Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n°3208/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3208 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di contratto d'opera, vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t, Parte_1
, nata a Milano il [...], in [...] procuratrice speciale Parte_2 della compagnia , con sede in Nottingham NG1 6FG (Regno Parte_3 Con Unito), St. James's street, 10th floor Market Square house (p. iva:
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Barile ed elettivamente P.IVA_1 domisciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia, alla via Marconi n°95, come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
C O N T R O
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_5 C.F._2
), , nata a [...] il [...], (C.F.
[...] Parte_6 [...]
), tutte elettivamente domiciliate in Napoli, alla Via Dei Mille n. 16, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Renato Spadaro, giusta procura speciale prodotta in allegato alle note di trattazione scritta con rinuncia all'azione ed all'appello incidentale, note depositate telematicamente in data 9.1.25;
APPELLATE
N O N C H E'
Parte_7
”, (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, il Direttore Generale dr. con domicilio eletto presso Parte_8 la sede legale dell' , in Napoli, alla Via Mariano Semmola – Servizio Affari Pt_7
Legali, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Carmine Mariano e dall'avv. Paola Cosmai in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale nonché di procura speciale rilasciata su separato atto allegato alla comparsa di costituzione in aggiunta depositata telematicamente in data 12.4.21;
APPELLATO
A V V E R S O
La sentenza n. 4336/2018 emessa il 17.4.18 dal G. U. presso il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, pubblicata in data 04/05/2018, con cui l'adito giudice, accogliendo parzialmente la domanda di parte attrice, così disponeva:
“condanna la struttura convenuta al pagamento in favore delle attrici delle seguenti somme: €. 190.000,00 in favore di ciascuna delle attrici a titolo di danno da morte del congiunto nonché €. 5.500,00 (in totale) per risarcimento danno iure hereditario ed €. 1.502,00 per spese funerarie oltre interessi come da parte motiva su ognuna delle predette voci di danno;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la struttura convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in €. 1.400,00 per spese vive ed €. 26.000,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta il pagamento delle spese relative alla CTU già liquidate in atti;
in accoglimento della domanda di garanzia impropria condanna la compagnia assicuratrice in persona del Controparte_2 suo legale rapp.te p.t., a manlevare e tenere indenne l' dal Parte_7 pagamento di ogni voce di cui ai capi che precedono;
condanna la chiamata in garanzia al pagamento delle spese e competenze Controparte_3 professionali in favore della struttura sanitaria convenuta che liquida in €. 600,00 per spese ed €. 2500,00 per onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge”.
CONCLUSIONI
L'appellante deposita rinuncia all'azione e al diritto Parte_1 esercitato mediante l'introduzione dell'appello alla sentenza n. 4336/2018, R.G. n. 5776/2014, emessa dal Tribunale di Napoli Dott.ssa Rita Di Salvo il Proc. n°3208/2018 R.G.
17.04.2018, pubblicata in data 04.05.2018 e notificata in data 07.05.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale nonché agli atti del relativo giudizio avente numero R.G. n°3208/2018 e pendente contro
, e nonché contro Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
. Parte_7
Si depositano pec rinuncia all'azione e al diritto con ricevuta di accettazione e consegna;
dichiarazione rinuncia all'azione e al diritto sottoscritta dal legale rappresentante con documento d'identità; procura alle liti. Si chiede, Pt_3 in ragione di tanto, di pronunciare sentenza di cessata materia del contendere.
Le appellanti incidentali , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 rinunciano agli atti ed all'azione ed al conseguente diritto fatto valere con l'appello incidentale spiegato nel giudizio R.G. n°3208/2018, con conferma integrale della sentenza n. 4336/18 del Tribunale di Napoli, chiedendo pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e rinuncia al vincolo ex art. 13 L.P..
L'appellato l' prende atto della rinuncia ai rispettivi diritti inerenti al Parte_7 giudizio che ne occupa espressi dall'appellante principale, compagnia e Pt_3 dalle appellanti incidentali, , e , a Parte_4 Parte_5 Parte_6 mezzo dei relativi procuratori ed accetta la rinuncia all'azione ed agli atti di causa con compensazione delle spese di lite del presente grado, (giusta procura speciale che si deposita), rinunciando altresì al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P., associandosi alla richiesta dell'appellante principale a che codesto ecc.mo Collegio dichiari con sentenza la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rimesso rispettivamente in via telematica rinuncia ex art. 306 C.P.C. agli atti dell'intentato giudizio di appello, sia principale che incidentale, instando per la compensazione delle spese e competenze di lite, (c.f.r. copia in atti), avendo tutte le parti aderito alle altrui rinunce, (c.f.r. copia in atti).
Le rinunce in tal modo operate, incondizionatamente accettate senza riserva alcuna, hanno prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, giusta il disposto della norma richiamata.
Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla relativa declaratoria e disponendo che le spese del grado restino a carico delle parti, appellante e appellati – appellanti in via incidentale, che le hanno anticipate, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c..
P. Q. M.
Proc. n°3208/2018 R.G.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIA Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., con citazione iscritta aruolo il
[...]
15.6.18, nonché sugli appelli incidentali, l'uno proposto da , Parte_4 Parte_5
e con comparsa di costituzione del 1°.10.18 e
[...] Parte_6
l'altro dall' , con comparsa di costituzione del Parte_7
2.10.18, previa revoca della ordinanza in pari data di riserva della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti, appellante e appellati – appellanti in via incidentale, che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10.01.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara