altri termini del procedimento dalla suddetta iniziale tardiva comunicazione del fatto da parte del dirigente all'UPD, deve escludersi che il procedimento disciplinare abbia visto l'inutile decorso di termini e, quindi, l'Amministrazione sia decaduta dal potere di adottare sanzione disciplinare.
10.3. Inoltre, quanto alla contestazione afferente alla tardività della contestazione disciplinare (30 giorni, perentori ai sensi dell'art. 55 bis, co.
9- ter, DLgs 165/2001, decorrenti da quando l' ha la conoscenza del fatto) si deve rilevare come il dirigente scolastico abbia trasmetto la notizia di infrazione all' in data 28/1/2020 mentre la contestazione disciplinare è
18 del 15/2/2020; quindi, ampiamente nei trenta giorni di cui all'art. art. 55 co. 4
, DLgs 165/2004.
10.4. Quanto, poi, al termine ultimo di definizione del procedimento con l'irrogazione della sanzione, è parimenti assorbente il fatto che il motivo di appello non contesta (se non in termini del tutto ipotetici) che al caso di specie di applica l'art. 103, DL 18/2020 (<<5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020>>; avendo peraltro il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 disposto (con l'art. 37, comma 1) che <Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020>>).
Pertanto, alcun termine è perento.
10.5. Parimenti da rigettare sono le doglianze – inerenti alla prima contestazione disciplinare - in punto aspecificità della contestazione la quale, seppur non sempre indica in termini chiari le date di verificazione dei fatti, è costruita in modo tale da rendere evidente – e proprio su tale aspetto si incentra la gravità del fatto nel suo complesso – come le condotte imputate allo siano continuative e siano state dallo stesso tenute nel corso Pt_1 di un lungo periodo ed in danno di particolari studenti e, in generale, verso gli alunni della 3aB.
11. Quanto poi alla doglianza, di cui in atto di appello, afferente all'irrogazione di sanzione per un fatto differente da quello contestato, reputa il Collegio potersi qui ribadire quanto in effetti già sopra larvatamente affermato con riferimento alla seconda contestazione disciplinare.
Ed infatti confonde l'appellante la contestazione del fatto con la precisa valutazione della sua gravità e delle concrete ragioni della stessa che è operazione tipicamente svolta e da svolgersi in fase di vera e propria irrogazione della sanzione.
Allo sono state infatti contestate specifiche vicende - che tali Pt_1 sono rimaste in sede di irrogazione della sanzione - le quali, esaminate nel loro complesso, danno conto di un metodo educativo distorto fondato sull'umiliazione degli studenti e, come tale, certamente in grado di arrecare un disagio nei discenti i quali, come ben emerge dalla documentazione in atti,
19 hanno dimostrato, con pianti e lamentele presso genitori ed altri docenti, di non tollerare il comportamento dell'insegnante stigmatizzando in particolare la valenza diseducativa (si veda in particolare la nota n. 5).
Quanto sopra, tenuto peraltro conto delle oltremodo generiche allegazioni di parte appellante che contesta la congiunta valutazione dei singoli episodi, dà conto della proporzionalità della sanzione atteso che è proprio la sommatoria dei comportamenti, la loro estensione temporale e l'intrinseca gravità di ciascuno di essi, a consentire di ricostruire la condotta dello Pt_1 quale abuso di autorità; ciò, è evidente, alla luce dello specifico ruolo dei soggetti coinvolti: un insegnante (un esempio da seguire da parte degli studenti) ed i discenti (in giovane età e, quindi, certamente propensi ad assorbire quanto loro dimostrato ed insegnato anche con i gesti).
Analoghe considerazioni devono poi essere svolte con riferimento alla seconda contestazione disciplinare la quale, limitando il ragionamento i motivi di impugnazione, è certamente proporzionata alla vicenda se non altro in considerazione del fatto che l'interrogatorio dei ragazzi risulta effettuato dallo con evidenti funzioni intimidatorie rispetto alla prima Pt_1 contestazione disciplinare di modo che il fatto, ulteriore rispetto a quelli primariamente contestati, è andato ad aggravarne la portata e gli effetti dannosi sui ragazzi della classe 3aB.
Pertanto, se proporzionata era la prima sanzione, lo è anche la seconda che, peraltro, ben avrebbe potuto essere più grave.
In ogni caso, giova ribadirlo, la gravità delle condotte – questo essendo elemento valutativo proprio della fase di irrogazione della sanzione piuttosto che di contestazione del fatto – è da ravvisarsi nell'adozione da parte dell'insegnante di una distorta metodologia educativa fondata sull'umiliazione.
12. Conseguentemente da rigettare sono poi le doglianze sviluppate dallo con riferimento alla competenza – dell – per l'adozione Pt_1 della sanzione ed, infine, la domanda afferente agli aspetti risarcitori.
Posto che le sanzioni irrogate sono legittime, non vi è quindi spazio per alcuna pronuncia di condanna a carico del con riferimento alle retribuzioni CP_1 non corrisposte allo nel periodo di sospensione. Pt_1
Quanto, poi, all'appello incidentale proposto dal , condivide il CP_1
Collegio le valutazioni del giudice di prime cure il quale ha, nella sostanza,
20 ricondotto i fatti da ultimo contestati con la terza contestazione disciplinare nell'ambito della prima contestazione disciplinare la cui gravità, giova ricordarlo, è correlata proprio alla continuativa tenuta da parte dello di un comportamento inadeguato, diseducativo e disfunzionale Pt_1 rispetto agli scopi della scuola, in danno degli studenti.
12. Da rigettare, per quanto già sopra anticipato, sono le ragioni dell'appello incidentale atteso che i fati di cui alla terza contestazione disciplinare sono stati correttamente valutati dal Tribunale di Treviso in modo unitario rispetto a quelli di cui alla prima contestazione.
È d'altronde anche il MINISTERO ad evidenziare come la gravità del comportamento dello , e da qui anche la competenza dell'UPD e Pt_1 le considerazioni sopra svolte in punto tempestività della contestazione disciplinare, vada valutata tenuto conto del complessivo agire dell'appellante nei confronti della massa degli studenti;
complessivo agire indicativo di una distorta visione del ruolo educativo.
13. Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse non possono che essere integralmente compensate in ragione del rigetto tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale. Trattasi di soluzione adottata – e non contestata – anche dal giudice di primo grado.
Doveroso è in ultimo precisare come l'Amministrazione Statale non sia tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Infatti, come affermato dal Supremo collegio, <Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo>> (cass. civ. 1778/2016).
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa in via integrale i costi di giudizio tra le parti.
