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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/09/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5738/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5738/2021 promossa da:
con l'Avv. RESSE FRANCESCA ROMANA Parte_1 (PEC: ) Email_1 ATTORE contro
2 con gli Avv.ti Marco Pesenti e Giuseppe Caputi (PEC: CP_1
Email_2 CONVENUTO nonché contro
. Amministrazione Giudiziaria, Controparte_2 Controparte_3 in persona dell'amministratore Giudiziario Avv. Angelo Tuzza
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo G.E., contrariis rejectis: in via preliminare -accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della dichiarare l'inammissibilità, CP_4 improcedibilità e/o illegittimità di tutti gli atti ed attività svolte dalla predetta nella presente procedura e, per l'effetto, -confermare il provvedimento di estinzione della procedura già emesso il 20-
21.11.2019 ovvero dichiarare l'estinzione della procedura per inattività delle parti e/o omessa riassunzione nei termini di cui all'art. 627 cod.proc.civ., con Ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari competente la cancellazione del pignoramento;
in via subordinata -accertare e dichiarare l'irritualità dell'Istanza di revoca del provvedimento di estinzione, per violazione dell'art. 630, co. 3,
pagina 1 di 10 cod.proc.civ. e l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità totale e/o parziale degli atti esecutivi compiuti dalla nonché l'illegittimità dei provvedimenti e delle attività tutte eseguite CP_5 successivamente alla rimessione della procedura sul ruolo ovvero In via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare l'omessa tempestiva riassunzione della procedura esecutiva nei termini e forme di cui all'art. 627 cod.proc.civ. e, per l'effetto, -accertare l'improcedibilità della procedura esecutiva in corso e dichiararne l'estinzione per inattività delle parti e/o per omessa riassunzione nei termini di cui all'art. 627 cod.proc.civ., con Ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la cancellazione del pignoramento;
In via ulteriormente gradata -sospendere con decreto inaudita altera parte ovvero, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la procedura esecutiva ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 624 cod.proc.civ.. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore e difensore che si dichiara antistatario”
Si è costituito in giudizio e per essa quale mandataria la CP_5 Controparte_6 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - confermare la piena legittimazione attiva in capo alla e per essa quale mandataria la IN VIA CP_5 Controparte_6
PRINCIPALE NEL MERITO: - rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto in ragione dei superiori motivi esposti;
IN VIA ISTRUTTORIA: - con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza nel prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183
c.p.c., 6 comma c.p.c.; IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari. Si producono in copia, unitamente all'atto di citazione in opposizione notificato, i documenti offerti in narrativa.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
Concessi i termini 138, comma 6 c.p.c. le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 29.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione ex art. 281 - sexies c.p.c. sostituita dal deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c..
1. Questioni preliminari.
Deve essere dichiarata la contumacia delle altre parti regolarmente evocate in giudizio:
[...]
. in persona Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7 dell'amministratore Giudiziario Avv. Angelo Tuzza.
2. Merito della decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione con cui il debitore ha contestato, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la legittimazione del creditore procedente 2 , nonché, ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c., la legittimità dell'ordinanza del 7.05.2020, con cui il G.E. ha revocato il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva del 20.11.2019 cosi motivando pagina 2 di 10 :“atteso che nel provvedimento di sospensione della procedura esecutiva del 5.03.2015 a firma del dott. non era stata prevista una data entro la quale riassumere la procedura ma la Per_1 prosecuzione dell'esecuzione era stata subordinata all'esito del giudizio penale;
- che sussiste l'attuale interesse dell'odierno istante a coltivare la procedura esecutiva sospesa posto che la conclusione del procedimento penale e la revoca del sequestro consentiranno il prosieguo della procedura esecutiva, - si revoca, pertanto, non ancora possibile una riassunzione del procedimento esecutivo in relazione agli sviluppi di procedimento penale con sequestro o confisca dei beni pignorati, il provvedimento di estinzione del 20.11.2019, con contestuale remissione della procedura sul ruolo con fissazione dell'udienza di comparizione parti, per l'adozione degli opportuni, eventuali, provvedimenti, al 15 dicembre 2020 ore 11,00”.
2.1. Legittimazione attiva della 2 CP_1
L'eccezione è manifestamente infondata.
Sul punto va ricordato che la disposizione di cui all'art. 58 TUB, secondo cui è stata introdotta una disciplina speciale di cessioni del credito, cd. cessioni in blocco, contiene una deroga alle formalità
“individuali” di cessione del credito di cui all'art. 1264 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass.
