TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 669/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 669/2018, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
FRAZIONE ACQUACALDA, , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
DI RI BE, c.f. , domiciliato in Via Ten. Col. Arcodaci, 44 C.F._1
Parte_1
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
LB FF (C.F. ), CO EN (C.F. ), C.F._2 C.F._3
IA EO (C.F. ), AN LL (C.F. ), C.F._4 C.F._5
(C.F. ; e Controparte_4 C.F._6 Email_1
NA LI (C.F. ), domiciliata in VIA T. CAMPANELLA N. 46 C.F._7
REGGIO CALABRIA;
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Controparte_5 P.IVA_2
P.zza Mazzini 1, rappresentato e difeso dall'avv. Onofrio Natoli, C.F. CP_2 [...]
C.F._8
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
p.i. , con sede in Verona, Piazzetta Monte 1, quale mandataria di CP_6 P.IVA_3 con sede in Roma, via Mario Carucci, 131, rappresentata e Controparte_7 difesa dall'avv. STAITI ROBERTO, domiciliata , Via del Mare n. 58 Parte_1
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/4/2018 introduceva il giudizio di Controparte_1 merito dell'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. dalla stessa sollevata con ricorso del 20/7/2017 deducendo: 1) la nullità della clausola relativa agli interessi di mora, in quanto usurari;
2) la nullità della clausola avente ad oggetto effetti anatocistici, posto che “Le condizioni stabilite contrattualmente per l'applicazione degli interessi moratori determinano effetti anatocistici, posto che detti interessi vengono calcolati sulle intere rate scadute e non pagate, che già comprendono gli interessi corrispettivi” (pag. 6 citazione). Chiedeva, dunque, di dichiarare l'illegittimità o l'inefficacia del contratto di mutuo del 7/11/2000 e, quindi, dell'esecuzione promossa da CP_3
con riforma anche in punto di spese del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/5/2023 si costituiva per il tramite di Controparte_3
costituzione poi proseguita in proprio con comparsa del 5/5/2023. La convenuta, in CP_6 particolare, rilevava l'infondatezza degli avversi motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e rispota del 4/7/2018 si costituiva il chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'opposizione, in quanto infondato in ordine alle contestazioni, anche afferenti alle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione.
Con comparsa del 20/6/2019 interveniva ex art. 111 c.p.c. per il tramite Controparte_7 della mandataria “facendo proprie tutte le domande e richieste fin qui formulate CP_6 nell'interesse di che devono intendersi qui ripetute e trascritte (sempre per la tutela Controparte_3 del credito oggetto di cessione) e chiede la prosecuzione del giudizio, senza che ciò comporti la estromissione della dante causa” (pag. 3).
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
La censura (di merito) posta a fondamento dell'opposizione sollevata da Controparte_1
riguarda la ritenuta usurarietà del tasso di mora convenuto con il contratto di mutuo,
[...] posto che “l'art. 5 del contratto di mutuo prevede un tasso di mora pari al Tasso Ufficiale di
Riferimento ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 213/98 (già Tasso Ufficiale di Sconto) maggiorato del 7,5% in ragione d'anno. E', inoltre, prevista una commissione onnicomprensiva, per l'ipotesi di restituzione anticipata del capitale, pari al 2% di quanto restituito anticipatamente. Orbene, poiché alla data (7/11/2000) di stipula del contratto di mutuo fondiario il Tasso Ufficiale di Riferimento era del 4,750%, il primo tasso di mora pattuito era pari al 12,250% (4,750% + 7,500% =
12,250%). Secondo le rilevazioni della Banca d'Italia in merito ai t.e.g.m. (già prodotte in sede cautelare in allegato alla perizia econometrica per il periodo di riferimento 1/10- 31/12/2000 e qui offerte in comunicazione per il periodo che va dal 1°/10/2000 al 2° trimestre 2018), per la categoria <>, per qualsiasi classe d'importo, il tasso medio era pari al 6,630%; il che determinava una soglia usuraria del 9,9450% (art. 2, L. 108/1996), ampiamente superata nel caso di specie ” (cfr. pag. 12 citazione).
Ciò posto, la causa è stata istruita mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio con l'ordinanza del 15/4/2025, cui ha fatto seguito il deposito della consulenza in data 13/10/2025. Con ordinanza del 12/12/2025 è stata richiesta una integrazione alla consulenza, alla quale il tecnico nominato, dott. ha risposto con nota del 17/12/2025 e, a seguito di ulteriore richiesta di Per_1 chiarimenti, con nota del 21/12/2025.
Si ricorda, in diritto, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'articolo 2 della legge n. 108 /1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare. In particolare, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'articolo 1815, comma 2, del Cc, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'articolo 1224, comma 1, del Cc.” (Cass. civ., sez. III, 11/12/2023, n. 34437) e, inoltre, quello per cui “[…] Se i decreti non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato. Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al
D.M. 25 marzo 2003. Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente. Per quanto riguarda proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il (OMISSIS) e, dunque, si tratta del D.M.
22 marzo 2002. L'art. 1 D.M. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia,
i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà. Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003. Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il
T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il
T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. un., 18/09/2020,
n. 19597; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 13/06/2024, n. 16526, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”).
A differenza di quanto sostenuto dall'opponente, dunque, l'usurarietà del tasso moratorio non determina la gratuità del mutuo (cfr. pag. 13 citazione), ma implica la rideterminazione degli interessi alla luce del tasso relativo a quello degli interessi corrispettivi, ove lecitamente pattuito.
Nella specie non è in dubbio che il tasso degli interessi corrispettivi sia rispettoso della soglia usuraria, sicché conformemente a quanto sopra esposto gli interessi di mora vanno (e sono stati, a seguito dell'ultima integrazione depositata dal consulente con la nota del 21/12/2025) conteggiati.
Richiamando la consulenza depositata dal dott. in data 13/10/2025, si evidenzia che il Per_1 tecnico ha rappresentato che “In riscontro alle osservazioni pervenute con specifico riferimento alla mancata maggiorazione di 2,1 punti percentuali della soglia ordinaria lo scrivente, sulla base delle puntuali indicazioni fornite dalla Sentenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite) del 18 settembre 2020 n. 19597 rileva che per i contratti conclusi fino al 31.3.2003 (data successiva al contratto di finanziamento in esame stipulato il 7.11.2000), il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori” (pag. 5) e che “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta nella misura del
Tasso ufficiale di riferimento previsto dall'art. 2 c.1 del D.lgs. 213/98 (già T.U.S.) maggiorato di
7,5 punti percentuali in ragione d'anno, è pari al 12,25% (4,75%+7,5%). Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 7.11.2000, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni classificate come MUTUI
RI SS VARIABILE, pari al 9,945%” (pag. 8). Il consulente ha, dunque, accertato l'usurarietà del tasso moratorio convenuto e applicato dal creditore procedente, rimanendo sotto tale profilo non condivisibile la difesa di secondo cui “Tecnicamente, così come Controparte_3 precisato dai predetti chiarimenti della Banca d'Italia, si deve maggiorare il tasso effettivo di interesse corrispettivo medio (TEGM) con lo spread medio di mora (stimato dalla Banca d'Italia in
2,1 punti percentuali fino a nuove rilevazioni), e su questa base ricostruire la soglia di legge applicabile all'interesse di mora” (pag. 2 nota del 24/11/2025), non essendo la invocata maggiorazione espressamente prevista dal decreto ministeriale nella specie di riferimento (cfr. decreto ministeriale allegato alla memoria di parte attrice del 6/3/2019).
Gli interessi di mora, allora, sono stati ricalcolati facendo applicazione del tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuito e segnatamente determinati in € 60.469,44 (cfr. consulenza integrativa del 21/12/2025). Cionondimeno, l'opposizione non merita accoglimento, dal momento che, al netto del tasso pattuito, risulta che nella specie il credito azionato dall'odierna parte opposta e indicato nell'atto di precetto contempla un importo a titolo di interessi moratori non eccedente quello determinato dal consulente e supra specificato. Si osserva, infatti, che il dott. ha Per_1 precisato che “Sulla base delle indicazioni fornite nella lettera di risoluzione del 1.7.20102
l'ammontare complessivo non pagato risulterebbe pari ad € 495.654,46 di cui € 451.899,77 per sorte capitale ed € 43.754,69 per interessi corrispettivi” (pag. 9 consulenza del 13/10/2025). La suddetta conclusione non è stata contestata dall'odierna parte opponente (cfr. nota del 24/11/2025), con la conseguenza che, in difetto di ulteriori deduzioni e censure in parte qua sollevate, deve ritenersi che l'importo ulteriore preteso dall'istituto precettante (pari ad € 49.446,42, cioè la differenza tra il credito complessivo di cui all'atto di precetto, pari ad € 545.100,88, e quello accertato dal tecnico comprensivo di capitale ed interessi corrispettivi, pari ad € 495.654,46) è inferiore a quello quantificato dal consulente tecnico quale credito per interessi moratori leciti (cioè rideterminati secondo il tasso degli interessi corrispettivi, complessivamente pari ad € 60.469,44).
Ne viene che, allora, la censura sollevata non può trovare accoglimento, non essendo stata fornita prova del fatto che il creditore opposto abbia nella specie azionato un credito a titolo di interessi di mora derivante dall'illegittima applicazione di un tasso usurario. Avuto riguardo, poi, alla censura afferente agli effetti anatocistici conseguenti all'applicazione degli interessi moratori (pag. 13 citazione) è, invero, sufficiente richiamare quanto statuito dall'art. 120, co. 2, lett. b), d.lgs. 385/1933, secondo cui “b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora […]”, con la conseguenza che la produzione di interessi di mora derivanti dagli interessi debitori maturati è espressamente prevista dalla legge (cfr. App. Milano, sez. I,
27/09/2024, n. 2552, secondo cui “Se nel contratto di finanziamento è previsto che il rimborso del prestito debba avvenire tramite il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite e che in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento, ciò non implica alcun indebito anatocismo, posto che l'applicazione degli interessi di mora anche sulla quota di interessi della rata insoluta integra piuttosto una forma di "anatocismo" espressamente consentita dal combinato disposto degli artt. 120 comma 2 lett. b t.u.b.”).
L'opposizione è, dunque, anche in parte qua infondata e non meritevole di accoglimento.
La doglianza è infondata anche avuto riguardo alla pronuncia sulle spese ai danni dell'opponente ed in favore del creditore intervenuto nella procedura esecutiva. Si legge, in Controparte_5 particolare, a pag. 14 dell'atto di citazione che “Sotto altro profilo, nel giudizio di merito introdotto con il presente atto la società attrice lamenta altresì l'erronea regolamentazione delle spese processuali effettuata dal Giudice dell'esecuzione con il sopra menzionato decreto del 24/2/2018.
Invero, va ricordato che il ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. era stato proposto unicamente contro il creditore procedente, mentre nessuna contestazione e tampoco domanda era stata formulata nei riguardi del . Il si è, dal canto suo, difeso sostenendo la Controparte_5 CP_5 correttezza della statuizione impugnata in ragione delle difese spiegate in adesione alla posizione del creditore procedente.
Si ricorda, in diritto, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera denuntiatio litis), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso
(come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti ovvero l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche dei creditori intervenuti non titolati” (Cass. civ., sez. III, 20/03/2025, n. 7478).
Ora, nella specie è assorbente il fatto che, per un verso, la notifica al è Controparte_8 stata dallo stesso opponente giustificata “per l'integrità del contraddittorio” (pag. 6 memoria del
6/2/2019) e che, per altro verso e al netto della fondatezza della domanda spiegata, esso opponente ha invero richiesto - tra l'altro - di “ritenere e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità,
l'inefficacia e/o l'inesistenza del pignoramento e di ogni atto presupposto e successivo” (pag. 9 ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. del 20/7/2017), formulando quindi una domanda senz'altro idonea a radicare l'interesse del a resistervi (in quanto, appunto, coinvolgente l'intero processo CP_5 esecutivo), con conseguente diritto della parte alle spese di lite a fronte del rigetto della prima. Si osserva, poi, che la domanda de qua è stata reiterata nel corpo della citazione introduttiva del presente giudizio (cfr. pag. 16 atto di citazione, lett. b), ciò che fonda la soccombenza dell'odierno opponente nei confronti del convenuto anche in seno al presente giudizio. CP_5
L'opposizione appare, invece, fondata con riferimento alla censura relativa al valore della causa considerato ai fini della liquidazione delle spese di lite (cfr. pag. 14 citazione, ove si legge che “Ed ancora, la società deducente rileva che il Giudice dell'esecuzione ha quantificato le spese processuali attribuendo alla causa un valore compreso fra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00. Tale scelta è certamente erronea, se si considera che l'importo precettato dal creditore procedente è di €
545.100,88 oltre accessori e con il ricorso cautelare sono stati contestati solo gli accessori del debito”).
Al netto, infatti, delle conseguenze che la parte ha invocato in ragione delle proprie difese e contestazioni, non v'è dubbio che queste hanno riguardato non l'intero credito oggetto di precetto, ma solo quello riguardante gli accessori dello stesso e, segnatamente, gli interessi di mora. In coerenza a ciò, allora, il valore della causa va identificato nel credito contestato, che all'esito del giudizio coincide con l'importo determinato dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza integrativa del 21/12/2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto alla fase innanzi al Giudice dell'esecuzione, conformemente ai parametri dallo stesso adoperati, non oggetto di specifica censura al netto di quello riguardante il valore della causa;
quanto, invece, alla presente fase processuale, tenuto conto del valore della causa suddetto e, stante la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014. Quanto, poi, alla posizione del non avendo questi partecipato alla fase decisionale né a quella Controparte_5 istruttoria a seguito della disposta consulenza (non ravvisandosi nemmeno memorie istruttorie utilmente depositate allo scopo), le spese vanno quantificate al netto delle due fasi suddette e, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione spiegata, compensate nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 669/2018, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, in riforma dell'ordinanza del 24/2/2018, condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali della fase di opposizione in favore di CP_6
e del che si liquidano per ciascuna parte in € 5.262,00, oltre spese generali
[...] Controparte_5 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Condanna al pagamento in favore di e di quale Controparte_1 Controparte_3 CP_6 mandataria di delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per Controparte_7 ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Compensa nella misura della metà le spese nei rapporti tra e il Controparte_1
e condanna al pagamento in favore del Controparte_5 Controparte_1 [...] delle spese residue, che si liquidano in € 1.045,00, oltre spese generali nella misura del CP_5
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 23/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 669/2018, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
FRAZIONE ACQUACALDA, , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
DI RI BE, c.f. , domiciliato in Via Ten. Col. Arcodaci, 44 C.F._1
Parte_1
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
LB FF (C.F. ), CO EN (C.F. ), C.F._2 C.F._3
IA EO (C.F. ), AN LL (C.F. ), C.F._4 C.F._5
(C.F. ; e Controparte_4 C.F._6 Email_1
NA LI (C.F. ), domiciliata in VIA T. CAMPANELLA N. 46 C.F._7
REGGIO CALABRIA;
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Controparte_5 P.IVA_2
P.zza Mazzini 1, rappresentato e difeso dall'avv. Onofrio Natoli, C.F. CP_2 [...]
C.F._8
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
p.i. , con sede in Verona, Piazzetta Monte 1, quale mandataria di CP_6 P.IVA_3 con sede in Roma, via Mario Carucci, 131, rappresentata e Controparte_7 difesa dall'avv. STAITI ROBERTO, domiciliata , Via del Mare n. 58 Parte_1
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/4/2018 introduceva il giudizio di Controparte_1 merito dell'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. dalla stessa sollevata con ricorso del 20/7/2017 deducendo: 1) la nullità della clausola relativa agli interessi di mora, in quanto usurari;
2) la nullità della clausola avente ad oggetto effetti anatocistici, posto che “Le condizioni stabilite contrattualmente per l'applicazione degli interessi moratori determinano effetti anatocistici, posto che detti interessi vengono calcolati sulle intere rate scadute e non pagate, che già comprendono gli interessi corrispettivi” (pag. 6 citazione). Chiedeva, dunque, di dichiarare l'illegittimità o l'inefficacia del contratto di mutuo del 7/11/2000 e, quindi, dell'esecuzione promossa da CP_3
con riforma anche in punto di spese del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/5/2023 si costituiva per il tramite di Controparte_3
costituzione poi proseguita in proprio con comparsa del 5/5/2023. La convenuta, in CP_6 particolare, rilevava l'infondatezza degli avversi motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e rispota del 4/7/2018 si costituiva il chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'opposizione, in quanto infondato in ordine alle contestazioni, anche afferenti alle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione.