21 Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 19 giugno 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <1) Nel mese di ottobre 2019, il prof. durante l'ora di educazione motoria, svolta nella palestra della scuola, Pt_1 notando che l'alunno aveva le scarpe sporche di terra, ne toglieva un po' con un dito e davanti a tutta la classe Persona_1Per Parte_ lo passava sotto il n ogli, con fare minaccioso, “non lo devi fare più”. In data 7/12/2019 il prof. Per ha preso per il collo e, in data 9/12/2019 ha sempre offeso lo stesso alunno dicendogli: “tu sei il primo dei
[...] quattro scemi”. Per Sempre nel corso delle sue lezione il prof. apostrofa spesso “piccolo criceto, stringendogli nel contempo con forza le Pt_1 guance, tanto da fargli male. 2) in data 21/11/2019 mentre alunno della classe III^ sezione B, stava seguendo l'ora di tecnologia Persona_2 tenuta dall'insegnante entrava in aula il prof. che lo portava in quella di Informatica al fine di Persona_3 Pt_1 scrivergli una nota sul diario per una lite avvenuta quella mattina, durante la lezione di motoria, tra ed un suo Per_2 compagno di classe ( . Qui, il prof. lo ha trattenuto per oltre 20 minuti e gli ha detto: “E' v a dire Per_4 Pt_1 Per_4 che gli hai tirato uno schiaffo. Io, con te, non voglio aver a che fare dopo quello che è accaduto l'anno scorso, quindi ci penserà il
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/09/2021 Da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Treviso alla via Longhin n. 1 presso lo studio dell'avv. Sossio Vitale che lo rappresenta e difende Parte appellante Contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui per legge è domiciliato, in Piazza San RC n. 63 – ex Palazzo Reale, Parte appellata/parte appellante incidentale
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 146/2021 resa dal Tribunale di Treviso in data 24.04.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: sanzione disciplinare pubblico impiego.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: ACCERTARSI E DICHIARARE a) La nullità della sentenza per omessa redazione e deposito del dispositivo ex art.429 c.p.c. In subordine, ed in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare b) l'illegittimità della sanzione della sospensione dall'insegnamento per mesi sei, comminata al prof. con provvedimenti prot. n. 823 del 16.06.2020 dall'Ufficio Parte_1
Procedimenti Disciplinar , per i motivi di cui in narrativa, Controparte_3
e per l'effetto ordinarsi all'Istituto di ripristinare la posizione retributiva e contributiva, la progressione di carriera e l'anzianità del ricorrente, corrispondendo gli interessi e la rivalutazione. c) l'illegittimità della sanzione della sospensione dall'insegnamento per mesi sei, comminata al prof. con Parte_1
1 provvedimenti prot. n. 822 del 16.06.2020 dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari per conto dell'I.C. 3
“ ” di per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto ordinarsi all'Istituto di CP_2 CP_2
r la p ibutiva e contributiva, la progressione di carriera e l'anzianità del ricorrente, corrispondendo gli interessi e la rivalutazione;
d) l'illegittimità della sospensione cautelare applicata al ricorrente dal 20.02.2020 al 19.02.2021, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto condannarsi il convenuto a risarcire il danno provocato al prof. da quantificarsi anche in via CP_1 Pt_1 equitativa. Con vittoria di spese, anche generali e di compensi professionali, oltre iva e c.p.a.
Per parte appellata: In via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
- in via incidentale, nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la Sentenza del Tribunale di Venezia Sez lavoro n. 146/2021 nella parte in cui ha annullato il Provvedimento dell' n. Controparte_4
824 del 16 giugno 2020 e per l'effetto confermare il predetto Provvedimento n. 824/2020. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio
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MOTIVAZIONE
1. L'appellante - docente di Scienze motorie presso Parte_1 la Scuola Secondaria di I grado “L. Bazzo” di Rua di Feletto, facente parte dell' di – è stato destinatario Controparte_2 CP_2 di tre contestazioni disciplinari afferenti ad alcuni comportamenti dallo stesso insegnante tenuti in danno degli alunni della classe 3aB.
1.1. Con la prima contestazione disciplinare del 13/2/2020 (prot. 1316 del 13/2/2020), subito dopo seguita, in data 19/2/2020, da provvedimento di sospensione cautelare in conseguenza dei fatti di cui alla successiva contestazione disciplinare, sono stato attribuiti allo numerosi Pt_1 comportamenti – che la contestazione ha valutato nel loro complesso – tenuti dall'insegnante dall'ottobre 2019 al gennaio 2020, in danno degli alunni della suddetta classe;
comportamenti – come descritti in sentenza di primo grado - dal carattere denigratorio, vessatorio, offensivo e minaccioso, tutti tesi a svilire la personalità e la dignità degli alunni, in alcun modo giustificati da esigenze educative1.
2 consiglio di classe. Ti invito a non fare più cazzate del genere come quella del tema dell'anno scorso. Ah, se non lo sai, ho il processo aperto con la famiglia e la madre del ragazzo ha sventolato il tuo testo in tribunale. Ricordati di non aver mai Pt_2 troppa inventiva nei temi. Ora ti scrivo la nota sul diario ma ti invito di nuovo a non fare cagate perché ho rischiato di perdere il lavoro per colpa tua. Comunque dal processo ne uscirò vincitore. Gli ha poi scritto la nota sul diario senza chiedergli alcunché sul fatto contestato”.
3) In data 17/12/2019 il prof alla richiesta dell'alunno di cronometrarlo nella corsa, lo ha preso Pt_1 Persona_5 per gli zigomi e tirandoli con forza ha detto: “sono la violenza scesa sulla terra”. Successivamente, in data 19/12/2019 il prof ha detto all'alunno “sei basso e insignificante, alle superiori ti useranno per pulire il cesso”. Persona_5Persona_
4) la mamma di alunno frequentante la classe 1^ B del plesso “Bazzo”, segnala alla scuola che il figlio, affetto da un ritardo costituzionale nella crescita, viene chiamato, abitualmente, dal prof. “durante le lezioni, non con il suo nome Pt_1Per
o cognome ma con “nano” o “scrondino” . Come riferito dalla madre, “ è consapevole di essere di bassa statura e ne soffre;
queste ripetute umiliazioni anche davanti ai compagni fanno sì ch nti le lezioni con timore e inducono uno stato d'ansia/frustrazione che si ripercuote negativamente anche sulle altre attività”; Inoltre, il giorno 09/01/2020, il prof. Pt_1 lo ha sollevato di peso e gli avrebbe strizzato le guance fino a fargli molto male. 5) in data 14/1/2020 gli alunni della classe 3^ B hanno consegnato alla Dirigente scolastica una relazione con le seguenti segnalazioni di seguito sintetizzate:
- “In palestra ci sono due tipologie di blocchi di partenza, alcuni più funzionali altri un po' meno.. Quando il prof si è Pt_1 accorto che c'era solo un blocco buono, ha esclamato quasi urlando: qui mi hanno portato un blocco di merda”;
6) Giovedì 9 gennaio 2020 l'alunno non ha partecipato alla lezione di motoria per aver dimenticato del Persona_7 materiale. Il prof. ha chiesto a compagna di aiutarlo a sistemare gli attrezzi in campo. Alla richiesta Pt_1 da parte degli alunni di come mettere i ritti, visto che non lo ricordavano il prof. ha risposto in modo tranquillo, ma subito dopo avrebbe preso in disparte l'alunno e gli ha detto: “E' ovvio che tu non lo sai, perché tu sei brutto, ignorante, Persona_7 incapace e in poche parole dis-abile”.
7) Il prof. chiama l'alunno “grebano”. Gli ha lanciato ripetutamente la palla da tennis addosso. Pt_1 Persona_8 CP_ Viene riferito che ha anche detto a RC che non deve avere figli “se no diventano come lui”. Il 19.12 si è Persona_8 rotto il mignolo giocando a basket e, pur avendo molto dolore, il prof. lo ha fatto continuare a giocare. Un giorno gli ha Pt_1 detto:- Io sono la violenza in persona, posso fare quello che voglio- prendendolo per la guancia, tirando e stringendo fortissimo.
8) Ha detto tre volte all'alunna “ rincoglionita”. Viene riferito che molto spesso usa un linguaggio Persona_9 scurrile gesticolando molto. Le sue espressioni preferite sono :- Dici una marea di cazzate, rincoboy, do you rinco?, CP_5 (ragazza mattone quando non si danno le risposte o non si fanno gli esercizi come lui vorrebbe), Ti metto la testa nel cesso e poi tiro l'acqua”.
9) Riferiscono gli alunni che un giorno, che era giovedì, mentre stavano preparando la palestra con i vari attrezzi e ne serviva uno che il suo collega aveva spostato, si è lamentato con le seguenti parole: “Perché quella cazzo di dirigente non mi ha lasciato tutte le classi”.
10) All'alunno , affetto da scoliosi, e che per tale motivo non riusciva a fare un esercizio gli ha detto: Non me ne Parte_3 può fregare un c . A settembre gli ha detto:- Fattorel, che cazzo fai con quei capelli da gay!
11) Viene riferito che a due compagne il prof. ha detto due volte: “Guardate che sfigato! Non sa fare altro che dire Per_4 cazzate!”. Persona_1 Per_1
12) All'alunno ha detto: “Sembri un frocio (ad inizio anno), La tua vita è una marea di cazzate, .Con la faccia che ti rai da nessuna parte”. Gli ha tirato sui polpacci un drive (tipo di mazza da go lte lo prende per le guance, le strizza molto forte facendogli molto male. Persona_1
13) Il 14.01.2020, mentre l'alunno stava marciando, “gli ha lanciato un portacinesini, non riuscendo a colpirlo. Il prof. si è messo a ridere”. Per_ Per Per_ Per_1
14) Spesso apostrofa l'alunno con: “ , ti Persona_5 Persona_16 Per_5 attacchi coi tacchi, la malattia mangia”. Per_17 Se l'alunno si mette le mani in tasca gli dice: “Togli le mani dalla tasca, non ti devi gioiellare i maroni. Il giorno Per_5 Per_
14.01.2020 lo ha insultato dicendo: Fai schifo al mondo, fai pena,
15) Viene riferito dagli alunni quanto segue:
“Un giorno davanti al lucchetto per entrare nel campo ha sparato parolacce come:- Grazie al cazzo e Vaffaunculo- perché aveva sbagliato chiave”.