10742/2025 “la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non è invero sufficiente a far presumere che anche il credito in contestazione sia stato ceduto, occorrendo, quando come nella specie vi sia contestazione al riguardo, che il giudice di merito compia un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.
17944/ 2023). Il giudice di merito può invero dedurre che quello oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco,
purché risulti consentito individuarlo senza incertezze (Cass. 4277/ 2023).”.
Nel caso di specie la ha allegato di essere nell'ambito di un'operazione di CP_5
cartolarizzazione dei crediti ex Legge 130/1999 “succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già di titolarità delle società cedenti, e Controparte_8
tra cui rientra il credito vantato dall'allora CP_2 Controparte_2 CP_2 CP_9 pagina 3 di 10 nei confronti della società in relazione al contratto di mutuo CP_2 Parte_1
ipotecario del 29/10/2008 a rogito del Notaio Dott. di Roma Rep. n. 39964 - Persona_2
Racc. n. 7592”.
Ha fondamento dell'asserto ha prodotto l'avviso pubblicato nella G.U. del 16/6/2018, n. 69 della relativa cessione in blocco ai sensi della Legge 130/1999 da cui può evincersi chiaramente come rientri nella cessione il contratto di mutuo vantato da bando Desio nei confronti dell'odierna attrice reintrando lo stesso nella categoria descritta “crediti derivanti da finanziamenti ipotecari” tenuto conto delle indicazioni ivi contenute per la reperibilità dei rapporti ceduti reperibili sul sito www.bancodesio.it ove effettivamente è reperibile nella sezione “informativa al pubblico” ai sensi e per gli effetti dell'Articolo
7.1, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, i “dati indicativi dei crediti oggetto di cessione, che resteranno pubblicati sulla presente pagina sino alla data di estinzione dei crediti ceduti: banca cedente, borrower NDG e numero rapporto del credito ceduto”.
In particolare, dall'elenco delle posizione cedute del pubblicato nella suddetta sezione a CP_2
pag. 44 è riportato il codice cliente NDG 0000000006680386 codice rapporto originario prevalente
006-00601-000000022853/000 che corrispondono al mutuo ceduto come pure confermato dalla dichairazione resa dal e allegata sub doc 11 della comparsa di costituzione di seguito riportata: CP_2
Il motivo di opposizione è pertanto manifestamente infondato. pagina 4 di 10 3. Merito dell'opposizione agli atti esecutivi
Secondo il condiviso indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. 28562/2023) “Ogni atto del giudice dell'esecuzione, se immediatamente lesivo e non meramente preparatorio, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, da proporre - a prescindere dalla gravità del vizio dedotto - entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., in mancanza determinandosi la sanatoria;
anche per far valere nullità radicali - per le quali non è configurabile la predetta sanatoria e che sono tali da impedire all'atto illegittimo di produrre i suoi effetti - il rimedio nell'esecuzione forzata è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, ma, in tal caso, sono pure possibili sia la revoca dell'atto illegittimo, d'ufficio e in ogni tempo, da parte del giudice dell'esecuzione, sia la contestazione degli effetti dell'atto coi mezzi ordinari”.
Ne segue che qualsiasi atto viziato della procedura, ivi compresi i vizi ostativi alla perseguibilità della procedura stessa deve essere fatto valere mediante l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine decorrente dal compimento dell'atto o dalla conoscenza dello stesso (cfr. Cass. 35878/2022 “In tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata - avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce”).
Occorre a questo punto inquadrare l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione del 7.5.2020 ed oggetto di opposizione qui di seguito riportata: “-atteso che nel procedimento di sospensione della procedura esecutiva del 5.03.2015 a firma del dott. non era stata prevista una data entro la Per_3
quale riassumere la procedura ma la prosecuzione dell'esecuzione era stata subordinata all'esito del giudizio penale;
- che in data 3.12.2019 veniva depositata dalla procedente difesa istanza di revoca del pagina 5 di 10 provvedimento di estinzione del 20.11.2019; - che sussiste l'attuale interesse dell'odierno istante a coltivare la procedura esecutiva sospesa posto che la conclusione del procedimento penale e la revoca del sequestro consentiranno il prosieguo della procedura esecutiva, -si revoca pertanto, non ancora possibile una riassunzione del procedimento esecutivo, in relazione agli sviluppi di procedimento penale con sequestro o confisca dei beni pignorati, il provvedimento di estinzione del 20.11.2019, con contestuale remissione della procedura sul ruolo con fissazione dell'udienza di comparizione parti, per l'adozione degli opportuni, eventuali, provvedimenti, al 15 dicembre 2020 ore 11,00 Velletri,
07.05.2020”.