Con comparsa del 20/6/2019 interveniva ex art. 111 c.p.c. per il tramite Controparte_7 della mandataria “facendo proprie tutte le domande e richieste fin qui formulate CP_6 nell'interesse di che devono intendersi qui ripetute e trascritte (sempre per la tutela Controparte_3 del credito oggetto di cessione) e chiede la prosecuzione del giudizio, senza che ciò comporti la estromissione della dante causa” (pag. 3).
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che di seguito si espongono.
La censura (di merito) posta a fondamento dell'opposizione sollevata da Controparte_1
riguarda la ritenuta usurarietà del tasso di mora convenuto con il contratto di mutuo,
[...] posto che “l'art. 5 del contratto di mutuo prevede un tasso di mora pari al Tasso Ufficiale di
Riferimento ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 213/98 (già Tasso Ufficiale di Sconto) maggiorato del 7,5% in ragione d'anno. E', inoltre, prevista una commissione onnicomprensiva, per l'ipotesi di restituzione anticipata del capitale, pari al 2% di quanto restituito anticipatamente. Orbene, poiché alla data (7/11/2000) di stipula del contratto di mutuo fondiario il Tasso Ufficiale di Riferimento era del 4,750%, il primo tasso di mora pattuito era pari al 12,250% (4,750% + 7,500% =
12,250%). Secondo le rilevazioni della Banca d'Italia in merito ai t.e.g.m. (già prodotte in sede cautelare in allegato alla perizia econometrica per il periodo di riferimento 1/10- 31/12/2000 e qui offerte in comunicazione per il periodo che va dal 1°/10/2000 al 2° trimestre 2018), per la categoria <
Ciò posto, la causa è stata istruita mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio con l'ordinanza del 15/4/2025, cui ha fatto seguito il deposito della consulenza in data 13/10/2025. Con ordinanza del 12/12/2025 è stata richiesta una integrazione alla consulenza, alla quale il tecnico nominato, dott. ha risposto con nota del 17/12/2025 e, a seguito di ulteriore richiesta di Per_1 chiarimenti, con nota del 21/12/2025.
Si ricorda, in diritto, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'articolo 2 della legge n. 108 /1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare. In particolare, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'articolo 1815, comma 2, del Cc, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'articolo 1224, comma 1, del Cc.” (Cass. civ., sez. III, 11/12/2023, n. 34437) e, inoltre, quello per cui “[…] Se i decreti non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato. Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al
D.M. 25 marzo 2003. Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente. Per quanto riguarda proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il (OMISSIS) e, dunque, si tratta del D.M.
22 marzo 2002. L'art. 1 D.M. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia,
i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà. Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003. Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il
T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il
T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. un., 18/09/2020,
n. 19597; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 13/06/2024, n. 16526, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”).
A differenza di quanto sostenuto dall'opponente, dunque, l'usurarietà del tasso moratorio non determina la gratuità del mutuo (cfr. pag. 13 citazione), ma implica la rideterminazione degli interessi alla luce del tasso relativo a quello degli interessi corrispettivi, ove lecitamente pattuito.
Nella specie non è in dubbio che il tasso degli interessi corrispettivi sia rispettoso della soglia usuraria, sicché conformemente a quanto sopra esposto gli interessi di mora vanno (e sono stati, a seguito dell'ultima integrazione depositata dal consulente con la nota del 21/12/2025) conteggiati.