-Viene anche riferito che il prof. guarda svariate volte il cellulare, lo usa spesso e parecchio e a volte va a casa per Pt_1 prendere cose dimenticate, lasciand oditi. Persona_
16) “A volte durante le lezioni, soprattutto quando è particolarmente nervoso, urla alla classe parole come AZ o anche per errori minimi come un materassino fuori posto. Spesso durante l'ora si avvicina a noi ragazze dicendoci:- Ve lo dico solo a voi, che tanto i maschi non capiscono. Oppure riferendosi a determinati compagni:- Guardatelo, guardate come la malattia lo sta mangiando dentro. E noi ragazze non riusciamo a dire niente, quindi stiamo zitte. Per_
17) ha definito la prof.ssa “Befana come quella che brucia sul panevin”.
3 1.2. Con altra contestazione disciplinare del 27/2/2020 (prot. 2016 del 13/2/2020) è stato imputato allo di avere, dopo la ricezione Pt_1 della suddetta contestazione disciplinare, sottoposto in data 18/2/2020 gli alunni della classe 3aB ad un pressante interrogatorio, ritenuto manipolatorio, al fine di recuperare informazioni afferenti alla prima contestazione disciplinare2.
1.3. Con ulteriore, terza, contestazione disciplinare, data 23/4/2020 (prot. 3284 del 23/4/2020) sono stati attribuiti allo ulteriori Pt_1 comportamenti, analoghi a quelli descritti con la prima contestazione disciplinare, sempre tenuti dall'appellante a cavallo tra l'anno 2019 e l'anno
18) All'alunna quando sbaglia commenta: “La malattia avanza o Non sei negata, sei annegata nello schifo. A volte le Pt_3 mette un braccio sulle spalle e le dice:- Guarda ha una malattia che avanza….” Pt_3 Gli alunni, a conclusione della relazione, riferiscono :“a volte ci sentiamo “calpestati”. Di fronte al linguaggio del professore facciamo finta di non sentire. Un rimprovero ci sta, a volte possiamo creare confusione o non dare il massimo, ma alcune sue uscite feriscono e fanno male. Ci sono momenti in cui non sappiamo cosa fare se non stare zitti perché temiamo di peggiorare le cose”>>. Per 2 <in data 18 febbraio 2020 alle ore 10.10 la docente di Tecnologia ha riscontrato che gli alunni della CP_6 3^ B, rientrati in classe dopo la lezione di Scienze motorie, non erano in condizioni emotive idonee ad affrontare serenamente la verifica programmata. In particolare l'alunna era in lacrime e l'alunno era molto teso. I Persona_21 Persona_2 ragazzi hanno dichiarato che durate l'ora di motoria il prof. li ha disposti ad “U” e a ciascuno sono state rivolte delle Pt_1 domande su come si trovino con lui. La Dirigente scolastica, dott.ssa nel pomeriggio del 18/02/2020, ha ascoltato gli alunni della 3^ B chiedendo Persona_22 loro cosa era stato specificamente rof. Dalla relazione della DS riportante il colloquio con la classe 3^ Pt_1 B è risultato quanto segue:
“Questa mattina, dopo esserci cambiati, siamo andati in palestra. Il prof. aveva disposto le panche a U, a ciascuno di Pt_1 noi ha chiesto come ci trovavamo con lui e se lui aveva valorizzato il ns. lavoro. Ci ha anche detto che giovedì intende continuare l'interrogatorio. Aveva in mano un foglio (la Contestazione d'addebito, cfr.) dal quale leggeva delle frasi e su un altro foglio scriveva le ns risposte. Ci ha anche detto che voleva scrivere un verbale di cui ci avrebbe consegnato una copia” L'alunna
[...] ha riferito che il lunedi 17/02/2020, dopo la ricreazione , “il prof. mi ha chiamato nello stanzino in Tes_1 Pt_1 palestra a parlare con lui. Eravamo da soli e ci sono rimasta circa mezz'ora, dalle 11.05 alle 11.30. Nel frattempo la classe era Per_2 Per_2 con il prof. nell'aula di Musica. Il prof. mi ha chiesto dei temi e cioè voleva sapere se era stata la prof.ssa a chiederci di scrivere (i temi in questione sono la lettera indirizzata al DS in data 14.01.2020) oppure se eravamo stati noi a chiedere di scrivere. Ho risposto che siamo stati noi a chiedere di scrivere. “Come mai siete state spinti a chiedere di scrivere questi temi?”. Lui dice “Sono tutte cose false e strumentali”. “Non è la prima volta che il prof. Mi chiama nello stanzino a colloquio con lui da sola”. . Il prof poi le ha chiesto di non dire a nessuno quanto si erano detti nello stanzino”. Pt_1
riferisce che il prof. ha detto: “gli insulti sono normali, proprio tu che sei 'grebano' ti lamenti. Dove Testimone_2 Pt_1 vai con quei cotechini!”. Per_ OL riferisce che il prof. gli ha spiegato che “il termine “frocio” nei miei confronti l'ha usato per come mi vesto, mi pettino” Viene riferito che prima “dell'interrogatorio”, il prof. ha detto che “scriveva tutto e lo stampava, mandava alla preside una copia e una a ciascuno di noi”. Per Riferisce che il prof. gli ha detto la mattina “Il ns caro amico si è lamentato perché non ha messo bene un Persona_7 attrezzo o il prof. dice: “Sei un dis-abile, non sai fare niente”. il discorso e ti fa sentire in colpa”. Dell'interrogatorio degli alunni non autorizzato né preventivamente comunicato alla Dirigente scolastica è stata data conferma dallo stesso prof. al collaboratore vicario, prof.ssa , la quale riferisce alla dirigente scolastica, nella Pt_1 Persona_25 relazione informativa consegnata il 18/02, quanto di seguito: ”Mi legge (il prof. quanto i ragazzi hanno dichiarato in Pt_1 sua presenza questa mattina citando MA E., nno confermato di non aver nulla da Persona_26 Per_27 ridire sul suo modo di lavorare”>>.
4 2020 di cui la dirigenza scolastica era venuta a conoscenza nel mese di marzo 20203.
1.4. Le suddette contestazioni sfociavano rispettivamente nelle sanzioni disciplinari di cui ai decreti n. 823, n. 822 e n. 824 della sospensione, ciascuna, dal servizio per mesi sei (totale, un anno e mezzo di sospensione). Sanzioni tutte comunicate in data 16/6/2020.
2. Con la sentenza impugnata – su tale aspetto oggetto di appello incidentale - il Tribunale di Treviso annullava la sanzione disciplinare – la terza – di cui al provvedimento n. 8244 del 16 giugno 2020 emessa nei confronti dello
. Pt_1
Il Tribunale di Treviso, con riferimento a tale sanzione annullata, affermava che <I fatti della terza contestazione consistono in approcci che vengono definiti nella motivazione del provvedimento sanzionatorio apparentemente “di debole portata offensiva ma che nel contesto dei fatti si sono rivelati idonei a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona in quanto diretti verso due minori in presenza dei loro coetanei. Con riferimento specifico a questa terza contestazione deve essere accolta la doglianza del ricorrente secondo la quale vi sarebbe stata una duplicazione di contestazioni e di sanzioni poiché è evidente che se i fatti oggetto della terza contestazione acquistano il loro disvalore nell'ambito di un contesto che era già stato oggetto di due precedenti contestazioni e sanzioni disciplinari, la terza contestazione non appare dotata di una propria valenza autonoma e la conseguente sanzione non risulta giustificata>>.
2.1. Il Tribunale di Treviso, di converso, convalidava gli altri due provvedimenti disciplinari, affermando, quanto al primo, il n. 823, relativo alle
CP_ 3 <1) in data 3 marzo 2020 la prof.ssa , docente di tecnologia presso l di a seguito di Persona_28 CP_2 un colloquio intercorso il 18.02.2020 con nel corso del ues ffermato, in Parte_1 relazione ai fatti oggetto della prima contestazione di addebito a suo carico, di riscontrare problemi solo con la classe 3^B, ha scritto una relazione alla Dirigente Scolastica in cui ha riferito che sabato 7 dicembre 2019, al rientro dalla lezione di motoria, gli alunni della 1^C le hanno parlato degli epiteti offensivi che il prof. avrebbe pronunciato nei loro confronti. Nel corso Pt_1 di tale conversazione con la docente è emerso che Z.D. , alunno c ilità, sia stato chiamato dal prof. con Pt_1 l'appellativo di “Zio Fester” e che la presa in giro da parte del prof. per l'aspetto fisico o per le prestazioni sportive non Pt_1 brillanti sia un'esperienza comune tra gli alunni di tale classe. 2) con relazione del 5 marzo 2020 la docente di sostegno , ha riferito alla Dirigente Scolastica due episodi che Persona_29 hanno coinvolto separatamente due alunni certificati e riferi cui ha sostituito una collega. Si tratta di di D.Z. che frequenta la 1^C e R.C. della classe 2^ C. Entrambi gli alunni sarebbero stati offesi verbalmente dal prof. Con Pt_1Per_2 riferimento al primo alunno, sua madre durante un colloquio con la prof.ssa il 12.11.2019, ha affermato che il figlio è stato chiamato dal prof. davanti ai compagni, in tono dispregiativo. La mamma del secondo alunno Pt_1 Persona_30Per_2 all'inizio del 2020 ha r a docente che ffeso dal summenzionato docente con commenti relativi al suo sovrappeso>>. 4 È irrogata la sanzione della sospensione dall'insegnamento per mesi sei (6), per il compimento di atti non conformi ai doveri inerenti alla funzione connotati da particolare gravità e per abuso di autorità. Art. 2 Gli effetti del presente decreto si produrranno dal primo giorno utile allo scadere della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi disposta con prot. Ris. 823 del 16 giugno 2020, cioè dal 22 febbraio 2021
5 condotte realizzate da da ottobre 2019 a gennaio 2020, che Pt_1
<La prima serie di fatti si caratterizza per l'approccio psicologicamente, e in alcuni casi fisicamente, invasivo e svilente della personalità degli alunni>>.
Con rifermento al provvedimento disciplinare n. 822, afferente ai fatti dallo commessi in data 18.02.2020, il Tribunale di Treviso evidenziava Pt_1 che <I fatti della seconda contestazione si caratterizzano per il tentativo di ottenere dagli alunni una confessione che avvallasse la tesi della invenzione delle denunce e della sollecitazione delle stesse da parte della Dirigente Scolastica e, attraverso lo strumento del tema scritto sui fatti denunciati, da parte della proff.ssa insegnate di lettere. In Per_31 questo caso il disvalore disciplinare della condotta del ricorrente va ravvisato nell'utilizzo strumentale del rapporto con gli alunni durante l'orario scolastico impiegato per svolgere una specie di indagine difensiva ponendo gli alunni in una situazione di grave imbarazzo psicologico e colpevolizzandoli per essersi confidati con le insegnati>>.
2.2. Nel dettaglio, il giudice di primo grado respingeva l'eccezione sollevata da parte appellante relativa all'incompetenza dell che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto lasciare la gestione del caso alla dirigente scolastica, trattandosi, a suo dire, di fatti di lieve entità.
Tuttavia, secondo il primo giudice, spettava proprio all' valutare la gravità dei comportamenti tenuto conto che all'epoca non emergevano elementi che facessero pensare a una minore rilevanza dei fatti in ragione del loro elevato numero.
Anche la critica sulla tardività e strumentalità delle contestazioni non trovava fondamento atteso che, seppur la Dirigente scolastica era già a conoscenza dal dicembre 2019 dei comportamenti contestati, poi segnalandoli all' nel febbraio 2020, la contestazione aveva ad oggetto il complesso dei fatti offensivi il cui disvalore veniva dedotto dalla frequenza e sequenza degli episodi. Per questo le contestazioni disciplinari erano comunque tempestive.
2.3. Quanto al merito, i comportamenti attribuiti al docente apparivano denigratori e, in certi casi minacciosi, non trovavano giustificazione in alcun intento educativo.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte presso gli alunni, i genitori ed i colleghi non venivano smentite in modo efficace dal ricorrente, il quale <avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'esistenza di motivi diversi ulteriori e assorbenti, rispetto a quelli indicati nelle denunce>>.
6 Infine, anche la contestazione sulla sproporzione delle sanzioni rispetto alla gravità dei fatti non risultava fondata sottolineando il Tribunale di Treviso che nel pubblico impiego, infatti, non esisteva un meccanismo analogo a quello penale per graduare le sanzioni.
Considerando la soccombenza reciproca il giudice di primo grado compensava le spese di lite tra le parti.
3. Avverso la sentenza de qua il prof. proponeva appello con Pt_1 sette motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 429 c.p.c. ritenendo la sentenza nulla o inesistente ai sensi dell'art. 156, co. 2, c.p.c.
Evidenziava, innanzitutto, il contrasto tra la data di deposito della pronuncia (24.4.2025) e la data di pubblicazione della stessa (19.3.2025) e, in ogni caso, sottolineava come il giudice di prime cure non avesse provveduto a dar lettura del dispositivo come previsto dall'art. 429 c.p.c. con conseguente nullità insanabile della pronuncia. A sostegno della propria tesi difensiva richiamava cospicua giurisprudenza di legittimità.
3.2. Con il secondo motivo di appello, riteneva che la sentenza rappresentasse erroneamente la realtà degli accadimenti (dei fatti descritti nelle contestazioni disciplinari) avendo inoltre il giudice di primo grado omesso di provvedere all'ammissione delle prove testimoniali nonostante che lo avesse contestato la veridicità delle vicende imputategli. Pt_1
Rilevava in particolare come il giudice di prime cure avesse utilizzato a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni rese dagli alunni agli insegnanti e alla dirigente scolastica – quali prove atipiche assunte al di fuori del processo – senza tener conto del fatto che il ricorrente, oltre ad aver contestato la veridicità dei fatti raccontati dagli alunni, aveva evidenziato la non attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento tanto della contestazione disciplinare quanto della pronuncia di primo grado. Tali contestazioni non venivano tenute in considerazione dal giudice di primo grado il quale avrebbe dovuto meglio vagliare le prove atipiche poste a base della decisione.
A tal proposito, e cioè al fine di far emergere la non veridicità dei fatti, lo sottolineava che le lezioni di attività motoria dallo stesso tenute, Pt_1
7 erano svolte in presenza dalla docente di sostegno, la quale Persona_32 non veniva sentita né dalla dirigente né dall;
contestava, inoltre, le accuse mosse dalla madre di un suo alunno nonché le dichiarazioni rese dalla professoressa . Per_3
Parte appellante rileva come il giudice di prime cure avesse omesso qualsiasi tipo di approfondimento istruttorio, inoltre senza procedere ad alcuna valutazione dei documenti prodotti. Non disponeva infatti il Tribunale di Treviso nemmeno l'acquisizione dei verbali del Consiglio di Classe della III B (triennio 2017/2020) funzionali a comprovare che in tale contesto non veniva sollevato alcun problema in ordine alle modalità di insegnamento adottate dallo . Pt_1
3.3. Con il terzo motivo di appello – logicamente correlato al precedente - contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice riteneva che
<parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'esistenza di motivi diversi ulteriori ed assorbenti, rispetto a quelli indicati nelle denunce, che avrebbero spinto gli alunni ad attribuire al ricorrente condotte in realtà non realizzate>> così come riteneva immotivata la sentenza nella parte in cui il giudice affermava che le condotte del ricorrente facevano parte <di uno schema didattico ritenuto dal ricorrente opportuno come si evince dal numero degli episodi e dalla frequenza degli stessi”>>.