La medesima può essere qualificata alternativamente: a) come autonomo atto dell'esecuzione a seguito dell'istanza avanzata dal creditore procedente del 3.12.2019; b) come ordinanza resa all'esisto dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dal creditore procedente, così riqualificando l'istanza della del 3.12.2019 reiterata con successiva Istanza del 6.05.2020 in data di con cui Parte_2
chiedeva la revoca del provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione reso con ordinanza del
20.11.2019; c) come autonomo atto del giudice dell'esecuzione di revoca di un precedente provvedimento ritenuto illegittimo.
Orbene, nel caso in cui si voglia qualificare l'ordinanza opposta come autonomo atto dell'esecuzione
(ipotesi a) o come autonomo atto del giudice dell'esecuzione (ipotesi c), l'opposizione promossa dall'odierna attrice sarebbe evidentemente tardiva in quanto proposta solo in data 14.6.2021, decorso il termine di giorni 20 di cui all'art. 617 c.p.c. decorrenti dal compimento dell'atto (7.5.2020).
Sul punto va solo rilevato che appare irrilevante la lamentata mancata comunicazione del provvedimento al debitore, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 492, comma 2 c.p.c. secondo cui “Il
pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento pagina 6 di 10 che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis”.
Non avendo l'odierna attrice eletto domicilio ne segue che non sussisteva alcun onere di comunicazione a carico della procedura, essendo come detto le comunicazione o notificazioni effettuate presso la cancelleria.
Nell'ulteriore ipotesi sopra avanzata di riconduzione del provvedimento oggi opposto ad ordinanza emessa all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dal creditore procedente (così potendosi qualificare l'istanza di revoca dell'estinzione depositata dalla creditrice in data 3.12.2019) occorre rilevare come il debitore avrebbe dovuto avanzare istanza di integrazione a norma degli artt. 175,
comma 2 e 289 c.p.c. al fine di ottenere l'integrazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
con l'indicazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Diversamente l'odierna attrice ha ritenuto di avanzare autonoma opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha definito la fase cd cautelare dell'opposizione ex art
617 c.p.c. avanzata dalla creditrice.
Sotto tale profilo occorre infatti ricordare che il rimedio di cui all'art. 630 c.p.c. può essere esperito soltanto nei casi di estinzione espressamente previsti dal codice e, in particolare, nei casi previsti dagli artt. 629, 630, 631 e 631 bis c.p.c. (ossia nelle ipotesi di rinuncia agli atti esecutivi, inattività delle parti,
mancata comparizione a due udienze successive e omessa pubblicità nel portale delle vendite pubbliche). Le restanti ipotesi c.d. atipiche - collegate, ad esempio, alla mancanza di presupposti processuali, ovvero delle condizioni per l'esercizio dell'azione esecutiva o per la sua procedibilità –
possono essere rilevate dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento impugnabile ex art. 617 c.p.c.
(cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n.8905: “I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 pagina 7 di 10 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena”; nel medesimo senso Cassazione civile sez.III
Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 per cui “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
(anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..”).
Nel caso di specie, l'estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione non rientra tra le ipotesi di ipotesi di estinzione tipica posto che la stessa è stata disposta dal giudice dell'esecuzione sulla premessa (evidentemente erronea) di mancato interesse dei creditori a proseguirla qualificata come rinuncia implicita, come pure emerge dalla lettura dell'ordinanza di seguito riportata:
pagina 8 di 10 Né del resto tale ordinanza può essere inquadrata nell'ambito dell'art. 630 comma 2 c.p.c. posto che con il provvedimento del 5.5.2015 non era stato dato alcun termine per la riassunzione e, alla data di adozione dell'ordinanza (20.11.19) non era ancora spirato il termine di sei mesi per la riassunzione delò
processo esecutivo contemplato dall'artt. 627 c.p.c. posto che, come pure rilevato dall'odierna attrice nell'atto di citazione “Nel caso de quo il provvedimento determinante il venir meno della causa di sospensione è costituito dal provvedimento che ha disposto il dissequestro dell'immobile pignorato,
emesso il 29.11.2019 ovvero il provvedimento che ha definito il giudizio penale, emesso il 27.02.2020”.
