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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1466/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
TE LE Presidente relatore
NA IN IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1466/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 30.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...], il [...], Cod. Parte_1
Fisc.: residente in 51016 Montecatini Terme C.F._1
(PT), Viale G. Marconi n. 94, int.2,
e
, nato a [...], il [...], Cod. Parte_2
Fisc.: , residente in 51016 Montecatini Terme C.F._2
(PT), Viale G. Marconi n. 94, int.2, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Bambi (Cod. Fisc.: del Foro C.F._3 di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio della medesima, posto in Massa e Cozzile (PT), Largo G. La Pira n. 10, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
LL SE (PT) il 12 giugno 2016, precisavano che dall'unione coniugale erano nati i figli (in data 04 gennaio Per_1
2011) e (in data 06 marzo 2012). Per_2
Le parti evidenziavano che dopo alcuni anni di matrimonio, quando i figli della coppia erano ancora piuttosto piccoli, insorgevano fra loro incomprensioni e distanze affettive, tali da far venir meno l'affectio coniugalis, rendendo sempre più faticosa la prosecuzione della convivenza, divenuta foriera di continui attriti e frizioni che avrebbero potuto minare la serenità quotidiana non solo dei ricorrenti, ma soprattutto dei bambini, e . Per_1 Per_2
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Con il deposito del presente ricorso, il Sig. si Parte_2 obbliga a spostare la propria residenza nell'appartamento da questi condotto in locazione e posto in Montecatini Terme (PT), Via Luigi
Cadorna n. 21. Nell'occasione, il Sig. provvederà, altresì, Pt_2
a modificare il contratto di locazione dell'appartamento de quo, dove convive con la nuova compagna, informando la proprietà dell'immobile e provvedendo a modificare il contratto di locazione che non dovrà contenere il nominativo della Sig.ra Parte_1 quale parte conduttrice, né alcuna disposizione o pattuizione in qualche modo riferibile o riconducibile all'odierna ricorrente.
3. All'interno dell'ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di
Montecatini Terme (PT), in Viale Guglielmo Marconi n. 94, int. 2, di
2 proprietà della Sig.ra , madre dell'odierna Persona_3 ricorrente, continueranno a vivere la Sig.ra ed i figli Parte_1 della copia, e . Per_1 Persona_4
Piano genitoriale per i figli minorenni
4. I figli della coppia, e resteranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, secondo i principi dell'affido condiviso di cui alla
L. 54/06 e succ. modifiche, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso e con la madre nell'ex casa coniugale posta in
Montecatini Terme (PT), Viale G. Marconi n. 94, int. 2, con ogni provvedimento necessario e consequenziale.
In virtù di quanto appena rappresentato, entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento di prendere detta determinazione.
Ad ogni modo, i Sig.ri e si impegnano a cooperare per Pt_1 Pt_2 garantire ai figli un'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
I ricorrenti si obbligano, altresì, a concordare periodicamente le linee guida della crescita dei figli e della loro educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere i minori ed a tutelare l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge.
5. Come meglio specificato al punto precedente, i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Ad ogni modo,
i genitori si impegnano, comunque e prioritariamente, a rispettare la volontà dei figli relativamente alla scelta di dove abitare, senza costrizioni e forzature. In considerazione di tali premesse il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti indicazioni:
a) a settimane alternate con la madre, il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera, quando li passerà a prendere da casa della madre prima dell'orario di cena e li terrà con sé fino al lunedì mattina successivo, quando, nel periodo scolastico, accompagnerà a Per_1 prendere l'autobus per recarsi a scuola a Pistoia e presso Per_2
3 l'abitazione della madre, la quale provvederà ad accompagnare personalmente la figlia a scuola. Poiché il Sig. al mattino Pt_2 si reca a Pistoia per motivi di lavoro, qualora il figlio preferisca essere accompagnato a scuola del padre, questi lo accompagnerà direttamente a scuola, piuttosto che alla fermata dell'autobus, ad ogni modo sarà il figlio a decidere se essere accompagnato a scuola a Pistoia direttamente dal padre o viceversa prendere i mezzi pubblici con gli altri compagni di classe. Nel periodo estivo, quando non c'è scuola, il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre il lunedì mattina.