Ad avviso di parte appellante il giudice non chiariva quale prova era richiesta al ricorrente, privilegiando la verifica della veridicità dei fatti rispetto alle ragioni per cui gli studenti li avevano raccontati.
Rammentava che parte appellante insegnava in nove classi e che nei 28 anni di insegnamento il prof. non aveva mai ricevuto alcun Pt_1 procedimento disciplinare, evidenziando, al contempo, che soltanto una delle nove classi si era lamentata dei suoi atteggiamenti.
Contestava l'affermazione del giudice circa la sussistenza di una concezione del rapporto che parte appellante aveva con i propri studenti caratterizzandola come distorsione paternalistica con ricorso a sistemi punitivi ed afflittivi.
Riteneva pertanto insufficiente, erronea e contradditoria la motivazione poiché il giudice non controllava l'attendibilità delle fonti, la loro concludenza e, conseguentemente, non supportava il suo convincimento con adeguata e congrua valutazione.
8 3.4. Con il quarto motivo di appello contestava la tardività della prima contestazione disciplinare rilevando che i fatti richiamanti ai punti 1 e 2 della contestazione stessa (ma non i residuali 16 fatti contestati) erano stati appresi dalla rispettivamente in data 12.12.2019 e 18.12.2019 a Parte_4 seguito di colloqui con i genitori, violando il principio dell'immediatezza e di effettività del diritto di difesa, in quanto i fatti, se ritenuti meritevoli di essere contestati non appena venuti a conoscenza, non potevano assumere rilevanza disciplinare soltanto a seguito di circostanze sopravvenute e diverse ed in parte palesemente provocate.
Sul punto, richiamava l'art. 55 bis, co.
9-ter, del TU del pubblico impiego, afferente al termine non perentorio di 30 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare. Inoltre evidenziava come i fatti surriferiti erano stati portati a conoscenza dell' tardivamente, come si evinceva dalla comunicazione riservata prot. 792 del 01.02.2020 inviata al ricorrente.
Poiché la successiva contestazione avveniva oltre il termine di 30 giorni essendo stata notificata in data 15.02.2020 anche la sanzione disciplinare era illegittima in quanto irrogata in data 16.06.2020, ovvero oltre il termine di 120 giorni fissato dalla legge per la conclusione del procedimento disciplinare.
Quanto alla genericità delle contestazioni, richiamava alcuni episodi riportati nella stessa e riguardanti alcuni alunni, evidenziando che non veniva mai indicato il contesto i cui i fatti sarebbero avvenuti.
Inoltre, affermava che l'UPD non aveva provveduto ad effettuare istruttoria e a verificare i fatti;
difatti, le contestazioni venivano formulate sulla base di rimostranze di genitori, senza che risultasse mai coinvolto personale della scuola che avrebbe potuto essere presente, quale personale ATA o insegnanti di sostegno e stagisti presenti alle lezioni.
L' non teneva poi conto delle difese presentate dal ricorrente in sede di audizione a difesa, ma procedeva all'applicazione della sanzione di sei mesi di sospensione comminata sulla base di fatti, procedimento penale, diversi da quelli contestati.
Ad ogni modo, rilevava che la sanzione era sproporzionata, atteso che la
“particolare gravità” sarebbe stata configurata sulla base della sommatoria di episodi, comunque contestati, in parte generici ed in parte tardivi.
9 3.5. Con il quinto motivo di appello, inerente alla seconda contestazione – conclusasi con il provvedimento n. 822 del 16.06.2020 – circa l'assenza dell'autorizzazione per la riunione con gli alunni, osservava che non vi erano nel nostro Ordinamento disposizioni che prevedono che l'insegnante debba comunicare al Dirigente Scolastico se intende tenere una discussione o confronto con gli allievi, evidenziando che analogo discussione era stata tenuta dalla professoressa – non sanzionata per questo - senza Per_24 necessità di alcuna autorizzazione.
Lo inoltre osservava che la Dirigente avrebbe tenuto un Pt_1 colloquio/interrogatorio con i ragazzi al fine di avere notizie sul colloquio tenuto dall'appellante, senza dare alcuna informazione al medesimo.
Sicchè riteneva che la sanzione fosse illegittima poiché fondata su fatti diversi da quelli posti alla base della contestazione disciplinare. D'altronde, nella lettera di contestazione non risultava contestato alcuno degli elementi posti alla base della motivazione della sanzione, essendo stata contestata solo la mancanza di autorizzazione o preventiva informazione del colloquio. Non veniva evidenziato alcun elemento intimidatorio volto a coartare la libertà di pensiero dei ragazzi o a condizionarne il giudizio.
Ad ogni modo, sottolineava la non proporzionalità della sanzione atteso che, la contestazione riguardante il mancato avviso alla Dirigente Scolastica del colloquio, tutt'al più sarebbe rientrato nell'ambito di una mancanza non grave, sanzionata ai sensi dell'art. 493 d.lgs. n. 297/1994 con la censura.
Rilevava che, stante l'eventuale l'applicazione della sanzione non grave, e richiamato l'art. 55 bis, c. 9 quater, del d.lgs. n. 165/2001, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni era del Dirigente Scolastico e non dell .
3.6. Con il sesto motivo di appello rilevava che parte appellante aveva diritto alla restitutio in integrum attesa l'illegittimità delle sanzioni impugnate, e dunque il diritto del ricorrente al conguaglio delle somme percepite con lo stipendio effettivo, nonché alla ricostruzione degli aumenti periodici dello stipendio e alla ricostruzione dell'anzianità di carriera, precisando che nei mesi da maggio 2020 in poi il ricorrente aveva percepito il solo assegno alimentare.
3.7. Con il settimo motivo di appello, l'odierno appellante insisteva sia sull'ammissione della prova per testi rilevando che non veniva svolta alcuna istruttoria, sia sull'acquisizione dei verbali dei Consigli di Classe della IIIB (triennio 2017-2020).
10 4. Il , costituendosi ritualmente, oltre a contestare Controparte_1
l'appello, proponeva appello incidentale rilevando che il primo giudice aveva ritenuto che la contestazione n. 824 del 16.02.2020 non fosse dotata di una propria valenza autonoma, disponendone l'annullamento.
4.1. Riteneva quindi, a motivazione dell'appello incidentale, che dalla lettura del suddetto provvedimento emergeva che la contestazione verteva su fatti e comportamenti nuovi e diversi, trattandosi di condotte ulteriori rispetto a quelle di cui al provvedimento n. 823 del 16.06.2020 sottolineando che le condotte richiamate si aggiungevano ai fatti già contestati al prof.
essendo del tutto autonome anche diverse sotto il profilo Pt_1 oggettivo e rivolte ad alunni diversi.
4.2. Quanto al primo motivo di appello sottolineava che la contestazione formulata (il fatto che la sentenza risultasse pubblicata il 19.03.2021 e quindi prima della sua redazione e del suo deposito) non era chiara, non comprendendosene il significato;
in ogni caso ipotizzava a ragione dell'anomalia riscontrata una qualche disfunzione del programma di gestione dell'ufficio del giudice.
Con riferimento alla ritenuta erronea rappresentazione dei fatti osservava che il prof. non era nuovo ad atteggiamenti aggressivi nei confronti Pt_1 degli alunni viste le tre condanne penali subite.
Quanto, invece, alla erronea, insufficiente e contradditoria motivazione, evidenziava come la sentenza impugnata fornisse corposa motivazione della decisione assunta, trattando esaustivamente ed in via analitica le questioni poste con i singoli motivi di ricorso.
4.3. Con specifico riferimento alla prima contestazione disciplinare evidenziava come il giudice di primo grado avesse chiarito in modo inequivocabile che i fatti oggetto di incolpazione, inerenti a condotte tenute dal mese di ottobre 2019 al mese di gennaio 2020, venivano valutati unitariamente e ciò certamente determinava il rispetto dei tempi del procedimento disciplinare non essendovi quindi alcuna violazione del principio di imparzialità e correttezza.
Riteneva infondata la doglianza sulla asserita sproporzione della sanzione, rammentando che le sanzioni disciplinari non contemplano l'applicazione della continuazione ex art. 84 c.p. e che la graduazione della sanzione non rientra nel sindacato del giudice del lavoro.
11 4.4. Sulla ritenuta illegittimità della seconda contestazione disciplinare rilevava il che i colloqui tenuti dal docente – non equiparabili a quelli CP_1 organizzati dalla Dirigente Scolastica – non erano normali conversazioni docente/alunni, come sostenuto da parte appellante, ma veri e propri interrogatori dello a scopo intimidatorio, e quindi al di fuori di Pt_1 finalità didattiche e nel suo esclusivo interesse. D'altronde, il professore convocava gli studenti senza alcuna autorizzazione. Pt_1
5. Depositava lo in data 22/3/2024 nota non autorizzata a Pt_1 contrasto delle difese del contenute nella memoria di costituzione. CP_1
Di tale nota il difensore dell'appellante non ha chiesto l'autorizzazione al deposito nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al Collegio.
6. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 07.02.2023 e 10.04.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 19/06/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
7. L'appello principiale e l'appello incidentale sono infondati e, come tali, devono essere rigettati.
8. Deve essere disatteso il primo motivo di appello con il quale lo segnala l'anomala data di deposito della sentenza ed inoltre Pt_1 argomenta sulla nullità della pronuncia di primo grado in ragione dell'omesso deposito (il dato è pacifico) del dispositivo.
8.1. Quanto al preliminare rilievo, dal quale l'appellante non fa invero discendere alcuna conseguenze, in ordine alla discrasia tra la data di effettivo deposito della motivazione e quella alla quale la stessa parrebbe (come da storico del fascicolo) depositata, la circostanza è agevolmente spiegabile – come noto in ambito giudiziario – con un non perfetto funzionamento del sistema informatico di gestione dell'ufficio che in automatico retrodatava i provvedimenti che risultavano emessi nell'ambito dell'udienza virtuale di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), DL 18/2020.
Ed infatti, se per un verso dallo storico del fascicolo il deposito della sentenza risulta retrodatato al 19/3/2021 - che è la data di svolgimento dell'udienza cartolare nell'ambito della quale è stata adottata la decisione – tuttavia è certo
12 che il provvedimento finale, la sentenza, è stata depositata in datata 24/4/2021 (per poi essere comunicata ai difensori delle parti il 27/4/2021).
8.2. Quanto alla questione di nullità prospettata dall'appellante per omesso deposito del dispositivo, occorre premettere come tutto il processo di primo grado si sia svolto in periodo CODIV e, quindi, sotto la vigenza dell'art. 83, co. 7, lett. h), DL 18/2020 a mente del quale << Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: […] lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice>>
[il sottolineato è dello scrivente].
Quindi, tutto il processo di primo grado, che non ha visto lo svolgimento di una udienza in presenza innanzi al giudice, si è dipanato sulla base dei seguenti scarni passaggi: 1) Decreto fissazione udienza al 19/3/2021 ; 2) Trasformazione del rito in cartolare;
3) Ordinanza del 19/3/2021 (caricata a sistema il 9/4/2021) in cui il giudice dava atto dello svolgimento dell'udienza cartolare e del trattenimento in riserva ai fini della decisione;
4) Redazione e deposito della sentenza con data 24/4/2021 (ancorché risulti a sistema il deposito al 19/3/2021).
Ciò detto è un dato di fatto che la sentenza – datata 24/4/2021- non è stata depositata nell'ambito dell'udienza svoltasi con la modalità della trattazione scritta così come è certo che non è stato depositato – né alla data dell'udienza virtuale né in seguito - alcun dispositivo. L'unico atto/provvedimento del giudice dopo lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta è quindi stato la sentenza/motivazione ed il connesso dispositivo;
il giudice di prime cure si è quindi riservato all'udienza del 19/3/2021 l'adozione della pronuncia finale ed ha poi depositato la motivazione, con dispositivo accluso, il 24/4/2021.
Ora rileva il Collegio come l'art. 83, co. 7, lett. h), DL 18/2020 abbia contenuto leggermente differente dall'attuale art. 127 ter cpc che espressamente consente il deposito del provvedimento nei 30 giorni successivi (termine ovviamente perentorio). Tuttavia ritiene il Collegio ben potersi dare all'art. 83, co. 7, lett. h) DL 18/2020 la seguente lettura, partendo dal presupposto che il giudice del lavoro può, all'esito della discussione e comunque sempre nell'ambito della stessa, sia pronunciare dispositivo e poi redigere la motivazione (nei 15 giorni successivi) sia redigere e depositare la motivazione contenente il dispositivo;
13 questa, appena ricordata, è l'alternativa. Orbene l'art. 83, co. 7, lett. h) DL 18/2020 consente che, in luogo dell'udienza, si proceda con scambio di note scritte e che il giudice, successivamente, fuori udienza, provveda con l'adozione di uno dei possibili provvedimenti che avrebbe potuto emettere in udienza. Nel caso che ci occupa il giudice ha provveduto, fuori dall'udienza, successivamente, a pronunciare la sentenza (motivazione e dispositivo) senza che questa fosse preceduta dal deposito del dispositivo di cui peraltro non vi era alcuna necessità anche perché, come evidenzia lo stesso appellante, le ragioni del deposito immediato del dispositivo sono da ricercare, soprattutto, nell'esigenza di rapidamente dotare il lavoratore di un titolo esecutivo (cfr. art. 431, co. 2 cpc); esigenza che, nel caso di specie, evidentemente non sussisteva posto che alcuna condanna era stata pronunciata in danno del datore di lavoro.
Il motivo di appello deve, pertanto, essere disatteso.
9. Il secondo, il terzo ed il settimo motivo di impugnazione, afferenti alla ricostruzione del fatto disciplinarmente contestato allo , possono Pt_1 essere trattati congiuntamente e, congiuntamente, devono essere disattesi.
Allo , come sopra detto, sono stati innanzitutto contestati Pt_1 comportamenti tenuti nei confronti degli alunni della classe 3aB che gli stessi alunni – come riportato in contestazione – hanno qualificato come offensivi ed umilianti. In tal senso, oltre alla contestazione disciplinare anche la relazione predisposta dagli alunni della suddetta classe (di terza media) e da questi indirizzata al dirigente scolastico.
Similari condotte, tenute in identico periodo storico nei confronti degli alunni della classe 1aC - che il Tribunale di Treviso ha correttamente valutato unitamente a quelle di cui alla prima contestazione disciplinare (da qui l'infondatezza dell'appello incidentale) - sono poi state contestate allo con una terza contestazione disciplinare. Pt_1
Con la seconda contestazione disciplinare è invece stato imputato all'appellante di avere, una volta ricevuta la suddetta (la prima) contestazione disciplinare, sottoposto gli alunni della 3aB ad una sorta di interrogatorio per carpire loro informazioni e fornire loro giustificazioni. Condotta questa la cui gravità – questo essendo elemento valutativo che certamente non deve necessariamente essere riportato in contestazione disciplinare - ben può essere ricondotta alla sua evidente valenza intimidatoria e per certi versi inquinante
14 del dato probatorio. Da qui, peraltro, la necessità datoriale di procedere ad immediata sospensione cautelare dello viste anche le negative Pt_1 reazioni degli studenti della 3aB così come riportate nelle relazioni in atti (doc. 4 app.to)5.
9.1. Posto quanto sopra (in estrema sintesi le contestazioni disciplinari), deve essere detto, in generale, come la vicenda ben possa essere ricostruita nel suo complesso alla luce della documentazione in atti (prodotta tanto dalla parte appellante quanto dal convenuto) la quale si compone di: - relazioni CP_1 di colleghi che descrivono quanto raccontato loro dai ragazzi (con commento circa lo stato d'animo degli stessi) ovvero dai genitori degli alunni;
- relazione descrittiva dei vari episodi predisposta dagli stessi alunni della classe 3aB ; - relazioni del dirigente scolastico, anche afferente numerosi pregressi episodi riconducibili allo STALLONE, con allegate mail/missive di doglianza inviate dai genitori dei ragazzi e con verbali di audizione di genitori;
- emails, lettere, dichiarazioni inviate da genitori al dirigente scolastico per segnalare quanto raccontato a casa dai figli ovvero per descrivere gli stati d'animo degli stessi in seguito agli episodi narrati;
- numerose verbalizzazioni di audizione di alunni e/o genitori.