Ne segue che l'ordinanza del 20.11.19 non può essere concretamente qualificata come ordinanza che dichiara l'estinzione verificatasi di diritto per inattività delle parti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 630 c.p.c., posto che, come detto, nessuna estinzione per inattività si era ancora verificata alla data di adozione dell'ordinanza del 20.112019.
Da ultimo va rilevata l'erroneità della tesi giuridica argomentata dalla difesa attorea secondo cui “Né,
peraltro, alla riassunzione della procedura può ancora procedersi, essendo irrimediabilmente decorsi i termini posti dall'art. 627 cod.proc.civ…. Sia che si voglia assumere il primo sia che si voglia assumere il secondo ad evento determinante la cessazione della causa di sospensione e, quindi, termine a quo ai sensi dell'art. 627 cod.proc.civ., il termine di 6 mesi per la riassunzione è ad oggi ampiamente decorso senza che nel detto termine sia avvenuta riassunzione da parte di soggetto legittimato. Ne
discende che la procedura esecutiva de qua è irrimediabilmente estinta, a nulla rilevando il provvedimento di revoca dell'estinzione pronunciato dal G.E. il 7.05.2020, in quanto non preceduto
(né seguito, peraltro) da riassunzione della procedura nei modi e termini previsti dall'art. 627
cod.proc.civ..” posto che ai sensi dell'art. 630, comma 2 c.p.c. l'estinzione, seppur opera di diritto, deve essere dichiarata non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa e, nel caso di specie,
all'udienza del 15.12.2020 fissata dal medesimo giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 7.5.2020
(di revoca dell'estinzione) non è stata eccepita né rilevata d'ufficio e tantomeno dichiarata (cfr. verbale di udienza allegato sub doc 8 dell'atto di citazione) con conseguente sanatoria della stessa. pagina 9 di 10 L'opposizione deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore del credito procedente (euro 300.000,00) con applicazione dei parametri medi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria (cfr. Cass. 35878/2022 “Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso"
economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita).”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta la domanda;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita in giudizio le spese di lite,
che si liquidano in € 12.046,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5738/2021 promossa da:
con l'Avv. RESSE FRANCESCA ROMANA Parte_1 (PEC: ) Email_1 ATTORE contro
2 con gli Avv.ti Marco Pesenti e Giuseppe Caputi (PEC: CP_1
Email_2 CONVENUTO nonché contro
. Amministrazione Giudiziaria, Controparte_2 Controparte_3 in persona dell'amministratore Giudiziario Avv. Angelo Tuzza
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo G.E., contrariis rejectis: in via preliminare -accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della dichiarare l'inammissibilità, CP_4 improcedibilità e/o illegittimità di tutti gli atti ed attività svolte dalla predetta nella presente procedura e, per l'effetto, -confermare il provvedimento di estinzione della procedura già emesso il 20-
21.11.2019 ovvero dichiarare l'estinzione della procedura per inattività delle parti e/o omessa riassunzione nei termini di cui all'art. 627 cod.proc.civ., con Ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari competente la cancellazione del pignoramento;
in via subordinata -accertare e dichiarare l'irritualità dell'Istanza di revoca del provvedimento di estinzione, per violazione dell'art. 630, co. 3,
pagina 1 di 10 cod.proc.civ. e l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità totale e/o parziale degli atti esecutivi compiuti dalla nonché l'illegittimità dei provvedimenti e delle attività tutte eseguite CP_5 successivamente alla rimessione della procedura sul ruolo ovvero In via ulteriormente subordinata - accertare e dichiarare l'omessa tempestiva riassunzione della procedura esecutiva nei termini e forme di cui all'art. 627 cod.proc.civ. e, per l'effetto, -accertare l'improcedibilità della procedura esecutiva in corso e dichiararne l'estinzione per inattività delle parti e/o per omessa riassunzione nei termini di cui all'art. 627 cod.proc.civ., con Ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la cancellazione del pignoramento;
In via ulteriormente gradata -sospendere con decreto inaudita altera parte ovvero, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la procedura esecutiva ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 624 cod.proc.civ.. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore e difensore che si dichiara antistatario”
Si è costituito in giudizio e per essa quale mandataria la CP_5 Controparte_6 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - confermare la piena legittimazione attiva in capo alla e per essa quale mandataria la IN VIA CP_5 Controparte_6
PRINCIPALE NEL MERITO: - rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto in ragione dei superiori motivi esposti;
IN VIA ISTRUTTORIA: - con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza nel prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183
c.p.c., 6 comma c.p.c.; IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari. Si producono in copia, unitamente all'atto di citazione in opposizione notificato, i documenti offerti in narrativa.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
Concessi i termini 138, comma 6 c.p.c. le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 29.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione ex art. 281 - sexies c.p.c. sostituita dal deposito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c..
