Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2025, proposto da
LA TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Calogero Filippo Adile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 1417/2025 del 22 maggio 2025 emessa dal Tribunale di Messina - Sez. Lavoro nel procedimento n. 2611/2024 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa EP ND OT e udito il difensore dell’amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1417 del 22 maggio 2025, il Tribunale di Messina sez. Lavoro ha accertato il diritto della ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito – già MIUR – all’attribuzione, in favore della parte ricorrente, della carta docente per un valore pari a € 2.000,00 per gli anni scolastici indicati nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, oltre accessori nella misura ivi indicata, e spese distratte in favore del difensore antistatario, costituito nel presente giudizio.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione in data 22.05.2025 e sia passato in giudicato, come da attestazione in atti, l’intimata Amministrazione non ha ottemperato la sentenza della cui esecuzione si tratta; sicché, persistendo l’inadempimento del Ministero intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore della parte ricorrente e del difensore distrattario costituito, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore, con vittoria di spese e dei compensi, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Il Ministero intimato si è costituito con atto formale ed ha depositato documentazione nel corso del giudizio.
3. Con atto “richiesta di passaggio in decisione senza discussione”, parte ricorrente ha riferito che il Ministero resistente ha provveduto a liquidare quanto dovuto a titolo di spese legali in relazione alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ma non ha ancora liquidato quanto dovuto a titolo di carta docente; ha, quindi, insistito per l’accoglimento delle domande.
4. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (nella parte in cui avanza domanda di condanna al pagamento delle spese legali) per quanto dichiarato dallo stesso difensore con la nota depositata in vista della camera di consiglio.
5.1. Per il resto, il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.
5.2. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c., ma essa - costituitasi - non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione dalla parte prodotta a sostegno delle proprie pretese.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe in favore di parte ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata anche per le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
5.3. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Direzione in possesso della necessaria professionalità, che, su istanza della parte interessata, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. VII, Cons. St., VII, 4029 del 9 maggio 2025), con distrazione in favore del difensore richiedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, lo accoglie come in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza, come specificato in parte motiva;
- nomina commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 550 (euro cinquecentocinquanta/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore richiedente.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GN NN RO, Presidente
EP ND OT, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP ND OT | GN NN RO |
IL SEGRETARIO