Richiamando la consulenza depositata dal dott. in data 13/10/2025, si evidenzia che il Per_1 tecnico ha rappresentato che “In riscontro alle osservazioni pervenute con specifico riferimento alla mancata maggiorazione di 2,1 punti percentuali della soglia ordinaria lo scrivente, sulla base delle puntuali indicazioni fornite dalla Sentenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite) del 18 settembre 2020 n. 19597 rileva che per i contratti conclusi fino al 31.3.2003 (data successiva al contratto di finanziamento in esame stipulato il 7.11.2000), il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori” (pag. 5) e che “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta nella misura del
Tasso ufficiale di riferimento previsto dall'art. 2 c.1 del D.lgs. 213/98 (già T.U.S.) maggiorato di
7,5 punti percentuali in ragione d'anno, è pari al 12,25% (4,75%+7,5%). Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 7.11.2000, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni classificate come MUTUI
RI SS VARIABILE, pari al 9,945%” (pag. 8). Il consulente ha, dunque, accertato l'usurarietà del tasso moratorio convenuto e applicato dal creditore procedente, rimanendo sotto tale profilo non condivisibile la difesa di secondo cui “Tecnicamente, così come Controparte_3 precisato dai predetti chiarimenti della Banca d'Italia, si deve maggiorare il tasso effettivo di interesse corrispettivo medio (TEGM) con lo spread medio di mora (stimato dalla Banca d'Italia in
2,1 punti percentuali fino a nuove rilevazioni), e su questa base ricostruire la soglia di legge applicabile all'interesse di mora” (pag. 2 nota del 24/11/2025), non essendo la invocata maggiorazione espressamente prevista dal decreto ministeriale nella specie di riferimento (cfr. decreto ministeriale allegato alla memoria di parte attrice del 6/3/2019).
Gli interessi di mora, allora, sono stati ricalcolati facendo applicazione del tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuito e segnatamente determinati in € 60.469,44 (cfr. consulenza integrativa del 21/12/2025). Cionondimeno, l'opposizione non merita accoglimento, dal momento che, al netto del tasso pattuito, risulta che nella specie il credito azionato dall'odierna parte opposta e indicato nell'atto di precetto contempla un importo a titolo di interessi moratori non eccedente quello determinato dal consulente e supra specificato. Si osserva, infatti, che il dott. ha Per_1 precisato che “Sulla base delle indicazioni fornite nella lettera di risoluzione del 1.7.20102
l'ammontare complessivo non pagato risulterebbe pari ad € 495.654,46 di cui € 451.899,77 per sorte capitale ed € 43.754,69 per interessi corrispettivi” (pag. 9 consulenza del 13/10/2025). La suddetta conclusione non è stata contestata dall'odierna parte opponente (cfr. nota del 24/11/2025), con la conseguenza che, in difetto di ulteriori deduzioni e censure in parte qua sollevate, deve ritenersi che l'importo ulteriore preteso dall'istituto precettante (pari ad € 49.446,42, cioè la differenza tra il credito complessivo di cui all'atto di precetto, pari ad € 545.100,88, e quello accertato dal tecnico comprensivo di capitale ed interessi corrispettivi, pari ad € 495.654,46) è inferiore a quello quantificato dal consulente tecnico quale credito per interessi moratori leciti (cioè rideterminati secondo il tasso degli interessi corrispettivi, complessivamente pari ad € 60.469,44).
Ne viene che, allora, la censura sollevata non può trovare accoglimento, non essendo stata fornita prova del fatto che il creditore opposto abbia nella specie azionato un credito a titolo di interessi di mora derivante dall'illegittima applicazione di un tasso usurario. Avuto riguardo, poi, alla censura afferente agli effetti anatocistici conseguenti all'applicazione degli interessi moratori (pag. 13 citazione) è, invero, sufficiente richiamare quanto statuito dall'art. 120, co. 2, lett. b), d.lgs. 385/1933, secondo cui “b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora […]”, con la conseguenza che la produzione di interessi di mora derivanti dagli interessi debitori maturati è espressamente prevista dalla legge (cfr. App. Milano, sez. I,
27/09/2024, n. 2552, secondo cui “Se nel contratto di finanziamento è previsto che il rimborso del prestito debba avvenire tramite il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite e che in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento, ciò non implica alcun indebito anatocismo, posto che l'applicazione degli interessi di mora anche sulla quota di interessi della rata insoluta integra piuttosto una forma di "anatocismo" espressamente consentita dal combinato disposto degli artt. 120 comma 2 lett. b t.u.b.”).
L'opposizione è, dunque, anche in parte qua infondata e non meritevole di accoglimento.