1. Questioni preliminari.
Deve essere dichiarata la contumacia delle altre parti regolarmente evocate in giudizio:
[...]
. in persona Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7 dell'amministratore Giudiziario Avv. Angelo Tuzza.
2. Merito della decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione con cui il debitore ha contestato, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la legittimazione del creditore procedente 2 , nonché, ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c., la legittimità dell'ordinanza del 7.05.2020, con cui il G.E. ha revocato il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva del 20.11.2019 cosi motivando pagina 2 di 10 :“atteso che nel provvedimento di sospensione della procedura esecutiva del 5.03.2015 a firma del dott. non era stata prevista una data entro la quale riassumere la procedura ma la Per_1 prosecuzione dell'esecuzione era stata subordinata all'esito del giudizio penale;
- che sussiste l'attuale interesse dell'odierno istante a coltivare la procedura esecutiva sospesa posto che la conclusione del procedimento penale e la revoca del sequestro consentiranno il prosieguo della procedura esecutiva, - si revoca, pertanto, non ancora possibile una riassunzione del procedimento esecutivo in relazione agli sviluppi di procedimento penale con sequestro o confisca dei beni pignorati, il provvedimento di estinzione del 20.11.2019, con contestuale remissione della procedura sul ruolo con fissazione dell'udienza di comparizione parti, per l'adozione degli opportuni, eventuali, provvedimenti, al 15 dicembre 2020 ore 11,00”.
2.1. Legittimazione attiva della 2 CP_1
L'eccezione è manifestamente infondata.
Sul punto va ricordato che la disposizione di cui all'art. 58 TUB, secondo cui è stata introdotta una disciplina speciale di cessioni del credito, cd. cessioni in blocco, contiene una deroga alle formalità
“individuali” di cessione del credito di cui all'art. 1264 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass.
10742/2025 “la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non è invero sufficiente a far presumere che anche il credito in contestazione sia stato ceduto, occorrendo, quando come nella specie vi sia contestazione al riguardo, che il giudice di merito compia un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.
17944/ 2023). Il giudice di merito può invero dedurre che quello oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco,
purché risulti consentito individuarlo senza incertezze (Cass. 4277/ 2023).”.
Nel caso di specie la ha allegato di essere nell'ambito di un'operazione di CP_5
cartolarizzazione dei crediti ex Legge 130/1999 “succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già di titolarità delle società cedenti, e Controparte_8
tra cui rientra il credito vantato dall'allora CP_2 Controparte_2 CP_2 CP_9 pagina 3 di 10 nei confronti della società in relazione al contratto di mutuo CP_2 Parte_1
ipotecario del 29/10/2008 a rogito del Notaio Dott. di Roma Rep. n. 39964 - Persona_2
Racc. n. 7592”.
Ha fondamento dell'asserto ha prodotto l'avviso pubblicato nella G.U. del 16/6/2018, n. 69 della relativa cessione in blocco ai sensi della Legge 130/1999 da cui può evincersi chiaramente come rientri nella cessione il contratto di mutuo vantato da bando Desio nei confronti dell'odierna attrice reintrando lo stesso nella categoria descritta “crediti derivanti da finanziamenti ipotecari” tenuto conto delle indicazioni ivi contenute per la reperibilità dei rapporti ceduti reperibili sul sito www.bancodesio.it ove effettivamente è reperibile nella sezione “informativa al pubblico” ai sensi e per gli effetti dell'Articolo
7.1, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, i “dati indicativi dei crediti oggetto di cessione, che resteranno pubblicati sulla presente pagina sino alla data di estinzione dei crediti ceduti: banca cedente, borrower NDG e numero rapporto del credito ceduto”.
In particolare, dall'elenco delle posizione cedute del pubblicato nella suddetta sezione a CP_2
pag. 44 è riportato il codice cliente NDG 0000000006680386 codice rapporto originario prevalente
006-00601-000000022853/000 che corrispondono al mutuo ceduto come pure confermato dalla dichairazione resa dal e allegata sub doc 11 della comparsa di costituzione di seguito riportata: CP_2
Il motivo di opposizione è pertanto manifestamente infondato. pagina 4 di 10 3. Merito dell'opposizione agli atti esecutivi
Secondo il condiviso indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. 28562/2023) “Ogni atto del giudice dell'esecuzione, se immediatamente lesivo e non meramente preparatorio, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, da proporre - a prescindere dalla gravità del vizio dedotto - entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., in mancanza determinandosi la sanatoria;
anche per far valere nullità radicali - per le quali non è configurabile la predetta sanatoria e che sono tali da impedire all'atto illegittimo di produrre i suoi effetti - il rimedio nell'esecuzione forzata è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi, ma, in tal caso, sono pure possibili sia la revoca dell'atto illegittimo, d'ufficio e in ogni tempo, da parte del giudice dell'esecuzione, sia la contestazione degli effetti dell'atto coi mezzi ordinari”.
Ne segue che qualsiasi atto viziato della procedura, ivi compresi i vizi ostativi alla perseguibilità della procedura stessa deve essere fatto valere mediante l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine decorrente dal compimento dell'atto o dalla conoscenza dello stesso (cfr. Cass. 35878/2022 “In tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata - avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce”).
Occorre a questo punto inquadrare l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione del 7.5.2020 ed oggetto di opposizione qui di seguito riportata: “-atteso che nel procedimento di sospensione della procedura esecutiva del 5.03.2015 a firma del dott. non era stata prevista una data entro la Per_3
quale riassumere la procedura ma la prosecuzione dell'esecuzione era stata subordinata all'esito del giudizio penale;
- che in data 3.12.2019 veniva depositata dalla procedente difesa istanza di revoca del pagina 5 di 10 provvedimento di estinzione del 20.11.2019; - che sussiste l'attuale interesse dell'odierno istante a coltivare la procedura esecutiva sospesa posto che la conclusione del procedimento penale e la revoca del sequestro consentiranno il prosieguo della procedura esecutiva, -si revoca pertanto, non ancora possibile una riassunzione del procedimento esecutivo, in relazione agli sviluppi di procedimento penale con sequestro o confisca dei beni pignorati, il provvedimento di estinzione del 20.11.2019, con contestuale remissione della procedura sul ruolo con fissazione dell'udienza di comparizione parti, per l'adozione degli opportuni, eventuali, provvedimenti, al 15 dicembre 2020 ore 11,00 Velletri,
07.05.2020”.
La medesima può essere qualificata alternativamente: a) come autonomo atto dell'esecuzione a seguito dell'istanza avanzata dal creditore procedente del 3.12.2019; b) come ordinanza resa all'esisto dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dal creditore procedente, così riqualificando l'istanza della del 3.12.2019 reiterata con successiva Istanza del 6.05.2020 in data di con cui Parte_2
chiedeva la revoca del provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione reso con ordinanza del
20.11.2019; c) come autonomo atto del giudice dell'esecuzione di revoca di un precedente provvedimento ritenuto illegittimo.
Orbene, nel caso in cui si voglia qualificare l'ordinanza opposta come autonomo atto dell'esecuzione
(ipotesi a) o come autonomo atto del giudice dell'esecuzione (ipotesi c), l'opposizione promossa dall'odierna attrice sarebbe evidentemente tardiva in quanto proposta solo in data 14.6.2021, decorso il termine di giorni 20 di cui all'art. 617 c.p.c. decorrenti dal compimento dell'atto (7.5.2020).
Sul punto va solo rilevato che appare irrilevante la lamentata mancata comunicazione del provvedimento al debitore, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 492, comma 2 c.p.c. secondo cui “Il
pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento pagina 6 di 10 che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis”.
Non avendo l'odierna attrice eletto domicilio ne segue che non sussisteva alcun onere di comunicazione a carico della procedura, essendo come detto le comunicazione o notificazioni effettuate presso la cancelleria.
Nell'ulteriore ipotesi sopra avanzata di riconduzione del provvedimento oggi opposto ad ordinanza emessa all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dal creditore procedente (così potendosi qualificare l'istanza di revoca dell'estinzione depositata dalla creditrice in data 3.12.2019) occorre rilevare come il debitore avrebbe dovuto avanzare istanza di integrazione a norma degli artt. 175,
comma 2 e 289 c.p.c. al fine di ottenere l'integrazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
con l'indicazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Diversamente l'odierna attrice ha ritenuto di avanzare autonoma opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha definito la fase cd cautelare dell'opposizione ex art
617 c.p.c. avanzata dalla creditrice.