Il padre trascorrerà con i figli anche tre serate infrasettimanali, nello specifico quelle del martedì, del giovedì e del venerdì, quando al termine del pomeriggio, ovvero, dopo le attività sportive praticate dai ragazzi, li passerà a prendere a casa della madre, prima dell'orario di cena. Successivamente, i figli trascorreranno la notte a casa del padre, che li riaccompagnerà a casa della madre l'indomani mattina. Nel periodo scolastico, come sopra già specificato, il Sig. accompagnerà alla fermata Pt_2 Per_1 dell'autobus o direttamente a scuola e la figlia a casa della Per_2 madre, che provvederà in autonomia ad accompagnare la bambina a scuola.
Lo schema settimanale appena descritto, in riferimento al diritto di visita padre-figli, è appunto soltanto un mero schema di riferimento e come tale soggetto a quelle modifiche e variazioni che potranno essere apportate dai Sig.ri e in base alle rispettive Pt_1 Pt_2 esigenze lavorative e/o familiari nonché a quelle scolastiche e ludico sportive dei figli. Viene, inoltre, stabilito che eventuali modifiche saranno sempre comunicate con congruo anticipo all'altro genitore e comunque dovranno essere sempre concordate.
b) Durante le festività come Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore trascorrerà del tempo con i figli, rispettando il criterio dell'alternanza, quindi, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Natale e quello successivo del 26 dicembre con un genitore, mentre il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno con l'altro, analoga alternanza varrà anche per il giorno di Pasqua e per
4 quello successivo di Pasquetta. Le festività del 25 aprile e del I° maggio saranno trascorse dai figli con la madre. Ciascun genitore, poi, trascorrerà la giornata del proprio compleanno con i figli, analoga disposizione varrà per il giorno dedicato alla festa della mamma e a quella del papà. Per quanto attiene invece ai compleanni dei figli entrambi i genitori parteciperanno liberamente a eventuali feste di compleanno, concordando con e Per_1 Per_2 modalità e organizzazione delle rispettive feste di compleanno.
In particolare, ad oggi, considerata anche l'età dei ragazzi, i genitori si impegnano ad indagare preliminarmente la volontà degli stessi, qualora i ragazzi manifestassero la volontà di trascorrere, con un solo genitore, anche due o tre giorni consecutivi lontano dall'altro, in assoluta tranquillità e serenità.
c) Durante le vacanze estive e in considerazione di quanto esposto al punto precedente, i genitori stabiliscono che i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno un periodo di quindici giorni, ovvero, due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Ad ogni modo, i genitori si impegnano a concordare con i figli le modalità di organizzazione delle vacanze estive. Resta ovviamente sottinteso che qualora i genitori avessero la possibilità e la disponibilità di programmare periodi di vacanza più lunghi dei quindici giorni sopra menzionati, i figli sono liberi di trascorrere ulteriori giorni con ciascun genitore, ovviamente, nel rispetto del reciproco diritto di visita e concordando con l'altro genitore e con i figli modalità e tempistiche.
d) Attualmente il primogenito della coppia, è appassionato di Per_1 tennis, attività sportiva che pratica due pomeriggi a settimana, in genere da ottobre a giugno, mentre, , come sopra già detto, Per_2 adora ballare, la bambina è impegnata presso la scuola di danza ben tre pomeriggi a settimana per tre ore consecutive. Sebbene tale impegno sia piuttosto gravoso, la ragazzina è molto felice di dedicarsi a tale attività, anche perché ha stretto importanti amicizie con altre allieve della scuola. Dette attività siano piuttosto onerose per i ricorrenti, soprattutto la scuola di danza frequentata da risulta essere economicamente impegnativa in vista dei Per_2
5 saggi annuali, quando devono essere acquistati dalle famiglie delle allieve i costumi e gli abiti per i balletti e le esibizioni, ad ogni modo, gli odierni ricorrenti considerato l'impegno e la passione che la figlia profonde in questa disciplina sono intenzionati ad assecondare la minore finché ciò sia possibile ed economicamente sostenibile. I Sig.ri e si impegnano, dunque, ad Pt_1 Pt_2 assecondare le inclinazioni e gli interessi dei figli permettendo loro di frequentare centri sportivi e/o scuole di danza, scuole di musica o altro qualora i ragazzi manifestino tali interessi.
e) Gli odierni ricorrenti sono concordi e, pertanto, intenzionati ad imporsi reciprocamente il mantenimento per i figli di quegli standard qualitativi di vita di cui i minori godevano prima della separazione.
f) In considerazione dell'età dei figli della coppia, del fatto che il Sig.
ha una relazione ormai salda e consolidata con un'altra Pt_2 persona, con la quale convive stabilmente da tempo e che i figli della coppia, e conoscono e frequentano non solo la Per_1 Per_2 nuova compagna del padre, ma anche i figli della donna, con i quali, ad oggi, i rapporti sono sereni e distesi, ebbene, gli odierni ricorrenti, pienamente consapevoli del delicato equilibrio raggiunto si impegnano reciprocamente a non alterare e/o turbale tali relazioni, consapevoli, altresì, che eventuali fasi di rifiuto o atteggiamenti oppositivi di e nei confronti della Per_1 Per_2 nuova famiglia del padre dovranno essere affrontati e gestiti dai genitori con estrema delicatezza e sensibilità, senza forzature o costrizioni, eventualmente ripensando e riorganizzando le modalità di incontro e comunicazione, anteponendo comunque le aspirazioni,
i desideri e le volontà dei minori.
g) Entrambi i genitori si impegnano al dialogo fattivo e alla collaborazione reciproca per affrontare e risolvere tutte quelle questioni che dovessero riguardare i figli, al fine di garantire e favorire un'armoniosa e serena crescita psicofisica dei ragazzi.
6. Il Sig. verserà alla Sig.ra con accredito sul conto Pt_2 Pt_1 corrente di quest'ultima, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e , pari ad Per_1 Per_2
6 € 300,00 (euro trecento,00), versamento che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e, in parziale deroga al
Protocollo d'intesa in materia famiglia siglato fra il Tribunale di
Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di Pistoia, i Sig.ri e Parte_1
stabiliscono di suddividere le spese straordinarie, Parte_2 extra assegno di mantenimento che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori, con specifico riferimento alle sole spese per l'attività sportiva dei figli seguendo questo criterio di ripartizione:
a) la Sig.ra si accollerà in via esclusiva le spese per la scuola di Pt_1 danza della figlia , mentre il Sig. si accollerà in via Per_2 Pt_2 esclusiva le spese per l'attività sportiva del figlio Per_1 attualmente, il corso di tennis (o eventuale altro sport che il figlio vorrà praticare, comprese le spese di iscrizione, abbigliamento, acquisto di strumenti o attrezzi per lo svolgimento dell'attività sportiva).
Per tutte le altre spese extra assegno di mantenimento che non richiedono il preventivo accordo dei genitori e che non riguardano le spese per le attività sportive dei figli (sopra già disciplinate), i Sig.ri e si rifanno integralmente a quanto Parte_1 Parte_2 previsto dal Protocollo d'intesa in materia famiglia, siglato fra il
Tribunale di Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di Pistoia e, dunque, saranno suddivise al 50% ciascuno fra i genitori (doc.11):
- sanitarie di necessità ed urgenza: esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N. (compresi i tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali, impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche come occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- scolastiche: tasse universitarie, libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari, tablet e P.C. per uso scolastico;
7 - extrascolastiche: quali spese di manutenzione (tanto ordinaria che straordinaria, sia di meccanica che carrozzeria) per i mezzi di locomozione dei figli: bicicletta, bici elettrica, scooter (ciclomotori e/o motocicli) e minicar, acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (quali bolli, assicurazioni, corsi per conseguimento della patente di guida);
b) le spese extra assegno di mantenimento che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori (in riferimento alle quali si richiama il sopra menzionato Protocollo d'intesa in materia famiglia siglato fra il Tribunale di Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di
Pistoia) e di seguito indicate:
- sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici, cicli di psicoterapia e logopedia;
- scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto dei relativi strumenti, corsi di preparazione per accessi a facoltà universitarie, per formazione e/o specializzazione universitaria, corsi per avvio al mondo del lavoro, spese per rette di università all'estero e alloggi fuori sede in merito a frequentazioni di facoltà universitarie e relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master), viaggi studio all'estero, scuole ed università private, pre- scuola e doposcuola con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza se in conseguenza della separazione;
- extrascolastiche: baby sitter in conseguenza della separazione, viaggi e vacanze goduti dai figli in modo autonomo, attività sportiva agonistica e relativi acquisti di attrezzatura per la partecipazione a gare e/o tornei (comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi), acquisti di smartphone per i figli, acquisto di veicoli e mezzi di trasporto (bicicletta, bike elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar e auto), corsi per conseguimento di
8 patenti, attività artistiche culturali e ricreative (corsi di informatica, acquisto di PC o tablet, acquisto di strumenti musicali).
Altre disposizioni patrimoniali
8. I Sig.ri e stabiliscono, altresì, che Parte_1 Parte_2
l'assegno unico per i figli e , verrà integralmente Per_1 Per_5 percepito dalla madre dei minori.
9. Il Sig. e la Sig.ra si obbligano ad Parte_2 Parte_1 estinguere il conto corrente cointestato identificato da n.68705/1000/00000452 aperto presso l'istituto di credito Intesa
San Paolo, Filiale di Montecatini Terme, specificando che le somme ivi depositate saranno interamente percepite dal Sig. Parte_2
che si accollerà altresì le eventuali spese di chiusura ed
[...] estinzione del rapporto.
10. Gli odierni ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altro.
11. Le spese del presente procedimento di separazione nonché quelle relative alla procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti.
Disposizioni non patrimoniali
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 30.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
9 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Firenze (FI) il 02 settembre 1986 e , nato a [...]
Lucca (LU) il 04 aprile 1981, che hanno contratto matrimonio in
LL SE (PT) il 12 giugno 2016, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL SE (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 1, P. II, Serie A, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente relatore
TE LE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
TE LE Presidente relatore
NA IN IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1466/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 30.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...], il [...], Cod. Parte_1
Fisc.: residente in 51016 Montecatini Terme C.F._1
(PT), Viale G. Marconi n. 94, int.2,
e
, nato a [...], il [...], Cod. Parte_2
Fisc.: , residente in 51016 Montecatini Terme C.F._2
(PT), Viale G. Marconi n. 94, int.2, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Bambi (Cod. Fisc.: del Foro C.F._3 di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio della medesima, posto in Massa e Cozzile (PT), Largo G. La Pira n. 10, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
LL SE (PT) il 12 giugno 2016, precisavano che dall'unione coniugale erano nati i figli (in data 04 gennaio Per_1
2011) e (in data 06 marzo 2012). Per_2
Le parti evidenziavano che dopo alcuni anni di matrimonio, quando i figli della coppia erano ancora piuttosto piccoli, insorgevano fra loro incomprensioni e distanze affettive, tali da far venir meno l'affectio coniugalis, rendendo sempre più faticosa la prosecuzione della convivenza, divenuta foriera di continui attriti e frizioni che avrebbero potuto minare la serenità quotidiana non solo dei ricorrenti, ma soprattutto dei bambini, e . Per_1 Per_2
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Con il deposito del presente ricorso, il Sig. si Parte_2 obbliga a spostare la propria residenza nell'appartamento da questi condotto in locazione e posto in Montecatini Terme (PT), Via Luigi
Cadorna n. 21. Nell'occasione, il Sig. provvederà, altresì, Pt_2
a modificare il contratto di locazione dell'appartamento de quo, dove convive con la nuova compagna, informando la proprietà dell'immobile e provvedendo a modificare il contratto di locazione che non dovrà contenere il nominativo della Sig.ra Parte_1 quale parte conduttrice, né alcuna disposizione o pattuizione in qualche modo riferibile o riconducibile all'odierna ricorrente.
3. All'interno dell'ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di
Montecatini Terme (PT), in Viale Guglielmo Marconi n. 94, int. 2, di
2 proprietà della Sig.ra , madre dell'odierna Persona_3 ricorrente, continueranno a vivere la Sig.ra ed i figli Parte_1 della copia, e . Per_1 Persona_4
Piano genitoriale per i figli minorenni
4. I figli della coppia, e resteranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, secondo i principi dell'affido condiviso di cui alla
L. 54/06 e succ. modifiche, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso e con la madre nell'ex casa coniugale posta in
Montecatini Terme (PT), Viale G. Marconi n. 94, int. 2, con ogni provvedimento necessario e consequenziale.
In virtù di quanto appena rappresentato, entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento di prendere detta determinazione.
Ad ogni modo, i Sig.ri e si impegnano a cooperare per Pt_1 Pt_2 garantire ai figli un'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
I ricorrenti si obbligano, altresì, a concordare periodicamente le linee guida della crescita dei figli e della loro educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere i minori ed a tutelare l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge.
5. Come meglio specificato al punto precedente, i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Ad ogni modo,
i genitori si impegnano, comunque e prioritariamente, a rispettare la volontà dei figli relativamente alla scelta di dove abitare, senza costrizioni e forzature. In considerazione di tali premesse il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti indicazioni:
a) a settimane alternate con la madre, il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera, quando li passerà a prendere da casa della madre prima dell'orario di cena e li terrà con sé fino al lunedì mattina successivo, quando, nel periodo scolastico, accompagnerà a Per_1 prendere l'autobus per recarsi a scuola a Pistoia e presso Per_2
3 l'abitazione della madre, la quale provvederà ad accompagnare personalmente la figlia a scuola. Poiché il Sig. al mattino Pt_2 si reca a Pistoia per motivi di lavoro, qualora il figlio preferisca essere accompagnato a scuola del padre, questi lo accompagnerà direttamente a scuola, piuttosto che alla fermata dell'autobus, ad ogni modo sarà il figlio a decidere se essere accompagnato a scuola a Pistoia direttamente dal padre o viceversa prendere i mezzi pubblici con gli altri compagni di classe. Nel periodo estivo, quando non c'è scuola, il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre il lunedì mattina.
Il padre trascorrerà con i figli anche tre serate infrasettimanali, nello specifico quelle del martedì, del giovedì e del venerdì, quando al termine del pomeriggio, ovvero, dopo le attività sportive praticate dai ragazzi, li passerà a prendere a casa della madre, prima dell'orario di cena. Successivamente, i figli trascorreranno la notte a casa del padre, che li riaccompagnerà a casa della madre l'indomani mattina. Nel periodo scolastico, come sopra già specificato, il Sig. accompagnerà alla fermata Pt_2 Per_1 dell'autobus o direttamente a scuola e la figlia a casa della Per_2 madre, che provvederà in autonomia ad accompagnare la bambina a scuola.
Lo schema settimanale appena descritto, in riferimento al diritto di visita padre-figli, è appunto soltanto un mero schema di riferimento e come tale soggetto a quelle modifiche e variazioni che potranno essere apportate dai Sig.ri e in base alle rispettive Pt_1 Pt_2 esigenze lavorative e/o familiari nonché a quelle scolastiche e ludico sportive dei figli. Viene, inoltre, stabilito che eventuali modifiche saranno sempre comunicate con congruo anticipo all'altro genitore e comunque dovranno essere sempre concordate.
b) Durante le festività come Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore trascorrerà del tempo con i figli, rispettando il criterio dell'alternanza, quindi, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Natale e quello successivo del 26 dicembre con un genitore, mentre il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno con l'altro, analoga alternanza varrà anche per il giorno di Pasqua e per
4 quello successivo di Pasquetta. Le festività del 25 aprile e del I° maggio saranno trascorse dai figli con la madre. Ciascun genitore, poi, trascorrerà la giornata del proprio compleanno con i figli, analoga disposizione varrà per il giorno dedicato alla festa della mamma e a quella del papà. Per quanto attiene invece ai compleanni dei figli entrambi i genitori parteciperanno liberamente a eventuali feste di compleanno, concordando con e Per_1 Per_2 modalità e organizzazione delle rispettive feste di compleanno.
In particolare, ad oggi, considerata anche l'età dei ragazzi, i genitori si impegnano ad indagare preliminarmente la volontà degli stessi, qualora i ragazzi manifestassero la volontà di trascorrere, con un solo genitore, anche due o tre giorni consecutivi lontano dall'altro, in assoluta tranquillità e serenità.
c) Durante le vacanze estive e in considerazione di quanto esposto al punto precedente, i genitori stabiliscono che i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno un periodo di quindici giorni, ovvero, due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Ad ogni modo, i genitori si impegnano a concordare con i figli le modalità di organizzazione delle vacanze estive. Resta ovviamente sottinteso che qualora i genitori avessero la possibilità e la disponibilità di programmare periodi di vacanza più lunghi dei quindici giorni sopra menzionati, i figli sono liberi di trascorrere ulteriori giorni con ciascun genitore, ovviamente, nel rispetto del reciproco diritto di visita e concordando con l'altro genitore e con i figli modalità e tempistiche.
d) Attualmente il primogenito della coppia, è appassionato di Per_1 tennis, attività sportiva che pratica due pomeriggi a settimana, in genere da ottobre a giugno, mentre, , come sopra già detto, Per_2 adora ballare, la bambina è impegnata presso la scuola di danza ben tre pomeriggi a settimana per tre ore consecutive. Sebbene tale impegno sia piuttosto gravoso, la ragazzina è molto felice di dedicarsi a tale attività, anche perché ha stretto importanti amicizie con altre allieve della scuola. Dette attività siano piuttosto onerose per i ricorrenti, soprattutto la scuola di danza frequentata da risulta essere economicamente impegnativa in vista dei Per_2
5 saggi annuali, quando devono essere acquistati dalle famiglie delle allieve i costumi e gli abiti per i balletti e le esibizioni, ad ogni modo, gli odierni ricorrenti considerato l'impegno e la passione che la figlia profonde in questa disciplina sono intenzionati ad assecondare la minore finché ciò sia possibile ed economicamente sostenibile. I Sig.ri e si impegnano, dunque, ad Pt_1 Pt_2 assecondare le inclinazioni e gli interessi dei figli permettendo loro di frequentare centri sportivi e/o scuole di danza, scuole di musica o altro qualora i ragazzi manifestino tali interessi.
e) Gli odierni ricorrenti sono concordi e, pertanto, intenzionati ad imporsi reciprocamente il mantenimento per i figli di quegli standard qualitativi di vita di cui i minori godevano prima della separazione.
f) In considerazione dell'età dei figli della coppia, del fatto che il Sig.
ha una relazione ormai salda e consolidata con un'altra Pt_2 persona, con la quale convive stabilmente da tempo e che i figli della coppia, e conoscono e frequentano non solo la Per_1 Per_2 nuova compagna del padre, ma anche i figli della donna, con i quali, ad oggi, i rapporti sono sereni e distesi, ebbene, gli odierni ricorrenti, pienamente consapevoli del delicato equilibrio raggiunto si impegnano reciprocamente a non alterare e/o turbale tali relazioni, consapevoli, altresì, che eventuali fasi di rifiuto o atteggiamenti oppositivi di e nei confronti della Per_1 Per_2 nuova famiglia del padre dovranno essere affrontati e gestiti dai genitori con estrema delicatezza e sensibilità, senza forzature o costrizioni, eventualmente ripensando e riorganizzando le modalità di incontro e comunicazione, anteponendo comunque le aspirazioni,
i desideri e le volontà dei minori.
g) Entrambi i genitori si impegnano al dialogo fattivo e alla collaborazione reciproca per affrontare e risolvere tutte quelle questioni che dovessero riguardare i figli, al fine di garantire e favorire un'armoniosa e serena crescita psicofisica dei ragazzi.
6. Il Sig. verserà alla Sig.ra con accredito sul conto Pt_2 Pt_1 corrente di quest'ultima, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e , pari ad Per_1 Per_2
6 € 300,00 (euro trecento,00), versamento che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e, in parziale deroga al
Protocollo d'intesa in materia famiglia siglato fra il Tribunale di
Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di Pistoia, i Sig.ri e Parte_1
stabiliscono di suddividere le spese straordinarie, Parte_2 extra assegno di mantenimento che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori, con specifico riferimento alle sole spese per l'attività sportiva dei figli seguendo questo criterio di ripartizione:
a) la Sig.ra si accollerà in via esclusiva le spese per la scuola di Pt_1 danza della figlia , mentre il Sig. si accollerà in via Per_2 Pt_2 esclusiva le spese per l'attività sportiva del figlio Per_1 attualmente, il corso di tennis (o eventuale altro sport che il figlio vorrà praticare, comprese le spese di iscrizione, abbigliamento, acquisto di strumenti o attrezzi per lo svolgimento dell'attività sportiva).
Per tutte le altre spese extra assegno di mantenimento che non richiedono il preventivo accordo dei genitori e che non riguardano le spese per le attività sportive dei figli (sopra già disciplinate), i Sig.ri e si rifanno integralmente a quanto Parte_1 Parte_2 previsto dal Protocollo d'intesa in materia famiglia, siglato fra il
Tribunale di Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di Pistoia e, dunque, saranno suddivise al 50% ciascuno fra i genitori (doc.11):
- sanitarie di necessità ed urgenza: esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N. (compresi i tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali, impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche come occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- scolastiche: tasse universitarie, libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari, tablet e P.C. per uso scolastico;
7 - extrascolastiche: quali spese di manutenzione (tanto ordinaria che straordinaria, sia di meccanica che carrozzeria) per i mezzi di locomozione dei figli: bicicletta, bici elettrica, scooter (ciclomotori e/o motocicli) e minicar, acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (quali bolli, assicurazioni, corsi per conseguimento della patente di guida);
b) le spese extra assegno di mantenimento che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori (in riferimento alle quali si richiama il sopra menzionato Protocollo d'intesa in materia famiglia siglato fra il Tribunale di Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di
Pistoia) e di seguito indicate:
- sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici, cicli di psicoterapia e logopedia;
- scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto dei relativi strumenti, corsi di preparazione per accessi a facoltà universitarie, per formazione e/o specializzazione universitaria, corsi per avvio al mondo del lavoro, spese per rette di università all'estero e alloggi fuori sede in merito a frequentazioni di facoltà universitarie e relative utenze domestiche, corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master), viaggi studio all'estero, scuole ed università private, pre- scuola e doposcuola con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza se in conseguenza della separazione;
- extrascolastiche: baby sitter in conseguenza della separazione, viaggi e vacanze goduti dai figli in modo autonomo, attività sportiva agonistica e relativi acquisti di attrezzatura per la partecipazione a gare e/o tornei (comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi), acquisti di smartphone per i figli, acquisto di veicoli e mezzi di trasporto (bicicletta, bike elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar e auto), corsi per conseguimento di
8 patenti, attività artistiche culturali e ricreative (corsi di informatica, acquisto di PC o tablet, acquisto di strumenti musicali).
Altre disposizioni patrimoniali
8. I Sig.ri e stabiliscono, altresì, che Parte_1 Parte_2
l'assegno unico per i figli e , verrà integralmente Per_1 Per_5 percepito dalla madre dei minori.
9. Il Sig. e la Sig.ra si obbligano ad Parte_2 Parte_1 estinguere il conto corrente cointestato identificato da n.68705/1000/00000452 aperto presso l'istituto di credito Intesa
San Paolo, Filiale di Montecatini Terme, specificando che le somme ivi depositate saranno interamente percepite dal Sig. Parte_2
che si accollerà altresì le eventuali spese di chiusura ed
[...] estinzione del rapporto.
10. Gli odierni ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altro.
11. Le spese del presente procedimento di separazione nonché quelle relative alla procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti.
Disposizioni non patrimoniali
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 30.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
9 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Firenze (FI) il 02 settembre 1986 e , nato a [...]
Lucca (LU) il 04 aprile 1981, che hanno contratto matrimonio in
LL SE (PT) il 12 giugno 2016, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL SE (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 1, P. II, Serie A, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente relatore
TE LE
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