Tale documentazione, corposa, perfettamente è riassunta nelle contestazioni disciplinari mosse allo le quali, appunto, trovano in essa più che Pt_1 adeguato fondamento probatorio.
Ora, deve essere rilevato come la suddetta documentazione certamente costituisca prova atipica ed indiziaria che, tuttavia, sorprende per la quantità di dichiarazioni provenienti da una molteplicità di soggetti – persino dagli stessi alunni che, in blocco, hanno trovato il coraggio di riferire quanto accadeva durante le ore di ginnastica svolte dal prof. – che hanno quale Pt_1 comune denominatore il fatto di descrivere condotte aggressive e certamente umilianti tenute dall'appellante in danno di una molteplicità di alunni;
5 <La sottoscritta , docente di tecnologia […] Oggi 18.02.2020 alle ore 10.10 registrava che gli alunni di Persona_28 3 B rientrarono in aula in ritardo dalla palestra. Avendo programmato la verifica ho ripreso i ragazzi per il ritardo visto che sapevano della verifica scritta già programmata. Una di loro, arrivata per ultima, era in lacrime. I ragazzi Persona_33 hanno spiegato il perché. Hanno dichiarato che durante l'ora di motoria il prof li ha disposti ad “U” e a ciascuno sono Pt_1 state rivolte delle domande su come si trovino con lui. Anche l'alunno era molto teso. Considerando che la Persona_2 maggior parte della classe non era in condizioni emotive idonee ad affrontare serenamente di lavoro, ho ritenuto opportuno rinviare la verifica. Spontaneamente ne è nata un'alzata di mano collettiva perché i ragazzi sentivano il bisogno ti parlare […]. Tutti gli interventi hanno messo in luce che qualcuno in palestra è stato sincero, altri un pò recenti perché intimoriti. Molti sostengono che il professore usa tanti epitopi che per loro sono offensivi, ma non per l'insegnante. […] qualche alunno ha messo in luce che è dalla prima che è così e che alcune parole che ferivano all'inizio ora non sono più così pesanti perché ci hanno fatto l'abitudine. […] è intervenuta allora ancora in lacrime, dicendo: lui è anche un educatore! Mi ha detto che mi sto arrampicando Persona_33 sugli specchi!>>.
15 condotte tenute in orario di lavoro, durante le lezioni e, pertanto, nell'ambito dello svolgimento dal parte dello delle sue funzioni educative e Pt_1 di insegnamento.
I suddetti documenti, visti nel loro complesso, integrano certamente prova indiziaria piena, questi in effetti fornendo indicazioni gravi, precise e soprattutto concordanti tenuto conto anche del fatto che numerosi episodi sono descritti in termini analoghi da più soggetti (vittime e spettatori). Episodi che, come documenta il processo penale subito dallo inerente a Pt_1 precedente ed analoga vicenda (doc. 24 app.te), non sono evidentemente estranei al bagaglio comportamentale, di insegnamento, dell'appellante.
Quanto poi alla gravità degli episodi, singoli e, soprattutto, ove letti nel loro complesso, condivide il Collegio la valutazione del giudice di prime cure atteso che tutti evidenziano, quantomeno, modalità educative certamente inadeguate in quanto fondate sulla costante umiliazione dei discenti. Il che, è evidente, non può essere reputato metodo di insegnamento, vista anche la giovane età dei ragazzi, efficace.
9.2. Ora, al suddetto compendio probatorio, come detto di per sé più che convincente, non si contrappone una efficace controprova elaborata dallo;
certamente non essendo sufficiente, al fine di disattivare la Pt_1 valenza dimostrativa di una prova atipica ovvero indiziaria, negare l'avversa allegazione soprattutto quanto questa trova fondamento, appunto, in un dato dimostrativo seppur di carattere indiziario.
Ed infatti, irrilevante è la richiesta di acquisizione dei verbali del consiglio di classe posto che è pacifico, anche perché incontestato, è che allo Pt_1 nulla sia mai stato confutato nel corso dei vari consigli di classe svoltisi in prossimità dei fatti contestati. Essendo peraltro tale circostanza agevolmente spiegabile con il fatto che vi potessero essere titubanze – ben fondate, come dimostrano i fatti attinenti alla seconda contestazione disciplinare - da parte di genitori e colleghi in attesa che il procedimento disciplinare seguisse il suo corso;
ciò anche a tutela degli studenti (si vedano, al riguardo, sempre i fatti di cui alla seconda contestazione disciplinare e le conseguenze – per come descritte da genitori e colleghi - sugli alunni dell'interrogatorio imposto ai ragazzi dallo ). Pt_1
Analogamente di limitato rilievo, a smentita dei dati emergenti dalla documentazione dimessa dal MIUR, si palesa il capitolato testimoniale.
16 Ed infatti, il capitolo n. 1, in sé e per sé considerato, non consente di ricostruire il fatto nei termini sperati dallo anche perché limitato Pt_1 al solo periodo di gennaio 2020, quando i fatti contestati risalgono anche e soprattutto agli ultimi mesi del 2019. Il capitolo, in ogni caso, non inficia quanto emerge dalla documentazione sopra richiamata con riferimento ai fatti di cui alla seconda contestazione disciplinare. I capitoli di prova da 2 a 5 ed il 7 sono irrilevanti in quanto estranei agli specifici fatti contestati. Il capitolo n. 6, che fa riferimento a dichiarazioni di genitori di alunni del prof.
, risulta indirizzato a genitori di studenti di altre classi non vittime Pt_1 delle offese, insulti e vessazioni e, pertanto, si palesa di limitatissimo rilievo al fine di dar dimostrazione – questa essendo la tesi dell'appellante – della falsità delle accuse mosse in danno dello stesso appellante.
9.3. Quindi, in definitiva, a fronte di un fatto provato sulla base di prove atipiche ed indiziarie ma pur sempre di carattere univoco, lo non Pt_1 ha fornito alcun elemento in controprova o anche solo in grado di porre in dubbio la bontà dell'istruttoria svolta dall e dal Tribunale di Treviso assunta a fondamento della ricostruzione del fatto e, quindi, della responsabilità per l'accaduto dello . Fermo restando che non vi è Pt_1 dubbio, posto che nessuno lo afferma, che le dichiarazioni di colleghi, genitori e alunni, siano state da questi in effetti rilasciate e correttamente raccolte.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il fatto così come contestato allo può dirsi provato con riferimento a tutte (e tre) le contestazioni Pt_1 disciplinari mosse in suo danno.
10. Passando ora a trattare della lamentata tardività della contestazione disciplinare - il riferimento è alla prima contestazione e, in particolare, ai primi due episodi dei 18 imputati allo – deve essere rilevato come la Pt_1 doglianza non possa trovare accoglimento se non altro in considerazione del fatto che non risulta in alcun modo – tanto che la circostanza neppure viene allegata – che la ipotizzata tardiva comunicazione dei fatti da parte del dirigente scolastico all' abbia arrecato pregiudizio al diritto di difesa dell'appellante.
Deve infatti essere ricordato come l'art. 55-bis, DLgs. 165/2001, preveda che
<<4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente,
17 e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza>> tuttavia precisando anche che <<
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, […] non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento>>.
10.1. In ogni caso, e ciò porta ad escludere che vi sia stata lesione del principio di tempestività, appare più che corretto il comportamento del dirigente il quale, posto che il disvalore della condotta dello va individuata Pt_1 nella stabilità e ripetitività dei comportamenti, indice di un distorto metodo educativo fondato sull'umiliazione dei discenti al fine di spronarli a migliorare (così lo stesso ), ha ritenuto – condivisibilmente - di fornire Pt_1 all' ampio materiale da valutare al fine della più corretta disamina del caso.
Certo è poi che, pur a fronte di una affermata (dall'appellante) conoscenza a metà dicembre 2019 da parte del dirigente dei primi due episodi imputati, la contestazione disciplinare (18 episodi di cui solo due sarebbero tardivamente contestati) risulta formulata dall a metà febbraio 2020 e, quindi, vista anche la necessità di raccolta di documenti afferente a tutti gli episodi, con tempistiche del tutto compatibili con il principio di tempestività.
10.2. Conseguentemente, posto che lo fa discendere la tardività Pt_1 di tutti gli altri termini del procedimento dalla suddetta iniziale tardiva comunicazione del fatto da parte del dirigente all'UPD, deve escludersi che il procedimento disciplinare abbia visto l'inutile decorso di termini e, quindi, l'Amministrazione sia decaduta dal potere di adottare sanzione disciplinare.
10.3. Inoltre, quanto alla contestazione afferente alla tardività della contestazione disciplinare (30 giorni, perentori ai sensi dell'art. 55 bis, co.
9- ter, DLgs 165/2001, decorrenti da quando l' ha la conoscenza del fatto) si deve rilevare come il dirigente scolastico abbia trasmetto la notizia di infrazione all' in data 28/1/2020 mentre la contestazione disciplinare è
18 del 15/2/2020; quindi, ampiamente nei trenta giorni di cui all'art. art. 55 co. 4
, DLgs 165/2004.
10.4. Quanto, poi, al termine ultimo di definizione del procedimento con l'irrogazione della sanzione, è parimenti assorbente il fatto che il motivo di appello non contesta (se non in termini del tutto ipotetici) che al caso di specie di applica l'art. 103, DL 18/2020 (<<5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020>>; avendo peraltro il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 disposto (con l'art. 37, comma 1) che <Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020>>).
Pertanto, alcun termine è perento.
10.5. Parimenti da rigettare sono le doglianze – inerenti alla prima contestazione disciplinare - in punto aspecificità della contestazione la quale, seppur non sempre indica in termini chiari le date di verificazione dei fatti, è costruita in modo tale da rendere evidente – e proprio su tale aspetto si incentra la gravità del fatto nel suo complesso – come le condotte imputate allo siano continuative e siano state dallo stesso tenute nel corso Pt_1 di un lungo periodo ed in danno di particolari studenti e, in generale, verso gli alunni della 3aB.
11. Quanto poi alla doglianza, di cui in atto di appello, afferente all'irrogazione di sanzione per un fatto differente da quello contestato, reputa il Collegio potersi qui ribadire quanto in effetti già sopra larvatamente affermato con riferimento alla seconda contestazione disciplinare.
Ed infatti confonde l'appellante la contestazione del fatto con la precisa valutazione della sua gravità e delle concrete ragioni della stessa che è operazione tipicamente svolta e da svolgersi in fase di vera e propria irrogazione della sanzione.
Allo sono state infatti contestate specifiche vicende - che tali Pt_1 sono rimaste in sede di irrogazione della sanzione - le quali, esaminate nel loro complesso, danno conto di un metodo educativo distorto fondato sull'umiliazione degli studenti e, come tale, certamente in grado di arrecare un disagio nei discenti i quali, come ben emerge dalla documentazione in atti,
19 hanno dimostrato, con pianti e lamentele presso genitori ed altri docenti, di non tollerare il comportamento dell'insegnante stigmatizzando in particolare la valenza diseducativa (si veda in particolare la nota n. 5).
Quanto sopra, tenuto peraltro conto delle oltremodo generiche allegazioni di parte appellante che contesta la congiunta valutazione dei singoli episodi, dà conto della proporzionalità della sanzione atteso che è proprio la sommatoria dei comportamenti, la loro estensione temporale e l'intrinseca gravità di ciascuno di essi, a consentire di ricostruire la condotta dello Pt_1 quale abuso di autorità; ciò, è evidente, alla luce dello specifico ruolo dei soggetti coinvolti: un insegnante (un esempio da seguire da parte degli studenti) ed i discenti (in giovane età e, quindi, certamente propensi ad assorbire quanto loro dimostrato ed insegnato anche con i gesti).
Analoghe considerazioni devono poi essere svolte con riferimento alla seconda contestazione disciplinare la quale, limitando il ragionamento i motivi di impugnazione, è certamente proporzionata alla vicenda se non altro in considerazione del fatto che l'interrogatorio dei ragazzi risulta effettuato dallo con evidenti funzioni intimidatorie rispetto alla prima Pt_1 contestazione disciplinare di modo che il fatto, ulteriore rispetto a quelli primariamente contestati, è andato ad aggravarne la portata e gli effetti dannosi sui ragazzi della classe 3aB.
Pertanto, se proporzionata era la prima sanzione, lo è anche la seconda che, peraltro, ben avrebbe potuto essere più grave.
In ogni caso, giova ribadirlo, la gravità delle condotte – questo essendo elemento valutativo proprio della fase di irrogazione della sanzione piuttosto che di contestazione del fatto – è da ravvisarsi nell'adozione da parte dell'insegnante di una distorta metodologia educativa fondata sull'umiliazione.
12. Conseguentemente da rigettare sono poi le doglianze sviluppate dallo con riferimento alla competenza – dell – per l'adozione Pt_1 della sanzione ed, infine, la domanda afferente agli aspetti risarcitori.
Posto che le sanzioni irrogate sono legittime, non vi è quindi spazio per alcuna pronuncia di condanna a carico del con riferimento alle retribuzioni CP_1 non corrisposte allo nel periodo di sospensione. Pt_1
Quanto, poi, all'appello incidentale proposto dal , condivide il CP_1
Collegio le valutazioni del giudice di prime cure il quale ha, nella sostanza,
20 ricondotto i fatti da ultimo contestati con la terza contestazione disciplinare nell'ambito della prima contestazione disciplinare la cui gravità, giova ricordarlo, è correlata proprio alla continuativa tenuta da parte dello di un comportamento inadeguato, diseducativo e disfunzionale Pt_1 rispetto agli scopi della scuola, in danno degli studenti.
12. Da rigettare, per quanto già sopra anticipato, sono le ragioni dell'appello incidentale atteso che i fati di cui alla terza contestazione disciplinare sono stati correttamente valutati dal Tribunale di Treviso in modo unitario rispetto a quelli di cui alla prima contestazione.
È d'altronde anche il MINISTERO ad evidenziare come la gravità del comportamento dello , e da qui anche la competenza dell'UPD e Pt_1 le considerazioni sopra svolte in punto tempestività della contestazione disciplinare, vada valutata tenuto conto del complessivo agire dell'appellante nei confronti della massa degli studenti;
complessivo agire indicativo di una distorta visione del ruolo educativo.
13. Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse non possono che essere integralmente compensate in ragione del rigetto tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale. Trattasi di soluzione adottata – e non contestata – anche dal giudice di primo grado.
Doveroso è in ultimo precisare come l'Amministrazione Statale non sia tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Infatti, come affermato dal Supremo collegio, <Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo>> (cass. civ. 1778/2016).
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa in via integrale i costi di giudizio tra le parti.
21 Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 19 giugno 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <1) Nel mese di ottobre 2019, il prof. durante l'ora di educazione motoria, svolta nella palestra della scuola, Pt_1 notando che l'alunno aveva le scarpe sporche di terra, ne toglieva un po' con un dito e davanti a tutta la classe Persona_1Per Parte_ lo passava sotto il n ogli, con fare minaccioso, “non lo devi fare più”. In data 7/12/2019 il prof. Per ha preso per il collo e, in data 9/12/2019 ha sempre offeso lo stesso alunno dicendogli: “tu sei il primo dei
[...] quattro scemi”. Per Sempre nel corso delle sue lezione il prof. apostrofa spesso “piccolo criceto, stringendogli nel contempo con forza le Pt_1 guance, tanto da fargli male. 2) in data 21/11/2019 mentre alunno della classe III^ sezione B, stava seguendo l'ora di tecnologia Persona_2 tenuta dall'insegnante entrava in aula il prof. che lo portava in quella di Informatica al fine di Persona_3 Pt_1 scrivergli una nota sul diario per una lite avvenuta quella mattina, durante la lezione di motoria, tra ed un suo Per_2 compagno di classe ( . Qui, il prof. lo ha trattenuto per oltre 20 minuti e gli ha detto: “E' v a dire Per_4 Pt_1 Per_4 che gli hai tirato uno schiaffo. Io, con te, non voglio aver a che fare dopo quello che è accaduto l'anno scorso, quindi ci penserà il