Sotto tale profilo occorre infatti ricordare che il rimedio di cui all'art. 630 c.p.c. può essere esperito soltanto nei casi di estinzione espressamente previsti dal codice e, in particolare, nei casi previsti dagli artt. 629, 630, 631 e 631 bis c.p.c. (ossia nelle ipotesi di rinuncia agli atti esecutivi, inattività delle parti,
mancata comparizione a due udienze successive e omessa pubblicità nel portale delle vendite pubbliche). Le restanti ipotesi c.d. atipiche - collegate, ad esempio, alla mancanza di presupposti processuali, ovvero delle condizioni per l'esercizio dell'azione esecutiva o per la sua procedibilità –
possono essere rilevate dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento impugnabile ex art. 617 c.p.c.
(cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n.8905: “I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 pagina 7 di 10 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena”; nel medesimo senso Cassazione civile sez.III
Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 per cui “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
(anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..”).
Nel caso di specie, l'estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione non rientra tra le ipotesi di ipotesi di estinzione tipica posto che la stessa è stata disposta dal giudice dell'esecuzione sulla premessa (evidentemente erronea) di mancato interesse dei creditori a proseguirla qualificata come rinuncia implicita, come pure emerge dalla lettura dell'ordinanza di seguito riportata:
pagina 8 di 10 Né del resto tale ordinanza può essere inquadrata nell'ambito dell'art. 630 comma 2 c.p.c. posto che con il provvedimento del 5.5.2015 non era stato dato alcun termine per la riassunzione e, alla data di adozione dell'ordinanza (20.11.19) non era ancora spirato il termine di sei mesi per la riassunzione delò
processo esecutivo contemplato dall'artt. 627 c.p.c. posto che, come pure rilevato dall'odierna attrice nell'atto di citazione “Nel caso de quo il provvedimento determinante il venir meno della causa di sospensione è costituito dal provvedimento che ha disposto il dissequestro dell'immobile pignorato,
emesso il 29.11.2019 ovvero il provvedimento che ha definito il giudizio penale, emesso il 27.02.2020”.
Ne segue che l'ordinanza del 20.11.19 non può essere concretamente qualificata come ordinanza che dichiara l'estinzione verificatasi di diritto per inattività delle parti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 627 e 630 c.p.c., posto che, come detto, nessuna estinzione per inattività si era ancora verificata alla data di adozione dell'ordinanza del 20.112019.
Da ultimo va rilevata l'erroneità della tesi giuridica argomentata dalla difesa attorea secondo cui “Né,
peraltro, alla riassunzione della procedura può ancora procedersi, essendo irrimediabilmente decorsi i termini posti dall'art. 627 cod.proc.civ…. Sia che si voglia assumere il primo sia che si voglia assumere il secondo ad evento determinante la cessazione della causa di sospensione e, quindi, termine a quo ai sensi dell'art. 627 cod.proc.civ., il termine di 6 mesi per la riassunzione è ad oggi ampiamente decorso senza che nel detto termine sia avvenuta riassunzione da parte di soggetto legittimato. Ne
discende che la procedura esecutiva de qua è irrimediabilmente estinta, a nulla rilevando il provvedimento di revoca dell'estinzione pronunciato dal G.E. il 7.05.2020, in quanto non preceduto
(né seguito, peraltro) da riassunzione della procedura nei modi e termini previsti dall'art. 627
cod.proc.civ..” posto che ai sensi dell'art. 630, comma 2 c.p.c. l'estinzione, seppur opera di diritto, deve essere dichiarata non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa e, nel caso di specie,
all'udienza del 15.12.2020 fissata dal medesimo giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 7.5.2020
(di revoca dell'estinzione) non è stata eccepita né rilevata d'ufficio e tantomeno dichiarata (cfr. verbale di udienza allegato sub doc 8 dell'atto di citazione) con conseguente sanatoria della stessa. pagina 9 di 10 L'opposizione deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore del credito procedente (euro 300.000,00) con applicazione dei parametri medi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria (cfr. Cass. 35878/2022 “Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso"
economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita).”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta la domanda;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita in giudizio le spese di lite,
che si liquidano in € 12.046,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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