La doglianza è infondata anche avuto riguardo alla pronuncia sulle spese ai danni dell'opponente ed in favore del creditore intervenuto nella procedura esecutiva. Si legge, in Controparte_5 particolare, a pag. 14 dell'atto di citazione che “Sotto altro profilo, nel giudizio di merito introdotto con il presente atto la società attrice lamenta altresì l'erronea regolamentazione delle spese processuali effettuata dal Giudice dell'esecuzione con il sopra menzionato decreto del 24/2/2018.
Invero, va ricordato che il ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. era stato proposto unicamente contro il creditore procedente, mentre nessuna contestazione e tampoco domanda era stata formulata nei riguardi del . Il si è, dal canto suo, difeso sostenendo la Controparte_5 CP_5 correttezza della statuizione impugnata in ragione delle difese spiegate in adesione alla posizione del creditore procedente.
Si ricorda, in diritto, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera denuntiatio litis), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso
(come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti ovvero l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche dei creditori intervenuti non titolati” (Cass. civ., sez. III, 20/03/2025, n. 7478).
Ora, nella specie è assorbente il fatto che, per un verso, la notifica al è Controparte_8 stata dallo stesso opponente giustificata “per l'integrità del contraddittorio” (pag. 6 memoria del
6/2/2019) e che, per altro verso e al netto della fondatezza della domanda spiegata, esso opponente ha invero richiesto - tra l'altro - di “ritenere e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità,
l'inefficacia e/o l'inesistenza del pignoramento e di ogni atto presupposto e successivo” (pag. 9 ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. del 20/7/2017), formulando quindi una domanda senz'altro idonea a radicare l'interesse del a resistervi (in quanto, appunto, coinvolgente l'intero processo CP_5 esecutivo), con conseguente diritto della parte alle spese di lite a fronte del rigetto della prima. Si osserva, poi, che la domanda de qua è stata reiterata nel corpo della citazione introduttiva del presente giudizio (cfr. pag. 16 atto di citazione, lett. b), ciò che fonda la soccombenza dell'odierno opponente nei confronti del convenuto anche in seno al presente giudizio. CP_5
L'opposizione appare, invece, fondata con riferimento alla censura relativa al valore della causa considerato ai fini della liquidazione delle spese di lite (cfr. pag. 14 citazione, ove si legge che “Ed ancora, la società deducente rileva che il Giudice dell'esecuzione ha quantificato le spese processuali attribuendo alla causa un valore compreso fra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00. Tale scelta è certamente erronea, se si considera che l'importo precettato dal creditore procedente è di €
545.100,88 oltre accessori e con il ricorso cautelare sono stati contestati solo gli accessori del debito”).
Al netto, infatti, delle conseguenze che la parte ha invocato in ragione delle proprie difese e contestazioni, non v'è dubbio che queste hanno riguardato non l'intero credito oggetto di precetto, ma solo quello riguardante gli accessori dello stesso e, segnatamente, gli interessi di mora. In coerenza a ciò, allora, il valore della causa va identificato nel credito contestato, che all'esito del giudizio coincide con l'importo determinato dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza integrativa del 21/12/2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto alla fase innanzi al Giudice dell'esecuzione, conformemente ai parametri dallo stesso adoperati, non oggetto di specifica censura al netto di quello riguardante il valore della causa;
quanto, invece, alla presente fase processuale, tenuto conto del valore della causa suddetto e, stante la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014. Quanto, poi, alla posizione del non avendo questi partecipato alla fase decisionale né a quella Controparte_5 istruttoria a seguito della disposta consulenza (non ravvisandosi nemmeno memorie istruttorie utilmente depositate allo scopo), le spese vanno quantificate al netto delle due fasi suddette e, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione spiegata, compensate nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 669/2018, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, in riforma dell'ordinanza del 24/2/2018, condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali della fase di opposizione in favore di CP_6
e del che si liquidano per ciascuna parte in € 5.262,00, oltre spese generali
[...] Controparte_5 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Condanna al pagamento in favore di e di quale Controparte_1 Controparte_3 CP_6 mandataria di delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per Controparte_7 ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Compensa nella misura della metà le spese nei rapporti tra e il Controparte_1
e condanna al pagamento in favore del Controparte_5 Controparte_1 [...] delle spese residue, che si liquidano in € 1.045,00, oltre spese generali nella misura del CP_5
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 23/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano