CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: TARGIA FRANCESCO, Presidente
FI AU, TO
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 Soc. Coop. Agricola In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T100487 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T100487 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 Società Cooperativa Agricola in liquidazione, odierna ricorrente, rappresentata, assistita e difesa dall'avvocato Difensore_1, l'8 novembre 2024 ha ricevuto dall'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Viterbo, l'avviso di accertamento n. TKL03T100487/2024 di euro 49.571,65 relativo all'anno d'imposta 2019 con il quale l'Agenzia delle entrare recuperava maggiori imposte per complessivi 22.260, oltre interessi e sanzioni.
L'odierna ricorrente il 24.12.2024 notificava il ricorso all'Agenzia delle entrate e iscriveva quindi la causa il 16.1.2025.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che depositava le controdeduzioni.
Il 23.1.2023 la Società riceveva la verifica della Guardia di Finanza al termine della quale veniva rilasciato il PVC nel quale veniva rilevato che la ricorrente aveva "omesso la regolarizzazione di operazioni imponibili per complessivi € 81.400,00 ed Iva relativa pari ad € 3.256,00, derivanti dall'analisi delle movimentazioni annotate nei conti correnti bancari e postali, limitatamente ai "“PRELEVAMENTI” di denaro contante. Infatti, nella considerazione che la società cooperativa verificata non è stata in grado di giustificare i prelevamenti di denaro contante effettuati, gli stessi si presumono impiegati per l'acquisto di beni ovvero di servizi connessi all'attività di impresa ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 633/1972"-
L'Ade, sulla base del Pvc, emetteva lo schema d'atto n. TKLT210000055/2024 e invitava la ricorrente al contraddittorio e a integrare lo schema d'atto stesso.
La ricorrente provvedeva a trasmettere le proprie osservazioni che non venivano accolte dall'Ufficio che quindi emetteva l'avviso di accertamento oggi impugnato.
Ricorreva pertanto per i seguenti testuali motivi:
A. sull'erronea determinazione del reddito accertato. L'illegittimo disconoscimento dei costi in misura forfettaria. La sentenza n. 10/2023 della Corte Costituzionale e l'ordinanza n. 5586/2023 della Corte di
Cassazione
B. La percentuale di reddittività della ricorrente
C. l'applicazione dello ius supervenies - il principio del favor rei nel sistema delle sanzioni tributarie-- evidenti profili di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 8.
Depositava anche memorie illustrative
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, nell'udienza dichiaravano di avere raggiunto un accordo conciliativo che l'Agenzia delle entrate depositava in atti e, concordemente chiedevano la dichiarazione dell'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: TARGIA FRANCESCO, Presidente
FI AU, TO
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 Soc. Coop. Agricola In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T100487 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T100487 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 Società Cooperativa Agricola in liquidazione, odierna ricorrente, rappresentata, assistita e difesa dall'avvocato Difensore_1, l'8 novembre 2024 ha ricevuto dall'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Viterbo, l'avviso di accertamento n. TKL03T100487/2024 di euro 49.571,65 relativo all'anno d'imposta 2019 con il quale l'Agenzia delle entrare recuperava maggiori imposte per complessivi 22.260, oltre interessi e sanzioni.
L'odierna ricorrente il 24.12.2024 notificava il ricorso all'Agenzia delle entrate e iscriveva quindi la causa il 16.1.2025.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che depositava le controdeduzioni.
Il 23.1.2023 la Società riceveva la verifica della Guardia di Finanza al termine della quale veniva rilasciato il PVC nel quale veniva rilevato che la ricorrente aveva "omesso la regolarizzazione di operazioni imponibili per complessivi € 81.400,00 ed Iva relativa pari ad € 3.256,00, derivanti dall'analisi delle movimentazioni annotate nei conti correnti bancari e postali, limitatamente ai "“PRELEVAMENTI” di denaro contante. Infatti, nella considerazione che la società cooperativa verificata non è stata in grado di giustificare i prelevamenti di denaro contante effettuati, gli stessi si presumono impiegati per l'acquisto di beni ovvero di servizi connessi all'attività di impresa ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 633/1972"-
L'Ade, sulla base del Pvc, emetteva lo schema d'atto n. TKLT210000055/2024 e invitava la ricorrente al contraddittorio e a integrare lo schema d'atto stesso.
La ricorrente provvedeva a trasmettere le proprie osservazioni che non venivano accolte dall'Ufficio che quindi emetteva l'avviso di accertamento oggi impugnato.
Ricorreva pertanto per i seguenti testuali motivi:
A. sull'erronea determinazione del reddito accertato. L'illegittimo disconoscimento dei costi in misura forfettaria. La sentenza n. 10/2023 della Corte Costituzionale e l'ordinanza n. 5586/2023 della Corte di
Cassazione
B. La percentuale di reddittività della ricorrente
C. l'applicazione dello ius supervenies - il principio del favor rei nel sistema delle sanzioni tributarie-- evidenti profili di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 8.
Depositava anche memorie illustrative
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, nell'udienza dichiaravano di avere raggiunto un accordo conciliativo che l'Agenzia delle entrate depositava in atti e, concordemente chiedevano la dichiarazione dell'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Compensa le spese.